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Decisione

14.2021.188

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di mandato. Remunerazione a ore. Assenza di riconoscimento del numero di ore lavorative prestate

9 maggio 2022Italiano11 min

precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 aprile 2021 dall’Uf­-ficio d’esecuzione

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.188

Lugano

9 maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 23 agosto 2021

da

RE 1 IT- (per notifica: )

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 24 novembre 2021 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 15 novembre 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con contratto di mandato del 21

luglio 2008 la CO 1 ha conferito l’incarico ad RE 1 di controllare e

rielaborare i bilanci dal 2002 in avanti, nonché i programmi informatici

gestazionali (tra cui quelli relativi alla contabilità finanziaria, alla

contabilità dei clienti e dei fornitori, alla contabilità IVA su fatturato ed

incassato, fatturazione e contratti clienti, salari-stipendi, oneri sociali,

imposte alla fonte, dichiarazioni fiscali, ecc.), per un onorario variabile previsto

tra fr. 180.– e fr. 220.– all’ora, “a seconda delle difficoltà delle pratiche in esame”.

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 aprile 2021 dall’Uf­-ficio d’esecuzione

di Lugano, RE 1 ha escusso la CO 1 SA per l’incasso di fr. 250'800.– oltre

agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2012, indicando quale causa del credito l’“Im­­porto dovuto a seguito della sentenza TCA

n. __________ ricevuta il 19.01.2021 (secondo lettera raccomandata del

06.02.2021)”.

C. Avendo

la CO 1 SA interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 23

agosto 2021 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5, limitando la propria pretesa a fr. 77'112.40,

oltre agli interessi del 5% sempre dal 1° gennaio 2012. Nel termine impartito,

la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 16 settembre

2021. Con replica spontanea del 24 settembre 2021, l’istante ha ribadito la sua

posizione.

D. Statuendo con decisione del 15 novembre 2021, il Pretore ha respinto l’istanza,

ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 200.– senz’assegnare

indennità.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 24 novembre 2021 per ottenerne

l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Stante

il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato

alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto ad RE 1 il 23 novembre 2021, il termine d’impugnazione è

scaduto venerdì 3 dicembre. Presentato il 24 novembre 2021 (data del timbro

postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 con-sid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esi­­stenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79.

o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio

2022.

consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di

rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il

pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il

litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid.

4.1

e 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che agli atti non figura alcun

valido riconoscimento di debito a favore dell’istante per la pretesa vantata,

osservando che se il contratto di mandato sottoscritto dalle parti prevede

effettivamente una tariffa oraria di fr. 180.–/ 220.–, le ore prestate da RE

1.

non sono state né quantificate né riconosciute dall’amministratore unico

della società escussa in occasione dell’interrogatorio avvenuto dinanzi al

giudice del Tribunale cantonale delle assicurazioni il 22 giugno 2011. Onde la

reiezione dell’istanza.

4.

Nel

reclamo RE 1 rimprovera al primo giudice di aver respinto l’istanza senza aver

considerato la decisione del 26 agosto 2011 da lui prodotta (doc. D), da cui

risulta che dal mese di aprile 2007 egli si era occupato “per circa due ore al giorno della

realizzazione EDP e programmi gestionali come pure del regolamen­to aziendale” presso la società convenuta. Precisa che in realtà la durata di lavoro

giornaliera richiestagli dall’amministratore unico della CO 1 – il quale avrebbe

confermato di non avergli versato alcunché, nemmeno a titolo di acconto – era

di due ore e mezza e di averne effettuate 1'320 che, secondo la tariffa oraria di

fr. 190.– a suo dire concordata, corrispondono alla sua pretesa iniziale di

fr. 250'800.–, poi ridotta a fr. 77'112.40 oltre agli interessi.

5.

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si

evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il

riconoscimento può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non

necessariamente tutti firmati dall’escusso, a condizio­ne però che il documento

in cui egli si riconosce debitore del­l’e­­scutente sia firmato e si riferisca

o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’importo del

debito o che permettano di quantificarlo. Tale ammontare dev’essere determinato

o agevolmente determinabile nei documenti ai quali rinvia il documento firmato

già al momento della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 15 e 26 ad art. 82 LEF).

Il

riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti

prodotti dall’escutente (Staehelin,

op. cit., n. 21 ad art. 82). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi

solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013

già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), ad esclusione di elementi estrinsechi

all’atto (che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto), fermo restando

che in caso di dubbio l’istanza di rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà

al giudice ordinario pronunciarsi nell’azione di riconoscimento di debito (art.

79.

LEF) al termine di una procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid.

4.3.3; sentenza della CEF 14.2020.1 del 12 giugno 2020 consid. 6.3 e i rinvii).

5.1

Nella

fattispecie, come visto l’istante fonda sostanzialmente la propria richiesta

sul contratto di mandato sottoscritto il 21 luglio 2008 con la CO 1 (doc. B

accluso all’istanza), nonché sul verbale dell’udienza tenutasi il 22 giugno

2011.

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni relativo all’audizione

del­l’amministratore unico della società anonima, P__________ (doc. C), e sulla

decisione – di cui egli produce però solo un estratto di due pagine (14 e 16) –

emessa dal medesimo Tribunale il 26 agosto 2011 (doc. D).

5.2

Orbene,

è palese che il contratto di mandato non verte inequivocabilmente su una somma di denaro determinata o

facilmente determinabile secondo criteri oggettivi, dal momento che, oltre a

non definire in modo univoco

l’onorario convenuto (che varia da fr. 180.– a fr. 220.– all’ora “a seconda delle difficoltà delle

pratiche in esame”), l’accordo

non indica il numero delle ore prestate (o da prestare) da RE 1 né rinvia a un

documento che permetta di quantificare il lavoro fornito (o da fornire).

5.2.1

Il reclamante sostiene

invero che la quantificazione delle ore da lui prestate per la società escussa

risulterebbero dalla sentenza del Tribunale cantonale amministrativo (doc. D),

che il Pretore ha ignorato. Sennonché il mandato non rinvia a tale sentenza,

che non può pertanto servire a determinare la somma che la convenuta avrebbe

riconosciuto firmando il contratto di mandato né a

interpretarlo, trattandosi di un elemento estrinseco all’atto (sopra consid.

5). Già per questo motivo, il reclamo si avvera infondato.

5.2.2

Del

resto, nel passaggio menzionato

dal reclamante, la sentenza si limita a rinviare a un documento del 1° ottobre

2007, con il quale l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro informava la Cassa

cantonale di compensazione che in occasione di un controllo effettuato pochi

giorni prima presso la CO 1 era presente RE 1, il quale “dal mese di aprile 2007

si stava occupando, per circa due ore al giorno, della realizzazione EDP e

Programmi gestionali come pure del regolamento aziendale, per un onorario di fr. 40.–

all’ora” (doc. D, pag.

14). La constatazione, oltretutto espressa verosimilmente sulla scorta delle

affermazioni dello stesso RE 1, è troppo vaga, quanto al numero di ore giornaliere (“circa due”) e di giorni di lavoro (“dal mese di aprile

2007”) esatti cui si

riferisce, per determinare con precisione la quantità di ore fornite, che ad

ogni modo non risultano essere state riconosciute dalla convenuta, per tacere del fatto che la tariffa oraria di fr. 40.– menzionata

nella decisione è ben inferiore a quella risultante dal contratto (da fr. 180.– a fr. 220.–) e richiesta (fr. 190.–).

5.3

Ne

discende che, in mancanza di un titolo di rigetto nel senso del­l’art. 82 cpv.

1.

LEF, la decisione impugnata non presta il fianco alla critica sicché il

reclamo va respinto. Rimane comunque salva la facoltà per RE 1 di far valere le

sue eventuali ragioni di merito, qualora lo ritenesse opportuno, in una

procedura ordinaria (v. sopra consid. 2 e 5).

6.

La tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, la contro-parte, cui il reclamo non è stato notificato per

osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 77'112.40,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).