14.2021.192
Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza estera in una causa promossa da una società e da due soci suoi contro il terzo socio. Successione dei due soci nei crediti riconosciuti alla società nel frattempo radiata. Interessi di legge
14 luglio 2022Italiano29 min
di prima sede, e “alle [parti] avversarie” le loro spese processuali di € 11'472.– per la prima sede e di € 13'560.–
Source ti.ch
11
Incarto n.
14.2021.192
Lugano
14 luglio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 12 maggio 2021 da
RE 1, __________
RE 2, __________
(patrocinati dall’avv. dott. PA
1 e
dall’avv.PA 3, __________)
contro
CO 1, __________
(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)
giudicando sul reclamo del 29 novembre 2021 presentato da RE 1 e RE 2
contro la decisione emessa il 16 novembre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 e RE 2 erano soci della PI 1 di __________, registrata presso
la locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ciascuno
per il 33% del capitale sociale, insieme a CO 1, che n’era socio per il rimanente
34%.
Fatti
B. Il
14 giugno 2010 i primi due soci e la stessa PI 1, allora in liquidazione, hanno
adito il Tribunale di Torino, chiedendo la condanna del terzo socio a pagare
alla società € 500'000.–, ch’egli a suo tempo aveva promesso di
conferirle. Con sentenza del 17 ottobre 2011 il Tribunale ha respinto la
domanda.
Impugnata
dai soci attori, la sentenza del Tribunale di Torino è stata riformata dalla
Corte d’Appello di Torino mediante sentenza n. 775/2014 del 22 aprile 2014,
che ha condannato CO 1 a versare alla società € 500'000.–, oltre
agli interessi legali dalla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio
di prima sede, e “alle [parti] avversarie” le loro spese processuali di € 11'472.– per la prima sede e di € 13'560.–
per la seconda, oltre agli “emolumenti
accessori ex lege”. La Corte ha infine posto a
carico del convenuto le spese del consulente
tecnico d’ufficio (“c.t.u.”) per la perizia esperita
in prima sede, condannandolo a rifondere alle “controparti” quanto da esse
anticipato a tale titolo.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 settembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione
di Lugano, RE 1 e RE 2 hanno escusso CO 1 per l’incasso di fr. 440'276.14,
di cui fr. 359'358.33 oltre agli interessi del 5% dal 22 aprile 2014 a
titolo di “capitale”, fr. 45'503.28 oltre agli interessi del 5% dal 22 aprile 2014 per
“spese legali e tassa di
registro” e fr. 35'414.53 per “interessi legali”.
Quale causa dei tre crediti, gli escutenti hanno indicato la “Sentenza Corte d’Appello di Torino n. 775/2014
del 22.04.2014” e quale causa del primo credito anche
la “sentenza di exequatur del
Tribunale d’Appello di Lugano del 18.05.2020”.
D. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 maggio
2021 gli escutenti ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, limitatamente a un capitale di complessivi fr. 436'136.–
(anziché fr. 440'276.14), oltre agli interessi del 5% su fr. 355'608.– e fr.
45'483.– dal 22 aprile 2014. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto
all’istanza con osservazioni scritte del 14 luglio 2021. Le parti hanno poi
spontaneamente replicato e duplicato, rispettivamente il 21 luglio e il 4
agosto 2021.
E. Statuendo con decisione del 16 novembre 2021, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico degl’istanti le spese processuali di fr. 450.– e un’indennità
di fr. 5'500.– a favore del convenuto.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a
questa Camera con un reclamo del 29 novembre 2021 per ottenerne la riforma, nel senso dell’accoglimento dell’istanza e della
condanna del convenuto al pagamento di “un’adeguata indennità a titolo di ripetibili”, protestate spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 29 dicembre
2021, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo, protestate spese e
ripetibili. Mediante replica e duplica spontanee dell’11 e 27 gennaio 2022 le
parti si sono riconfermate nelle rispettive e contrastanti posizioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto ai patrocinatori di RE 1 e RE 2 il 17 novembre 2021, il
termine d’impugnazione è scaduto sabato 27 novembre, per cui la scadenza è stata
riportata a lunedì 29 novembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31
LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è
dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
1.2.1
A
comprova di principi giurisprudenziali da essi invocati (reclamo
n. 25–31 pag. 6–8; replica n. 7 pag. 3 e n. 13 pag. 5), RE 1 e RE 2 hanno
citato varie decisioni della Corte di Cassazione italiana. Le sentenze n. 21064
del 1° ottobre 2009, n. 6072 del 12 marzo 2013, n. 10077 del 17 maggio 2016, n.
17492.
del 4 luglio 2018, n. 19641 del 21 settembre 2020 (doc. R), n. 22432 del
16.
ottobre 2020 e n. 30075 del 31 dicembre 2020 sono già state in parte
nominate nell’istanza, ma senza riportarne l’intero testo né un estratto, salvo
per la decisione n. 22432/2020. Le sentenze n. 9464 del 22 maggio 2020 (doc. K)
e n. 28439 del 14 ottobre 2020 (doc.
L), nonché l’ordinanza n. 3136 del 9 febbraio 2021 (doc. M) sono invece
state citate e riportate, interamente o parzialmente, già nell’istanza.
1.2.1.1
Orbene,
il divieto dei nova vale solo per le allegazioni di fatto, non per le
argomentazioni giuridiche fondate su fatti già allegati in prima sede, giacché
il giudice esamina il diritto d’ufficio giusta l’art. 57 CPC (sentenze della
CEF 14.2019.121 del 24 settembre 2021 consid. 6.1 e 14.2016.297 del 27 marzo
2017.
consid. 1.4, massimato in RtiD 2017 II 875 n. 43c). È pure ammissibile in
seconda sede la produzione di documenti come mezzo di “prova” – o meglio detto
di accertamento – del contenuto del diritto straniero giusta l’art. 16 cpv. 1
LDIP (il testo in tedesco usa la parola “Nachweis”
e non “Beweis”), che è una
questione di diritto e non di fatto (DTF 138 III 236 consid. 4.2.4; Freiburghaus/Afheldt in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori],
Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 3 ad art. 326 CPC; Bastons Bulletti
in: Petit Commentaire CPC, 2020, n. 2 ad art. 326 CPC). La giurisprudenza
(straniera) è un mezzo idoneo all’accertamento del contenuto del diritto
straniero (DTF 119 II 94 consid. 2c/bb; sentenza del Tribunale federale 5A_488/2018
del 10 maggio 2019, consid. 3.1).
1.2.1.2
Ne
segue che tutte le decisioni accluse al reclamo e tutte le allegazioni relative
al contenuto del diritto italiano sono ammissibili
1.2.2
Con la duplica spontanea, anche CO 1 ha prodotto due decisioni della
Cassazione, ossia l’ordinanza della Prima sezione civile n. 16199 del 20 giugno
2018, emanata su ricorso contro la sentenza della Corte
d’Appello di Torino (doc. 8), e la già citata decisione n.
28439/2020 (doc. 9).
1.2.2.1
Orbene,
l’ammissibilità della prima decisione va senz’altro esclusa. Non è infatti
destinata ad accertare il contenuto del diritto italiano, ma a dimostrare i
“fatti procedurali” addotti dall’opponente – in casu che i qui
reclamanti e la PI 1 non si sono costituiti dinnanzi alla Cassazione, né hanno
svolto “attività difensiva”. Costituiscono elementi di fatto e non di diritto, subordinati
alle restrizioni previste dall’art. 326 cpv. 1 CPC (DTF 140 III 17-18 consid.
1.3.1; sentenze del Tribunale federale 4A_604/2014 del 30 marzo 2015 consid.
3.2.2
e della CEF 14.2017.161 del 5 gennaio 2018 consid. 1.3; Verda Chiocchetti in: Trezzini et al. [curatori], Commentario
pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. II, 2a
ed. 2017, n. 12 ad art. 326 CPC). Pertanto, la Camera non terrà conto di
tale decisione.
1.2.2.2
Non
si pone invece il problema dell’ammissibilità della seconda decisione, che era
già stata allegata in prima sede dagl’istanti (quale doc. L).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,
consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha premesso che la controversia verteva non
tanto sull’idoneità della sentenza d’appello a fungere da titolo di rigetto
definitivo, quanto sull’identità tra il creditore, designato nel titolo, e gli
escutenti, indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza di rigetto. Al
riguardo, ha osservato che la sorte dei diritti vantati da una società
estinta, che di principio transitano nella titolarità dei suoi soci ove non
siano liquidati nel bilancio finale di liquidazione, secondo la giurisprudenza
della Corte di cassazione italiana citata dagl’istanti non parrebbe poter
essere determinata ex ante in base a una regola generale, uniforme e automatica, ma starebbe al
giudice di merito stabilire, in base alle peculiarità della fattispecie, se la
società ha rinunciato ai diritti di cui si prevalgono i soci, questione che
nessun giudice di merito sembra aver esaminato nel caso concreto. Gl’istanti –
ha rilevato il primo giudice – non hanno d’altronde precisato se i diritti
della società estinta si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità, di
comunione indivisa o in altra forma. In ogni caso, nelle due prime ipotesi
agl’istanti difetterebbe la legittimazione a escutere il credito senza il
terzo socio, il convenuto, mentre se il credito fosse passato ai singoli soci
in ragione della loro quota nella società, RE 1 e RE 2 non potrebbero escutere
il convenuto congiuntamente, in mancanza di un nesso di solidarietà attiva.
Quanto alla terza via, “ibrida”, da loro scelta, ossia agire a un tempo congiuntamente,
ma senza il terzo socio, e per la parte del credito accertato giudizialmente
relativo alla loro quota, il primo giudice ha considerato ch’essa non trovava
appiglio nella giurisprudenza italiana da loro richiamata. In difetto d’identità
tra il creditore e gli escutenti, egli ha quindi respinto l’istanza.
4.
In
ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere
dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido
titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e se vi è
identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e
il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1), fermo restando che in sede di
reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147
III 178 consid. 4.2.1).
4.1
Nella fattispecie, la sentenza 22 aprile 2014 della Corte d’Appello di
Torino (doc. B) costituisce in sé un valido titolo di rigetto dell’opposizione.
Si tratta infatti all’evidenza d’una decisione giudiziaria di condanna
esecutiva (art. 80 cpv. 1 LEF), in quanto dichiarata tale il 7 novembre 2019
con decisione della Pretura di Lugano, Sezione 5 (doc. C), poi confermata il 18
maggio 2020 dalla seconda Camera civile del Tribunale d’appello (doc. D).
4.2
Rimane
litigiosa in questa sede la
questione dell’identità tra i creditori indicati nel titolo di rigetto e gli
escutenti. Siccome, però, l’escusso persiste a contestare l’identità in
discussione principalmente perché a suo dire “già al 31.12.2014, la […]
società non aveva più alcun credito nei [suoi] confronti” (osservazioni, ad 25-31 pag. 5), sicché
nessun credito poteva essere ceduto ex lege agl’istanti al momento dell’estinzione della società nel 2016, occorre
esaminare per prima l’eccezione d’inesistenza delle pretese poste in esecuzione
fatta valere dall’escusso a doppio uso.
5.
In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto
definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato
estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è
prescritto. L’enumerazione dei mezzi di difesa non è esaustiva (DTF 140 III 190
consid. 5.2.1). Sono ammissibili solo le eccezioni
esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti
assolutamente chiari e univoci (“mit
völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2
LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente
verosimile. La presunzione che il debito esiste risultante dal
titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) può
essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario, da addure con
documenti come nell’azione in annul-lamento o sospensione dell’esecuzione a
norma dell’art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/2016 del 14
novembre 2017 consid. 2).
5.1
Nelle osservazioni al
reclamo, CO 1 ribadisce che il credito della società nei suoi confronti non
esiste più, e ciò sin dalla fine del 2014. Non figura infatti né nel bilancio ordinario
del 2014 (che fa stato di crediti esigibili per soli €
3'763.–) né in quello finale di liquidazione del 26 febbraio 2016 (in cui sono
registrati crediti per € 2'886.–). Pur ritenendo che il motivo per cui il
credito non esiste(va) più non sia da
approfondire in una procedura di rigetto dell’opposizione, il resistente propende
per una remissione del debito, che, a suo dire, “ancorché tacita, risulta
assolutamente inequivoca, visti i comportamenti adottati dalla società […] nei [suoi]
confronti”. Cita al
proposito, a mo’ d’esempio, una serie di comportamenti della società e del suo
liquidatore (qui anche reclamante), RE 1, e afferma che, a fronte di tali circostanze,
il liquidatore sarebbe sanzionabile a vario titolo, se il credito fosse
veramente ancora esistito al momento della liquidazione ed egli l’avesse saputo
(osservazioni, ad 25/31 pag. 4–8).
Nella duplica spontanea, l’opponente ventila la
possibilità che il “credito fosse stato in qualche modo onorato” (ad II pag. 4). Deduce ulteriori indizi
della remissione del debito sia dalla decisione n. 16199/2018 sia dal
fatto che il liquidatore ha scelto di radiare la società dal registro delle
imprese nel 2016, pur sapendo che il procedimento, sfociato in quella
decisione, era ancora pendente (ad II pag. 4). Concludendo, sulla scorta della
decisione n. 28439/2020 sostiene che, tenuto conto del comportamento del
liquidatore, la volontà della società di rimettere il debito è non solo
presunta, bensì certa (ad II pag. 4–7).
5.2
Ebbene, CO 1 non ha dimostrato
l’estinzione del credito con documenti, limitandosi a elencare una serie di
comportamenti indiziari della PI 1 e del liquidatore, per tacere del fatto che,
sorprendentemente, egli pare il primo a non sapere se il credito della società
nei suoi confronti è stato estinto per remissione o perché “in qualche modo onorato”. Le affermazioni desunte dalla decisione
n. 16199/2018 sono poi indimostrate, in quanto riposano su un documento
inammissibile (sopra consid. 1.2.2.1). Nel complesso, le argomentazioni
dell’opponente non sono quindi idonee a infirmare la presunzione di esistenza
(e di non estinzione) dei crediti accertati nel titolo di rigetto. Non essendo
adempiuti i severi requisiti dell’art. 81 cpv. 1 LEF, l’eccezione sollevata
dall’escusso non può ch’essere respinta.
6.
In merito alla questione
dell’identità dei crediti posti in esecuzione e di quelli risultanti dalla
sentenza d’appello, occorre anzitutto chiarire che, come
risulta dal confronto del dispositivo con
il rubrum di quella sentenza,
per quanto qui d’interesse la Corte d’appello di Torino ha condannato l’escusso
CO 1 a pagare alla (sola) PI 1 € 500’000.– oltre agli interessi (in seguito: il
primo credito), e a rimborsare ai tre attori (RE 1, RE 2 e la società) “le spese processuali avversarie” stabilite in € 25’032.– (€ 11’472.– per il primo grado di
giurisdizione e € 13'560.– per il secondo) oltre agli “emolumenti accessori ex lege” (in seguito: il
secondo credito).
D’altronde,
ad ambedue i crediti si applica pacificamente il diritto italiano. In effetti,
il dispositivo della sentenza d’appello, nella misura in cui concerne questioni
di diritto materiale, dev’essere interpretato e concretizzato secondo il
diritto applicato nella decisione stessa (citata sentenza del Tribunale
federale 5D_21/2020 consid. 4.1.3), che, nel caso concreto, è, appunto, il
diritto italiano.
6.1
I
reclamanti rimproverano al Pretore di aver frainteso la decisione n. 28439/2020
della Corte di Cassazione, ritenendo
che sia necessaria una pronuncia del giudice di merito affinché i soci “succedano”
a una società estinta quali titolari dei beni sociali scoperti dopo la
liquidazione. Affermano infatti che il considerando 1.6 (della parte “in
diritto”) non è altro che un riassunto della giurisprudenza passata. Quella attuale,
che secondo la decisione stessa (consid. 1.7) è esposta nella decisione n. 9464/2020
(consid. 2.3, recte: 2.2.3), prevede invece
la successione ipso iure, ferma restando la possibilità, per chi la vuole contestare, di
dimostrare che la successione non è avvenuta; questa nuova giurisprudenza è poi
stata confermata a più riprese (sentenze
n. 19641/2020, 28439/ 2020, 30075/2020 e 3136/2021). I reclamanti pretendono
perciò di essere succeduti di diritto alla PI 1 sin dalla sua estinzione e che spetta semmai a CO 1 far valere
eventuali eccezioni liberatorie (reclamo n. 25–31 pagg. 6–8). Sono
quindi legittimati, a loro dire, a chiedere il rigetto definitivo
dell’opposizione in base al diritto svizzero, che regola la procedura esecutiva,
perché hanno fornito prova immediata di essere diventati titolari dei crediti
in forza di una cessione legale (reclamo n. 32–39 pagg. 8–10).
Da
parte sua, CO 1 sostiene che la giurisprudenza citata dai reclamanti si applica
esclusivamente ai crediti esistenti al momento dell’estinzione della società,
purché non liquidati nel bilancio finale di liquidazione, ciò che non era il
caso nella fattispecie, poiché il credito vantato dagl’istanti non figura né nel bilancio ordinario del
2014.
né in quello finale di
liquidazione del 26 febbraio
2016, sicché non era possibile alcuna cessione agl’istanti al momento
dell’estinzione della società nel 2016 (osservazioni ad
25/39 pagg. 4–8; duplica ad
sub. II e ad sub. III pag. 4–7).
6.2
Il cessionario può
far valere una decisione ottenuta dal cedente quale titolo di rigetto
definitivo dell'opposizione se dimostra immediatamente la sua qualità di avente
causa (DTF 140 III 374 segg. consid. 3; sentenza della CEF 14.2002.3 del 24
maggio 2002 consid. 3), poco importa se la cessione è avvenuta a titolo
particolare oppure universale (“successione”) (sentenza della CEF 14.2018. 52
del 10 ottobre 2018, consid. 5.2/a; Rep. 1987, 237; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 35
ad art. 80 LEF; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.
2014, n. 17 ad art. 80 LEF). Non è necessario che la cessione (o successione)
risulti essa stessa da un titolo di rigetto definitivo poiché il diritto del
cessionario di far valere il titolo di rigetto deriva già dall’art. 170 CO (DTF
140.
III 372 consid. 3).
6.3
Nel caso in esame si
conviene con i reclamanti che il Pretore ha frainteso la sentenza
n. 28439/2020 (doc. L) e ha tralasciato di considerare le decisioni n. 9464/2020
(doc. K) e n. 3136/2021 (doc. M), già allegate in prima sede (sopra consid.
1.2.1). In effetti, per tutte, la decisione n. 9464/2020 (consid.
2.2.3–2.2.5 della parte “in diritto”) stabilisce in modo cristallino che i soci
subentrano (senz’altro) nei diritti vantati dalla società radiata dal registro
delle imprese, se non sono stati indicati
nel rapporto finale di liquidazione, noti o ignoti che fossero, ferma
restando la possibilità (per chi se ne vuole prevalere) di provare che i
diritti “relitti” si sono in realtà estinti, per esempio per remissione del
debito. È quindi pacifico che secondo il diritto italiano, applicabile nella fattispecie
(sopra consid. 6), quando la PI 1 è stata radiata dal registro delle imprese gli
escutenti e l’escusso le sono “succeduti” (per legge) nella titolarità del
primo credito.
6.3.1
CO
1.
non contesta la giurisprudenza esposta dai reclamanti, ma si limita a
sostenerne l’inapplicabilità al caso specifico, dato che il (a quanto pare primo)
credito si sarebbe estinto già nel 2014. Sennonché egli non ha provato la
propria allegazione con documenti (sopra consid. 5.2). Invero, incombe
all’escutente dimostrare immediatamente la sua qualità di avente causa
(sopra consid. 6.2) e non all’escusso provare che la controparte non è
cessionaria del credito posto in esecuzione. In concreto, gli escutenti hanno tuttavia dimostrato l’avvenuto trasferimento
legale ai soci della pretesa di € 500’000.– della società
(sopra consid. 6.3). E
l’escusso non ha portato controprove tali da
far sorgere dubbi sui fatti sui quali gli escutenti fondano l’esistenza della
successione legale (qualità di soci, radiazione della società, mancata indicazione della pretesa nel rapporto
finale di liquidazione). Non
spettava poi loro provare l’assenza di (altri) fatti impedienti la cessione del
credito, bensì all’escusso che se ne prevale per contestare la successione
(art. 8 CC; DTF 139 III 17 consid. 3.1.3.1). Tale ripartizione dell’onere della
prova – determinante per il giudice svizzero quale lex fori, trattandosi di una norma di natura invero
processuale – corrisponde a quella risultante dal diritto italiano (decisione n. 9464/2020, doc. K consid. 2.2.3 i.f.). Ora, lo si ripete, CO 1 non
ha dimostrato l’estinzione del credito o dei crediti della società (sopra consid. 5.2).
6.3.2
Del
resto, a ben vedere l’eccezione sollevata dal resistente non ha nulla a che
fare con la questione dell’identità tra creditore ed escutente, la quale si
pone solo se il credito esiste, ma concerne esclusivamente l’affermata
estinzione della(e) pretesa(e) vantata dagli escutenti dopo l’emanazione della
decisione d’appello che ne ha accertati l’esistenza e l’importo. Estinzione –
come già specificato – la cui prova documentale gl’incombeva giusta l’art. 81
cpv. 1 LEF e che non è riuscito a portare.
6.4
Analogo
discorso vale per il secondo credito, con la precisazione, però, che la società
era titolare solo di una quota parte di tale credito (sopra consid. 6). La “successione” nel secondo credito è quindi
avvenuta solo nella misura in cui la società ne era la titolare; per il resto,
gli escutenti erano già contitolari del credito.
6.5
Dal
profilo dell’esigenza d’identità tra creditore ed escutente si pone la
questione di sapere di quale tipo di contitolarità gli escutenti godono sulle
pretese poste in esecuzione (solidarietà, comunione, quota parziale esclusiva, ecc.). Infatti, non vi potrebbe essere identità
tra gli escutenti, che possono procedere congiuntamente in via esecutiva solo
in base a un rapporto di solidarietà o di comunione (DTF 71 III 165
seg.; sentenze del Tribunale federale 4C.4/2004 del 20 aprile 2004 consid. 3.2
e della CEF 15.2018. 65 consid. 3.2), e i cessionari delle
pretese accertate nella decisione d’appello, qualora fossero succeduti alla
società per quote. Pur trattandosi delle stesse persone, il rapporto interno
tra di esse è diverso nell’esecuzione (collettivo) e nella decisione
(individuale), la quale non consente quindi di concedere il rigetto definitivo
dell’opposizione a favore dei creditori che
procedono collettivamente (cfr. sentenza della CEF 14.2016.68 del 19
settembre 2016 consid. 5.3/c in merito a un “Gesamtdarlehen”). È del
resto ammesso che l’istanza di rigetto dev’essere respinta se la decisione
invocata quale titolo di rigetto non indica, nel dispositivo o nei motivi, il
rapporto interno tra i diversi attori ai quali dà ragione (Staehelin, op. cit., n. 33 ad art. 80; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La
mainlevée de l'opposition, 2017, n. 83 ad art. 80 LEF).
Potrebbe
poi anche porsi un problema di legittimazione attiva, i soci non potendo
presentare un’istanza di rigetto comune se sono titolari di diritti individuali per quota. La questione avrebbe però dovuto
essere esaminata solo se la legittimazione attiva degli escutenti fosse
stata contestata in prima sede (sentenze 14.2015.77 del 24 luglio 2015 consid.
5.
e in ultimo luogo 14.2021.158 del 19 aprile 2022 consid. 5.1), ciò che non è
il caso nella fattispecie.
6.5.1
Il
Pretore, per l’appunto, ha fondato la reiezione dell’istanza anche sul fatto
che gli escutenti non hanno precisato il tipo di contitolarità, ritenendo ad
ogni modo che difetterebbe loro la legittimazione a escutere sia nel caso di
successione in comunione indivisa o in contitolarità (solidarietà), perché
gl’istanti hanno proceduto senza il terzo socio, sia nel caso di “successione”
in ragione delle rispettive quote sociali nella società estinta, perché in
assenza di solidarietà attiva non avrebbero potuto agire congiuntamente, sia ancora nell’ipotesi della terza via, “ibrida”, da loro scelta, che non trova appiglio nella
giurisprudenza da loro richiamata. Il primo giudice ha peraltro precisato che l’assenza
d’identità vale anche con riguardo al secondo credito, la sentenza d’appello non
specificando se gli escutenti sono creditori per quote oppure in solido.
6.5.2
Circa il primo credito, i reclamanti sostengono di aver allegato e
dimostrato che il loro subentro nei crediti della PI 1 è avvenuto in regime di
contitolarità o comunione indivisa, e che, come successori, sono creditori in
solido, potendo pertanto agire, anche individualmente, per escutere l’intero
credito; a tal proposito, richiamano le
decisioni n. 6072/2013, 17492/2018, 9464/2020, 19641/2020, 22432/2020,
30075/2020 e 3136/2021. Concludono quindi di avere la legittimazione attiva per
escutere CO 1, avendolo fatto solo per la loro quota dei predetti crediti,
ossia il 66% del capitale dell’estinta società (reclamo, n. 40–48 pagg. 10–13).
In
merito al secondo credito, i reclamanti asseriscono di essere, ancora una volta,
creditori solidali, appoggiandosi alle decisioni n. 21064/2009 e 10077/2016,
secondo cui le spese giudiziarie in favore di più parti, sullo “stesso lato” e
patrocinate dallo stesso avvocato, sono, appunto, attribuite loro in solido.
Ora, poiché hanno agito dinnanzi alla Corte d’Appello di Torino congiuntamente
alla società, ed erano tutti rappresentati dallo stesso avvocato, essi pretendono
di essere legittimati a porre in esecuzione sia la pro-pria quota di spese
giudiziarie, sia la quota spettante alla società estinta, la quale è stata
trasmessa ai soci per il noto “fenomeno successorio”. I reclamanti precisano
peraltro che la quota che era della società spetta unicamente a loro, e non
anche (pro quota) all’escusso, dal momento ch’essi l’hanno già pagata
interamente (reclamo, 49–56 pagg. 13–15).
6.5.3
Nelle osservazioni al reclamo CO 1 ribatte che non
c’era alcun credito, in cui i soci potessero subentrare. In duplica egli
precisa che la condanna a “rimborsare
le spese processuali avversarie” va intesa nel senso
che il beneficiario è solo la società, che è “[l’unica]
vincitrice della vertenza”.
6.5.4
Le
argomentazioni giuridiche dei reclamanti risultano condivisibili solo per il
primo credito.
6.5.4.1
In
effetti, secondo il diritto italiano i crediti di una società, trasferiti ai
soci a causa della cancellazione della stessa dal registro delle imprese, spettano
loro in regime di contitolarità o comunione indivisa, sicché possono agire anche
individualmente per ottenere anche
l’intero credito (per tutte, decisione n. 19641/2020
consid. 1.4 della parte “in diritto”). I reclamanti hanno quindi dimostrato di
essere titolari in solido, anche con l’escusso del primo credito. L’escusso
non ha sollevato alcuna obiezione al riguardo, la sua contestazione riferendosi
a un altro problema (v. sopra consid. 6.3.2). L’identità tra escutenti e
creditori (successori) solidali è pertanto data.
6.5.4.2
Per
quanto concerne il secondo credito, i reclamanti si fondano su due frasi di due
sentenze della Corte di cassazione civile per affermare che le spese
giudiziarie in favore di più parti, munite di un unico difensore che le ha
difese con atti unitari “e
senza differenziazione di questioni”, vanno regolate “in solido tra loro”
(sentenza n. 10077 del 15 marzo 2016 consid. 8). Ora, nel passo citato della
prima decisione (n. 21064/2009) si parla solo dell’unicità della liquidazione
delle spese processuali a favore di una pluralità di parti rappresentate da un
unico difensore e non di un nesso di solidarietà
tra di esse, mentre la seconda decisione (n. 10077/2016) prescrive la
solidarietà nel caso concreto (nel consid. 8 e nel dispositivo), senza lasciare
intendere che si tratterebbe di un principio generale (la cui giustificazione
giuridica non è menzionata). Ora, la sentenza d’appello (doc. B) non stabilisce
alcun nesso di solidarietà attiva tra gli attori per quanto attiene alle spese
processuali né nella motivazione né nel dispositivo. Non si può escludere
pertanto una ripartizione per testa. I reclamanti non hanno d’altronde prodotto
alcun titolo di rigetto definitivo attestante il preteso diritto di farsi
rimborsare dall’escusso la quota delle spese processuali spettantegli che ha
pagato (per intero) RE 1. L’identità tra escutenti e creditori (successori) non
risulta pertanto data per il secondo credito (v. sopra consid. 6.5).
6.5.4.3
A
ben vedere, neppure per il primo credito il rapporto di solidarietà tra i soci risulta
dal dispositivo o dai motivi della decisione d’appello. Non per niente: il
primo credito è stato riconosciuto a favore della sola società. Tale circostanza
non osta però all’ammissione della nota identità per quanto riguarda il primo
credito. Non è infatti richiesto che la cessione (o successione) risulti essa
stessa da un titolo di rigetto definitivo (sopra
consid. 6.2), basta che l’escutente ne dimostri l’esistenza. È quanto hanno
fatto i reclamanti, esponendo la giurisprudenza italiana (generale e astratta),
sia per la successione che per il rapporto di solidarietà tra i soci (sopra
consid. 6.5.3.1).
7.
In
definitiva, il reclamo va dunque accolto limitatamente al primo credito, di € 500'000.–, che gl’istanti hanno giustamente ridotto del 34%, pari
alla quota dell’escusso nella società al momento della sua liquidazione (istanza, ad 52 pag. 17), ch’essi non sono
legittimati a far valere e che verosimilmente è del resto
estinta per confusione. Al tasso di conversione di €/fr. 1.0776 (doc. I)
adottato dagl’istanti – e rimasto incontestato – l’opposizione dell’escusso va rigettata per il capitale di fr.
355'608.– (€ 330'000.– x 1.0776).
7.1
Il
rigetto va inoltre esteso agli “interessi
legali dalla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di prima sede
fino al saldo” (doc. B, pag. 10), quantificati
dagl’istanti in € 32'521.28 fino alla data dell’inoltro dell’esecuzione (3
settembre 2020), calcolati sul capitale ridotto di € 330'000.–, secondo un conteggio
(doc. H) di cui il convenuto non ha contestato gli elementi di fatto (date,
tassi e giorni), da considerarsi pertanto concludenti (cfr. art. 150 cpv. 1
CPC). Al tasso di conversione di €/fr. 1.0776 (doc. I) l’opposizione di CO 1 va
pertanto rigettata per ulteriori fr. 35'044.95.
7.2
Gl’istanti postulano inoltre l’aggiunta d’interessi di mora del 5% dal
22.
aprile 2014 (data della sentenza d’appello) sul capitale e sugli interessi
legali, senza spiegare in base a quale norma del diritto italiano si potrebbe computare, fino
all’introduzione dell’esecuzione, un interesse supplementare a quello
legale stabilito nella sentenza d’appello, per di più calcolato anche sugli
interessi legali (mentre l’art. 1283 CCit. vieta
l’anatocismo all’infuori di usi contrari, di una specifica domanda giudiziale
o di una convenzione posteriore alla scadenza degl’interessi). Per quanto concerne il pe-riodo successivo al 3 settembre 2020,
gl’istanti non giustificano l’applicazione del tasso del 5%, verosimilmente
fondata sul diritto svizzero (art. 104 cpv. 1 CO), mentre quello applicabile è
il diritto italiano (sopra consid. 6). La richiesta va dunque limitata agli interessi su fr. 355'608.– (€ 330'000.– x 1.0776)
dello 0.05% dal 4 settembre al 31 dicembre 2020 (ossia fr. 57.30),
dello 0.01% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 (pari a fr. 35.55) e dell’1.125%
dal 1° gennaio 2022. Gl’interessi legali fino al 31 dicembre 2021 ascendono di
conseguenza a fr. 35'237.80 (fr. 35'044.95 + 57.30 + 35.55) e, sommati al
capitale, a fr. 390'745.80.
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la reciproca soccombenza parziale (art.
106.
cpv. 2 CPC).
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 436'136.–,
raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così
riformati:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano
è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 390'745.80 oltre agli
interessi dell’1.125% su fr. 355'608.– dal 1° gennaio 2022.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 450.– sono poste a carico di CO 1 per 9⁄10 e per il restante 1⁄10 a carico degl’istanti in
solido. CO 1 rifonderà a RE 1 e RE 2, in solido, fr. 4’400.– per ripetibili
ridotte.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente
giudizio, anticipate dai reclamanti, sono poste a carico di CO 1 per 9⁄10 e il rimanente 1⁄10 a carico dei
reclamanti in solido. CO 1
rifonderà a RE 1 e RE 2, in solido, fr. 4'800.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
– avv. PA
1 e PA 3,
__________,
__________;
– avv. PA
2, __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).