14.2021.191
Rigetto definitivo dell’opposizione. Esecuzione per l’incasso d’interessi di mora. Posticipazione della data di decorrenza. Eccezione di compensazione
30 maggio 2022Italiano17 min
31 marzo 2021 per pagare le ripetibili di fr. 2'500.– specificando che “tale importo va versato entro il 31 marzo 2021, ritenuto
Source ti.ch
RE 1
Incarto n.
14.2021.191
Lugano
30 maggio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa 0092-2021-S (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Riviera promossa con
istanza 10 settembre 2021 dal
CO 1
(patrocinato dall’__________ PA 1 __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 29 novembre 2021 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 18 novembre 2021 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 e il CO 1 erano parte a un contratto d’affitto agricolo avente
per oggetto gli ____________________. A seguito di dispute tra le parti, il CO
1 ha disdetto il contratto il 20 aprile 2017 per il 31 dicembre 2017.
Fatti
B. Con
sentenza del 6 agosto 2020 il Pretore del Distretto di Riviera ha respinto la
petizione di RE 1 volta, tra l’altro, a constatare la nullità della disdetta
del contratto d’affitto agricolo, ponendo a suo carico fr. 2'500.– di
ripetibili in favore del CO 1. Contro questa decisione RE 1 è insorta alla
Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello con un reclamo del 12
settembre 2020, che è stato dichiarato irricevibile con decisione del 23
febbraio 2021.
C. Con lettera del 25 marzo 2021 il CO 1 ha fissato a RE 1 un termine al
31 marzo 2021 per pagare le ripetibili di fr. 2'500.– specificando che “tale importo va versato entro il 31 marzo 2021, ritenuto
che a partire da tale data, in caso di mancato pagamento, matureranno gli
interessi di mora del 5%”. Mediante
successivo scritto del 16 aprile 2021 il CO 1 ha impartito, invano, un ultimo termine di pagamento di cinque giorni, ribadendo che “sull’importo menzionato decorre l’interesse di mora del
5% dal 31 marzo 2021”.
D. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 luglio 2021 dall’Ufficio d’esecuzione
di Biasca, il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'500.– oltre agli
interessi del 5% dal 6 agosto 2020, indicando quale causa del credito la “Sentenza del 6 agosto 2020 del Pretore del
distretto di Riviera (incarto no. SE.2018.9)”.
E. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 10 settembre
2021 il CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
Circolo di Riviera. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza
con osservazioni scritte del 15 ottobre 2021. Con replica del 26 ottobre 2021 e
duplica del 15 novembre 2021 le parti hanno ribadito le loro posizioni
contrastanti.
F. Statuendo con decisione del 18 novembre 2021, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità
di fr. 100.– a favore dell’istante.
G. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 29 novembre 2021 per ottenerne,
previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento e la reiezione dell’istanza,
protestate spese e ripetibili. Ella ha altresì chiesto in via principale l’annullamento
della condanna a versare ripetibili di fr. 2'500.– e in via subordinata che
la fattura le venga inviata nuovamente dall’avv. PA 1 cosicché gli interessi di
mora decorrano solo da un termine posteriore a quell’interpellazione e che
vengano dedotti dal dovuto gli affitti che ha versato all’__________ in
eccesso. Il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni (v. sotto consid. 6).
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 19 novembre 2021, il termine d’impugnazione è
scaduto lunedì 29 novembre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,
consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che la decisione del 6
agosto 2020, seppur impugnata al Tribunale d’appello, costituisce valido
titolo di rigetto definitivo per fr. 2'500.– oltre agli interessi di mora
del 5% dal 6 agosto 2020, posto che dagli atti non emergono prove che RE 1
abbia richiesto l’ef-fetto sospensivo o che sia stato accordato (art. 325
CPC). Egli ha altresì puntualizzato che al debitore incombe l’onere di difendersi
per tempo dall’invio di diffide e/o fatture senza attendere l’avvio di una
procedura esecutiva. Ha d’altronde respinto l’eccezione di compensazione relativa
agli “affitti versati all’__________”, poiché sollevata per la prima volta nella procedura di rigetto
dell’opposizione.
4.
Nel
reclamo RE 1 ribadisce che gli interessi di mora non decorrono dal 6 agosto
2020, data della decisione pretorile, bensì dal 17 aprile 2021, data in cui è
scaduto il termine di ricorso al Tribunale federale, il primo giudice avendo
disconosciuto che l’art. 348 CPC, disposizione speciale per i contratti d’affitto
agricolo, deroga l’art. 325 CPC. Ella afferma d’altronde di non aver mai
ricevuto un’interpellazione dalla controparte, la quale per prima, sia nelle
due lettere di richieste di pagamento del 25 marzo 2021 e del 16 aprile 2021, mai
ricevute, sia con la replica dinanzi al primo giudice, ha sostenuto che gli
interessi di mora decorrevano solo dal 31 marzo 2021, sicché se del caso è questa
la data determinante. Contesta altresì di
aver atteso l’avvio della procedura esecutiva per difendersi e ripropone infine
l’eccezione di compensazione respinta dal giudice di prime cure (v. sotto
consid. 5).
4.1
Orbene,
la decisione del 6 agosto 2020 (doc. A), poiché è esecutiva ed è addirittura
passata in giudicato – come si evince dal timbro apposto sulla prima pagina
della sentenza della Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello (doc. B)
– costituisce di principio un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
giusta l’art. 80 cpv. 1 LEF per l’importo posto in esecuzione (tra tante: sentenza
della CEF 14.2021.80 del 27 ottobre 2021 consid. 5). La reclamante lo ammette
del resto implicitamente nell’eccepire la compensazione con propri crediti (sentenza della CEF 14.2021.106/ 107 del 22 marzo 2022, consid. 6).
RE
1.
chiede però nel petitum del reclamo di constatare che “il contratto di affitto è
valido e quindi la disdetta anticipata è nulla come pure la richiesta di
ripetibili di fr. 2'500.–”.
Sennonché ella disconosce che la scrivente Camera non è competente per
esaminare la fondatezza nel merito della sentenza invocata come titolo di
rigetto, né quindi per cambiarne l’esito. Il potere di cognizione del giudice
del rigetto – e pertanto della Camera – è infatti limitato alla verifica dell’esistenza
di un titolo di rigetto (sopra consid. 2), la regiudicata della decisione del 6 agosto 2020 vietandole
del resto ogni riesame (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. e CPC; tra tante si veda
la sentenza della CEF 14.2021.100 del 6 dicembre 2021, consid. 1.3.4).
4.2
Ciò posto, rimane litigioso il momento della decorrenza degli interessi
di mora. Ora, ove la decisione possa
essere impugnata solo con un rimedio giuridico privo di effetto sospensivo
automatico, alla stregua del reclamo (art. 325 CPC) o del ricorso in materia
civile al Tribunale federale (art. 103 cpv. 1 LTF), salvo indicazioni contrarie
nella sentenza o nella legge, la pretesa per ripetibili matura interessi
moratori dalla data di notifica della decisione alla parte soccombente senza
necessità di preventiva interpellazione (sentenza della CEF 14.2017.138 del 15
gennaio 2018, RtiD 2018 II 817 segg. n. 40c, consid. 5.2, e già citata 14.2021.106/107
consid. 10.2). Una parte della dottrina e della giurisprudenza (v. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,
3a ed. 2021, n. 49 ad art. 80 LEF e i riferimenti) sostengono invero l’esigenza dell’interpellazione, misconoscendo però ch’essa
ha quale scopo di evitare al debitore un trattamento troppo rigoroso quando
ignora il tempo dell’adempimento o quando tale tempo è indeterminato. Tale
scopo e il principio della buona fede giustificano quindi, occorrendo, altre
eccezioni a quelle menzionate all’art. 102 cpv. 2 CO (DTF 97 II 64 consid. 5),
in particolare nel caso in cui il giudice ha stabilito un termine di
adempimento fisso (cfr. DTF 145 III 346 consid. 4.1; sentenza del Tribunale
federale 6B_509/2009 del 3 dicembre 2009 consid. 2.1).
Se
la data di notifica della decisione (o il tasso dell’interesse di mora) è
contestata o non risulta dagli atti, incombe all’escutente recarne la prova.
In assenza di altri elementi pertinenti l’interesse di
mora decorre dal giorno successivo alla notifica del precetto esecutivo
(sentenza del Tribunale federale 5D_13/2016 del 18 maggio 2016 consid. 2.3.3 e citata
14.2021.80
consid. 5.3 con rinvii).
4.2.1
Per
quanto attiene al caso di specie, gli interessi sono quindi decorsi dalla
notifica della decisione alla parte soccombente, avvenuta al più tardi il 12
settembre 2020, data dell’inoltro del reclamo al Tribunale d’appello, al quale
non risulta essere stato concesso effetto sospensivo (doc. B), e non dalla data
di emissione della decisione del 6 agosto 2020, come invece deciso dal primo
giudice seguendo la richiesta dell’istante. Il CO 1 non ha infatti né allegato
né provato che la notifica è stata fatta a RE 1 brevi manu il 6 agosto 2020, ciò che peraltro non risulta
dalla sentenza.
4.2.2
A
scanso di equivoci, la scadenza del termine d’impugnazione al Tribunale
federale non è di rilievo nella fattispecie, contrariamente a quanto sostiene
la reclamante, posto che il reclamo contro la sentenza pretorile era privo d’effetto
sospensivo automatico (art. 325 cpv. 1 CPC) e che il Tribunale d’appello non ne
ha concesso alcuno (doc. B, fatti ad E), né tanto meno il Tribunale federale,
che non è stato adito. Il riferimento all’art. 348 CPC è poi errato. Questa di-sposizione
riguarda infatti l’esecuzione di alcuni “documenti pubblici”
e non di decisioni giudiziarie non appellabili (neppure quelle aventi per
oggetto un affitto agricolo), alle quali è applicabile l’art. 325 CPC, a giusto titolo citato dal Giudice di pace.
4.2.3
Come
rilevato dalla reclamante, in due successive lettere (doc. C e D) il
patrocinatore dell’istante ha scritto che l’interesse di mora sarebbe decorso
(solo) dal 31 marzo 2021 in caso di mancato pagamento entro tale data (sopra ad
C). Si deve pertanto considerare che l’istante ha rinunciato a riscuotere gli
interessi di mora da una data anteriore. Non si tratta infatti di mera
concessione di un termine di pagamento supplementare (DTF 103 II 102 consid. 1/a),
bensì (anche) di un esplicito differimento della data di decorrenza degli interessi di mora (cfr. Widmer Lüschinger/Wiegand in: Basler Kommentar,
Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 9b ad art. 102 CO), che non è
vincolato al pagamento del debito entro la scadenza impartita bensì all’ipotesi
inversa del suo mancato pagamento.
4.2.3.1
La
rinuncia a un credito (o a una sua parte) è però un atto bilaterale (cfr.
titolo marginale dell’art. 115 CO), che risulta dall’incontro di un’offerta del
creditore e dall’accettazione del debitore, anche per atti concludenti o
silenzio (art. 1 cpv. 2 e 6 CO), interpretati secondo il principio dell’affidamento (sentenza del
Tribunale federale 9C_472/ 2012 del
31.
ottobre 2012 consid. 5.2, relativo alla questione della rinuncia agli
interessi di mora). La rinuncia non diventa efficace prima che il debitore abbia
ricevuto la comunicazione del creditore (cfr. art. 10 cpv. 2 CO e Morin in: Commentaire
romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 14 e 15 ad art. 6 CO).
4.2.3.2
Nel
caso in esame, la reclamante afferma di non aver ricevuto le missive, sicché è
esclusa una sua accettazione, pur tacita. Certo, elle ne è poi venuta a
conoscenza in occasione della ricezione dell’istanza di rigetto, alla quale
esse erano accluse, e se n’è allora prevalsa, sia in prima che in seconda sede.
L’istante aveva però già ritirato la sua offerta di rinuncia parziale, siccome
sia nella domanda d’esecuzione che nell’istanza di rigetto il CO 1 ha chiesto
il pagamento degli interessi di mora già dal 6 agosto
2020.
La rinuncia era d’altronde
legittima dal momento che la destinataria contesta di aver ricevuto le missive
entro il termine “congruo” di ricezione di un invio postale cui si riferisce
l’art. 6 CO. Anche su questo punto il reclamo si avvera dunque infondato.
4.3
La
domanda della reclamante volta a imporre all’avv. PA 1 d’inviare una nuova
lettera d’interpellazione, così che gli interessi di mora decorrano solo dal
nuovo termine ivi fissato, è irricevibile. La competenza del giudice del
rigetto, e pertanto della Camera, è limi-tata alla questione del rigetto dell’opposizione
(sopra consid. 2). Ad ogni buon conto, l’esigibilità degli interessi di mora
non era vincolata a un’interpellazione (sopra consid. 4.2). È decorsa al più
tardi dal 12 settembre 2020 (sopra consid. 4.2.1). La sentenza impugnata va
quindi riformata in questa limitatissima misura (posticipazione della data di
decorrenza degli interessi moratori dal 6 agosto al 12 settembre 2020).
5.
La reclamante ripropone poi l’eccezione di compensazione con l’affitto a suo dire da lei indebitamente pagato dopo la fine del contratto
d’affitto agricolo, stabilita dal Pretore al 31 dicembre 2017, fino
all’emanazione della decisione del 6 agosto 2020.
5.1
In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto
definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato
estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è
prescritto. Quale estinzione del debito la legge non prevede solo il
pagamento, ma pure ogni altra causa del diritto civile, in particolare la
compensazione (cfr. DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con rinvio a DTF 124 III
501.
consid. 3/b). Una tale eccezione può
tuttavia essere ammessa solo se il credito compensante risulta esso
stesso da un titolo esecutivo (giusta l’art. 80 LEF) o se è stato riconosciuto
senza riserva dall’escutente (DTF 136 III 624 consid. 4.2.1; citata
14.2021.106/107 consid. 7.1). Motivi di estinzione verificatisi
prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha
portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF
138.
III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF
14.2015.14
del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
5.2
Nel
caso in esame, il Giudice di pace ha (implicitamente) respinto l’eccezione di
compensazione fatta valere dall’escussa apparentemente perché ha ritenuto che a
lei sarebbe spettato l’onere di difendersi per tempo senz’aspettare l’avvio
della procedura esecutiva (con riferimento alla DTF 105 III 46, consid. 3) e
poiché l’eccezione di compensazione sollevata soltanto durante la procedura di
rigetto dell’opposizione dev’essere respinta (con rinvio ad Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée
de l’opposition, 2017, n. 16 ad art. 81 LEF).
5.2.1
La
sentenza del Tribunale federale citata dal Giudice di pace riguarda invero la
contestazione della notifica della decisione invocata dall’escutente quale
titolo di rigetto definitivo – ovvero la questione dell’esecutività della
decisione giusta l’art. 80 LEF – e non l’eccezione di estinzione del credito
posto in esecuzione (in particolare per compensazione) sollevata dall’escusso
in virtù dell’art. 81 LEF. Come risulta dal testo stesso di quest’ultima norma,
l’escusso può senz’altro eccepire l’estinzione del credito (solo) in sede di
rigetto, purché sia posteriore alla decisione prodotta quale titolo.
5.2.2
Non
risulta nulla di diverso dal commento dell’autore citato
dal Giudice di pace, che ne fraintende il senso. L’eccezione di compensazione,
come tutte le altre (sopra consid. 5.2.1), può essere sollevata, ma anche
dichiarata, nella procedura di rigetto, al più tardi in occasione dell’udienza
o – come nel caso in esame – con le osservazioni scritte all’istanza (DTF 143
III 49 consid. 3; sentenza della CEF
14.2021.57
del 6 ottobre 2021, consid. 7.3.2, con riferimento in particolare ad
Abbet, op. cit., n. 5 e 16 ad art.
81). Se l’eccezione è fondata, il giudice del rigetto deve
respingere l’istanza (“requête”), non l’eccezione di compensazione come apparentemente compreso dal
Giudice di pace.
5.3
Ciò
nonostante, nell’esito la decisione del primo giudice merita conferma, seppur
per un altro motivo. In effetti, RE 1 disconosce
che l’eccezione di compensazione può essere accolta nella procedura di rigetto
definitivo dell’opposizione solo se il credito opposto in compensazione – in
concreto la pretesa di restituzione dei fitti a suo dire indebitamente pagati –
è accertato in una decisione ai sensi dell’art. 80 LEF oppure è stato
riconosciuto senza riserva dall’escutente (sopra
consid. 5.1). Orbene, la reclamante non ha prodotto nessuno di questi documenti
(decisione o riconoscimento di debito).
6.
In
definitiva, il reclamo va parzialmente accolto limitatamente alla decorrenza
degli interessi di mora, che dal 6 agosto 2020 va posticipata al 12 settembre
2020.
(sopra consid. 4.3), con una differenza di poco più di 12.–. Stante la
soccombenza quasi totale della reclamante (di oltre il 99.5%), non occorre modificare la ripartizione delle spese di
primo grado, mentre la tassa
del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1
OTLEF (RS 281.35), va posta integralmente a suo carico
(art. 106 cpv. 1 CPC).
Non
si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato
alla controparte per osservazioni, dato il
prevedibile esito del giudizio odierno, che comporta una modifica della
sentenza impugnata quantitativamente trascurabile.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'500.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
“L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di
Biasca è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 2'500.– oltre
agli interessi di mora del 5% dal 12 settembre 2020”.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Riviera.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).