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Decisione

14.2021.182

Rigetto definitivo dell’opposizione. Parcella notarile. Abuso di diritto

3 giugno 2022Italiano15 min

precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 aprile 2021 dal­l’Ufficio d’esecuzione

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2021.182

Lugano

3 giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2021.3373 (rigetto definitivo

dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa

con istanza 14 luglio 2021 da

(patrocinato dall’PA 1 __________)

contro

RE 1

(patrocinata dall’PA 2 __________)

giudicando sul reclamo del 12 novembre 2021 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 3 novembre 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 4 dicembre 2017 il notaio CO 1 ha emesso nei confronti di RE 1 la

parcella notarile di fr. 5'400.– relativa al rogito n. __________ avente

per oggetto la costituzione di un diritto di compera sulla particella n. __________

RFD di __________ per fr. 3'000'000.–.

Fatti

B. Con

scritto del 18 giugno 2020, RE 1 ha contestato la parcella notarile ritenendo

dati i presupposti per una restituzione del termine d’impugnazione. Con scritto

del 9 luglio 2020 l’CO 1 ha contestato vi fossero gli estremi per la

restituzione richiesta e ha respinto per tardività la contestazione della

parcella assegnandole nel contempo, invano, un ultimo termine di pagamento

entro e non oltre il 22 luglio 2020.

C. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 aprile 2021 dal­l’Ufficio d’esecuzione

di Lugano, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 5'400.– oltre agli

interessi del 5% dal 23 luglio 2020 (indicando quale causa del credito la “Parcella notarile del 4.12.2017, riguardante

il rogito n. __________”) e fr. 9'000.– oltre

agli interessi del 5% dal 23 luglio 2020 (per “Bolletta di archivio notarile 6.2017.1.2713.1 dell’11.01.2018”).

D. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 14 luglio

2021 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza

con osservazioni scritte del 16 agosto 2021. Mediante replica spontanea del 30

agosto 2021 e duplica spontanea del 13 settembre 2021 le parti hanno ribadito

il loro punto di vista.

E. Statuendo con decisione del 3 novembre 2021, il Pretore ha parzialmente

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla

convenuta limitatamente a fr. 5'400.– oltre agli interessi di mora (ad

esclusione della pretesa di fr. 9'000.–), ponen­do a suo carico le spese

processuali di fr. 200.– per 3⁄8 e a carico dell’istante i

rimanenti 5⁄8 e un’indennità di fr. 650.– per ripetibili

ridotte a favore della convenuta.

F. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 novembre 2021 per ottenere la

reiezione integrale dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Il 19 novembre

2021 il Presidente della scrivente Camera ha respinto la domanda d’effetto

sospensivo presentata con l’im­­pugnazione. Visto il prevedibile esito dell’odierno

giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 4 novembre 2021, il termine d’impugnazione

è scaduto domenica 14 novembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì

15.

novembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato due

giorni pri­ma (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni,

allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). La sentenza

29.

ottobre 2021 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, acclusa al

reclamo

(doc. B) è pertanto inammissibile, non potendosi ritenere che la

stessa senten­za impugnata abbia dato motivo alla sua adduzione (art. 99 cpv. 1

LTF per analogia; DTF 139 III 471

consid. 3.4; sentenza della CEF 14.2020.56 del 4 settembre 2020 consid. 6), per

tacere del fatto che non è comunque decisiva, siccome il notaio non è parte della

procedura (v. sotto consid. 5.2.2).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,

consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che la parcella notarile, non

impugnata nel termine di trenta giorni giusta gli art. 24 della legge sulla

tariffa notarile (LTN; RL 952.300) e 92 della legge sul notariato (LN; RL 952.100), va parificata a una sentenza esecutiva

secondo l’art. 80 LEF e giustifica di principio il rigetto de­finitivo dell’opposizione

fino all’importo della parcella, di fr. 5'400.–, oltre agli

interessi di mora. Egli ha invece respinto l’istanza per gli ulteriori fr. 9'000.–

posti in esecuzione per mancanza di un titolo di rigetto.

Il

Pretore ha d’altronde respinto l’eccezione di abuso di diritto sollevata dalla

convenuta per il fatto che l’istante pretende il suo onorario malgrado il

diritto di compera oggetto dell’atto da lui rogato non abbia potuto essere

annotato a registro fondiario, a causa della reiezione della domanda di non

assoggettamento alla legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone

all’estero (LAFE; RS 211.412.41). Il primo giudice ha infatti rilevato che,

sebbene il divieto dell’abuso di diritto valga anche in ambito esecutivo, nella

procedura di rigetto definitivo dell’opposizione può esservi fatto capo in modo

estremamente limitato, siccome si considera non sia compito del giudice del

rigetto verificare la decisione da eseguire. Ciò posto, il Pretore ha giudicato

che nel caso in esame la censura di abuso di diritto non è così “liquida e manifesta”

da poter essere ritenuta ricevibile ed esaminabile nella procedura di rigetto

definitivo dell’opposizione. Egli ha evidenziato ad ogni modo che a fronte della

risposta 9 luglio 2020 del notaio, la convenuta non si è rivolta alla

Commissione di disciplina notarile per far valere le sue ragioni, né sulla

restituzione del termine d’impugnazione né sulla legittimità della parcella

notarile.

4.

Per

quanto attiene al titolo di rigetto, nel reclamo RE 1 espone che, a fronte

della contestazione della parcella indirizzatogli il 18 giugno 2020, il notaio non

poteva limitarsi a “respingerla”

per tardività negando vi fossero gli estremi per la

restituzione del termine, ma doveva inoltrarla alla

Commissione di disciplina. A mente sua, tale omissione impedisce il passaggio

in giudicato della parcella notarile, che rimane “in sospeso” fino alla

decisione della Commissione riguardo alla tempestività della contestazione.

Ella conclude tuttavia che “la

questione può rimanere irrisolta” siccome, anche

volendo ammettere che la parcella è passata in giudicato, il rigetto non poteva

essere accordato per il motivo che l’atto notarile oggetto della stessa è

inefficace.

Ora,

poiché la reclamante stessa ritiene che la questione può rimanere irrisolta,

non vi è alcun motivo di trattarla. Per abbondan­za, rimane il fatto che, come

rilevato dal Pretore, a fronte del rifiuto di restituzione del termine

significatole nella lettera del 9 luglio 2020 (doc. E) RE 1 non ha rinnovato la

sua richiesta né la sua contestazione della parcella direttamente alla

Commissione di disciplina. Non può pretendere farlo tardivamente davanti a un

giudice – quello del rigetto – che non è competente per statuire al riguardo.

5.

La

reclamante si duole poi che il Pretore non ha ravvisato alcun abuso di diritto nell’agire

del notaio, che intende incassare la sua parcella nonostante il diritto di

compera oggetto del rogito notarile non abbia potuto essere iscritto, per

motivi a lui imputabili. In particolare, afferma che l’eccezione di abuso di

diritto era tutt’altro che “illiquida”, come l’ha definita il primo

giudice, visto che a sostegno della stessa ha apportato prove documentali. Rammenta

infatti di aver comprovato che l’iscrizione del diritto di compera non è andata

a buon fine per il mancato adempimento dei requisiti della LAFE, che imputa al

notaio per non aver egli informato le parti sui presupposti in questione, come da

lui peraltro ammesso nella sua audizione testimoniale. Il Pretore non avrebbe

neppure considerato le sentenze dei tribunali federale e cantonale da lei

prodotte, che stabiliscono la nullità dell’atto notarile, o perlomeno la sua

inefficacia. A mente sua questi elementi erano sufficienti per ottenere la

reiezione dell’istanza di rigetto. D’altronde, secon­do lei il notaio,

contrariamente all’avvocato, ha un obbligo di risultato, sicché se il diritto di

compera non viene iscritto, egli non ha diritto a onorari, ciò a maggior

ragione qualora abbia violato il suo obbligo d’informare le parti (art. 6 LN),

d’imparzialità – per aver previsto una pena di recesso troppo elevata (art. 11

LN) – e di diligenza (art. 12 LN).

5.1

In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto

definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato

estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è

prescritto. L’enumerazione dei mezzi di difesa non è esaustiva (DTF 140 III 190

consid. 5.2.1). Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti

essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono

più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 143 III 568 consid. 4.3.1; 138

III 586 consid. 6.1.2; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid.

5.2).

5.1.1

Sono

ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della

CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid.

5, con rimandi). A diffe­renza di quanto vale per il

rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione

del credito semplicemente verosimile. La presunzione che il

debito esiste risultante dal titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario, da

addure con documenti come nell’azione in annullamento o sospensione dell’esecuzione

a nor­ma dell’art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/2016 del 14

novembre 2017 consid. 2). Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su

questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento

gioca un ruolo importante (ad esempio se è invocato un

abuso di diritto o una violazione delle regole della buo­na fede: DTF 124 III

503.

consid. 3/a), la decisione in merito essendo riservata al giudice del

merito (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3 con rinvio; Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 17

ad art. 81 LEF; Schmidt in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 ad art. 81 LEF).

5.1.2

Nella

procedura di rigetto definitivo dell’opposizione, il debitore può quindi dolersi

di un abuso di diritto manifesto (art. 2 cpv. 2 CC) solo in via eccezionale,

anche perché l’istruttoria relativa ai fatti

costitutivi del preteso abuso è generalmente incompatibile con la natura

documentale della procedura di rigetto (sentenze del Tribunale federale

5A_490/2019 del 19 agosto 2019 consid. 3.1.2 e 5A_647/2016 del 19 dicembre 2016

consid. 2.4, nonché della CEF 14.2004.1 del 22 aprile

2004, RtiD 2004 II 727 n. 78c, consid. 2.1/a, citata dal Pretore). Solo l’esecuzione della sentenza deve risultare manifestamente abusiva, non il suo contenuto (Staehe­lin,

op. cit.

loc. cit.; Abbet in:

Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 24 ad art. 81 LEF), già valutato dal giudice del merito. Infatti, il debitore può far

valere solo fatti avvenuti dopo la sentenza (sopra consid. 5.1) e in linea di massima deve dapprima

chiedere al giudice del merito la modifica della sua decisio­ne senz’aspettare

l’esecuzione per sollevare l’eccezione di abuso di diritto (sentenza della CEF

14.2006.95

del 4 gennaio 2007 consid. 5; Staehelin, op. cit. loc. cit.),

fatta salva, appunto, l’ipotesi di un abuso (particolarmente) manifesto

dimostrato con documenti (citata 14.2004.1).

5.2

Nella fattispecie, a dimostrazione del preteso abuso di diritto la

reclamante invoca invero fatti posteriori all’emissione della parcel­la

notarile (4 dicembre 2017, doc. B), ovvero la mancata iscrizione del diritto di

compera (decisioni 8 maggio 2018 dell’autorità LAFE [doc. 9] e 26 ottobre 2020

dell’Ufficio dei registri [doc. 6]), l’audi­zione 3 maggio 2021 del notaio

(doc. 10) e le sentenze del Tribunale federale 4 maggio 2020 (doc. 2) e dei

tribunali grigionesi 14 agosto 2018 e 9 gennaio 2019 (doc. 7 e 8).

5.2.1

Tuttavia,

la reclamante non spiega perché, come ritenuto dal Pretore, a fronte della

risposta del notaio del 9 luglio 2020 (doc. E) non avrebbe potuto – né dovuto –

rivolgersi alla Commissione di disciplina notarile per far valere le sue

ragioni, tanto sulla restitu-zione del termine di contestazione della parcella

che sulla sua modifica (in tal senso: decisione 14.2004.1 citata sopra al consid. 5.1.2).

La ricevibilità della censura è pertanto dubbia dal profilo della sua

motivazione.

5.2.2

Ad

ogni modo, la mancata iscrizione del diritto di compera non rende ancora

manifestamente abusiva l’esecuzione volta a incassare la parcella notarile, la

reclamante non avendo dimostrato con documenti che il pagamento delle

prestazioni del notaio sarebbe stato subordinato a tale iscrizione (e lo fosse

stato, ella avrebbe del resto dovuto impugnare la parcella non appena

giuntale). In particolare, l’affermazione secondo cui il notaio sarebbe tenuto

a un obbligo di risultato non è documentata ed è discutibile (v. ad esempio la sentenza 27 ottobre 1999 del Consiglio

di disciplina no­tarile in Rep. 1999, 322 segg.). D’altronde, il notaio

non è parte delle procedure in cui sono state emesse le decisioni prodotte dal­la

reclamante, che la oppongono solo al costituente del diritto di compera, __________.

Senza contare che la nullità del contratto di costituzione del diritto di

compera non determina necessariamente l’inesigibilità

della parcella notarile. La reclaman­te avrebbe perlomeno dovuto

dimostrare che siffatta nullità era riconducibile esclusivamente a colpa del

notaio. Che quest’ultimo abbia dichiarato, durante la sua audizione, che non

aveva fatto domande in merito alle modalità di finanziamento (doc. 10, pag. 6)

non è decisivo. Andrebbero valutati anche le informazioni e conoscenze, così

come il comportamento della cliente, ciò che esula da una procedura di rigetto

definitivo dell’opposizione.

La

sentenza impugnata resiste quindi alla critica, ciò che giustifica la reiezione

del reclamo.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni,

non essendo incorsa in spese in questa sede.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'400.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 350.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).