14.2021.182
Rigetto definitivo dell’opposizione. Parcella notarile. Abuso di diritto
3 giugno 2022Italiano15 min
precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 aprile 2021 dall’Ufficio d’esecuzione
Source ti.ch
RE 1
Incarto n.
14.2021.182
Lugano
3 giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2021.3373 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 14 luglio 2021 da
(patrocinato dall’PA 1 __________)
contro
RE 1
(patrocinata dall’PA 2 __________)
giudicando sul reclamo del 12 novembre 2021 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 3 novembre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 4 dicembre 2017 il notaio CO 1 ha emesso nei confronti di RE 1 la
parcella notarile di fr. 5'400.– relativa al rogito n. __________ avente
per oggetto la costituzione di un diritto di compera sulla particella n. __________
RFD di __________ per fr. 3'000'000.–.
Fatti
B. Con
scritto del 18 giugno 2020, RE 1 ha contestato la parcella notarile ritenendo
dati i presupposti per una restituzione del termine d’impugnazione. Con scritto
del 9 luglio 2020 l’CO 1 ha contestato vi fossero gli estremi per la
restituzione richiesta e ha respinto per tardività la contestazione della
parcella assegnandole nel contempo, invano, un ultimo termine di pagamento
entro e non oltre il 22 luglio 2020.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 aprile 2021 dall’Ufficio d’esecuzione
di Lugano, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 5'400.– oltre agli
interessi del 5% dal 23 luglio 2020 (indicando quale causa del credito la “Parcella notarile del 4.12.2017, riguardante
il rogito n. __________”) e fr. 9'000.– oltre
agli interessi del 5% dal 23 luglio 2020 (per “Bolletta di archivio notarile 6.2017.1.2713.1 dell’11.01.2018”).
D. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 14 luglio
2021 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza
con osservazioni scritte del 16 agosto 2021. Mediante replica spontanea del 30
agosto 2021 e duplica spontanea del 13 settembre 2021 le parti hanno ribadito
il loro punto di vista.
E. Statuendo con decisione del 3 novembre 2021, il Pretore ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
convenuta limitatamente a fr. 5'400.– oltre agli interessi di mora (ad
esclusione della pretesa di fr. 9'000.–), ponendo a suo carico le spese
processuali di fr. 200.– per 3⁄8 e a carico dell’istante i
rimanenti 5⁄8 e un’indennità di fr. 650.– per ripetibili
ridotte a favore della convenuta.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 novembre 2021 per ottenere la
reiezione integrale dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Il 19 novembre
2021 il Presidente della scrivente Camera ha respinto la domanda d’effetto
sospensivo presentata con l’impugnazione. Visto il prevedibile esito dell’odierno
giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 4 novembre 2021, il termine d’impugnazione
è scaduto domenica 14 novembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì
15.
novembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato due
giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro
tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). La sentenza
29.
ottobre 2021 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, acclusa al
reclamo
(doc. B) è pertanto inammissibile, non potendosi ritenere che la
stessa sentenza impugnata abbia dato motivo alla sua adduzione (art. 99 cpv. 1
LTF per analogia; DTF 139 III 471
consid. 3.4; sentenza della CEF 14.2020.56 del 4 settembre 2020 consid. 6), per
tacere del fatto che non è comunque decisiva, siccome il notaio non è parte della
procedura (v. sotto consid. 5.2.2).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,
consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che la parcella notarile, non
impugnata nel termine di trenta giorni giusta gli art. 24 della legge sulla
tariffa notarile (LTN; RL 952.300) e 92 della legge sul notariato (LN; RL 952.100), va parificata a una sentenza esecutiva
secondo l’art. 80 LEF e giustifica di principio il rigetto definitivo dell’opposizione
fino all’importo della parcella, di fr. 5'400.–, oltre agli
interessi di mora. Egli ha invece respinto l’istanza per gli ulteriori fr. 9'000.–
posti in esecuzione per mancanza di un titolo di rigetto.
Il
Pretore ha d’altronde respinto l’eccezione di abuso di diritto sollevata dalla
convenuta per il fatto che l’istante pretende il suo onorario malgrado il
diritto di compera oggetto dell’atto da lui rogato non abbia potuto essere
annotato a registro fondiario, a causa della reiezione della domanda di non
assoggettamento alla legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone
all’estero (LAFE; RS 211.412.41). Il primo giudice ha infatti rilevato che,
sebbene il divieto dell’abuso di diritto valga anche in ambito esecutivo, nella
procedura di rigetto definitivo dell’opposizione può esservi fatto capo in modo
estremamente limitato, siccome si considera non sia compito del giudice del
rigetto verificare la decisione da eseguire. Ciò posto, il Pretore ha giudicato
che nel caso in esame la censura di abuso di diritto non è così “liquida e manifesta”
da poter essere ritenuta ricevibile ed esaminabile nella procedura di rigetto
definitivo dell’opposizione. Egli ha evidenziato ad ogni modo che a fronte della
risposta 9 luglio 2020 del notaio, la convenuta non si è rivolta alla
Commissione di disciplina notarile per far valere le sue ragioni, né sulla
restituzione del termine d’impugnazione né sulla legittimità della parcella
notarile.
4.
Per
quanto attiene al titolo di rigetto, nel reclamo RE 1 espone che, a fronte
della contestazione della parcella indirizzatogli il 18 giugno 2020, il notaio non
poteva limitarsi a “respingerla”
per tardività negando vi fossero gli estremi per la
restituzione del termine, ma doveva inoltrarla alla
Commissione di disciplina. A mente sua, tale omissione impedisce il passaggio
in giudicato della parcella notarile, che rimane “in sospeso” fino alla
decisione della Commissione riguardo alla tempestività della contestazione.
Ella conclude tuttavia che “la
questione può rimanere irrisolta” siccome, anche
volendo ammettere che la parcella è passata in giudicato, il rigetto non poteva
essere accordato per il motivo che l’atto notarile oggetto della stessa è
inefficace.
Ora,
poiché la reclamante stessa ritiene che la questione può rimanere irrisolta,
non vi è alcun motivo di trattarla. Per abbondanza, rimane il fatto che, come
rilevato dal Pretore, a fronte del rifiuto di restituzione del termine
significatole nella lettera del 9 luglio 2020 (doc. E) RE 1 non ha rinnovato la
sua richiesta né la sua contestazione della parcella direttamente alla
Commissione di disciplina. Non può pretendere farlo tardivamente davanti a un
giudice – quello del rigetto – che non è competente per statuire al riguardo.
5.
La
reclamante si duole poi che il Pretore non ha ravvisato alcun abuso di diritto nell’agire
del notaio, che intende incassare la sua parcella nonostante il diritto di
compera oggetto del rogito notarile non abbia potuto essere iscritto, per
motivi a lui imputabili. In particolare, afferma che l’eccezione di abuso di
diritto era tutt’altro che “illiquida”, come l’ha definita il primo
giudice, visto che a sostegno della stessa ha apportato prove documentali. Rammenta
infatti di aver comprovato che l’iscrizione del diritto di compera non è andata
a buon fine per il mancato adempimento dei requisiti della LAFE, che imputa al
notaio per non aver egli informato le parti sui presupposti in questione, come da
lui peraltro ammesso nella sua audizione testimoniale. Il Pretore non avrebbe
neppure considerato le sentenze dei tribunali federale e cantonale da lei
prodotte, che stabiliscono la nullità dell’atto notarile, o perlomeno la sua
inefficacia. A mente sua questi elementi erano sufficienti per ottenere la
reiezione dell’istanza di rigetto. D’altronde, secondo lei il notaio,
contrariamente all’avvocato, ha un obbligo di risultato, sicché se il diritto di
compera non viene iscritto, egli non ha diritto a onorari, ciò a maggior
ragione qualora abbia violato il suo obbligo d’informare le parti (art. 6 LN),
d’imparzialità – per aver previsto una pena di recesso troppo elevata (art. 11
LN) – e di diligenza (art. 12 LN).
5.1
In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto
definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato
estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è
prescritto. L’enumerazione dei mezzi di difesa non è esaustiva (DTF 140 III 190
consid. 5.2.1). Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti
essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono
più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 143 III 568 consid. 4.3.1; 138
III 586 consid. 6.1.2; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid.
5.2).
5.1.1
Sono
ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della
CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid.
5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il
rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione
del credito semplicemente verosimile. La presunzione che il
debito esiste risultante dal titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario, da
addure con documenti come nell’azione in annullamento o sospensione dell’esecuzione
a norma dell’art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/2016 del 14
novembre 2017 consid. 2). Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su
questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento
gioca un ruolo importante (ad esempio se è invocato un
abuso di diritto o una violazione delle regole della buona fede: DTF 124 III
503.
consid. 3/a), la decisione in merito essendo riservata al giudice del
merito (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3 con rinvio; Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 17
ad art. 81 LEF; Schmidt in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 ad art. 81 LEF).
5.1.2
Nella
procedura di rigetto definitivo dell’opposizione, il debitore può quindi dolersi
di un abuso di diritto manifesto (art. 2 cpv. 2 CC) solo in via eccezionale,
anche perché l’istruttoria relativa ai fatti
costitutivi del preteso abuso è generalmente incompatibile con la natura
documentale della procedura di rigetto (sentenze del Tribunale federale
5A_490/2019 del 19 agosto 2019 consid. 3.1.2 e 5A_647/2016 del 19 dicembre 2016
consid. 2.4, nonché della CEF 14.2004.1 del 22 aprile
2004, RtiD 2004 II 727 n. 78c, consid. 2.1/a, citata dal Pretore). Solo l’esecuzione della sentenza deve risultare manifestamente abusiva, non il suo contenuto (Staehelin,
op. cit.
loc. cit.; Abbet in:
Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 24 ad art. 81 LEF), già valutato dal giudice del merito. Infatti, il debitore può far
valere solo fatti avvenuti dopo la sentenza (sopra consid. 5.1) e in linea di massima deve dapprima
chiedere al giudice del merito la modifica della sua decisione senz’aspettare
l’esecuzione per sollevare l’eccezione di abuso di diritto (sentenza della CEF
14.2006.95
del 4 gennaio 2007 consid. 5; Staehelin, op. cit. loc. cit.),
fatta salva, appunto, l’ipotesi di un abuso (particolarmente) manifesto
dimostrato con documenti (citata 14.2004.1).
5.2
Nella fattispecie, a dimostrazione del preteso abuso di diritto la
reclamante invoca invero fatti posteriori all’emissione della parcella
notarile (4 dicembre 2017, doc. B), ovvero la mancata iscrizione del diritto di
compera (decisioni 8 maggio 2018 dell’autorità LAFE [doc. 9] e 26 ottobre 2020
dell’Ufficio dei registri [doc. 6]), l’audizione 3 maggio 2021 del notaio
(doc. 10) e le sentenze del Tribunale federale 4 maggio 2020 (doc. 2) e dei
tribunali grigionesi 14 agosto 2018 e 9 gennaio 2019 (doc. 7 e 8).
5.2.1
Tuttavia,
la reclamante non spiega perché, come ritenuto dal Pretore, a fronte della
risposta del notaio del 9 luglio 2020 (doc. E) non avrebbe potuto – né dovuto –
rivolgersi alla Commissione di disciplina notarile per far valere le sue
ragioni, tanto sulla restitu-zione del termine di contestazione della parcella
che sulla sua modifica (in tal senso: decisione 14.2004.1 citata sopra al consid. 5.1.2).
La ricevibilità della censura è pertanto dubbia dal profilo della sua
motivazione.
5.2.2
Ad
ogni modo, la mancata iscrizione del diritto di compera non rende ancora
manifestamente abusiva l’esecuzione volta a incassare la parcella notarile, la
reclamante non avendo dimostrato con documenti che il pagamento delle
prestazioni del notaio sarebbe stato subordinato a tale iscrizione (e lo fosse
stato, ella avrebbe del resto dovuto impugnare la parcella non appena
giuntale). In particolare, l’affermazione secondo cui il notaio sarebbe tenuto
a un obbligo di risultato non è documentata ed è discutibile (v. ad esempio la sentenza 27 ottobre 1999 del Consiglio
di disciplina notarile in Rep. 1999, 322 segg.). D’altronde, il notaio
non è parte delle procedure in cui sono state emesse le decisioni prodotte dalla
reclamante, che la oppongono solo al costituente del diritto di compera, __________.
Senza contare che la nullità del contratto di costituzione del diritto di
compera non determina necessariamente l’inesigibilità
della parcella notarile. La reclamante avrebbe perlomeno dovuto
dimostrare che siffatta nullità era riconducibile esclusivamente a colpa del
notaio. Che quest’ultimo abbia dichiarato, durante la sua audizione, che non
aveva fatto domande in merito alle modalità di finanziamento (doc. 10, pag. 6)
non è decisivo. Andrebbero valutati anche le informazioni e conoscenze, così
come il comportamento della cliente, ciò che esula da una procedura di rigetto
definitivo dell’opposizione.
La
sentenza impugnata resiste quindi alla critica, ciò che giustifica la reiezione
del reclamo.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni,
non essendo incorsa in spese in questa sede.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'400.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 350.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).