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Decisione

14.2021.180

Rigetto dell’opposizione. Opposizione per non ritorno a miglior fortuna per svista non trasmessa al giudice dall’ufficio d’esecuzione. Assenza di motivazione dell’opposizione ordinaria

11 maggio 2022Italiano13 min

Distretto di Lugano, sezione 5, limitatamente a fr. 10'708.20 (anziché fr. 11'482.60).

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.180

Lugano

11 maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 4 maggio 2021 dal

Kanton Zürich, Zurigo

(rappresentato dalla Zentrale Inkassostelle

der Gerichte, Zurigo)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 12 novembre 2021 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 25 ottobre 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 novembre 2020 dall’Ufficio

d’esecuzione di Lugano, il Canton Zurigo ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 11'482.60,

indicando quali cause dei crediti: “__________ 11.7.96 fr. 4'017.40/__________ 23.6.04 Fr. 665.00/__________

13.2.06 Fr.410.00/__________ 15.11.05 Fr. 300.00/__________ 15.11.05 Fr. 300.00/__________

25.1.06 Fr. 150.00/__________ 13.1.06 Fr. 110.00/__________ 03.4.03 Fr. 260.00/__________

04.12.97 Fr. 855.30/__________ 14.7.14 Fr. 75.00/__________ 18.7.14 Fr. 75.00/__________

15.1.09 Fr. 908.50/__________ 28.10.96 Fr. 782.00/__________ 11.2.16 Fr. 774.40/__________

22.9.16 Fr. 500.00/__________ 26.2.20 Fr. 1'300.00; Verlustschein nr.

__________ vom 22.02.11 / Verlustschein vom 05.09.2005 ”.

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4 maggio

2021 il Canton Zurigo ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5, limitatamente a fr. 10'708.20 (anziché fr. 11'482.60).

Nel termine impartitogli per presentare eventuali osservazioni all’istanza, il

14 giugno 2021 il convenuto si è limitato a trasmettere una copia del proprio

esemplare del precetto esecutivo unitamente a quella del creditore,

evidenziando i punti tra loro divergenti.

C. Statuendo con decisione del 25 ottobre 2021, il Pretore ha parzialmente

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal

convenuto limitatamente a fr. 9'969.– e in via provvisoria per fr. 635.90,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– senz’assegnare indennità.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 12 novembre 2021 per ottenerne implicitamente

l’annullamento e la reiezione dell’istanza, chiedendo che i relativi costi

siano posti a carico dell’Ufficio d’ese­­cuzione

(UE) di Lugano. Stante il prevedibile esito dell’odierno giu­dizio, il

reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto ad RE 1 il 2 novembre 2021, il termine d’impugnazione è

scaduto venerdì 12 novembre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Nella fattispecie, dal momento che RE 1 non ha presentato osservazioni

scritte davanti al primo giudice – limitandosi a produrre le copie dei due

esemplari del precetto esecutivo – tutte le allegazioni di fatto contenute nel

reclamo potrebbero d’acchito apparire irricevibili (art. 326 cpv. 1 CPC). Si

evince però chiaramente dal documento trasmesso al Pretore che l’escusso ha

sostenuto di aver interposto opposizione (anche) per non ritorno a miglior

fortuna. Limitatamente a questo aspetto, si giustifica pertanto di entrare nel

merito del reclamo.

Perlomeno

nella procedura di rigetto in esame, sono invece irricevibili, poiché presentati

per la prima volta con il reclamo, sia i quattro estratti del Foglio ufficiale

svizzero di commercio inerenti al fallimento del debitore sia la conferma di ricezione

IPLAR relativa al numero d’invio __________.

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,

consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto – dopo averne accertato l’esecutività

– che le decisioni delle autorità giudiziarie civili e penali zurighesi

prodotte dall’istante costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo per le

tasse di giustizia (e una multa) ivi contenute, parzialmente ridotte in complessivi

fr. 9'969.–. Sulla scorta di quanto previsto dall’art. 149 cpv. 2 LEF, egli

ha invece rigettato l’opposizione in via provvisoria per le spese

esecutive ri-ferite ai due attestati di carenza di beni prodotti dal creditore,

da lui calcolate in complessivi fr. 635.90 (anziché fr. 739.20). Il

primo giudice non ha d’altronde preso in considerazione – poiché non ne capiva

la finalità – l’esemplare del precetto esecutivo prodotto dall’escusso senza

fornire alcuna spiegazione in merito, osservando come lo stesso fosse peraltro

divergente da quello allegato dall’istante, anche per quanto riguarda le date

indicate. Onde l’ac­­coglimento parziale dell’istanza.

4.

Con

un’argomentazione di difficile comprensione, RE 1 sostiene nel reclamo di aver

interposto opposizione per non ritorno a miglior fortuna per le pretese sorte

prima che venisse dichiarato il fallimento nei suoi confronti e “opposizione totale”

per i crediti successivi al medesimo. A sostegno della propria allegazione egli

produce nuovamente l’esemplare del precetto esecutivo destinato al debitore, da

cui risultano le due distinte opposizioni indicate nella casella corrispondente

sul retro dell’atto, sottoscritto il 29 novembre 2020 e trasmesso a suo dire

all’UE per raccomandata il giorno successivo. Proprio a quest’ultimo egli

addebita la colpa di non aver comunicato la sua “formulazione manoscritta” al

creditore, che ha quindi ottenuto il rigetto sulla scorta dell’“opposi­­zione totale” figurante sull’esemplare a lui destinato. Pare infine dolersi di non

aver potuto adire l’autorità di vigilanza del Tribunale d’appello poiché

avrebbe scoperto il preteso errore dell’UE solo il 15 giugno 2021, quando il

termine per ricorrere era già scaduto. Chiede pertanto a questa Camera di “rivedere la formulazione della [sua] proposta legale motivata” sul proprio esemplare del precetto.

5.

In

virtù dell’art. 74 cpv. 1 LEF l’escusso che intende fare opposizione deve

dichiararlo verbalmente o per iscritto, immediatamente a chi gli consegna il

precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del medesimo, all’ufficio d’esecuzione.

Secondo l’art. 75 cpv. 2 LEF, il debitore che contesta di essere ritornato a

miglior fortuna deve dichiararlo esplicitamente nell’opposizione, altrimenti si repu­ta ch’egli abbia rinunciato a

tale eccezione. L’opposizione formulata per non ritorno a miglior fortuna entro

il termine di dieci giorni previsto dall’art. 74 cpv. 1 LEF è trasmessa (d’ufficio)

dall’ufficio d’esecuzione al giudice, il quale statuisce sulla medesima dopo

aver sentito le parti (art. 265a cpv. 1 LEF). In caso di mancata trasmissione senza decisione formale, l’escusso

può obbligare l’uf­­ficio d’esecuzione ad agire con un ricorso per

denegata giustizia (sentenze della CEF 14.2019.51 del 18 luglio 2019

consid. 4 e 14.2017.142 del 6 novembre 2017 pag. 3; Vock/Meister-Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen

ZPO, 2a ed. 2018, n. I.4 ad § 13 pag. 104; Jeandin in: Commentaire

romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 14 ad art. 265a LEF), mentre se

l’ufficio ha emes­-so una decisione d’irricevibilità dell’opposizione per non

ritorno a miglior fortuna il debitore deve impugnarla entro dieci giorni,

altrimenti è considerato avervi rinunciato (DTF 130 III 678 segg.).

5.1

Nel

caso in esame, dalle allegazioni del reclamante e dall’esem­­plare del precetto

per il debitore da lui prodotto risulta che questi ha interposto opposizione

per non ritorno a miglior fortuna per una parte (ossia fr. 9'682.60) dell’intero

credito posto in esecuzione (di fr. 11'482.60), scrivendo di proprio pugno

“opposizione speciale totale

ai sensi degli art. 265 e 265a LEF” e “opposizione normale”

per il resto della pretesa. Sull’esemplare per il creditore prodotto dal­l’istante,

si evince per contro che l’escusso avrebbe interposto solo opposizione totale,

comprovata dal timbro apposto sul medesimo il 1° dicembre 2026 (recte:

2020) dall’UE di Lugano (doc. A, sul retro). Ora, RE 1 non ha dimostrato in

prima sede – come gl’incombeva (sentenza della CEF 15.2012.84 del 6 settembre

2012.

pagg. 2 e i rinvii) – di aver tempestivamente trasmes­so all’UE la copia

dell’esemplare contenente le proprie opposizioni dettagliate, siccome su tale

atto non figura alcun timbro ufficiale, bensì solo la firma del debitore

medesimo, apposta nello spazio riservato al notificatore proprio per

certificare la conformità dell’op­­posizione

(citata 15. 2012.84, pag. 3). In assenza di una simile certificazione, e

pertanto in mancanza di prova dell’interposizione di un’opposizione per non

ritorno a miglior fortuna, il Pretore non doveva (né poteva) tenerne conto.

5.2

Constatato, però, che l’UE ha apparentemente saputo dell’oppo­­sizione

dell’escusso direttamente da quest’ultimo, anche perché la conferma di ricezione

IPLAR prodotta con il reclamo attesta la trasmissione di un atto all’UE il 1°

dicembre 2020, ossia proprio il giorno dell’apposizione

del timbro “opposizione” sull’esemplare per il creditore, nella sua veste di

autorità di vigilanza cantonale (art. 3 LPR), la Camera ha appurato d’ufficio

presso l’UE che per un disguido è stata riportata sull’esemplare del precetto

esecutivo per il creditore solo l’opposizione ordinaria – peraltro totale

anziché per i fr. 1'800.– esplicitamente indicati dall’escusso – ed è stata

omessa la trasmissione d’ufficio dell’opposizione per non ritorno a miglior

fortuna al giudice del rigetto. Trattandosi di un manifesto errore e non di una decisione formale d’irricevibilità dell’opposi­­zione

per non ritorno a miglior fortuna, la contestazione espressa implicitamente da RE

1.

in prima sede va considerata come un ricorso per denegata giustizia

(sopra consid. 5), da ritenersi fondato perché egli ha chiaramente indicato di

proprio pugno d’interporre “opposizione

speciale totale ai sensi degli art. 265 e 265a LEF”.

5.3

Ricordato

che non incombe a questa Camera sostituirsi al giudice naturale, pronunciandosi

per la prima volta su una causa non ancora istruita (art. 327 cpv. 3 lett. b a

contrario), l’opposizione per

non ritorno a miglior fortuna va trasmessa al Pretore, per economia di procedura direttamente da questa

Camera, giacché essa è

manifestamente tempestiva e sufficientemente chiara sotto il profilo dell’art.

75.

cpv. 2 LEF. All’UE va però ordinato d’iscrivere nei suoi registri anche

questa (seconda) opposizione e la sua trasmissione al Pretore a cura della

Camera (stessa soluzione nella citata 14.2019.51 consid. 4.2/a).

6.

Per

quanto riguarda la sorte della decisione di rigetto impugnata, occorre

osservare che lo stesso reclamante sostiene – e dimostra – di aver interposto

(anche) opposizione ordinaria, pur limitata ai crediti sorti dopo l’apertura

del fallimento (decisioni del 22 settembre 2016 per fr. 500.– e del 26

febbraio 2020 per fr. 1'300.–). Il Pretore ha quindi giustamente esaminato

l’istanza di rigetto del­l’opposizione (ordinaria) presentata dal Canton Zurigo

e a ragione l’ha accolta in virtù dell’art. 80 cpv. 1 LEF sulla scorta delle

decisioni esecutive prodotte dall’istante (in particolare la sentenza 22 settembre

2016.

del Bezirksgericht __________ [doc. D] e il decreto d’ac­­cusa 26 febbraio 2020 della

Ministero pubblico zurighese [doc. E]). Al riguardo, RE 1 non

invoca alcuna censura nel reclamo, integralmente incentrato sull’eccezione di

non ritorno a miglior fortuna. L’impugnativa è pertanto inammissibile per

difetto di motivazione (v. sopra consid. 1.2). La questione del preteso non

ritorno a miglior fortuna verrà trattata dal Pretore nell’apposita procedura

giudiziaria (art. 265a cpv. 1-3 LEF), che è comunque distinta della

procedura di rigetto dell’opposizione ordinaria, anche se le due cause possono

essere congiunte, fermo restando che l’esecuzione

non può essere proseguita – perché rimane sospesa (art. 78 cpv. 1 LEF) –

fintanto che entrambe le opposizioni non sono state tolte dal giudice

competente (DTF 103 III 35 consid. 3; nella citata 14.2019.51 consid.

4.1/d).

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), da ritenersi integrale per il

reclamante nella causa in esame, relativa unicamente all’opposizione ordinaria da

lui interposta al precetto esecutivo.

Le

spese della causa di opposizione per non ritorno a miglior fortuna verranno

stabilite separatamente nell’apposita procedura. Non si pone invece problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per

osservazioni.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 10'604.90,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. L’opposizione

per non ritorno a miglior fortuna interposta da RE 1 è trasmessa alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5, a norma dell’art. 265a cpv. 1 LEF

per i propri incombenti.

3. È

ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Lugano d’iscrivere nei suoi registri l’opposizione

per non ritorno a miglior fortuna interposta nell’esecuzione n. __________ il

30 novembre 2020 e la sua trasmissione alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, in data odierna.

4. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

5. Notificazione a:

– ;

Comunicazione a:

– Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5;

– Ufficio d’esecuzione di

Lugano, Lugano (con riferimento al dispositivo n. 3).

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).