14.2021.18
Fallimento. Difficoltà economiche dovute alla pandemia
24 febbraio 2021Italiano5 min
questa Camera con un reclamo dell’8 febbraio 2021 per ottenere l’annullamento del fallimento. Stante il prevedibile
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Incarto n.
14.2021.18
Lugano
24 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (fallimento)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 18 novembre
2020 da
CO 1 IT-
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo dell’8 febbraio 2021 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 1° febbraio 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 18 novembre 2020 CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'606.50 oltre a
interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 20 gennaio 2021, l’istante ha confermato la propria domanda,
mentre il convenuto si è opposto all’istanza facendo valere che motivi
economici legati alla pandemia non gli permettono di far fronte alla richiesta
dell’istante.
C. Statuendo
con decisione del 1° febbraio 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE
1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo dell’8 febbraio 2021 per ottenere l’annullamento del fallimento. Stante il prevedibile
esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte
per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 5 febbraio 2021, il termine d’impugnazione
è scaduto lunedì 15 febbraio. Presentato già il 9 febbraio 2021 (data del
timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.
Ove
il creditore abbia prodotto – come nel caso in esame – il precetto esecutivo e
la comminatoria di fallimento (art. 166 cpv. 1 LEF), il giudice deve dichiarare
il fallimento (art. 171 LEF), salvo se sussiste uno dei motivi di reiezione
della domanda di fallimento enumerati all’art. 172 LEF (annullamento della
comminatoria di fallimento, opposizione tardiva oppure estinzione del credito o
dilazione del pagamento) o un motivo di differimento del fallimento giusta gli
art. 173 o 173a LEF. Qualora sia stato decretato, il fallimento può poi
essere annullato mediante reclamo se il convenuto dimostra l’esistenza di uno
dei motivi di reiezione o di differimento appena menzionati, anche se è fondato
su un fatto nuovo verificatosi prima della pronuncia del fallimento (art. 174
cpv. 1 LEF). Se i fatti nuovi sono invece posteriori alla pronuncia, il
convenuto può ottenere l’annullamento del fallimento solo se prova per mezzo
di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è
stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità
giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3), e rende verosimile la
propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF).
Nel
caso in esame il reclamante non invoca alcun motivo di reiezione della domanda
di fallimento o di differimento del fallimento. Si limita a rimproverare al
patrocinatore dell’istante di non avere accettato la sua proposta di rimborso
del debito in quattro rate di fr. 500.– mensili, giustificata a suo dire
dalle chiusure del suo centro fitness imposte dalla pandemia, e di non aver
spiegato alla sua cliente gli enormi disagi lavorativi e privati che il
fallimento causerà a lui e alla sua famiglia (composta di due figli minorenni e
della convivente senz’attività lucrativa). Seppur umanamente comprensibili, le
ragioni del reclamante non sono motivi che secondo la legge (o meglio l’art.
174.
LEF) giustificano l’annullamento del fallimento. Il reclamo va pertanto
respinto.
3.
La
tassa di giustizia andrebbe posta a carico del reclamante (art. 106 cpv. 1
CPC), ma tenuto conto della sua situazione economica verosimilmente difficile si
prescinde dal prelevarne una. Alla controparte non si assegnano ripetibili, non
avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non
si riscuote la tassa di giustizia.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).