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Decisione

14.2021.18

Fallimento. Difficoltà economiche dovute alla pandemia

24 febbraio 2021Italiano5 min

questa Camera con un reclamo dell’8 febbraio 2021 per ottenere l’annul­­lamento del fallimento. Stante il prevedibile

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.18

Lugano

24 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (fallimento)

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 18 no­vembre

2020 da

CO 1 IT-

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo dell’8 febbraio 2021 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 1° febbraio 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 18 novembre 2020 CO

1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il

fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'606.50 oltre a

interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 20 gennaio 2021, l’istante ha confermato la propria domanda,

mentre il convenuto si è opposto all’i­­stanza facendo valere che motivi

economici legati alla pandemia non gli permettono di far fronte alla richiesta

dell’istante.

C. Statuendo

con decisione del 1° febbraio 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo dell’8 febbraio 2021 per ottenere l’annul­­lamento del fallimento. Stante il prevedibile

esito del giudizio odi­erno, il reclamo non è stato intimato alla controparte

per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 5 febbraio 2021, il termine d’impu­­gnazione

è scaduto lunedì 15 febbraio. Presentato già il 9 febbraio 2021 (data del

timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2.

Ove

il creditore abbia prodotto – come nel caso in esame – il precetto esecutivo e

la comminatoria di fallimento (art. 166 cpv. 1 LEF), il giudice deve dichiarare

il fallimento (art. 171 LEF), salvo se sussiste uno dei motivi di reiezione

della domanda di fallimento enumerati all’art. 172 LEF (annullamento della

comminatoria di fallimento, opposizione tardiva oppure estinzione del credito o

dilazione del pagamento) o un motivo di differimento del fallimento giusta gli

art. 173 o 173a LEF. Qualora sia stato decretato, il fallimento può poi

essere annullato mediante reclamo se il convenuto dimostra l’esistenza di uno

dei motivi di reiezione o di differimento appena menzionati, anche se è fondato

su un fatto nuovo verificatosi prima della pronuncia del fallimento (art. 174

cpv. 1 LEF). Se i fatti nuovi sono invece posteriori alla pronuncia, il

convenuto può ottenere l’annullamento del fallimento solo se prova per mez­zo

di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è

stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità

giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3), e rende verosimile la

propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF).

Nel

caso in esame il reclamante non invoca alcun motivo di reiezione della domanda

di fallimento o di differimento del fallimento. Si limita a rimproverare al

patrocinatore dell’istante di non avere accettato la sua proposta di rimborso

del debito in quattro rate di fr. 500.– mensili, giustificata a suo dire

dalle chiusure del suo centro fitness imposte dalla pandemia, e di non aver

spiegato alla sua cliente gli enormi disagi lavorativi e privati che il

fallimento causerà a lui e alla sua famiglia (composta di due figli minorenni e

della convivente senz’attività lucrativa). Seppur umanamente comprensibili, le

ragioni del reclamante non sono motivi che secondo la legge (o meglio l’art.

174.

LEF) giustificano l’annullamento del fallimento. Il reclamo va pertanto

respinto.

3.

La

tassa di giustizia andrebbe posta a carico del reclamante (art. 106 cpv. 1

CPC), ma tenuto conto della sua situazione economica verosimilmente difficile si

prescinde dal prelevarne una. Alla controparte non si assegnano ripetibili, non

avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non

si riscuote la tassa di giustizia.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).