14.2021.186
Fallimento del titolare di una ditta individuale. Contestazione del modo di continuazione dell’esecuzione. Ritiro dell’istanza dopo la pronuncia. Solvibilità
3 dicembre 2021Italiano8 min
CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.186
Lugano
3 dicembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2021.4233 (fallimento)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 14 settembre
2021 dalla
CO 1
contro
RE 1
(già titolare della __________)
giudicando sul reclamo del 22 novembre 2021 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 10 novembre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 14 settembre 2021 la
CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 8'252.10 oltre a
interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 10 novembre 2021 è comparso il solo convenuto, che si è opposto
all’istanza, rinviando alle sue osservazioni scritte del 30 ottobre 2021 e
ribadendone le censure.
C. Statuendo
con decisione del 10 novembre 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE
1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Il
18 novembre 2021 l’istante ha ritirato la domanda di fallimento.
E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 22 novembre 2021 per ottenere l’annullamento del fallimento. Il reclamo non è stato
intimato per osservazioni alla controparte, che con il ritiro della domanda ha
perso ogni interesse degno di protezione.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto a RE
1.
l’11 novembre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 21
novembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 22 novembre (art. 142
cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato brevi manu quello stesso giorno,
il reclamo è dunque tempestivo. I documenti prodotti il 25 novembre 2021 sono
invece tardivi e in ogni caso non sono decisivi (si veda sotto consid. 2).
2.
Il
reclamante rimprovera anzitutto al Pretore di non aver tenuto conto della sua
contestazione del credito vantato dalla CO 1 “ai
sensi dell’art. 85a LEF”. In realtà il primo giudice ha
precisato a ragione che una siffatta contestazione non è atta a giustificare la
reiezione della domanda di fallimento, ma andava fatta valere precedentemente
(consid. 12), o meglio con un’opposizione al precetto esecutivo (art. 74 LEF) e
nella successiva procedura di rigetto dell’opposizione (art. 79 segg. LEF).
Vero è che il giudice del fallimento deve differire la sua decisione se il
giudice adito con un’azione di accertamento dell’inesistenza o dell’inesigibilità
del credito posto in esecuzione (art. 85a LEF) ha ordinato la sospensione
(cautelare) dell’esecuzione (art. 173 LEF), ma nel caso in esame RE 1 non ha
allegato né prodotto alcuna decisione di sospensione dell’esecuzione. La sua
censura è pertanto infondata.
3.
Il
reclamante ribadisce di essere “solo un
docente” e di non essere pertanto soggetto alla
via del fallimento. Asserisce che l’iscrizione a registro di commercio della
sua ditta individuale __________ ha ragioni
unicamente di visibilità della propria attività di libero professionista, che a
suo dire escluderebbe qualsiasi attività commerciale. Segnala del resto di aver
chiesto e ottenuto la cancellazione della ditta individuale il 16 novembre
2021.
3.1
Secondo
l’art. 39 cpv. 1 n. 1 LEF, l’esecuzione si prosegue in via di fallimento quando
il debitore sia iscritto nel registro di commercio quale titolare di una ditta
commerciale. È determinante esclusivamente l’iscrizione del debitore nel
registro di commercio a prescindere dal genere dell’attività esercitata dal
titolare della ditta individuale, che del resto può essere escusso in via di
fallimento anche per i suoi debiti privati (sentenza della CEF 15.2006.46 del
13.
giugno 2006, massimata in RtiD 2007 I 835 n. 52c). Il reclamante non
contesta – e del resto è incontestabile – di essere stato iscritto nel registro
di commercio come titolare della ditta individuale __________ al momento della presentazione
della domanda di continuazione dell’esecuzione (il 25 giugno 2021),
momento determinante per l’applicazione dell’art. 39 LEF (cfr. art. 40 cpv. 2 LEF; sentenza della CEF
15.2005.93
del 27 settembre 2005). Corretta, di conseguenza, la
prosecuzione dell’esecuzione in via di fallimento.
3.2
Nulla
cambia al riguardo la successiva cancellazione della ditta individuale il 16 novembre 2021. Del resto,
le persone iscritte nel registro di commercio rimangono soggette alla procedura
di fallimento ancora per sei mesi dalla pubblicazione della loro cancellazione
da quel registro (art. 40 cpv. 1 LEF).
4.
RE
1.
si duole che il Pretore non ha tenuto conto delle trattative in corso con l’istante,
cui egli ha fornito una garanzia, tanto che la CO 1 ha ritirato la domanda di
fallimento il 18 novembre 2021.
4.1
Il
reclamante non dimostra che il Pretore sapeva o doveva sapere delle trattative
in corso tra le parti. Dal verbale dell’udienza del 10 novembre 2021 non
risulta che il reclamante ne abbia accennato e la relativa corrispondenza (doc.
G accluso al reclamo) non pare essere stata comunicata alla Pretura. Per tacere
del fatto che il fallimento dev’essere pronunciato in linea di massima seduta
stante (art. 171 LEF).
4.2
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. I presupposti dell’art.
174.
cpv. 2 LEF devono essere adempiuti e dimostrati entro la scadenza del
termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2).
4.3
Nel caso in esame, il reclamante ha provato che l’istante ha ritirato
la domanda di fallimento prima della scadenza del termine di reclamo. Il primo
presupposto dell’art. 174 cpv. 2 LEF risulta quindi adempiuto.
4.4
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il ritiro dell’istanza è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del
fallimento – la Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che nei
confronti del reclamante sono stati rilasciati ben 15 attestati di carenza di
beni per una somma complessiva di oltre fr. 125'000.–. D’altronde, il
reclamante ha cancellato la sua ditta individuale, ciò che non indizia a favore
della sua solvibilità.
Ciò
porta a concludere che il reclamante non dispone di liquidità sufficiente per
far fronte ai suoi impegni. In queste circostanze si può quindi affermare che l’incapacità
di pagamento di reclamante appare più probabile della sua capacità di
pagamento. Il presupposto della solvibilità non essendo stato reso verosimile,
il reclamo va respinto e il fallimento di RE 1 confermato.
5.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato.
6.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste a carico della parte soccombente
(art. 106 cpv. 1 CPC).
Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico
di RE 1.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).