14.2021.19
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Realizzazione di pegno immobiliare. Produzione delle cartelle ipotecarie al portatore
9 dicembre 2021Italiano11 min
Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, due dei tre escussi (CO 2 e CO 3) si sono
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Incarto n.
14.2021.19
Lugano
9 dicembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2020.3796 (rigetto
provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
promossa con istanza 28 agosto 2020 dalla
RE
1
(rappresentata
dall’RA 1 )
contro
Comunione ereditaria fu CO 1, già in __________
composta di:
CO 2 (†2020), IT-
cui sono subentrati gli eredi (moglie
e figli):
CO 5, IT-__________
CO 6, IT-__________
CO 7, IT-__________
CO 3 IT-
(patrocinata dall’ PA 1 )
CO 4
giudicando sul reclamo 8 febbraio 2021 presentato dall’RE
1 contro la decisione emessa il 1° febbraio 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso in via di realizzazione del pegno
immobiliare il 10 gennaio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, l’RE 1 ha
escusso la comunione ereditaria fu CO 1,
composta a quel momento di CO 2 (deceduto il 14 dicembre 2020), CO 3 e CO 4
per l’incasso di fr. 509'106.12 oltre agli interessi di mora del 5% dal 1°
gennaio 2020, indicando quale titolo di credito “2
cartelle ipotecarie di rispettivamente nominali CHF 700'000.– (in 1. grado) e
CHF 100'000.– (in 2. grado), gravanti la
particella no. __________ RFD di __________ di proprietà dell’escussa
comunione ereditaria fu CO 1”.
Fatti
B. Avendo
gli escussi interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28
agosto 2020 l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura di
Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, due dei tre escussi (CO 2 e CO 3) si sono
opposti all’istanza con osservazioni scritte del 6 ottobre 2020. Mediante
replica spontanea del 12 ottobre 2020, l’istante ha preso posizione sulle
censure espresse dagli escussi, concludendo implicitamente alla conferma della
sua domanda.
C. Statuendo
con decisione del 1° febbraio 2021, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a
carico della banca le spese processuali di fr. 500.– e ripetibili di fr. 1'500.–
a favore dei convenuti CO 2 e CO 3.
D. Contro
la sentenza appena citata l’istante è insorto a questa Camera con un reclamo dell’8
febbraio 2021 per ottenerne l’annullamento e il rinvio della causa alla
giurisdizione inferiore, protestate spese processuali e ripetibili.
E. Nelle
sue osservazioni del 27 agosto 2021, il
patrocinatore degli escussi CO 2 e CO
3 ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e segnalato che CO 2
era deceduto il 14 dicembre 2020. In
risposta all’ordinanza del 22 settembre 2021, egli ha prodotto la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con cui la moglie di CO 2, CO
5, dichiara che in assenza di testamento gli eredi legittimi sono lei e i due
figli CO 6 e CO 7, l’atto di morte e le carte d’identità dei tre eredi. Così
come interpellato, il 17 novembre 2021 l’avv. PA 1 ha comunicato la rinuncia
degli eredi fu CO 2 di essere patrocinati nella procedura di reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 9 febbraio 2021 (data del timbro postale) contro la sentenza notificata
al convenuto il 2 febbraio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera
decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione
inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo
possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha constatato che l’istante aveva prodotto le
cartelle ipotecarie sulle quali fonda la sua domanda solo in fotocopia, sicché,
ricordato che secondo la giurisprudenza il creditore deve presentare
necessariamente l’originale del titolo, ha respinto l’istanza. Ha ritenuto che
non gli spettava richiamare d’ufficio gli originali dei titoli in questione malgrado
la banca gli avesse comunicato, con scritto del 9 settembre 2020, di tenerli a
sua disposizione.
3.
Nel
reclamo l’istante critica il Pretore per aver respinto l’istanza malgrado essa
gli avesse manifestato la disponibilità a presentare gli originali delle
cartelle ipotecarie accluse all’istanza in fotocopia e nonostante gli escussi
non avessero contestato la detenzione delle medesime da parte sua. A suo dire,
la giurisprudenza ha validato la prassi secondo la quale i titoli vengono
prodotti in fotocopia con l’istanza e gli originali presentati all’udienza. Ha
quindi chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa
al primo giudice per nuovo giudizio.
4.
A
differenza del precedente citato dal Pretore, in cui la Camera aveva confermato
la reiezione dell’istanza alla quale era acclusa solo una fotocopia della
cartella ipotecaria al portatore invocata dalla banca istante quale titolo di
rigetto provvisorio dell’opposizione (sentenza 14.2019.117 del 18 novembre
2019), nel caso in esame l’RE 1 non sostiene che una fotocopia di una cartella
ipotecaria documentale al portatore possa fungere da titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione all’esecuzione volta a realizzare il fondo gravato
dalla cartella. A ragione, perché il creditore non può esercitare né trasferire i diritti incorporati nella cartella
ipotecaria al portatore senza il documento medesimo (art. 863 cpv. 1 CC) e il
debitore non può pagare senza esigere l’originale del titolo (sentenza
14.2019.117
appena citata, consid. 5.2 e i rinvii).
4.1
La
reclamante si limita anzitutto a sottolineare che gli escussi non hanno
contestato ch’essa detenga gli originali dei titoli acclusi all’istanza in
fotocopia. In sé, tuttavia, l’assenza di contestazione non è di rilievo, da una
parte perché il giudice del rigetto deve verificare d’ufficio l’esistenza di un
valido titolo di rigetto (art. 57 CPC; DTF 140 III 377 consid.
3.3.3, 147 III 178 consid.
4.2.1), dall’altra poiché il debitore non è generalmente in grado di sapere se
il creditore ha ceduto il titolo a un terzo.
4.2
La reclamante fa però
anche valere che secondo una consolidata prassi ticinese almeno ventennale,
condivisa dalla maggior parte delle autorità giudiziarie svizzere, i titoli
ipotecari vengono allegati all’istanza solo in copia e presentati in originale
all’udienza di discussione o, in caso di rinuncia alla tenuta di un’udienza,
allo sportello del tribunale su richiesta del giudice, onde limitare o chiarire
eventuali responsabilità, anche di natura assicurativa, in caso di smarrimento
o distruzione durante la loro trasmissione o conservazione.
4.2.1
Sempre riferendosi alla
sentenza 14.2019.117 di questa Camera (o meglio al suo consid. 6.1/b), il Pretore
ha rilevato nella sentenza impugnata che l’istante, anche se era incerta sulla
necessità di produrre l’originale, non poteva, come ha tentato di fare nel suo
scritto del 9 settembre 2020, demandare la decisione a lui. La fattispecie in
esame differisce però da quella sottoposta alla Camera nel 2019. L’RE 1 non era
– e non è – incerta sulla necessità di produrre gli originali delle cartelle
ipotecarie, ma seguendo l’usuale prassi ha informato il Pretore di tenere “a sua disposizione gli
originali delle cartelle ipotecarie (titoli per il rigetto) indicate nella
nostra Istanza di rigetto”
(scritto del 9 settembre 2020, act. III). Non gli ha demandato la decisione se
fosse “necessaria” o no la produzione degli originali (cfr. sentenza
14.
2019.117 consid. 6.1), da lei esplicitamente designati come “titoli per il rigetto”, bensì unicamente quella del momento in
cui gli stessi gli dovevano essere mostrati, giacché il Pretore non aveva
convocato le parti a un’udienza, ma aveva impartito, il 3 settembre, un termine
di venti giorni ai convenuti per presentare eventuali osservazioni scritte all’istanza
(act. II). In queste circostanze, l’offerta della prova – i noti originali –
doveva considerarsi regolarmente formulata dal profilo dell’art. 55 cpv. 1 CPC
e la sua verifica de visu da parte
del Pretore rientrava solo nell’esercizio del suo (libero) apprezzamento delle
prove (art. 157 CPC), cui egli poteva procedere senza ledere il proprio obbligo d’imparzialità e di
neutralità. Il primo giudice non poteva quindi respingere l’istanza senza dare
la possibilità alla banca di produrre gli originali messi a sua disposizione.
4.2.2
Vero è che, nella procedura
di rigetto dell’opposizione, l’esigenza di celerità impone di principio alle
parti l’obbligo di produrre tutti i mezzi di prova con il primo allegato
processuale (istanza od osservazioni). Nella fattispecie, la reclamante ha tuttavia
allegato la fotocopia delle cartelle ipotecarie all’istanza (doc. E F) e reso
verosimile – senza essere contraddetta – l’esistenza di una prassi giudiziaria
secondo cui, per tenere conto dei rischi specifici in caso di smarrimento, le
cartevalori al portatore sono allegate all’istanza in fotocopie e la loro
detenzione e conformità all’originale sono verificate de visu dal giudice in un secondo tempo all’udienza o presso la sua cancelleria. Il principio
della buona fede (art. 52 CPC)
vieta una deroga a tale prassi senza previa e sufficiente pubblicità o
informazione, per tacere del fatto che la verifica in questione non rallenta
significativamente la procedura.
5.
In
definitiva, il reclamo va pertanto accolto e la causa rinvia al Pretore per
nuovo giudizio previa verifica delle cartelle ipotecarie.
6.
La
tassa del presente giudizio segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La richiesta della reclamante volta all’assegnazione di ripetibili non
può invece essere accolta. In linea di massima non entrano infatti in
considerazione, né come spese di rappresentanza professionale (art. 95 cpv. 3
lett. b CPC) né come indennità d’inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), le
prestazioni, fatturate o no, di consulenti giuridici come notai, consulenti
indipendenti, impiegati di un servizio giuridico di una banca, fiduciaria o
assicurazione, né di organi della persona giuridica vittoriosa, fossero anche avvocati.
L’assegnazione di un’indennità, ancorché ridotta, in particolare all’avvocato
dipendente del servizio giuridico di una persona giuridica parte in causa è ipotizzabile solo ove si tratti di una
causa complessa con un valore litigioso elevato, che ha comportato un
importante dispendio lavorativo – superiore
a quanto si può ragionevolmente esigere
da chiunque, pure da una persona giuridica, per l’espletamento dei lavori
amministrativi normali –, ragionevolmente sostenibile alla luce del
risultato ottenuto, fermo restando che la richiesta d’indennità è
subordinata alla formulazione di una
motivazione sufficiente (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza della CEF 14.2018.135
del 4 febbraio 2019 consid. 6.2 e i rinvii), che nel caso in esame difetta del
tutto.
7.
Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 509'106.12, raggiunge la
soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è accolto e di conseguenza la sentenza impugnata è annullata e la causa
è retrocessa al primo giudice per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 800.– relative
al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico, in
solido, di CO 5, CO 6, CO 7 e CO 3.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
__________– .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).