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Decisione

14.2021.184

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di sponsorizzazione. Eccezione d’inadempimento. Basler Praxis. Errore essenziale

28 giugno 2022Italiano20 min

Camera con un reclamo del 18 novembre 2021 per ottenerne l’an­nullamento e la reiezione dell’istanza, protestate

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.184

Lugano

28 giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2019.4567 (rigetto

provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,

promossa con istanza 20 settembre 2019 dalla

CO 1

(patrocinata dallo PA 2 )

contro

RE 1

(patrocinata dall’PA 1 )

giudicando sul reclamo del 18 novembre 2021 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 5 novembre 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Alfine di promuovere il proprio marchio, il 16 luglio 2018 la RE 1 ha

concluso con l’CO 1 (in seguito “CO 1”) un contratto di sponsorizzazione per fr. 150'000.–

più IVA a stagione sportiva, da pagare in tre rate di fr. 50'000.– più IVA

il 1° settembre, 1° gennaio e 1° aprile di ognuno dei due anni contrattuali

pattuiti (2018/2019 e 2019/2020). La RE 1 (“RE 1”) ha saldato solo la prima

rata.

B. Con

e-mail del 2 aprile 2019, per conto della RE 1 la PI 1 (nella persona della sua

segretaria S__________) rassicurava l’CO 1 (per il tramite di M__________) in

merito ai loro “best efforts” per saldare la seconda e la terza rata entro il 24 maggio e il 26

luglio 2019.

C. Con

due nuove e-mail del 23 maggio 2019 e dell’11 giugno 2019 la Z__________ SA ha

fatto parte all’CO 1 della propria insoddisfazione in merito alle prestazioni

di sponsoring.

D. Dopo

vari solleciti, con lettera del 10 luglio 2019 l’CO 1 ha fissato, invano, un

ultimo termine di pagamento al 20 luglio 2019 alla RE 1.

E. Per

lettera del giorno seguente, la RE 1 ha nuovamente lamentato la propria insoddisfazione

circa le prestazioni di sponsoring, rescindendo il contratto per vizio della

volontà giusta l’art. 31 CO.

F. Mediante

precetto esecutivo n. __________10 emesso il 7 agosto 2019 dall’Ufficio d’esecuzione

di Lugano, l’CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 107'487.– oltre

agli interessi del 5% dal 10 luglio 2019, indicando quale causa del credito: “Contratto del 12/16 luglio 2018 / adempimento

parziale del contratto / risarcimento parziale del danno, come da fattura del

1.1.2019 (CHF 53'859.–) e fattura del 1.4.2019 (CHF 53'637.–). Vedi messa in

mora di data 10.07.2019”.

G. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 20

settembre 2019 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 25

novembre 2019, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la convenuta vi

si è opposta producendo una risposta scritta che è stata integrata nel verbale.

Entro i termini assegnati loro, le parti hanno ribadito il rispettivo punto di

vista con replica del 20 dicembre 2019 e duplica del 20 gennaio 2020.

H. Statuendo con decisione del 5 novembre 2021, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 4'000.–

a favore dell’istante.

Fatti

I. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 18 novembre 2021 per ottenerne l’an­nullamento e la reiezione dell’istanza, protestate

spese e ripetibili. Il 22 dicembre 2021 il presidente della Camera ha accolto

la domanda di effetto sospensivo presentata il 20 dicembre 2021. Nelle sue

osservazioni del 6 dicembre 2021, l’CO 1 ha concluso per la reiezione del

reclamo. Mediante replica spontanea del 17 dicembre 2021 e duplica spontanea

del 30 dicembre 2021 le parti hanno ribadito le loro rispettive e contrastanti

posizioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 l’8 novembre 2021, il termine

d’impugna­zione è scaduto giovedì 18 novembre. Presentato quello stesso giorno

(data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esi­­stenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79.

o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio

2022.

consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di

rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il

pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il

litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid.

4.1

e 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha premesso che la convenuta rimproverava all’istante

di non aver adempiuto due obblighi contrattuali: quello relativo alla

distribuzione di campioni (“sampling”) e quello della visibilità (“Total Contact reach and Value”). Ha rilevato che tali contestazioni, avanzate in sede di rigetto dalla RE

1, erano “molto differenti” rispetto a quelle inizialmente mosse al­l’CO

1.

per giustificare il mancato pagamento delle fatture

scoperte. Infatti, ha osservato il primo giudice, nell’e-mail del 2 aprile 2019

S__________ ha promesso il massimo sforzo per pagare le fatture rimaste

scoperte, nell’e-mail del 23 maggio 2019 la convenuta ha lamentato difficoltà

nel piazzare i prodotti con il marchio __________ nei dintorni di Lugano e a

integrarsi nel business locale, nel­l’e-mail dell’11 giugno 2019 si è doluta di

danni d’immagine dovuti alla rivalità tra

tifoserie di __________ e __________ e nello scritto dell’11 lu­glio

2019.

ha fatto accenno alla questione della visibilità solo in modo generico (“per tacere degli indicatori di visibilità a

fondamento della richiesta di controprestazione a nostro carico”).

Del

resto, tali contestazioni sono a mente del Pretore pure contraddittorie: se da

un lato il danno d’immagine ricondotto alla rivalità tra tifoserie stride con

la mancata visibilità, nella misura in cui se non vi fosse stata visibilità non

vi sarebbe neppure stato danno d’immagine, dall’altro le pretese difficoltà a

integrarsi nel tessuto economico e sociale ticinese non sono necessariamente

consecutive a un incorretto adempimento del contratto di sponsorizzazione da

parte dell’CO 1. A quest’ultimo proposito il primo giudice ha rilevato che a

fronte delle prove documentali prodotte dal­l’i­stante con la replica, volte a

comprovare il corretto adempimento della prestazione, la RE 1 non ha

minimamente cercato di rende­re verosimile che il mancato raggiungimento delle

sue aspettative circa l’integrazione nel tessuto economico e sociale ticinese fosse

imputabile a una carente esecuzione delle prestazioni che incombevano all’CO 1.

Per il Pretore l’istante ha poi dimostrato che la mancata distribuzione dei

prodotti (“sampling”) è per la maggior parte imputabile alla RE 1 stessa e ad ogni modo ciò costituirebbe un difetto proporzionalmente

insignificante rispetto alla prestazione

trattenuta dall’escussa. Considerando palesemente insostenibile l’eccezione d’incorretto adempimento delle

prestazioni a carico dell’istante, il primo giudice ha accolto l’istanza.

4.

Nel

reclamo (n. 6-9, 11) così come nella replica spontanea (n. 6, 7, 13 e 17), la RE

1.

nega in estrema sintesi di aver eccepito l’in­corretto adempimento in modo

palesemente insostenibile e ribadisce che la visibilità promessa (“Total Contact reach and Value”) non si è nemmeno lontanamente concretizzata.

4.1

In

particolare, essa rammenta che con l’e-mail del 2 aprile 2019 S__________, peraltro

estranea alla RE 1, intendeva solo prendere tempo chiedendo un differimento dei

termini di pagamento. Costei non era poi a conoscenza delle problematiche nei

dettagli, sicché non avrebbe avuto il diritto di prendere posizione al riguar­do.

Quest’e-mail era del resto anteriore a quelle del

23.

maggio e dell’11 giugno 2019 nonché allo scritto dell’11 luglio 2019

e segue di poco più di una settimana la conclusione della stagione sportiva (il

23.

marzo 2019), di modo che in quel momento

non era stato ancora possibile “tirare le somme”. A mente della reclamante l’e­mail del 2 aprile

2019.

non è in contraddizione con quelle posteriori: è vero che queste ultime

menzionano altre problematiche più concrete e non quella della visibilità, se

non in maniera marginale, ma ciò non significa che il problema della visibilità

non sussistesse: una problematica non esclude l’altra. Lo scritto dell’11

luglio 2019 la menziona ad ogni modo espressamente: “per tacere degli indicatori di visibilità a

fondamento della richiesta di controprestazione a nostro carico”.

4.1.1

Ove l’escusso abbia contestato in modo sufficientemente circostanziato,

non palesemente insostenibile e tempestivo la correttezza dell’adempimento

delle prestazioni dovutegli dall’escutente nell’ambito di un contratto

bilaterale, incombe al procedente, in virtù dell’art. 82 CO, dimostrare di

avere adempiuto correttamente i propri obblighi onde ottenere il rigetto

provvisorio dell’opposizio­­ne all’esecuzione volta all’incasso della propria

pretesa (cosiddet­ta “Basler Praxis”: sentenza della CEF 14.2017.73 del 27

dicembre 2017, consid. 5.6/a, RtiD 2018 II 823 n. 42c, e in ultimo luogo 14.2020.138

del 29 marzo 2021 consid. 4.2; DTF 145 III 25 consid. 4.3.2 per l’eccezione d’inadempimento).

4.1.2

Nella

fattispecie, il Pretore ha ritenuto palesemente

insostenibile l’eccezione d’incorretto

adempimento delle prestazioni poste a carico dell’istante perché è stata sollevata solo in sede di rigetto, mentre quelle inizialmente mosse dall’escussa

per giustificare il mancato pagamento delle fatture scoperte erano “molto differenti”.

Più che sulla sostenibilità dell’eccezione, la motivazione pare vertere sulla

sua tempestività, la quale riguarda però in linea di massima solo i contratti

di compravendita e di appalto, che pongono a cari­co del compratore o del

committente l’onere di verifica tempestiva

della cosa consegnata e di avviso dei difetti alla controparte (art. 201 e 367

CO; sentenza della CEF 14.2019.210 del 27 aprile 2020 consid. 6.1).

Certo, all’infuori dei due tipi di contratto appena menzionati, il ritardo a

segnalare un preteso carente adempimento del­le prestazioni dovute dall’istante

potrebbe indiziare il carattere pretestuoso – e pertanto palesemente insostenibile

– dell’eccezio­ne, ma non basta da sé solo a ritenerla tale senza esaminarne il

contenuto.

4.1.3

Vero

è, tuttavia, che la convenuta ha fatto accenno alla questione della visibilità,

prima dell’avvio dell’esecuzione, solo in modo generico (“per tacere degli indicatori di visibilità a

fondamento della richiesta di controprestazione a nostro carico”, doc. O, pag. 2 in alto; “the purpose of our sponsorship was to gain brand visibility”, doc. J),

o meglio detto in modo insufficientemente circostanziato.

In questi termini, tali accenni non bastavano a permettere alla controparte di

dimostrare di avere correttamente adempiuto il contratto al riguardo. D’altra parte, anche se contrariamente a quanto allega nel reclamo, la RE 1 non ha esposto in modo “molto preciso” la problematica della visibilità neppure in sede di rigetto,

nelle osservazioni all’istanza (ad 4) essa ha comunque sia rimproverato all’i­stante

di non aver garantito, “nemmeno lontanamente”, né dimostrato di avere adempiuto l’obbligo contrattuale di visibilità previsto sotto la

rubrica “Total Contact reach and

Value”, ancorché senza specificare quali erano a suo

dire i risultati effettivi. Si potrebbe anche discutere se sia stata

sufficiente la sua contestazione, in duplica, dell’estratto delle analisi

effettuare dalla o__________ AG (doc. V), che il Pretore ha apparentemente

considerato costituire una prova documentale (consid. 9). Queste questioni

possono rimanere indecise alla luce dell’esito dell’esame, a monte, della

controversia riguardante la portata dei numeri di contatti previsti nel

contratto.

4.1.4

La

reclamante sostiene che l’istante si è impegnata a garantire una precisa

copertura a livello di contatti con il pubblico, nei termini stabiliti alla

voce “Total

Contact reach value”, pari a

52.2

milioni attraverso la TV (per un controvalore di fr. 630'000.–), 40

milioni per mezzo di stampa (per un controvalore di fr. 123'000.–), 40

milioni via piattaforme online (per un controvalore di fr. 345'000.–)

e 1 milione tramite social media (reclamo, ad n. 4). Si trattava

a suo dire di uno degli elementi centrali del contratto, come dimostra il fatto

che lo stesso prevedeva la possibilità di rescissione unilaterale da parte

dello sponsor qualora questi obiettivi di visibilità non fossero stati

raggiunti. La controparte obietta che le cifre indicate in

tale voce sono semplici stime dei contatti visivi sui mass-media di cui avrebbe

potuto godere lo sponsor tramite i servizi acquistati, basate sulle analisi

specialistiche delle visibilità dei marchi durante le passate stagioni sportive

(risposta, ad n. 6).

4.1.4.1

Ora,

se l’escusso intende prevalersi dell’eccezione dell’art. 82 CO, gl’incombe, in

caso di contestazione, di rendere verosimile che le prestazioni delle parti si

trovano in un rapporto di reciprocità e quindi che a monte il preteso obbligo

dell’istante esiste ed è esigibile (sentenza della CEF 14.2021.109 del 17

febbraio 2022 consid. 4.3).

4.1.4.2

Nel caso concreto, non si capisce dalla laconica

rubrica “Total Con­tact

reach and Value” se si tratta di contatti che la RE 1

si poteva di principio aspettare per il fatto di far parte degli sponsor dell’CO

1.

oppure se l’CO 1 si è impegnata a garantire il raggiungimento di tali cifre.

In ogni caso, non sono definiti i termini “Contact reach” né “Value” (che paiono

specie di sinonimi), non sono stabiliti metodi di verificarne l’adempimento né

un obbligo per l’CO 1 di fornire la prova del conseguimento degli obiettivi a

fine stagione, sicché pare più verosimile la prima ipotesi.

Del

resto, se stesse la tesi della reclamante, l’obbligo di risultato che

graverebbe sull’istante andrebbe qualificato come elemento di un appalto –

ricordato che il contratto di sponsoring è un contratto innominato (misto o sui generis) che può

contenere elementi di diversi contratti

nominati, come il mandato, l’appalto, la compravendita, la locazione ecc. (Christoph Müller,

Contrats de droit suis­se, 2021, n.

3119) – sicché la segnalazione dei difetti dell’opera, che può anche essere

immateriale (Müller, op. cit., n. 1821), fatta dalla reclamante in modo circostanziato solo in sede di

rigetto, ossia quasi otto mesi dopo la fine della stagione, non potrebbe dirsi

effettuata “appena lo consenta l’ordinario corso degli affari”

nel

sen­so dell’art. 367 cpv. 1 CO, quindi l’eccezione di cattivo adempimen­to andrebbe

ritenuta verosimilmente perenta nella procedura di rigetto (v. sentenza della

CEF 14.2016.168 del 16 dicembre 2016 consid. 5.3).

4.1.4.3

La

reclamante indica invero come prova della centralità dell’obbli­­go dell’istante

di garantire gli obiettivi di visibilità i punti 2.1 e 5.2 del contratto, che

concedono allo sponsor la possibilità di uscire unilateralmente dal

contratto in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di visibilità

pattuiti, rispettivamente il diritto di terminare il contratto ove l’CO 1 non

raggiunga le prestazioni del marchio convenute (“agreed

branding performances”) in termini di con-tatti raggiunti. Siffatte clausole non dispongono tuttavia che la disdetta

anticipata abbia effetti retroattivi né che dia il diritto allo sponsor di

farsi restituire quanto già versato o di essere liberato dai suoi obblighi per

il periodo antecedente la disdetta. Al contrario il punto 4.3 stabilisce uno

sconto del 20% totale dell’investimento in caso di mancato raggiungimento delle

prestazioni del marchio. La reclamante avrebbe quindi potuto chiedere al

massimo tale sconto, ma non l’ha fatto, giacché ha scelto la via della disdetta

per errore essenziale (doc. O).

4.1.5

Ne consegue che la reclamante non ha reso verosimile

l’obbligo di garanzia dell’istante (o perlomeno non più verosimile della tesi

sostenuta da quest’ultima), ma soprattutto non ha reso attendibile l’esistenza

di un rapporto di reciprocità tra il preteso obbligo di garanzia

dell’istante e il dovere della convenuta di versare le somme promesse, finché

il contratto di sponsorizzazione era in essere. Già per questa ragione l’eccezione

d’inadempimento giusta l’art. 82 CO andava respinta. Siccome la RE 1 ha

disdetto il contratto dopo la fine della

prima stagione sportiva (o meglio l’11 luglio 2019, v. doc. O), rimane

tenuta a pagare la seconda e la terza rata, le cui scadenze (1° gennaio e 1°

aprile) erano del resto, per esplicita

volontà delle parti, l’una anteriore e l’altra di poco successiva al termine

della stagione sportiva, cioè in date in cui gli obiettivi di visibilità

non potevano ancora essere pienamente verificati.

Su questo punto la decisione impugnata va di conseguenza confermata,

ancorché per un altro motivo.

4.2

Stante

quanto precede, diventa inutile esaminare se la mancanza di visibilità

lamentata dalla reclamante è, come considerato dal Pretore, in contraddizione

con il danno d’immagine da essa ricondotto alla rivalità tra tifoserie, né se i

documenti prodotti dall’istante con la replica in prima sede (doc. V e W) sono

o no idonei a comprovare il corretto adempimento del suo (affermato) obbligo

contrattuale concernente la visibilità.

4.3

Si

può anche far a meno di esprimersi sulla questione del “sampling” giacché la stessa

reclamante sottolinea trattarsi di un aspet­to secondario, che nemmeno era

stato annoverato in modo specifico negli obblighi contrattuali, tanto che non

ha ritenuto di dover allegare o rendere verosimile alcunché nella procedura di

rigetto (reclamo, ad n. 14).

5.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha infine respinto l’eccezio­­ne della

convenuta secondo cui il contratto di sponsorizzazione sarebbe viziato da

errore essenziale (art. 23 segg. CO). Essa sosteneva infatti di essersi accorta

solo in un secondo momento che ben

difficilmente la visibilità promessa e garantita nell’ordine di gran­dezza

indicato nel contratto avrebbe potuto essere raggiunta e affermava che, se l’avesse

saputo fin dal principio, non avrebbe mai firmato il contratto. Il primo

giudice ha rilevato che la RE 1, invece di dimostrare il mancato conseguimento

della visibilità promessa apportando dati a supporto della sua tesi, si è limitata

a sostenere che la controparte non ne ha portato la prova. Per il Pretore è

particolarmente inverosimile il momento in cui la convenuta si sareb­be accorta

dell’errore, ossia a suo dire dopo il pagamento della

prima rata “precedentemente

all’inizio della stagione sportiva”, siccome a seguirla

si sarebbe resa conto che la visibilità promessa non avrebbe potuto essere

raggiunta ancor prima che potesse essere rilevata.

5.1

Con

il reclamo (n. 18 e 19) la RE 1 ribatte che non era possibile, in una procedura

sommaria, produrre documentazione a supporto della sua tesi, non essendo in

possesso dei dati concernenti la visibilità, che facilmente invece avrebbe

potuto ottenere la parte istante, la quale si è limitata a produrre “un non meglio precisato rapporto eseguito da

una società di cui nulla si conosce”. Per quanto

attiene al momento in cui si è resa conto del­l’errore, la reclamante asserisce

che il Pretore avrebbe interpretato in modo inammissibile quanto da lei esposto

con le osservazioni di prima sede, specificando che il primo pagamento è

intervenuto all’inizio della stagione 2018/2019, mentre dice di essersi accorta

dell’errore solo in corso di stagione, motivo per cui ha interrotto i

pagamenti.

5.2

Ebbene, a norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF incombe all’escusso l’o­­nere

di rendere immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in

giudizio. Esse non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono

anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto

delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 143 consid.

4.1.2), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid.

5.1). La verosimiglianza è infatti meno di una prova ma più di una semplice

allegazione (sentenze del Tribunale federale 5A_845/2009 del 16 febbraio 2010

consid. 6.1 e 5A_139/ 2018 del consid. 2.6.1 e 2.6.2). Quali mezzi di

difesa l’escusso può allegare tutte le eccezioni e obiezioni che

infirmano il titolo di rigetto, in particolare un errore giusta gli art. 23

segg. CO (senten­za del Tribunale federale 5A_898/2017 dell’11 gennaio 2018,

consid. 2.1), ma lo deve rendere verosimile anche se dovesse riguardare un

contratto bilaterale (sentenza della CEF 14.2019.173 del 10 febbraio 2020

consid. 6.1).

5.3

La

reclamante disconosce quindi che spettava a lei, e non alla controparte, addurre

riscontri oggettivi, di principio documentali, a sostegno dell’esistenza di un

proprio errore essenziale, senza riguardo al fatto che fosse o no in possesso

di tali elementi. Semmai le è garantita la facoltà di far valere tutti i mezzi

di prova nella procedura di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF). Comunque sia, per poter rimproverare all’istante

di non aver garantito, “nemmeno lontanamente”, il suo preteso obbligo

contrattuale di visibilità (osservazioni

all’istanza, ad 4) oppure affermare che i numeri di contatti pattuiti

erano “francamente

inavvicinabili per la nostra realtà” (reclamo ad n.

17), la RE 1 doveva pur avere un qualche riscontro sui risultati effettivi

della prima stagione. Ora, essa non ha allegato in prima sede alcun documento

né alle osservazioni né alla duplica, salvo la procura (doc. 1) e la busta d’intima­zione

(doc. 2).

Ciò

posto, a nulla serve discutere sul momento in cui si sarebbe resa conto dell’errore,

per tacere del fatto che non è dato di capire a quale errore la reclamante

faccia riferimento, dal momento che allega di essersi impegnata in base ai

numeri di contatti indicati nel contratto, il cui raggiungimento era a suo dire

garantito dal­l’CO 1. In altri termini, quanto da essa lamentato non è in

realtà un errore, bensì un inadempimento.

L’esito

della censura è così segnato, così come quello dell’intero reclamo.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 107'487.–,

raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. La RE 1

rifonderà alla CO 1 fr. 1'500.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).