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Decisione

14.2021.191

Rigetto definitivo dell’opposizione. Esecuzione per l’incasso d’interessi di mora. Posticipazione della data di decorrenza. Eccezione di compensazione

30 maggio 2022Italiano17 min

31 marzo 2021 per pagare le ripetibili di fr. 2'500.– specificando che “tale importo va versato entro il 31 marzo 2021, ritenuto

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2021.191

Lugano

30 maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa 0092-2021-S (rigetto definitivo

dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Riviera promossa con

istanza 10 settembre 2021 dal

CO 1

(patrocinato dall’__________ PA 1 __________)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 29 novembre 2021 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 18 novembre 2021 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 e il CO 1 erano parte a un contratto d’affitto agricolo avente

per oggetto gli ____________________. A seguito di dispute tra le parti, il CO

1 ha disdetto il contratto il 20 aprile 2017 per il 31 dicembre 2017.

Fatti

B. Con

sentenza del 6 agosto 2020 il Pretore del Distretto di Riviera ha respinto la

petizione di RE 1 volta, tra l’altro, a constatare la nullità della disdetta

del contratto d’affitto agricolo, ponendo a suo carico fr. 2'500.– di

ripetibili in favore del CO 1. Contro questa decisione RE 1 è insorta alla

Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello con un reclamo del 12

settembre 2020, che è stato dichiarato irricevibile con decisione del 23

febbraio 2021.

C. Con lettera del 25 marzo 2021 il CO 1 ha fissato a RE 1 un termine al

31 marzo 2021 per pagare le ripetibili di fr. 2'500.– specificando che “tale importo va versato entro il 31 marzo 2021, ritenuto

che a partire da tale data, in caso di mancato pagamento, matureranno gli

interessi di mora del 5%”. Mediante

successivo scritto del 16 aprile 2021 il CO 1 ha impartito, invano, un ultimo termine di pagamento di cinque giorni, ribadendo che “sull’importo menzionato decorre l’interesse di mora del

5% dal 31 marzo 2021”.

D. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 luglio 2021 dal­l’Ufficio d’esecuzione

di Biasca, il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'500.– oltre agli

interessi del 5% dal 6 agosto 2020, indicando quale causa del credito la “Sentenza del 6 agosto 2020 del Pretore del

distretto di Riviera (incarto no. SE.2018.9)”.

E. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 10 settembre

2021 il CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del

Circolo di Rivie­ra. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza

con osservazioni scritte del 15 ottobre 2021. Con replica del 26 ottobre 2021 e

duplica del 15 novembre 2021 le parti hanno ribadito le loro posizioni

contrastanti.

F. Statuendo con decisione del 18 novembre 2021, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla

convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità

di fr. 100.– a favore dell’istante.

G. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 29 novembre 2021 per ottenerne,

previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento e la reiezione dell’istanza,

protestate spese e ripetibili. Ella ha altresì chiesto in via principale l’annullamento

della condanna a versare ripetibili di fr. 2'500.– e in via subordinata che

la fattura le venga inviata nuovamente dall’avv. PA 1 cosicché gli interessi di

mora decorrano solo da un termine posteriore a quell’interpellazione e che

vengano dedotti dal dovuto gli affitti che ha versato all’__________ in

eccesso. Il reclamo non è stato notificato alla

controparte per osservazioni (v. sotto consid. 6).

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 19 novembre 2021, il termine d’impugnazione è

scaduto lunedì 29 novembre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,

consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che la decisione del 6

agosto 2020, seppur impugnata al Tribunale d’ap­­pello, costituisce valido

titolo di rigetto definitivo per fr. 2'500.– oltre agli interessi di mora

del 5% dal 6 agosto 2020, posto che dagli atti non emergono prove che RE 1

abbia richiesto l’ef­-fetto sospensivo o che sia stato accordato (art. 325

CPC). Egli ha altresì puntualizzato che al debitore incombe l’onere di difendersi

per tempo dall’invio di diffide e/o fatture senza attendere l’avvio di una

procedura esecutiva. Ha d’altronde respinto l’eccezione di compensazione relativa

agli “affitti versati all’__________”, poiché sollevata per la prima volta nella procedura di rigetto

dell’opposizione.

4.

Nel

reclamo RE 1 ribadisce che gli interessi di mora non decorrono dal 6 agosto

2020, data della decisione pretorile, bensì dal 17 aprile 2021, data in cui è

scaduto il termine di ricorso al Tribunale federale, il primo giudice avendo

disconosciuto che l’art. 348 CPC, disposizione speciale per i contratti d’affitto

agricolo, deroga l’art. 325 CPC. Ella afferma d’altronde di non aver mai

ricevuto un’interpellazione dalla controparte, la quale per pri­ma, sia nelle

due lettere di richieste di pagamento del 25 marzo 2021 e del 16 aprile 2021, mai

ricevute, sia con la replica dinanzi al primo giudice, ha sostenuto che gli

interessi di mora decorrevano solo dal 31 marzo 2021, sicché se del caso è questa

la data determinante. Contesta altresì di

aver atteso l’avvio della procedura esecutiva per difendersi e ripropone infine

l’eccezione di compensazione respinta dal giudice di prime cure (v. sotto

consid. 5).

4.1

Orbene,

la decisione del 6 agosto 2020 (doc. A), poiché è esecutiva ed è addirittura

passata in giudicato – come si evince dal timbro apposto sulla prima pagina

della sentenza della Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello (doc. B)

– costituisce di principio un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

giusta l’art. 80 cpv. 1 LEF per l’importo posto in esecuzione (tra tante: sentenza

della CEF 14.2021.80 del 27 ottobre 2021 consid. 5). La reclamante lo ammette

del resto implicitamente nell’eccepire la compensazione con propri crediti (sentenza della CEF 14.2021.106/ 107 del 22 marzo 2022, consid. 6).

RE

1.

chiede però nel petitum del reclamo di constatare che “il contratto di affitto è

valido e quindi la disdetta anticipata è nulla come pure la richiesta di

ripetibili di fr. 2'500.–”.

Sennonché ella disconosce che la scrivente Camera non è competente per

esaminare la fondatezza nel merito della sentenza invocata come titolo di

rigetto, né quindi per cambiarne l’esito. Il potere di cognizione del giudice

del rigetto – e pertanto della Camera – è infatti limitato alla verifica dell’esistenza

di un titolo di rigetto (sopra consid. 2), la regiudicata della decisione del 6 agosto 2020 vietandole

del resto ogni riesame (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. e CPC; tra tante si veda

la sentenza della CEF 14.2021.100 del 6 dicembre 2021, consid. 1.3.4).

4.2

Ciò posto, rimane litigioso il momento della decorrenza degli interessi

di mora. Ora, ove la decisione possa

essere impugnata solo con un rimedio giuridico privo di effetto sospensivo

automatico, alla stregua del reclamo (art. 325 CPC) o del ricorso in materia

civile al Tribunale federale (art. 103 cpv. 1 LTF), salvo indicazioni contrarie

nella sentenza o nella legge, la pretesa per ripetibili matura interes­si

moratori dalla data di notifica della decisione alla parte soccombente senza

necessità di preventiva interpellazione (sentenza della CEF 14.2017.138 del 15

gennaio 2018, RtiD 2018 II 817 segg. n. 40c, consid. 5.2, e già citata 14.2021.106/107

consid. 10.2). Una parte della dottrina e della giurisprudenza (v. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,

3a ed. 2021, n. 49 ad art. 80 LEF e i riferimenti) sostengono invero l’esigenza dell’interpellazione, misconoscendo però ch’essa

ha quale scopo di evitare al debitore un trattamento troppo rigoroso quando

ignora il tempo dell’adempimento o quando tale tempo è indeterminato. Tale

scopo e il principio della buona fede giustificano quindi, occorrendo, altre

eccezioni a quelle menzionate all’art. 102 cpv. 2 CO (DTF 97 II 64 consid. 5),

in particolare nel caso in cui il giudice ha stabilito un termine di

adempimento fisso (cfr. DTF 145 III 346 consid. 4.1; sentenza del Tribunale

federale 6B_509/2009 del 3 dicembre 2009 consid. 2.1).

Se

la data di notifica della decisione (o il tasso dell’interesse di mo­ra) è

contestata o non risulta dagli atti, incombe all’escutente recar­ne la prova.

In assenza di altri elementi pertinenti l’interesse di

mora decorre dal giorno successivo alla notifica del precetto esecutivo

(sentenza del Tribunale federale 5D_13/2016 del 18 maggio 2016 consid. 2.3.3 e citata

14.2021.80

consid. 5.3 con rinvii).

4.2.1

Per

quanto attiene al caso di specie, gli interessi sono quindi decorsi dalla

notifica della decisione alla parte soccombente, avvenuta al più tardi il 12

settembre 2020, data dell’inoltro del reclamo al Tribunale d’appello, al quale

non risulta essere stato concesso effetto sospensivo (doc. B), e non dalla data

di emissione della decisione del 6 agosto 2020, come invece deciso dal primo

giudice seguendo la richiesta dell’istante. Il CO 1 non ha infatti né allegato

né provato che la notifica è stata fatta a RE 1 brevi manu il 6 agosto 2020, ciò che peraltro non risulta

dalla sentenza.

4.2.2

A

scanso di equivoci, la scadenza del termine d’impugnazione al Tribunale

federale non è di rilievo nella fattispecie, contrariamente a quanto sostiene

la reclamante, posto che il reclamo contro la sentenza pretorile era privo d’effetto

sospensivo automatico (art. 325 cpv. 1 CPC) e che il Tribunale d’appello non ne

ha concesso alcuno (doc. B, fatti ad E), né tanto meno il Tribunale federale,

che non è stato adito. Il riferimento all’art. 348 CPC è poi errato. Questa di-sposizione

riguarda infatti l’esecuzione di alcuni “documenti pubbli­ci”

e non di decisioni giudiziarie non appellabili (neppure quelle aventi per

oggetto un affitto agricolo), alle quali è applicabile l’art. 325 CPC, a giusto titolo citato dal Giudice di pace.

4.2.3

Come

rilevato dalla reclamante, in due successive lettere (doc. C e D) il

patrocinatore dell’istante ha scritto che l’interesse di mora sarebbe decorso

(solo) dal 31 marzo 2021 in caso di mancato pagamento entro tale data (sopra ad

C). Si deve pertanto considerare che l’istante ha rinunciato a riscuotere gli

interessi di mora da una data anteriore. Non si tratta infatti di mera

concessione di un termi­ne di pagamento supplementare (DTF 103 II 102 consid. 1/a),

ben­sì (anche) di un esplicito differimento della data di decorrenza degli interessi di mora (cfr. Widmer Lüschinger/Wiegand in: Basler Kom­mentar,

Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 9b ad art. 102 CO), che non è

vincolato al pagamento del debito entro la scadenza impartita bensì all’ipotesi

inversa del suo mancato pagamento.

4.2.3.1

La

rinuncia a un credito (o a una sua parte) è però un atto bilaterale (cfr.

titolo marginale dell’art. 115 CO), che risulta dall’incontro di un’offerta del

creditore e dall’accettazione del debitore, anche per atti concludenti o

silenzio (art. 1 cpv. 2 e 6 CO), interpretati secondo il principio dell’affidamento (sentenza del

Tribunale federale 9C_472/ 2012 del

31.

ottobre 2012 consid. 5.2, relativo alla questione della rinuncia agli

interessi di mora). La rinuncia non diventa efficace prima che il debitore abbia

ricevuto la comunicazione del creditore (cfr. art. 10 cpv. 2 CO e Morin in: Commentaire

romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 14 e 15 ad art. 6 CO).

4.2.3.2

Nel

caso in esame, la reclamante afferma di non aver ricevuto le missive, sicché è

esclusa una sua accettazione, pur tacita. Certo, elle ne è poi venuta a

conoscenza in occasione della ricezione del­l’istanza di rigetto, alla quale

esse erano accluse, e se n’è allora prevalsa, sia in prima che in seconda sede.

L’istante aveva però già ritirato la sua offerta di rinuncia parziale, siccome

sia nella domanda d’esecuzione che nell’istanza di rigetto il CO 1 ha chiesto

il pagamento degli interessi di mora già dal 6 agosto

2020.

La rinuncia era d’altronde

legittima dal momento che la destinataria contesta di aver ricevuto le missive

entro il termine “congruo” di ricezione di un invio postale cui si riferisce

l’art. 6 CO. Anche su questo punto il reclamo si avvera dunque infondato.

4.3

La

domanda della reclamante volta a imporre all’avv. PA 1 d’inviare una nuova

lettera d’interpellazione, così che gli interessi di mora decorrano solo dal

nuovo termine ivi fissato, è irricevibile. La competenza del giudice del

rigetto, e pertanto della Camera, è limi-tata alla questione del rigetto dell’opposizione

(sopra consid. 2). Ad ogni buon conto, l’esigibilità degli interessi di mora

non era vincolata a un’interpellazione (sopra consid. 4.2). È decorsa al più

tardi dal 12 settembre 2020 (sopra consid. 4.2.1). La sentenza impugnata va

quindi riformata in questa limitatissima misura (posticipazione della data di

decorrenza degli interessi moratori dal 6 agosto al 12 settembre 2020).

5.

La reclamante ripropone poi l’eccezione di compensazione con l’af­fitto a suo dire da lei indebitamente pagato dopo la fine del contratto

d’affitto agricolo, stabilita dal Pretore al 31 dicembre 2017, fino

all’emanazione della decisione del 6 agosto 2020.

5.1

In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto

definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato

estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è

prescritto. Quale estinzione del debito la legge non prevede solo il

pagamento, ma pure ogni altra causa del diritto civile, in particolare la

compensazione (cfr. DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con rinvio a DTF 124 III

501.

consid. 3/b). Una tale eccezione può

tuttavia essere ammessa solo se il credito compensante risulta esso

stesso da un titolo esecutivo (giusta l’art. 80 LEF) o se è stato riconosciuto

senza riserva dall’escutente (DTF 136 III 624 consid. 4.2.1; citata

14.2021.106/107 consid. 7.1). Motivi di estinzione verificatisi

prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha

portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF

138.

III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF

14.2015.14

del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

5.2

Nel

caso in esame, il Giudice di pace ha (implicitamente) respinto l’eccezione di

compensazione fatta valere dall’escussa apparentemente perché ha ritenuto che a

lei sarebbe spettato l’onere di difendersi per tempo senz’aspettare l’avvio

della procedura esecutiva (con riferimento alla DTF 105 III 46, consid. 3) e

poiché l’eccezione di compensazione sollevata soltanto durante la procedura di

rigetto dell’opposizione dev’essere respinta (con rinvio ad Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée

de l’opposition, 2017, n. 16 ad art. 81 LEF).

5.2.1

La

sentenza del Tribunale federale citata dal Giudice di pace riguar­da invero la

contestazione della notifica della decisione invocata dall’escutente quale

titolo di rigetto definitivo – ovvero la questione dell’esecutività della

decisione giusta l’art. 80 LEF – e non l’eccezione di estinzione del credito

posto in esecuzione (in particolare per compensazione) sollevata dall’escusso

in virtù dell’art. 81 LEF. Come risulta dal testo stesso di quest’ultima norma,

l’escusso può senz’altro eccepire l’estinzione del credito (solo) in sede di

rigetto, purché sia posteriore alla decisione prodotta quale titolo.

5.2.2

Non

risulta nulla di diverso dal commento dell’autore citato

dal Giudice di pace, che ne fraintende il senso. L’eccezione di compensazione,

come tutte le altre (sopra consid. 5.2.1), può essere sollevata, ma anche

dichiarata, nella procedura di rigetto, al più tardi in occasione dell’udienza

o – come nel caso in esame – con le osservazioni scritte all’istanza (DTF 143

III 49 consid. 3; sentenza della CEF

14.2021.57

del 6 ottobre 2021, consid. 7.3.2, con riferimento in particolare ad

Abbet, op. cit., n. 5 e 16 ad art.

81). Se l’eccezione è fondata, il giudice del rigetto deve

respingere l’istan­za (“requête”), non l’eccezione di compensazione come apparentemente compreso dal

Giudice di pace.

5.3

Ciò

nonostante, nell’esito la decisione del primo giudice merita conferma, seppur

per un altro motivo. In effetti, RE 1 disconosce

che l’eccezione di compensazione può essere accolta nella procedura di rigetto

definitivo dell’opposizione solo se il credito opposto in compensazione – in

concreto la pretesa di restituzione dei fitti a suo dire indebitamente pagati –

è accertato in una decisione ai sensi dell’art. 80 LEF oppure è stato

riconosciuto senza riserva dall’escutente (sopra

consid. 5.1). Orbene, la reclamante non ha prodotto nessuno di questi documenti

(decisione o riconoscimento di debito).

6.

In

definitiva, il reclamo va parzialmente accolto limitatamente alla decorrenza

degli interessi di mora, che dal 6 agosto 2020 va posticipata al 12 settembre

2020.

(sopra consid. 4.3), con una differenza di poco più di 12.–. Stante la

soccombenza quasi totale della reclamante (di oltre il 99.5%), non occorre modificare la ripartizione delle spese di

primo grado, mentre la tassa

del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1

OTLEF (RS 281.35), va posta integralmente a suo carico

(art. 106 cpv. 1 CPC).

Non

si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato

alla controparte per osservazioni, dato il

prevedibile esito del giudizio odierno, che comporta una modifica della

sentenza impugnata quantitativamente trascurabile.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'500.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

“L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di

Biasca è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 2'500.– oltre

agli interessi di mora del 5% dal 12 settembre 2020”.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).