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Decisione

14.2021.186

Fallimento del titolare di una ditta individuale. Contestazione del modo di continuazione dell’esecuzione. Ritiro dell’istanza dopo la pronuncia. Solvibilità

3 dicembre 2021Italiano8 min

CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.186

Lugano

3 dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2021.4233 (fallimento)

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 14 set­tembre

2021 dalla

CO 1

contro

RE 1

(già titolare della __________)

giudicando sul reclamo del 22 novembre 2021 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 10 novembre 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 14 settembre 2021 la

CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il

fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 8'252.10 oltre a

interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 10 novembre 2021 è comparso il solo convenuto, che si è opposto

all’istanza, rinviando alle sue osservazioni scritte del 30 ottobre 2021 e

ribadendone le censure.

C. Statuendo

con decisione del 10 novembre 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Il

18 novembre 2021 l’istante ha ritirato la domanda di fallimento.

E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 22 novembre 2021 per ottenere l’annullamento del fallimento. Il reclamo non è stato

intimato per osservazioni alla controparte, che con il ritiro della domanda ha

perso ogni interesse degno di protezione.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto a RE

1.

l’11 novembre 2021, il termine d’im­­pugnazione è scaduto domenica 21

novembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 22 novembre (art. 142

cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato brevi manu quello stesso giorno,

il reclamo è dunque tempestivo. I documenti prodotti il 25 novembre 2021 sono

invece tardivi e in ogni caso non sono decisivi (si veda sotto consid. 2).

2.

Il

reclamante rimprovera anzitutto al Pretore di non aver tenuto conto della sua

contestazione del credito vantato dalla CO 1 “ai

sensi dell’art. 85a LEF”. In realtà il primo giudice ha

precisato a ragione che una siffatta contestazione non è atta a giustificare la

reiezione della domanda di fallimento, ma andava fatta valere precedentemente

(consid. 12), o meglio con un’opposizione al precetto esecutivo (art. 74 LEF) e

nella successiva procedura di rigetto dell’opposizione (art. 79 segg. LEF).

Vero è che il giudice del fallimento deve differire la sua decisione se il

giudice adito con un’azione di accertamento dell’inesistenza o dell’inesigibilità

del credito posto in esecuzione (art. 85a LEF) ha ordinato la sospensione

(cautelare) dell’esecuzione (art. 173 LEF), ma nel caso in esame RE 1 non ha

allegato né prodotto alcuna decisione di sospensione dell’esecuzione. La sua

censura è pertanto infondata.

3.

Il

reclamante ribadisce di essere “solo un

docente” e di non essere pertanto soggetto alla

via del fallimento. Asserisce che l’iscrizione a registro di commercio della

sua ditta individuale __________ ha ragioni

unicamente di visibilità della propria attività di libero professionista, che a

suo dire escluderebbe qualsiasi attività commerciale. Segnala del resto di aver

chiesto e ottenuto la cancellazione della ditta individuale il 16 novembre

2021.

3.1

Secondo

l’art. 39 cpv. 1 n. 1 LEF, l’esecuzione si prosegue in via di fallimento quando

il debitore sia iscritto nel registro di commercio quale titolare di una ditta

commerciale. È determinante esclusivamente l’iscrizione del debitore nel

registro di commercio a prescindere dal genere dell’attività esercitata dal

titolare della ditta individuale, che del resto può essere escusso in via di

fallimento anche per i suoi debiti privati (sentenza della CEF 15.2006.46 del

13.

giugno 2006, massimata in RtiD 2007 I 835 n. 52c). Il reclamante non

contesta – e del resto è incontestabile – di essere stato iscritto nel registro

di commercio come titolare della ditta individuale __________ al momento della presentazione

della domanda di continuazione dell’esecu­zione (il 25 giugno 2021),

momento determinante per l’applicazio­­ne dell’art. 39 LEF (cfr. art. 40 cpv. 2 LEF; sentenza della CEF

15.2005.93

del 27 settembre 2005). Corretta, di conseguenza, la

prosecuzione dell’esecuzione in via di fallimento.

3.2

Nulla

cambia al riguardo la successiva cancellazione della ditta individuale il 16 novembre 2021. Del resto,

le persone iscritte nel registro di commercio rimangono soggette alla procedura

di fallimento ancora per sei mesi dalla pubblicazione della loro cancellazione

da quel registro (art. 40 cpv. 1 LEF).

4.

RE

1.

si duole che il Pretore non ha tenuto conto delle trattative in corso con l’istante,

cui egli ha fornito una garanzia, tanto che la CO 1 ha ritirato la domanda di

fallimento il 18 novembre 2021.

4.1

Il

reclamante non dimostra che il Pretore sapeva o doveva sapere delle trattative

in corso tra le parti. Dal verbale dell’udienza del 10 novembre 2021 non

risulta che il reclamante ne abbia accennato e la relativa corrispondenza (doc.

G accluso al reclamo) non pare essere stata comunicata alla Pretura. Per tacere

del fatto che il fallimento dev’essere pronunciato in linea di massima seduta

stante (art. 171 LEF).

4.2

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. I presupposti dell’art.

174.

cpv. 2 LEF devono essere adempiuti e dimostrati entro la scadenza del

termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2).

4.3

Nel caso in esame, il reclamante ha provato che l’istante ha ritirato

la domanda di fallimento prima della scadenza del termine di reclamo. Il primo

presupposto dell’art. 174 cpv. 2 LEF risulta quindi adempiuto.

4.4

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il ritiro dell’istanza è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del

fallimento – la Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che nei

confronti del reclamante sono stati rilasciati ben 15 attestati di carenza di

beni per una somma complessiva di oltre fr. 125'000.–. D’altronde, il

reclamante ha cancellato la sua ditta individuale, ciò che non indizia a favore

della sua solvibilità.

Ciò

porta a concludere che il reclamante non dispone di liquidità sufficiente per

far fronte ai suoi impegni. In queste circostanze si può quindi affermare che l’incapacità

di pagamento di reclamante appare più probabile della sua capacità di

pagamento. Il presupposto della solvibilità non essendo stato reso verosimile,

il recla­mo va respinto e il fallimento di RE 1 confermato.

5.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato.

6.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste a carico della parte soccombente

(art. 106 cpv. 1 CPC).

Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere

osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico

di RE 1.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).