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Decisione

14.2021.189

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Reclamo del convenuto contro la decisione che respinge l’istanza di rigetto. Domanda riconvenzionale. Reclamo irricevibile

9 maggio 2022Italiano6 min

di locazione del 24.09.2007 relativo al negozio al PT dello Stabile di via __________

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.189

Lugano

9 maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 27 luglio 2021

dalla

CO 1

(patrocinata dall’ PA 1, )

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 25 novembre 2021 presentato dall’RE 1 contro

la decisione emessa il 15 novembre 2021 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ per l’esecuzio­­ne

in via di realizzazione di pegno manuale, emesso il 26 marzo 2021 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione,

la CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 15'510.– oltre agli

interessi del 5% dal 1° marzo 2021, indican­do quale causa del credito: “Convalida dell’inventario

n. __________. Contratto

Fatti

di locazione del 24.09.2007 relativo al negozio al PT dello Stabile di via __________

a __________. Pigione scaduta dal 1.8.2020 al 1.3.2021 (fr. 34'240.00 ./. fr. 18'730.00

deduzione = fr. 15'510.00)”;

che

avendo l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27

luglio 2021 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5, limitando la propria pretesa a fr. 8'527.60

(anziché fr. 15'510.–) oltre agli interessi del 5% dal 1° marzo 2021;

che

nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 12 ottobre 2021;

che

statuendo con decisione del 15 novembre 2021, il Pretore

ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 200.–

senz’assegnare indennità;

che

contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 novembre

2021 per ottenere l’accoglimento della sua opposizione al

precetto esecutivo e l’annullamento dello

stesso, un risarcimento di fr. 50'000.– da parte dell’istante “per l’allestimento della documentazione e il tem­po della [sua] difesa”, protestate spese e ripetibili;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

presentato il 25 novembre 2021 (data del timbro postale), il reclamo è tempestivo;

che

la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi);

che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che

nella decisione impugnata, il Pretore ha respinto l’istanza, poiché – considerato

Considerandi

il tipo di esecuzione richiesto – l’istante non ha prodotto alcun documento attestante l’esistenza del pegno manua­le

indicato esulanti dalla competenza del giudice del rigetto, e ha pure respinto le

richieste della convenuta volte all’annullamento del precetto esecutivo e all’assegnazione

di un risarcimento di fr. 50'000.– siccome esulanti dalla sua competenza

quale giudice del rigetto;

che

con il reclamo l’RE 1 rimprovera al Preto­re di non essere minimamente entrato

nel merito delle sue richieste, in particolare per quanto concerne le “gravi mancanze” e il

“comportamento menefreghista” dei due rappresentanti dell’ammi­­nistrazione dello stabile di

proprietà dell’istante, la domanda di riduzione della pigione a causa dei

lavori di rifacimento stradale, le chiusure forzate per la pandemia e la

riduzione dei tassi ipotecari;

che

stante la reiezione dell’istanza, all’RE 1 difetta ogni interesse degno di

protezione a contestare la decisione impugnata e a chiedere l’accoglimento

della propria opposizione al precetto esecutivo, la quale sussiste giacché non

è stata rigettata;

che

le censure appena ricordate sono di conseguenza irricevibili;

che

la richiesta di assegnazione di un risarcimento a suo favore di fr. 50'000.–

per i vari disagi subiti a causa dell’agire dall’ammini­­strazione

dello stabile locato si qualifica come una domanda ricon­venzionale ai

sensi dell’art. 224 cpv. 1 CPC;

che

trattandosi di una domanda da istruire in una causa ordinaria – l’escussa

non avendo postulato la tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257

CPC) –, la stessa non poteva essere

presentata nell’ambito di una procedura sommaria come quella di rigetto

del­l’opposizione (art. 224 cpv. 1 e 251 lett. a CPC; sentenze della CEF

14.2014.147

del 13 aprile 2015, consid. 8.2/a e 14.2015.177 del 20 gennaio

2016, consid. 6 e 6.1);

che

di tale problema, così come della possibilità di chiedere il risarcimento in

questione con un’azione separata, la scrivente Camera aveva già reso attenta la

reclamante in occasione della richiesta di anticipo delle spese processuali

presumibili;

che

di conseguenza il reclamo si rivela integralmente irricevibile;

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che

circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'527.60,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).