14.2021.184
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di sponsorizzazione. Eccezione d’inadempimento. Basler Praxis. Errore essenziale
28 giugno 2022Italiano20 min
Camera con un reclamo del 18 novembre 2021 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.184
Lugano
28 giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2019.4567 (rigetto
provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
promossa con istanza 20 settembre 2019 dalla
CO 1
(patrocinata dallo PA 2 )
contro
RE 1
(patrocinata dall’PA 1 )
giudicando sul reclamo del 18 novembre 2021 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 5 novembre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Alfine di promuovere il proprio marchio, il 16 luglio 2018 la RE 1 ha
concluso con l’CO 1 (in seguito “CO 1”) un contratto di sponsorizzazione per fr. 150'000.–
più IVA a stagione sportiva, da pagare in tre rate di fr. 50'000.– più IVA
il 1° settembre, 1° gennaio e 1° aprile di ognuno dei due anni contrattuali
pattuiti (2018/2019 e 2019/2020). La RE 1 (“RE 1”) ha saldato solo la prima
rata.
B. Con
e-mail del 2 aprile 2019, per conto della RE 1 la PI 1 (nella persona della sua
segretaria S__________) rassicurava l’CO 1 (per il tramite di M__________) in
merito ai loro “best efforts” per saldare la seconda e la terza rata entro il 24 maggio e il 26
luglio 2019.
C. Con
due nuove e-mail del 23 maggio 2019 e dell’11 giugno 2019 la Z__________ SA ha
fatto parte all’CO 1 della propria insoddisfazione in merito alle prestazioni
di sponsoring.
D. Dopo
vari solleciti, con lettera del 10 luglio 2019 l’CO 1 ha fissato, invano, un
ultimo termine di pagamento al 20 luglio 2019 alla RE 1.
E. Per
lettera del giorno seguente, la RE 1 ha nuovamente lamentato la propria insoddisfazione
circa le prestazioni di sponsoring, rescindendo il contratto per vizio della
volontà giusta l’art. 31 CO.
F. Mediante
precetto esecutivo n. __________10 emesso il 7 agosto 2019 dall’Ufficio d’esecuzione
di Lugano, l’CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 107'487.– oltre
agli interessi del 5% dal 10 luglio 2019, indicando quale causa del credito: “Contratto del 12/16 luglio 2018 / adempimento
parziale del contratto / risarcimento parziale del danno, come da fattura del
1.1.2019 (CHF 53'859.–) e fattura del 1.4.2019 (CHF 53'637.–). Vedi messa in
mora di data 10.07.2019”.
G. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 20
settembre 2019 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 25
novembre 2019, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la convenuta vi
si è opposta producendo una risposta scritta che è stata integrata nel verbale.
Entro i termini assegnati loro, le parti hanno ribadito il rispettivo punto di
vista con replica del 20 dicembre 2019 e duplica del 20 gennaio 2020.
H. Statuendo con decisione del 5 novembre 2021, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 4'000.–
a favore dell’istante.
Fatti
I. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 18 novembre 2021 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate
spese e ripetibili. Il 22 dicembre 2021 il presidente della Camera ha accolto
la domanda di effetto sospensivo presentata il 20 dicembre 2021. Nelle sue
osservazioni del 6 dicembre 2021, l’CO 1 ha concluso per la reiezione del
reclamo. Mediante replica spontanea del 17 dicembre 2021 e duplica spontanea
del 30 dicembre 2021 le parti hanno ribadito le loro rispettive e contrastanti
posizioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 l’8 novembre 2021, il termine
d’impugnazione è scaduto giovedì 18 novembre. Presentato quello stesso giorno
(data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79.
o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio
2022.
consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di
rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il
pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il
litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid.
4.1
e 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha premesso che la convenuta rimproverava all’istante
di non aver adempiuto due obblighi contrattuali: quello relativo alla
distribuzione di campioni (“sampling”) e quello della visibilità (“Total Contact reach and Value”). Ha rilevato che tali contestazioni, avanzate in sede di rigetto dalla RE
1, erano “molto differenti” rispetto a quelle inizialmente mosse all’CO
1.
per giustificare il mancato pagamento delle fatture
scoperte. Infatti, ha osservato il primo giudice, nell’e-mail del 2 aprile 2019
S__________ ha promesso il massimo sforzo per pagare le fatture rimaste
scoperte, nell’e-mail del 23 maggio 2019 la convenuta ha lamentato difficoltà
nel piazzare i prodotti con il marchio __________ nei dintorni di Lugano e a
integrarsi nel business locale, nell’e-mail dell’11 giugno 2019 si è doluta di
danni d’immagine dovuti alla rivalità tra
tifoserie di __________ e __________ e nello scritto dell’11 luglio
2019.
ha fatto accenno alla questione della visibilità solo in modo generico (“per tacere degli indicatori di visibilità a
fondamento della richiesta di controprestazione a nostro carico”).
Del
resto, tali contestazioni sono a mente del Pretore pure contraddittorie: se da
un lato il danno d’immagine ricondotto alla rivalità tra tifoserie stride con
la mancata visibilità, nella misura in cui se non vi fosse stata visibilità non
vi sarebbe neppure stato danno d’immagine, dall’altro le pretese difficoltà a
integrarsi nel tessuto economico e sociale ticinese non sono necessariamente
consecutive a un incorretto adempimento del contratto di sponsorizzazione da
parte dell’CO 1. A quest’ultimo proposito il primo giudice ha rilevato che a
fronte delle prove documentali prodotte dall’istante con la replica, volte a
comprovare il corretto adempimento della prestazione, la RE 1 non ha
minimamente cercato di rendere verosimile che il mancato raggiungimento delle
sue aspettative circa l’integrazione nel tessuto economico e sociale ticinese fosse
imputabile a una carente esecuzione delle prestazioni che incombevano all’CO 1.
Per il Pretore l’istante ha poi dimostrato che la mancata distribuzione dei
prodotti (“sampling”) è per la maggior parte imputabile alla RE 1 stessa e ad ogni modo ciò costituirebbe un difetto proporzionalmente
insignificante rispetto alla prestazione
trattenuta dall’escussa. Considerando palesemente insostenibile l’eccezione d’incorretto adempimento delle
prestazioni a carico dell’istante, il primo giudice ha accolto l’istanza.
4.
Nel
reclamo (n. 6-9, 11) così come nella replica spontanea (n. 6, 7, 13 e 17), la RE
1.
nega in estrema sintesi di aver eccepito l’incorretto adempimento in modo
palesemente insostenibile e ribadisce che la visibilità promessa (“Total Contact reach and Value”) non si è nemmeno lontanamente concretizzata.
4.1
In
particolare, essa rammenta che con l’e-mail del 2 aprile 2019 S__________, peraltro
estranea alla RE 1, intendeva solo prendere tempo chiedendo un differimento dei
termini di pagamento. Costei non era poi a conoscenza delle problematiche nei
dettagli, sicché non avrebbe avuto il diritto di prendere posizione al riguardo.
Quest’e-mail era del resto anteriore a quelle del
23.
maggio e dell’11 giugno 2019 nonché allo scritto dell’11 luglio 2019
e segue di poco più di una settimana la conclusione della stagione sportiva (il
23.
marzo 2019), di modo che in quel momento
non era stato ancora possibile “tirare le somme”. A mente della reclamante l’email del 2 aprile
2019.
non è in contraddizione con quelle posteriori: è vero che queste ultime
menzionano altre problematiche più concrete e non quella della visibilità, se
non in maniera marginale, ma ciò non significa che il problema della visibilità
non sussistesse: una problematica non esclude l’altra. Lo scritto dell’11
luglio 2019 la menziona ad ogni modo espressamente: “per tacere degli indicatori di visibilità a
fondamento della richiesta di controprestazione a nostro carico”.
4.1.1
Ove l’escusso abbia contestato in modo sufficientemente circostanziato,
non palesemente insostenibile e tempestivo la correttezza dell’adempimento
delle prestazioni dovutegli dall’escutente nell’ambito di un contratto
bilaterale, incombe al procedente, in virtù dell’art. 82 CO, dimostrare di
avere adempiuto correttamente i propri obblighi onde ottenere il rigetto
provvisorio dell’opposizione all’esecuzione volta all’incasso della propria
pretesa (cosiddetta “Basler Praxis”: sentenza della CEF 14.2017.73 del 27
dicembre 2017, consid. 5.6/a, RtiD 2018 II 823 n. 42c, e in ultimo luogo 14.2020.138
del 29 marzo 2021 consid. 4.2; DTF 145 III 25 consid. 4.3.2 per l’eccezione d’inadempimento).
4.1.2
Nella
fattispecie, il Pretore ha ritenuto palesemente
insostenibile l’eccezione d’incorretto
adempimento delle prestazioni poste a carico dell’istante perché è stata sollevata solo in sede di rigetto, mentre quelle inizialmente mosse dall’escussa
per giustificare il mancato pagamento delle fatture scoperte erano “molto differenti”.
Più che sulla sostenibilità dell’eccezione, la motivazione pare vertere sulla
sua tempestività, la quale riguarda però in linea di massima solo i contratti
di compravendita e di appalto, che pongono a carico del compratore o del
committente l’onere di verifica tempestiva
della cosa consegnata e di avviso dei difetti alla controparte (art. 201 e 367
CO; sentenza della CEF 14.2019.210 del 27 aprile 2020 consid. 6.1).
Certo, all’infuori dei due tipi di contratto appena menzionati, il ritardo a
segnalare un preteso carente adempimento delle prestazioni dovute dall’istante
potrebbe indiziare il carattere pretestuoso – e pertanto palesemente insostenibile
– dell’eccezione, ma non basta da sé solo a ritenerla tale senza esaminarne il
contenuto.
4.1.3
Vero
è, tuttavia, che la convenuta ha fatto accenno alla questione della visibilità,
prima dell’avvio dell’esecuzione, solo in modo generico (“per tacere degli indicatori di visibilità a
fondamento della richiesta di controprestazione a nostro carico”, doc. O, pag. 2 in alto; “the purpose of our sponsorship was to gain brand visibility”, doc. J),
o meglio detto in modo insufficientemente circostanziato.
In questi termini, tali accenni non bastavano a permettere alla controparte di
dimostrare di avere correttamente adempiuto il contratto al riguardo. D’altra parte, anche se contrariamente a quanto allega nel reclamo, la RE 1 non ha esposto in modo “molto preciso” la problematica della visibilità neppure in sede di rigetto,
nelle osservazioni all’istanza (ad 4) essa ha comunque sia rimproverato all’istante
di non aver garantito, “nemmeno lontanamente”, né dimostrato di avere adempiuto l’obbligo contrattuale di visibilità previsto sotto la
rubrica “Total Contact reach and
Value”, ancorché senza specificare quali erano a suo
dire i risultati effettivi. Si potrebbe anche discutere se sia stata
sufficiente la sua contestazione, in duplica, dell’estratto delle analisi
effettuare dalla o__________ AG (doc. V), che il Pretore ha apparentemente
considerato costituire una prova documentale (consid. 9). Queste questioni
possono rimanere indecise alla luce dell’esito dell’esame, a monte, della
controversia riguardante la portata dei numeri di contatti previsti nel
contratto.
4.1.4
La
reclamante sostiene che l’istante si è impegnata a garantire una precisa
copertura a livello di contatti con il pubblico, nei termini stabiliti alla
voce “Total
Contact reach value”, pari a
52.2
milioni attraverso la TV (per un controvalore di fr. 630'000.–), 40
milioni per mezzo di stampa (per un controvalore di fr. 123'000.–), 40
milioni via piattaforme online (per un controvalore di fr. 345'000.–)
e 1 milione tramite social media (reclamo, ad n. 4). Si trattava
a suo dire di uno degli elementi centrali del contratto, come dimostra il fatto
che lo stesso prevedeva la possibilità di rescissione unilaterale da parte
dello sponsor qualora questi obiettivi di visibilità non fossero stati
raggiunti. La controparte obietta che le cifre indicate in
tale voce sono semplici stime dei contatti visivi sui mass-media di cui avrebbe
potuto godere lo sponsor tramite i servizi acquistati, basate sulle analisi
specialistiche delle visibilità dei marchi durante le passate stagioni sportive
(risposta, ad n. 6).
4.1.4.1
Ora,
se l’escusso intende prevalersi dell’eccezione dell’art. 82 CO, gl’incombe, in
caso di contestazione, di rendere verosimile che le prestazioni delle parti si
trovano in un rapporto di reciprocità e quindi che a monte il preteso obbligo
dell’istante esiste ed è esigibile (sentenza della CEF 14.2021.109 del 17
febbraio 2022 consid. 4.3).
4.1.4.2
Nel caso concreto, non si capisce dalla laconica
rubrica “Total Contact
reach and Value” se si tratta di contatti che la RE 1
si poteva di principio aspettare per il fatto di far parte degli sponsor dell’CO
1.
oppure se l’CO 1 si è impegnata a garantire il raggiungimento di tali cifre.
In ogni caso, non sono definiti i termini “Contact reach” né “Value” (che paiono
specie di sinonimi), non sono stabiliti metodi di verificarne l’adempimento né
un obbligo per l’CO 1 di fornire la prova del conseguimento degli obiettivi a
fine stagione, sicché pare più verosimile la prima ipotesi.
Del
resto, se stesse la tesi della reclamante, l’obbligo di risultato che
graverebbe sull’istante andrebbe qualificato come elemento di un appalto –
ricordato che il contratto di sponsoring è un contratto innominato (misto o sui generis) che può
contenere elementi di diversi contratti
nominati, come il mandato, l’appalto, la compravendita, la locazione ecc. (Christoph Müller,
Contrats de droit suisse, 2021, n.
3119) – sicché la segnalazione dei difetti dell’opera, che può anche essere
immateriale (Müller, op. cit., n. 1821), fatta dalla reclamante in modo circostanziato solo in sede di
rigetto, ossia quasi otto mesi dopo la fine della stagione, non potrebbe dirsi
effettuata “appena lo consenta l’ordinario corso degli affari”
nel
senso dell’art. 367 cpv. 1 CO, quindi l’eccezione di cattivo adempimento andrebbe
ritenuta verosimilmente perenta nella procedura di rigetto (v. sentenza della
CEF 14.2016.168 del 16 dicembre 2016 consid. 5.3).
4.1.4.3
La
reclamante indica invero come prova della centralità dell’obbligo dell’istante
di garantire gli obiettivi di visibilità i punti 2.1 e 5.2 del contratto, che
concedono allo sponsor la possibilità di uscire unilateralmente dal
contratto in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di visibilità
pattuiti, rispettivamente il diritto di terminare il contratto ove l’CO 1 non
raggiunga le prestazioni del marchio convenute (“agreed
branding performances”) in termini di con-tatti raggiunti. Siffatte clausole non dispongono tuttavia che la disdetta
anticipata abbia effetti retroattivi né che dia il diritto allo sponsor di
farsi restituire quanto già versato o di essere liberato dai suoi obblighi per
il periodo antecedente la disdetta. Al contrario il punto 4.3 stabilisce uno
sconto del 20% totale dell’investimento in caso di mancato raggiungimento delle
prestazioni del marchio. La reclamante avrebbe quindi potuto chiedere al
massimo tale sconto, ma non l’ha fatto, giacché ha scelto la via della disdetta
per errore essenziale (doc. O).
4.1.5
Ne consegue che la reclamante non ha reso verosimile
l’obbligo di garanzia dell’istante (o perlomeno non più verosimile della tesi
sostenuta da quest’ultima), ma soprattutto non ha reso attendibile l’esistenza
di un rapporto di reciprocità tra il preteso obbligo di garanzia
dell’istante e il dovere della convenuta di versare le somme promesse, finché
il contratto di sponsorizzazione era in essere. Già per questa ragione l’eccezione
d’inadempimento giusta l’art. 82 CO andava respinta. Siccome la RE 1 ha
disdetto il contratto dopo la fine della
prima stagione sportiva (o meglio l’11 luglio 2019, v. doc. O), rimane
tenuta a pagare la seconda e la terza rata, le cui scadenze (1° gennaio e 1°
aprile) erano del resto, per esplicita
volontà delle parti, l’una anteriore e l’altra di poco successiva al termine
della stagione sportiva, cioè in date in cui gli obiettivi di visibilità
non potevano ancora essere pienamente verificati.
Su questo punto la decisione impugnata va di conseguenza confermata,
ancorché per un altro motivo.
4.2
Stante
quanto precede, diventa inutile esaminare se la mancanza di visibilità
lamentata dalla reclamante è, come considerato dal Pretore, in contraddizione
con il danno d’immagine da essa ricondotto alla rivalità tra tifoserie, né se i
documenti prodotti dall’istante con la replica in prima sede (doc. V e W) sono
o no idonei a comprovare il corretto adempimento del suo (affermato) obbligo
contrattuale concernente la visibilità.
4.3
Si
può anche far a meno di esprimersi sulla questione del “sampling” giacché la stessa
reclamante sottolinea trattarsi di un aspetto secondario, che nemmeno era
stato annoverato in modo specifico negli obblighi contrattuali, tanto che non
ha ritenuto di dover allegare o rendere verosimile alcunché nella procedura di
rigetto (reclamo, ad n. 14).
5.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha infine respinto l’eccezione della
convenuta secondo cui il contratto di sponsorizzazione sarebbe viziato da
errore essenziale (art. 23 segg. CO). Essa sosteneva infatti di essersi accorta
solo in un secondo momento che ben
difficilmente la visibilità promessa e garantita nell’ordine di grandezza
indicato nel contratto avrebbe potuto essere raggiunta e affermava che, se l’avesse
saputo fin dal principio, non avrebbe mai firmato il contratto. Il primo
giudice ha rilevato che la RE 1, invece di dimostrare il mancato conseguimento
della visibilità promessa apportando dati a supporto della sua tesi, si è limitata
a sostenere che la controparte non ne ha portato la prova. Per il Pretore è
particolarmente inverosimile il momento in cui la convenuta si sarebbe accorta
dell’errore, ossia a suo dire dopo il pagamento della
prima rata “precedentemente
all’inizio della stagione sportiva”, siccome a seguirla
si sarebbe resa conto che la visibilità promessa non avrebbe potuto essere
raggiunta ancor prima che potesse essere rilevata.
5.1
Con
il reclamo (n. 18 e 19) la RE 1 ribatte che non era possibile, in una procedura
sommaria, produrre documentazione a supporto della sua tesi, non essendo in
possesso dei dati concernenti la visibilità, che facilmente invece avrebbe
potuto ottenere la parte istante, la quale si è limitata a produrre “un non meglio precisato rapporto eseguito da
una società di cui nulla si conosce”. Per quanto
attiene al momento in cui si è resa conto dell’errore, la reclamante asserisce
che il Pretore avrebbe interpretato in modo inammissibile quanto da lei esposto
con le osservazioni di prima sede, specificando che il primo pagamento è
intervenuto all’inizio della stagione 2018/2019, mentre dice di essersi accorta
dell’errore solo in corso di stagione, motivo per cui ha interrotto i
pagamenti.
5.2
Ebbene, a norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF incombe all’escusso l’onere
di rendere immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in
giudizio. Esse non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono
anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto
delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 143 consid.
4.1.2), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid.
5.1). La verosimiglianza è infatti meno di una prova ma più di una semplice
allegazione (sentenze del Tribunale federale 5A_845/2009 del 16 febbraio 2010
consid. 6.1 e 5A_139/ 2018 del consid. 2.6.1 e 2.6.2). Quali mezzi di
difesa l’escusso può allegare tutte le eccezioni e obiezioni che
infirmano il titolo di rigetto, in particolare un errore giusta gli art. 23
segg. CO (sentenza del Tribunale federale 5A_898/2017 dell’11 gennaio 2018,
consid. 2.1), ma lo deve rendere verosimile anche se dovesse riguardare un
contratto bilaterale (sentenza della CEF 14.2019.173 del 10 febbraio 2020
consid. 6.1).
5.3
La
reclamante disconosce quindi che spettava a lei, e non alla controparte, addurre
riscontri oggettivi, di principio documentali, a sostegno dell’esistenza di un
proprio errore essenziale, senza riguardo al fatto che fosse o no in possesso
di tali elementi. Semmai le è garantita la facoltà di far valere tutti i mezzi
di prova nella procedura di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF). Comunque sia, per poter rimproverare all’istante
di non aver garantito, “nemmeno lontanamente”, il suo preteso obbligo
contrattuale di visibilità (osservazioni
all’istanza, ad 4) oppure affermare che i numeri di contatti pattuiti
erano “francamente
inavvicinabili per la nostra realtà” (reclamo ad n.
17), la RE 1 doveva pur avere un qualche riscontro sui risultati effettivi
della prima stagione. Ora, essa non ha allegato in prima sede alcun documento
né alle osservazioni né alla duplica, salvo la procura (doc. 1) e la busta d’intimazione
(doc. 2).
Ciò
posto, a nulla serve discutere sul momento in cui si sarebbe resa conto dell’errore,
per tacere del fatto che non è dato di capire a quale errore la reclamante
faccia riferimento, dal momento che allega di essersi impegnata in base ai
numeri di contatti indicati nel contratto, il cui raggiungimento era a suo dire
garantito dall’CO 1. In altri termini, quanto da essa lamentato non è in
realtà un errore, bensì un inadempimento.
L’esito
della censura è così segnato, così come quello dell’intero reclamo.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 107'487.–,
raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. La RE 1
rifonderà alla CO 1 fr. 1'500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).