14.2021.180
Rigetto dell’opposizione. Opposizione per non ritorno a miglior fortuna per svista non trasmessa al giudice dall’ufficio d’esecuzione. Assenza di motivazione dell’opposizione ordinaria
11 maggio 2022Italiano13 min
Distretto di Lugano, sezione 5, limitatamente a fr. 10'708.20 (anziché fr. 11'482.60).
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.180
Lugano
11 maggio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 4 maggio 2021 dal
Kanton Zürich, Zurigo
(rappresentato dalla Zentrale Inkassostelle
der Gerichte, Zurigo)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 12 novembre 2021 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 25 ottobre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 novembre 2020 dall’Ufficio
d’esecuzione di Lugano, il Canton Zurigo ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 11'482.60,
indicando quali cause dei crediti: “__________ 11.7.96 fr. 4'017.40/__________ 23.6.04 Fr. 665.00/__________
13.2.06 Fr.410.00/__________ 15.11.05 Fr. 300.00/__________ 15.11.05 Fr. 300.00/__________
25.1.06 Fr. 150.00/__________ 13.1.06 Fr. 110.00/__________ 03.4.03 Fr. 260.00/__________
04.12.97 Fr. 855.30/__________ 14.7.14 Fr. 75.00/__________ 18.7.14 Fr. 75.00/__________
15.1.09 Fr. 908.50/__________ 28.10.96 Fr. 782.00/__________ 11.2.16 Fr. 774.40/__________
22.9.16 Fr. 500.00/__________ 26.2.20 Fr. 1'300.00; Verlustschein nr.
__________ vom 22.02.11 / Verlustschein vom 05.09.2005 ”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4 maggio
2021 il Canton Zurigo ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, limitatamente a fr. 10'708.20 (anziché fr. 11'482.60).
Nel termine impartitogli per presentare eventuali osservazioni all’istanza, il
14 giugno 2021 il convenuto si è limitato a trasmettere una copia del proprio
esemplare del precetto esecutivo unitamente a quella del creditore,
evidenziando i punti tra loro divergenti.
C. Statuendo con decisione del 25 ottobre 2021, il Pretore ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal
convenuto limitatamente a fr. 9'969.– e in via provvisoria per fr. 635.90,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– senz’assegnare indennità.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 12 novembre 2021 per ottenerne implicitamente
l’annullamento e la reiezione dell’istanza, chiedendo che i relativi costi
siano posti a carico dell’Ufficio d’esecuzione
(UE) di Lugano. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto ad RE 1 il 2 novembre 2021, il termine d’impugnazione è
scaduto venerdì 12 novembre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Nella fattispecie, dal momento che RE 1 non ha presentato osservazioni
scritte davanti al primo giudice – limitandosi a produrre le copie dei due
esemplari del precetto esecutivo – tutte le allegazioni di fatto contenute nel
reclamo potrebbero d’acchito apparire irricevibili (art. 326 cpv. 1 CPC). Si
evince però chiaramente dal documento trasmesso al Pretore che l’escusso ha
sostenuto di aver interposto opposizione (anche) per non ritorno a miglior
fortuna. Limitatamente a questo aspetto, si giustifica pertanto di entrare nel
merito del reclamo.
Perlomeno
nella procedura di rigetto in esame, sono invece irricevibili, poiché presentati
per la prima volta con il reclamo, sia i quattro estratti del Foglio ufficiale
svizzero di commercio inerenti al fallimento del debitore sia la conferma di ricezione
IPLAR relativa al numero d’invio __________.
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,
consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto – dopo averne accertato l’esecutività
– che le decisioni delle autorità giudiziarie civili e penali zurighesi
prodotte dall’istante costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo per le
tasse di giustizia (e una multa) ivi contenute, parzialmente ridotte in complessivi
fr. 9'969.–. Sulla scorta di quanto previsto dall’art. 149 cpv. 2 LEF, egli
ha invece rigettato l’opposizione in via provvisoria per le spese
esecutive ri-ferite ai due attestati di carenza di beni prodotti dal creditore,
da lui calcolate in complessivi fr. 635.90 (anziché fr. 739.20). Il
primo giudice non ha d’altronde preso in considerazione – poiché non ne capiva
la finalità – l’esemplare del precetto esecutivo prodotto dall’escusso senza
fornire alcuna spiegazione in merito, osservando come lo stesso fosse peraltro
divergente da quello allegato dall’istante, anche per quanto riguarda le date
indicate. Onde l’accoglimento parziale dell’istanza.
4.
Con
un’argomentazione di difficile comprensione, RE 1 sostiene nel reclamo di aver
interposto opposizione per non ritorno a miglior fortuna per le pretese sorte
prima che venisse dichiarato il fallimento nei suoi confronti e “opposizione totale”
per i crediti successivi al medesimo. A sostegno della propria allegazione egli
produce nuovamente l’esemplare del precetto esecutivo destinato al debitore, da
cui risultano le due distinte opposizioni indicate nella casella corrispondente
sul retro dell’atto, sottoscritto il 29 novembre 2020 e trasmesso a suo dire
all’UE per raccomandata il giorno successivo. Proprio a quest’ultimo egli
addebita la colpa di non aver comunicato la sua “formulazione manoscritta” al
creditore, che ha quindi ottenuto il rigetto sulla scorta dell’“opposizione totale” figurante sull’esemplare a lui destinato. Pare infine dolersi di non
aver potuto adire l’autorità di vigilanza del Tribunale d’appello poiché
avrebbe scoperto il preteso errore dell’UE solo il 15 giugno 2021, quando il
termine per ricorrere era già scaduto. Chiede pertanto a questa Camera di “rivedere la formulazione della [sua] proposta legale motivata” sul proprio esemplare del precetto.
5.
In
virtù dell’art. 74 cpv. 1 LEF l’escusso che intende fare opposizione deve
dichiararlo verbalmente o per iscritto, immediatamente a chi gli consegna il
precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del medesimo, all’ufficio d’esecuzione.
Secondo l’art. 75 cpv. 2 LEF, il debitore che contesta di essere ritornato a
miglior fortuna deve dichiararlo esplicitamente nell’opposizione, altrimenti si reputa ch’egli abbia rinunciato a
tale eccezione. L’opposizione formulata per non ritorno a miglior fortuna entro
il termine di dieci giorni previsto dall’art. 74 cpv. 1 LEF è trasmessa (d’ufficio)
dall’ufficio d’esecuzione al giudice, il quale statuisce sulla medesima dopo
aver sentito le parti (art. 265a cpv. 1 LEF). In caso di mancata trasmissione senza decisione formale, l’escusso
può obbligare l’ufficio d’esecuzione ad agire con un ricorso per
denegata giustizia (sentenze della CEF 14.2019.51 del 18 luglio 2019
consid. 4 e 14.2017.142 del 6 novembre 2017 pag. 3; Vock/Meister-Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen
ZPO, 2a ed. 2018, n. I.4 ad § 13 pag. 104; Jeandin in: Commentaire
romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 14 ad art. 265a LEF), mentre se
l’ufficio ha emes-so una decisione d’irricevibilità dell’opposizione per non
ritorno a miglior fortuna il debitore deve impugnarla entro dieci giorni,
altrimenti è considerato avervi rinunciato (DTF 130 III 678 segg.).
5.1
Nel
caso in esame, dalle allegazioni del reclamante e dall’esemplare del precetto
per il debitore da lui prodotto risulta che questi ha interposto opposizione
per non ritorno a miglior fortuna per una parte (ossia fr. 9'682.60) dell’intero
credito posto in esecuzione (di fr. 11'482.60), scrivendo di proprio pugno
“opposizione speciale totale
ai sensi degli art. 265 e 265a LEF” e “opposizione normale”
per il resto della pretesa. Sull’esemplare per il creditore prodotto dall’istante,
si evince per contro che l’escusso avrebbe interposto solo opposizione totale,
comprovata dal timbro apposto sul medesimo il 1° dicembre 2026 (recte:
2020) dall’UE di Lugano (doc. A, sul retro). Ora, RE 1 non ha dimostrato in
prima sede – come gl’incombeva (sentenza della CEF 15.2012.84 del 6 settembre
2012.
pagg. 2 e i rinvii) – di aver tempestivamente trasmesso all’UE la copia
dell’esemplare contenente le proprie opposizioni dettagliate, siccome su tale
atto non figura alcun timbro ufficiale, bensì solo la firma del debitore
medesimo, apposta nello spazio riservato al notificatore proprio per
certificare la conformità dell’opposizione
(citata 15. 2012.84, pag. 3). In assenza di una simile certificazione, e
pertanto in mancanza di prova dell’interposizione di un’opposizione per non
ritorno a miglior fortuna, il Pretore non doveva (né poteva) tenerne conto.
5.2
Constatato, però, che l’UE ha apparentemente saputo dell’opposizione
dell’escusso direttamente da quest’ultimo, anche perché la conferma di ricezione
IPLAR prodotta con il reclamo attesta la trasmissione di un atto all’UE il 1°
dicembre 2020, ossia proprio il giorno dell’apposizione
del timbro “opposizione” sull’esemplare per il creditore, nella sua veste di
autorità di vigilanza cantonale (art. 3 LPR), la Camera ha appurato d’ufficio
presso l’UE che per un disguido è stata riportata sull’esemplare del precetto
esecutivo per il creditore solo l’opposizione ordinaria – peraltro totale
anziché per i fr. 1'800.– esplicitamente indicati dall’escusso – ed è stata
omessa la trasmissione d’ufficio dell’opposizione per non ritorno a miglior
fortuna al giudice del rigetto. Trattandosi di un manifesto errore e non di una decisione formale d’irricevibilità dell’opposizione
per non ritorno a miglior fortuna, la contestazione espressa implicitamente da RE
1.
in prima sede va considerata come un ricorso per denegata giustizia
(sopra consid. 5), da ritenersi fondato perché egli ha chiaramente indicato di
proprio pugno d’interporre “opposizione
speciale totale ai sensi degli art. 265 e 265a LEF”.
5.3
Ricordato
che non incombe a questa Camera sostituirsi al giudice naturale, pronunciandosi
per la prima volta su una causa non ancora istruita (art. 327 cpv. 3 lett. b a
contrario), l’opposizione per
non ritorno a miglior fortuna va trasmessa al Pretore, per economia di procedura direttamente da questa
Camera, giacché essa è
manifestamente tempestiva e sufficientemente chiara sotto il profilo dell’art.
75.
cpv. 2 LEF. All’UE va però ordinato d’iscrivere nei suoi registri anche
questa (seconda) opposizione e la sua trasmissione al Pretore a cura della
Camera (stessa soluzione nella citata 14.2019.51 consid. 4.2/a).
6.
Per
quanto riguarda la sorte della decisione di rigetto impugnata, occorre
osservare che lo stesso reclamante sostiene – e dimostra – di aver interposto
(anche) opposizione ordinaria, pur limitata ai crediti sorti dopo l’apertura
del fallimento (decisioni del 22 settembre 2016 per fr. 500.– e del 26
febbraio 2020 per fr. 1'300.–). Il Pretore ha quindi giustamente esaminato
l’istanza di rigetto dell’opposizione (ordinaria) presentata dal Canton Zurigo
e a ragione l’ha accolta in virtù dell’art. 80 cpv. 1 LEF sulla scorta delle
decisioni esecutive prodotte dall’istante (in particolare la sentenza 22 settembre
2016.
del Bezirksgericht __________ [doc. D] e il decreto d’accusa 26 febbraio 2020 della
Ministero pubblico zurighese [doc. E]). Al riguardo, RE 1 non
invoca alcuna censura nel reclamo, integralmente incentrato sull’eccezione di
non ritorno a miglior fortuna. L’impugnativa è pertanto inammissibile per
difetto di motivazione (v. sopra consid. 1.2). La questione del preteso non
ritorno a miglior fortuna verrà trattata dal Pretore nell’apposita procedura
giudiziaria (art. 265a cpv. 1-3 LEF), che è comunque distinta della
procedura di rigetto dell’opposizione ordinaria, anche se le due cause possono
essere congiunte, fermo restando che l’esecuzione
non può essere proseguita – perché rimane sospesa (art. 78 cpv. 1 LEF) –
fintanto che entrambe le opposizioni non sono state tolte dal giudice
competente (DTF 103 III 35 consid. 3; nella citata 14.2019.51 consid.
4.1/d).
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), da ritenersi integrale per il
reclamante nella causa in esame, relativa unicamente all’opposizione ordinaria da
lui interposta al precetto esecutivo.
Le
spese della causa di opposizione per non ritorno a miglior fortuna verranno
stabilite separatamente nell’apposita procedura. Non si pone invece problema di
ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per
osservazioni.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 10'604.90,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. L’opposizione
per non ritorno a miglior fortuna interposta da RE 1 è trasmessa alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, a norma dell’art. 265a cpv. 1 LEF
per i propri incombenti.
3. È
ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Lugano d’iscrivere nei suoi registri l’opposizione
per non ritorno a miglior fortuna interposta nell’esecuzione n. __________ il
30 novembre 2020 e la sua trasmissione alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, in data odierna.
4. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
5. Notificazione a:
– ;
–
Comunicazione a:
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5;
– Ufficio d’esecuzione di
Lugano, Lugano (con riferimento al dispositivo n. 3).
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).