14.2021.188
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di mandato. Remunerazione a ore. Assenza di riconoscimento del numero di ore lavorative prestate
9 maggio 2022Italiano11 min
precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 aprile 2021 dall’Uf-ficio d’esecuzione
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.188
Lugano
9 maggio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 23 agosto 2021
da
RE 1 IT- (per notifica: )
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 24 novembre 2021 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 15 novembre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto di mandato del 21
luglio 2008 la CO 1 ha conferito l’incarico ad RE 1 di controllare e
rielaborare i bilanci dal 2002 in avanti, nonché i programmi informatici
gestazionali (tra cui quelli relativi alla contabilità finanziaria, alla
contabilità dei clienti e dei fornitori, alla contabilità IVA su fatturato ed
incassato, fatturazione e contratti clienti, salari-stipendi, oneri sociali,
imposte alla fonte, dichiarazioni fiscali, ecc.), per un onorario variabile previsto
tra fr. 180.– e fr. 220.– all’ora, “a seconda delle difficoltà delle pratiche in esame”.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 aprile 2021 dall’Uf-ficio d’esecuzione
di Lugano, RE 1 ha escusso la CO 1 SA per l’incasso di fr. 250'800.– oltre
agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2012, indicando quale causa del credito l’“Importo dovuto a seguito della sentenza TCA
n. __________ ricevuta il 19.01.2021 (secondo lettera raccomandata del
06.02.2021)”.
C. Avendo
la CO 1 SA interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 23
agosto 2021 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, limitando la propria pretesa a fr. 77'112.40,
oltre agli interessi del 5% sempre dal 1° gennaio 2012. Nel termine impartito,
la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 16 settembre
2021. Con replica spontanea del 24 settembre 2021, l’istante ha ribadito la sua
posizione.
D. Statuendo con decisione del 15 novembre 2021, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 200.– senz’assegnare
indennità.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 24 novembre 2021 per ottenerne
l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Stante
il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato
alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto ad RE 1 il 23 novembre 2021, il termine d’impugnazione è
scaduto venerdì 3 dicembre. Presentato il 24 novembre 2021 (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 con-sid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79.
o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio
2022.
consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di
rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il
pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il
litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid.
4.1
e 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che agli atti non figura alcun
valido riconoscimento di debito a favore dell’istante per la pretesa vantata,
osservando che se il contratto di mandato sottoscritto dalle parti prevede
effettivamente una tariffa oraria di fr. 180.–/ 220.–, le ore prestate da RE
1.
non sono state né quantificate né riconosciute dall’amministratore unico
della società escussa in occasione dell’interrogatorio avvenuto dinanzi al
giudice del Tribunale cantonale delle assicurazioni il 22 giugno 2011. Onde la
reiezione dell’istanza.
4.
Nel
reclamo RE 1 rimprovera al primo giudice di aver respinto l’istanza senza aver
considerato la decisione del 26 agosto 2011 da lui prodotta (doc. D), da cui
risulta che dal mese di aprile 2007 egli si era occupato “per circa due ore al giorno della
realizzazione EDP e programmi gestionali come pure del regolamento aziendale” presso la società convenuta. Precisa che in realtà la durata di lavoro
giornaliera richiestagli dall’amministratore unico della CO 1 – il quale avrebbe
confermato di non avergli versato alcunché, nemmeno a titolo di acconto – era
di due ore e mezza e di averne effettuate 1'320 che, secondo la tariffa oraria di
fr. 190.– a suo dire concordata, corrispondono alla sua pretesa iniziale di
fr. 250'800.–, poi ridotta a fr. 77'112.40 oltre agli interessi.
5.
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si
evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il
riconoscimento può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non
necessariamente tutti firmati dall’escusso, a condizione però che il documento
in cui egli si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca
o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’importo del
debito o che permettano di quantificarlo. Tale ammontare dev’essere determinato
o agevolmente determinabile nei documenti ai quali rinvia il documento firmato
già al momento della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 15 e 26 ad art. 82 LEF).
Il
riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti
prodotti dall’escutente (Staehelin,
op. cit., n. 21 ad art. 82). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi
solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013
già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), ad esclusione di elementi estrinsechi
all’atto (che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto), fermo restando
che in caso di dubbio l’istanza di rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà
al giudice ordinario pronunciarsi nell’azione di riconoscimento di debito (art.
79.
LEF) al termine di una procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid.
4.3.3; sentenza della CEF 14.2020.1 del 12 giugno 2020 consid. 6.3 e i rinvii).
5.1
Nella
fattispecie, come visto l’istante fonda sostanzialmente la propria richiesta
sul contratto di mandato sottoscritto il 21 luglio 2008 con la CO 1 (doc. B
accluso all’istanza), nonché sul verbale dell’udienza tenutasi il 22 giugno
2011.
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni relativo all’audizione
dell’amministratore unico della società anonima, P__________ (doc. C), e sulla
decisione – di cui egli produce però solo un estratto di due pagine (14 e 16) –
emessa dal medesimo Tribunale il 26 agosto 2011 (doc. D).
5.2
Orbene,
è palese che il contratto di mandato non verte inequivocabilmente su una somma di denaro determinata o
facilmente determinabile secondo criteri oggettivi, dal momento che, oltre a
non definire in modo univoco
l’onorario convenuto (che varia da fr. 180.– a fr. 220.– all’ora “a seconda delle difficoltà delle
pratiche in esame”), l’accordo
non indica il numero delle ore prestate (o da prestare) da RE 1 né rinvia a un
documento che permetta di quantificare il lavoro fornito (o da fornire).
5.2.1
Il reclamante sostiene
invero che la quantificazione delle ore da lui prestate per la società escussa
risulterebbero dalla sentenza del Tribunale cantonale amministrativo (doc. D),
che il Pretore ha ignorato. Sennonché il mandato non rinvia a tale sentenza,
che non può pertanto servire a determinare la somma che la convenuta avrebbe
riconosciuto firmando il contratto di mandato né a
interpretarlo, trattandosi di un elemento estrinseco all’atto (sopra consid.
5). Già per questo motivo, il reclamo si avvera infondato.
5.2.2
Del
resto, nel passaggio menzionato
dal reclamante, la sentenza si limita a rinviare a un documento del 1° ottobre
2007, con il quale l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro informava la Cassa
cantonale di compensazione che in occasione di un controllo effettuato pochi
giorni prima presso la CO 1 era presente RE 1, il quale “dal mese di aprile 2007
si stava occupando, per circa due ore al giorno, della realizzazione EDP e
Programmi gestionali come pure del regolamento aziendale, per un onorario di fr. 40.–
all’ora” (doc. D, pag.
14). La constatazione, oltretutto espressa verosimilmente sulla scorta delle
affermazioni dello stesso RE 1, è troppo vaga, quanto al numero di ore giornaliere (“circa due”) e di giorni di lavoro (“dal mese di aprile
2007”) esatti cui si
riferisce, per determinare con precisione la quantità di ore fornite, che ad
ogni modo non risultano essere state riconosciute dalla convenuta, per tacere del fatto che la tariffa oraria di fr. 40.– menzionata
nella decisione è ben inferiore a quella risultante dal contratto (da fr. 180.– a fr. 220.–) e richiesta (fr. 190.–).
5.3
Ne
discende che, in mancanza di un titolo di rigetto nel senso dell’art. 82 cpv.
1.
LEF, la decisione impugnata non presta il fianco alla critica sicché il
reclamo va respinto. Rimane comunque salva la facoltà per RE 1 di far valere le
sue eventuali ragioni di merito, qualora lo ritenesse opportuno, in una
procedura ordinaria (v. sopra consid. 2 e 5).
6.
La tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, la contro-parte, cui il reclamo non è stato notificato per
osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 77'112.40,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).