14.2021.189
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Reclamo del convenuto contro la decisione che respinge l’istanza di rigetto. Domanda riconvenzionale. Reclamo irricevibile
9 maggio 2022Italiano6 min
di locazione del 24.09.2007 relativo al negozio al PT dello Stabile di via __________
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.189
Lugano
9 maggio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 27 luglio 2021
dalla
CO 1
(patrocinata dall’ PA 1, )
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 25 novembre 2021 presentato dall’RE 1 contro
la decisione emessa il 15 novembre 2021 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ per l’esecuzione
in via di realizzazione di pegno manuale, emesso il 26 marzo 2021 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione,
la CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 15'510.– oltre agli
interessi del 5% dal 1° marzo 2021, indicando quale causa del credito: “Convalida dell’inventario
n. __________. Contratto
Fatti
di locazione del 24.09.2007 relativo al negozio al PT dello Stabile di via __________
a __________. Pigione scaduta dal 1.8.2020 al 1.3.2021 (fr. 34'240.00 ./. fr. 18'730.00
deduzione = fr. 15'510.00)”;
che
avendo l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27
luglio 2021 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, limitando la propria pretesa a fr. 8'527.60
(anziché fr. 15'510.–) oltre agli interessi del 5% dal 1° marzo 2021;
che
nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 12 ottobre 2021;
che
statuendo con decisione del 15 novembre 2021, il Pretore
ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 200.–
senz’assegnare indennità;
che
contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 novembre
2021 per ottenere l’accoglimento della sua opposizione al
precetto esecutivo e l’annullamento dello
stesso, un risarcimento di fr. 50'000.– da parte dell’istante “per l’allestimento della documentazione e il tempo della [sua] difesa”, protestate spese e ripetibili;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
presentato il 25 novembre 2021 (data del timbro postale), il reclamo è tempestivo;
che
la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che
nella decisione impugnata, il Pretore ha respinto l’istanza, poiché – considerato
Considerandi
il tipo di esecuzione richiesto – l’istante non ha prodotto alcun documento attestante l’esistenza del pegno manuale
indicato esulanti dalla competenza del giudice del rigetto, e ha pure respinto le
richieste della convenuta volte all’annullamento del precetto esecutivo e all’assegnazione
di un risarcimento di fr. 50'000.– siccome esulanti dalla sua competenza
quale giudice del rigetto;
che
con il reclamo l’RE 1 rimprovera al Pretore di non essere minimamente entrato
nel merito delle sue richieste, in particolare per quanto concerne le “gravi mancanze” e il
“comportamento menefreghista” dei due rappresentanti dell’amministrazione dello stabile di
proprietà dell’istante, la domanda di riduzione della pigione a causa dei
lavori di rifacimento stradale, le chiusure forzate per la pandemia e la
riduzione dei tassi ipotecari;
che
stante la reiezione dell’istanza, all’RE 1 difetta ogni interesse degno di
protezione a contestare la decisione impugnata e a chiedere l’accoglimento
della propria opposizione al precetto esecutivo, la quale sussiste giacché non
è stata rigettata;
che
le censure appena ricordate sono di conseguenza irricevibili;
che
la richiesta di assegnazione di un risarcimento a suo favore di fr. 50'000.–
per i vari disagi subiti a causa dell’agire dall’amministrazione
dello stabile locato si qualifica come una domanda riconvenzionale ai
sensi dell’art. 224 cpv. 1 CPC;
che
trattandosi di una domanda da istruire in una causa ordinaria – l’escussa
non avendo postulato la tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257
CPC) –, la stessa non poteva essere
presentata nell’ambito di una procedura sommaria come quella di rigetto
dell’opposizione (art. 224 cpv. 1 e 251 lett. a CPC; sentenze della CEF
14.2014.147
del 13 aprile 2015, consid. 8.2/a e 14.2015.177 del 20 gennaio
2016, consid. 6 e 6.1);
che
di tale problema, così come della possibilità di chiedere il risarcimento in
questione con un’azione separata, la scrivente Camera aveva già reso attenta la
reclamante in occasione della richiesta di anticipo delle spese processuali
presumibili;
che
di conseguenza il reclamo si rivela integralmente irricevibile;
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che
circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'527.60,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).