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Decisione

14.2021.192

Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza estera in una causa promossa da una società e da due soci suoi contro il terzo socio. Successione dei due soci nei crediti riconosciuti alla società nel frattempo radiata. Interessi di legge

14 luglio 2022Italiano29 min

di prima sede, e “alle [parti] avversarie” le loro spese processuali di € 11'472.– per la prima sede e di € 13'560.–

Source ti.ch

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Incarto n.

14.2021.192

Lugano

14 luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo

dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa

con istanza 12 maggio 2021 da

RE 1, __________

RE 2, __________

(patrocinati dall’avv. dott. PA

1 e

dall’avv.PA 3, __________)

contro

CO 1, __________

(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)

giudicando sul reclamo del 29 novembre 2021 presentato da RE 1 e RE 2

contro la decisione emessa il 16 novembre 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 e RE 2 erano soci della PI 1 di __________, registrata presso

la locale Came­ra di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ciascuno

per il 33% del capitale sociale, insieme a CO 1, che n’era socio per il rimanente

34%.

Fatti

B. Il

14 giugno 2010 i primi due soci e la stessa PI 1, allora in liquidazione, hanno

adito il Tribunale di Torino, chiedendo la condanna del terzo socio a pagare

alla società € 500'000.–, ch’egli a suo tempo aveva promesso di

conferirle. Con sentenza del 17 ottobre 2011 il Tribunale ha respinto la

domanda.

Impugnata

dai soci attori, la sentenza del Tribunale di Torino è stata riformata dalla

Corte d’Appello di Torino mediante sentenza n. 775/2014 del 22 aprile 2014,

che ha condannato CO 1 a versare alla società € 500'000.–, oltre

agli interessi legali dalla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio

di prima sede, e “alle [parti] avversarie” le loro spese processuali di € 11'472.– per la prima sede e di € 13'560.–

per la seconda, oltre agli “emolumenti

accessori ex lege”. La Corte ha infine posto a

carico del convenuto le spese del consulente

tecnico d’ufficio (“c.t.u.”) per la perizia espe­rita

in prima sede, condannandolo a rifondere alle “controparti” quan­to da esse

anticipato a tale titolo.

C. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 settembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione

di Lugano, RE 1 e RE 2 hanno escusso CO 1 per l’in­casso di fr. 440'276.14,

di cui fr. 359'358.33 oltre agli interessi del 5% dal 22 aprile 2014 a

titolo di “capitale”, fr. 45'503.28 oltre agli interessi del 5% dal 22 aprile 2014 per

“spese legali e tassa di

registro” e fr. 35'414.53 per “interessi legali”.

Quale causa dei tre crediti, gli escutenti hanno indicato la “Sentenza Corte d’Appello di Torino n. 775/2014

del 22.04.2014” e quale causa del primo credito anche

la “sentenza di exequatur del

Tribunale d’Appello di Lugano del 18.05.2020”.

D. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 maggio

2021 gli escutenti ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5, limitatamente a un capitale di complessivi fr. 436'136.–

(anziché fr. 440'276.14), oltre agli interessi del 5% su fr. 355'608.– e fr.

45'483.– dal 22 aprile 2014. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto

all’istanza con osservazioni scritte del 14 luglio 2021. Le parti hanno poi

spontaneamente replicato e duplicato, rispettivamente il 21 luglio e il 4

agosto 2021.

E. Statuendo con decisione del 16 novembre 2021, il Pretore ha respinto l’istanza,

ponendo a carico degl’istanti le spese processuali di fr. 450.– e un’indennità

di fr. 5'500.– a favore del convenuto.

F. Contro

la sentenza appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a

questa Camera con un reclamo del 29 novembre 2021 per ottenerne la riforma, nel senso dell’accoglimento dell’istanza e della

condanna del convenuto al pagamento di “un’adeguata indennità a titolo di ripetibili”, protestate spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 29 dicembre

2021, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo, protestate spese e

ripetibili. Mediante replica e duplica spontanee del­l’11 e 27 gennaio 2022 le

parti si sono riconfermate nelle rispettive e contrastanti posizioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto ai patrocinatori di RE 1 e RE 2 il 17 novembre 2021, il

termine d’impugnazione è scaduto sabato 27 novembre, per cui la scadenza è stata

riportata a lunedì 29 novembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31

LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è

dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

1.2.1

A

comprova di principi giurisprudenziali da essi invocati (reclamo

n. 25–31 pag. 6–8; replica n. 7 pag. 3 e n. 13 pag. 5), RE 1 e RE 2 hanno

citato varie decisioni della Corte di Cassazione italiana. Le sentenze n. 21064

del 1° ottobre 2009, n. 6072 del 12 marzo 2013, n. 10077 del 17 maggio 2016, n.

17492.

del 4 luglio 2018, n. 19641 del 21 settembre 2020 (doc. R), n. 22432 del

16.

ottobre 2020 e n. 30075 del 31 dicembre 2020 sono già state in parte

nominate nell’istanza, ma senza riportarne l’intero testo né un estratto, salvo

per la decisione n. 22432/2020. Le sentenze n. 9464 del 22 maggio 2020 (doc. K)

e n. 28439 del 14 ottobre 2020 (doc.

L), nonché l’ordinanza n. 3136 del 9 febbraio 2021 (doc. M) sono invece

state citate e riportate, interamente o parzialmente, già nell’istanza.

1.2.1.1

Orbene,

il divieto dei nova vale solo per le allegazioni di fatto, non per le

argomentazioni giuridiche fondate su fatti già allegati in prima sede, giacché

il giudice esamina il diritto d’ufficio giusta l’art. 57 CPC (sentenze della

CEF 14.2019.121 del 24 settembre 2021 consid. 6.1 e 14.2016.297 del 27 marzo

2017.

consid. 1.4, massimato in RtiD 2017 II 875 n. 43c). È pure ammissibile in

seconda sede la produzione di documenti come mezzo di “prova” – o meglio detto

di accertamento – del contenuto del diritto straniero giusta l’art. 16 cpv. 1

LDIP (il testo in tedesco usa la parola “Nachweis”

e non “Beweis”), che è una

questione di diritto e non di fatto (DTF 138 III 236 consid. 4.2.4; Freiburghaus/Afheldt in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori],

Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 3 ad art. 326 CPC; Bastons Bulletti

in: Petit Commentaire CPC, 2020, n. 2 ad art. 326 CPC). La giurisprudenza

(straniera) è un mezzo idoneo all’accertamento del contenuto del diritto

straniero (DTF 119 II 94 consid. 2c/bb; sentenza del Tribunale federale 5A_488/2018

del 10 maggio 2019, consid. 3.1).

1.2.1.2

Ne

segue che tutte le decisioni accluse al reclamo e tutte le allegazioni relative

al contenuto del diritto italiano sono ammissibili

1.2.2

Con la duplica spontanea, anche CO 1 ha prodotto due decisioni della

Cassazione, ossia l’ordinanza della Prima sezione civile n. 16199 del 20 giugno

2018, emanata su ricorso contro la sentenza della Corte

d’Appello di Torino (doc. 8), e la già citata decisione n.

28439/2020 (doc. 9).

1.2.2.1

Orbene,

l’ammissibilità della prima decisione va senz’altro esclu­sa. Non è infatti

destinata ad accertare il contenuto del diritto italiano, ma a dimostrare i

“fatti procedurali” addotti dall’opponente – in casu che i qui

reclamanti e la PI 1 non si sono costituiti dinnanzi alla Cassazione, né hanno

svolto “attività difensiva”. Costituiscono elementi di fatto e non di diritto, subordinati

alle restrizioni previste dall’art. 326 cpv. 1 CPC (DTF 140 III 17-18 consid.

1.3.1; sentenze del Tribunale federale 4A_604/2014 del 30 marzo 2015 consid.

3.2.2

e della CEF 14.2017.161 del 5 gennaio 2018 consid. 1.3; Verda Chiocchetti in: Trezzini et al. [curatori], Commentario

pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. II, 2a

ed. 2017, n. 12 ad art. 326 CPC). Pertanto, la Camera non terrà conto di

tale decisione.

1.2.2.2

Non

si pone invece il problema dell’ammissibilità della seconda decisione, che era

già stata allegata in prima sede dagl’istanti (quale doc. L).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,

consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha premesso che la controversia verteva non

tanto sull’idoneità della sentenza d’appello a fungere da titolo di rigetto

definitivo, quanto sull’identità tra il creditore, designato nel titolo, e gli

escutenti, indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza di rigetto. Al

riguardo, ha osservato che la sor­te dei diritti vantati da una società

estinta, che di principio transitano nella titolarità dei suoi soci ove non

siano liquidati nel bilancio finale di liquidazione, secondo la giurisprudenza

della Corte di cassazione italiana citata dagl’istanti non parrebbe poter

essere determinata ex ante in base a una regola generale, uniforme e automatica, ma starebbe al

giudice di merito stabilire, in base alle peculiarità della fattispecie, se la

società ha rinunciato ai diritti di cui si prevalgono i soci, questione che

nessun giudice di merito sembra aver esaminato nel caso concreto. Gl’istanti –

ha rilevato il primo giudice – non hanno d’altronde precisato se i diritti

della società estinta si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità, di

comunione indivisa o in altra forma. In ogni caso, nelle due prime ipotesi

agl’istanti difetterebbe la legittimazione a escutere il credito sen­za il

terzo socio, il convenuto, mentre se il credito fosse passato ai singoli soci

in ragione della loro quota nella società, RE 1 e RE 2 non potrebbero escute­re

il convenuto congiuntamente, in mancanza di un nesso di solidarietà attiva.

Quanto alla terza via, “ibrida”, da loro scelta, ossia agire a un tempo congiuntamente,

ma senza il terzo socio, e per la parte del credito accertato giudizialmente

relativo alla loro quota, il primo giudice ha considerato ch’essa non trovava

appiglio nella giurisprudenza italiana da loro richiamata. In difetto d’identità

tra il creditore e gli escutenti, egli ha quindi respinto l’i­stanza.

4.

In

ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere

dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido

titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e se vi è

identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e

il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1), fermo restando che in sede di

reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147

III 178 consid. 4.2.1).

4.1

Nella fattispecie, la sentenza 22 aprile 2014 della Corte d’Appello di

Torino (doc. B) costituisce in sé un valido titolo di rigetto dell’opposizione.

Si tratta infatti all’evidenza d’una decisione giudiziaria di condanna

esecutiva (art. 80 cpv. 1 LEF), in quanto dichiarata tale il 7 novembre 2019

con decisione della Pretura di Lugano, Sezione 5 (doc. C), poi confermata il 18

maggio 2020 dalla seconda Camera civile del Tribunale d’appello (doc. D).

4.2

Rimane

litigiosa in questa sede la

questione dell’identità tra i creditori indicati nel titolo di rigetto e gli

escutenti. Siccome, però, l’e­scusso persiste a contestare l’identità in

discussione principalmen­te perché a suo dire “già al 31.12.2014, la […]

società non aveva più alcun credito nei [suoi] confronti” (osservazioni, ad 25-31 pag. 5), sicché

nessun credito poteva essere ceduto ex lege agl’istanti al momento dell’estinzione della società nel 2016, occorre

esaminare per prima l’eccezione d’inesistenza delle pretese poste in esecuzione

fatta valere dall’escusso a doppio uso.

5.

In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto

definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato

estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è

prescritto. L’enumerazione dei mezzi di difesa non è esaustiva (DTF 140 III 190

consid. 5.2.1). Sono ammissibili solo le eccezioni

esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti

assolutamente chiari e univoci (“mit

völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2

LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente

verosimile. La presunzione che il debito esiste risultante dal

titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) può

essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario, da addure con

documenti come nell’azione in annul-lamento o sospensione dell’esecuzione a

norma dell’art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/2016 del 14

novembre 2017 consid. 2).

5.1

Nelle osservazioni al

reclamo, CO 1 ribadisce che il credito della società nei suoi confronti non

esiste più, e ciò sin dalla fine del 2014. Non figura infatti né nel bilancio ordinario

del 2014 (che fa stato di crediti esigibili per soli €

3'763.–) né in quello finale di liquidazione del 26 febbraio 2016 (in cui sono

registrati crediti per € 2'886.–). Pur ritenendo che il motivo per cui il

credito non esiste(va) più non sia da

approfondire in una procedura di rigetto dell’opposizione, il resistente propende

per una remissione del debito, che, a suo dire, “ancorché tacita, risulta

assolutamente inequivoca, visti i comportamenti adottati dalla società […] nei [suoi]

confronti”. Cita al

proposito, a mo’ d’esempio, una serie di comportamenti della società e del suo

liquidatore (qui anche reclamante), RE 1, e afferma che, a fronte di tali circostanze,

il liquidatore sarebbe sanzionabile a vario titolo, se il credito fosse

veramente ancora esistito al momento della liquidazione ed egli l’avesse saputo

(osservazioni, ad 25/31 pag. 4–8).

Nella duplica spontanea, l’opponente ventila la

possibilità che il “cre­dito fosse stato in qualche modo onorato” (ad II pag. 4). Deduce ulteriori indizi

della remissione del debito sia dalla decisione n. 16199/2018 sia dal

fatto che il liquidatore ha scelto di radiare la società dal registro delle

imprese nel 2016, pur sapendo che il procedimento, sfociato in quella

decisione, era ancora pendente (ad II pag. 4). Concludendo, sulla scorta della

decisione n. 28439/2020 sostiene che, tenuto conto del comportamento del

liquidatore, la volontà della società di rimettere il debito è non solo

presunta, bensì certa (ad II pag. 4–7).

5.2

Ebbene, CO 1 non ha dimostrato

l’estinzione del credito con documenti, limitandosi a elencare una serie di

comportamenti indiziari della PI 1 e del liquidatore, per tacere del fatto che,

sorprendentemente, egli pare il primo a non sapere se il credito della società

nei suoi confronti è stato estinto per remissione o perché “in qualche modo onorato”. Le affermazioni desunte dalla decisione

n. 16199/2018 sono poi indimostrate, in quanto riposano su un documento

inammissibile (sopra consid. 1.2.2.1). Nel complesso, le argomentazioni

dell’opponente non sono quindi idonee a infirma­re la presunzione di esistenza

(e di non estinzione) dei crediti accertati nel titolo di rigetto. Non essendo

adempiuti i severi requisiti dell’art. 81 cpv. 1 LEF, l’eccezione sollevata

dall’escusso non può ch’essere respinta.

6.

In merito alla questione

dell’identità dei crediti posti in esecuzione e di quelli risultanti dalla

sentenza d’appello, occorre anzitutto chiarire che, come

risulta dal confronto del dispositivo con

il rubrum di quella sentenza,

per quanto qui d’interesse la Corte d’appello di Torino ha condannato l’escusso

CO 1 a pagare alla (sola) PI 1 € 500’000.– oltre agli interessi (in seguito: il

primo credito), e a rimborsare ai tre attori (RE 1, RE 2 e la società) “le spese processuali avversarie” stabilite in € 25’032.– (€ 11’472.– per il primo grado di

giurisdizione e € 13'560.– per il secondo) oltre agli “emolumenti accessori ex lege” (in seguito: il

secondo credito).

D’altronde,

ad ambedue i crediti si applica pacificamente il diritto italiano. In effetti,

il dispositivo della sentenza d’appello, nella misura in cui concerne questioni

di diritto materiale, dev’essere interpretato e concretizzato secondo il

diritto applicato nella decisione stessa (citata sentenza del Tribunale

federale 5D_21/2020 consid. 4.1.3), che, nel caso concreto, è, appunto, il

diritto italiano.

6.1

I

reclamanti rimproverano al Pretore di aver frainteso la decisione n. 28439/2020

della Corte di Cassazione, ritenendo

che sia necessaria una pronuncia del giudice di merito affinché i soci “succedano”

a una società estinta quali titolari dei beni sociali scoperti dopo la

liquidazione. Affermano infatti che il considerando 1.6 (della parte “in

diritto”) non è altro che un riassunto della giurisprudenza passata. Quella attuale,

che secondo la decisione stessa (consid. 1.7) è esposta nella decisione n. 9464/2020

(consid. 2.3, recte: 2.2.3), prevede invece

la successione ipso iure, ferma restando la possibilità, per chi la vuole contestare, di

dimostrare che la successione non è avvenuta; questa nuova giurisprudenza è poi

stata confermata a più riprese (sentenze

n. 19641/2020, 28439/ 2020, 30075/2020 e 3136/2021). I reclamanti pretendono

perciò di essere succeduti di diritto alla PI 1 sin dalla sua estinzione e che spetta semmai a CO 1 far valere

even­tuali eccezioni liberatorie (reclamo n. 25–31 pagg. 6–8). Sono

quindi legittimati, a loro dire, a chiedere il rigetto definitivo

dell’opposizione in base al diritto svizzero, che regola la procedura esecutiva,

perché hanno fornito prova immediata di essere diventati titolari dei crediti

in forza di una cessione legale (reclamo n. 32–39 pagg. 8–10).

Da

parte sua, CO 1 sostiene che la giurisprudenza citata dai reclamanti si applica

esclusivamente ai crediti esistenti al momento dell’estinzione della società,

purché non liquidati nel bilancio finale di liquidazione, ciò che non era il

caso nella fattispecie, poiché il credito vantato dagl’istanti non figura né nel bilancio ordinario del

2014.

né in quello finale di

liquidazione del 26 febbraio

2016, sicché non era possibile alcuna cessione agl’istanti al momento

dell’estinzione della società nel 2016 (osservazioni ad

25/39 pagg. 4–8; duplica ad

sub. II e ad sub. III pag. 4–7).

6.2

Il cessionario può

far valere una decisione ottenuta dal cedente quale titolo di rigetto

definitivo dell'opposizione se dimostra immediatamente la sua qualità di avente

causa (DTF 140 III 374 segg. consid. 3; sentenza della CEF 14.2002.3 del 24

maggio 2002 consid. 3), poco importa se la cessione è avvenuta a titolo

particolare oppure universale (“successione”) (sentenza della CEF 14.2018. 52

del 10 ottobre 2018, consid. 5.2/a; Rep. 1987, 237; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 35

ad art. 80 LEF; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.

2014, n. 17 ad art. 80 LEF). Non è necessario che la cessione (o successione)

risulti es­sa stessa da un titolo di rigetto definitivo poiché il diritto del

cessionario di far valere il titolo di rigetto deriva già dall’art. 170 CO (DTF

140.

III 372 consid. 3).

6.3

Nel caso in esame si

conviene con i reclamanti che il Pretore ha frainteso la sentenza

n. 28439/2020 (doc. L) e ha tralasciato di considerare le decisioni n. 9464/2020

(doc. K) e n. 3136/2021 (doc. M), già allegate in prima sede (sopra consid.

1.2.1). In effetti, per tutte, la decisione n. 9464/2020 (consid.

2.2.3–2.2.5 della parte “in diritto”) stabilisce in modo cristallino che i soci

subentrano (senz’altro) nei diritti vantati dalla società radiata dal registro

delle imprese, se non sono stati indicati

nel rapporto finale di liquidazione, noti o ignoti che fossero, ferma

restando la possibilità (per chi se ne vuole prevalere) di provare che i

diritti “relitti” si sono in realtà estinti, per esempio per remissione del

debito. È quindi pacifico che secondo il diritto italiano, applicabile nella fattispecie

(sopra consid. 6), quando la PI 1 è stata radiata dal registro delle imprese gli

escutenti e l’escusso le sono “succeduti” (per legge) nella titolarità del

primo credito.

6.3.1

CO

1.

non contesta la giurisprudenza esposta dai reclamanti, ma si limita a

sostenerne l’inapplicabilità al caso specifi­co, dato che il (a quanto pare primo)

credito si sarebbe estinto già nel 2014. Sennonché egli non ha provato la

propria allegazione con documenti (sopra consid. 5.2). Invero, incombe

all’escutente dimostrare immediatamente la sua qualità di avente causa

(sopra consid. 6.2) e non all’escusso provare che la controparte non è

cessionaria del credito posto in esecuzione. In concreto, gli escutenti hanno tuttavia dimostrato l’avvenuto trasferimento

legale ai soci della pretesa di € 500’000.– della società

(sopra consid. 6.3). E

l’escusso non ha portato controprove tali da

far sorgere dubbi sui fatti sui quali gli escutenti fondano l’esistenza della

successione legale (qualità di soci, radiazione della società, mancata indicazio­ne della pretesa nel rapporto

finale di liquidazione). Non

spettava poi loro provare l’assenza di (altri) fatti impedienti la cessione del

credito, bensì all’escusso che se ne prevale per contestare la successione

(art. 8 CC; DTF 139 III 17 consid. 3.1.3.1). Tale ripartizione dell’onere della

prova – determinante per il giudice svizzero quale lex fori, trattandosi di una norma di natura invero

processuale – corrisponde a quella risultante dal diritto italiano (decisio­ne n. 9464/2020, doc. K consid. 2.2.3 i.f.). Ora, lo si ripete, CO 1 non

ha dimostrato l’estinzione del credito o dei crediti della società (sopra consid. 5.2).

6.3.2

Del

resto, a ben vedere l’eccezione sollevata dal resistente non ha nulla a che

fare con la questione dell’identità tra creditore ed escutente, la quale si

pone solo se il credito esiste, ma concerne esclusivamente l’affermata

estinzione della(e) pretesa(e) vantata dagli escutenti dopo l’emanazione della

decisione d’appello che ne ha accertati l’esistenza e l’importo. Estinzione –

come già specificato – la cui prova documentale gl’incombeva giusta l’art. 81

cpv. 1 LEF e che non è riuscito a portare.

6.4

Analogo

discorso vale per il secondo credito, con la precisazione, però, che la società

era titolare solo di una quota parte di tale credito (sopra consid. 6). La “successione” nel secondo credito è quin­di

avvenuta solo nella misura in cui la società ne era la titolare; per il resto,

gli escutenti erano già contitolari del credito.

6.5

Dal

profilo dell’esigenza d’identità tra creditore ed escutente si po­ne la

questione di sapere di quale tipo di contitolarità gli escutenti godono sulle

pretese poste in esecuzione (solidarietà, comunione, quota parziale esclusiva, ecc.). Infatti, non vi potrebbe essere iden­tità

tra gli escutenti, che possono procedere congiuntamente in via esecutiva solo

in base a un rapporto di solidarietà o di comunione (DTF 71 III 165

seg.; sentenze del Tribunale federale 4C.4/2004 del 20 aprile 2004 consid. 3.2

e della CEF 15.2018. 65 consid. 3.2), e i cessionari delle

pretese accertate nella decisione d’appel­lo, qualora fossero succeduti alla

società per quote. Pur trattando­si delle stesse persone, il rapporto interno

tra di esse è diverso nell’esecuzione (collettivo) e nella decisione

(individuale), la quale non consente quindi di concedere il rigetto definitivo

dell’opposizione a favore dei creditori che

procedono collettivamente (cfr. sen­tenza della CEF 14.2016.68 del 19

settembre 2016 consid. 5.3/c in merito a un “Gesamtdarlehen”). È del

resto ammesso che l’istan­za di rigetto dev’essere respinta se la decisione

invocata quale titolo di rigetto non indica, nel dispositivo o nei motivi, il

rapporto interno tra i diversi attori ai quali dà ragione (Staehelin, op. cit., n. 33 ad art. 80; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La

mainlevée de l'opposition, 2017, n. 83 ad art. 80 LEF).

Potrebbe

poi anche porsi un problema di legittimazione attiva, i soci non potendo

presentare un’istanza di rigetto comune se sono titolari di diritti individuali per quota. La questione avrebbe però dovuto

essere esaminata solo se la legittimazione attiva degli escu­tenti fosse

stata contestata in prima sede (sentenze 14.2015.77 del 24 luglio 2015 consid.

5.

e in ultimo luogo 14.2021.158 del 19 aprile 2022 consid. 5.1), ciò che non è

il caso nella fattispecie.

6.5.1

Il

Pretore, per l’appunto, ha fondato la reiezione dell’istanza anche sul fatto

che gli escutenti non hanno precisato il tipo di contitolarità, ritenendo ad

ogni modo che difetterebbe loro la legittimazione a escutere sia nel caso di

successione in comunione indivisa o in contitolarità (solidarietà), perché

gl’istanti hanno proceduto senza il terzo socio, sia nel caso di “successione”

in ragione delle rispettive quote sociali nella società estinta, perché in

assenza di solidarietà attiva non avrebbero potuto agire congiuntamente, sia ancora nell’ipotesi della terza via, “ibrida”, da loro scelta, che non tro­va appiglio nella

giurisprudenza da loro richiamata. Il primo giudice ha peraltro precisato che l’assenza

d’identità vale anche con riguardo al secondo credito, la sentenza d’appello non

specifican­do se gli escutenti sono creditori per quote oppure in solido.

6.5.2

Circa il primo credito, i reclamanti sostengono di aver allegato e

dimostrato che il loro subentro nei crediti della PI 1 è avvenuto in regime di

contitolarità o comunione indivisa, e che, come successori, sono creditori in

solido, potendo pertanto agire, anche individualmente, per escutere l’intero

credito; a tal proposito, richiamano le

decisioni n. 6072/2013, 17492/2018, 9464/2020, 19641/2020, 22432/2020,

30075/2020 e 3136/2021. Concludono quindi di avere la legittimazione attiva per

escutere CO 1, avendolo fatto solo per la loro quota dei predetti crediti,

ossia il 66% del capitale dell’estinta società (reclamo, n. 40–48 pagg. 10–13).

In

merito al secondo credito, i reclamanti asseriscono di essere, ancora una volta,

creditori solidali, appoggiandosi alle decisioni n. 21064/2009 e 10077/2016,

secondo cui le spese giudiziarie in favore di più parti, sullo “stesso lato” e

patrocinate dallo stesso avvocato, sono, appunto, attribuite loro in solido.

Ora, poiché hanno agito dinnanzi alla Corte d’Appello di Torino congiuntamente

alla società, ed erano tutti rappresentati dallo stesso avvocato, essi pretendono

di essere legittimati a porre in esecuzione sia la pro-pria quota di spese

giudiziarie, sia la quota spettante alla società estinta, la quale è stata

trasmessa ai soci per il noto “fenomeno successorio”. I reclamanti precisano

peraltro che la quota che era della società spetta unicamente a loro, e non

anche (pro quota) all’escusso, dal momento ch’essi l’hanno già pagata

interamente (reclamo, 49–56 pagg. 13–15).

6.5.3

Nelle osservazioni al reclamo CO 1 ribatte che non

c’era alcun credito, in cui i soci potessero subentrare. In duplica egli

precisa che la condanna a “rimborsare

le spese processuali avversarie” va intesa nel senso

che il beneficiario è solo la società, che è “[l’unica]

vincitrice della vertenza”.

6.5.4

Le

argomentazioni giuridiche dei reclamanti risultano condivisibili solo per il

primo credito.

6.5.4.1

In

effetti, secondo il diritto italiano i crediti di una società, trasferiti ai

soci a causa della cancellazione della stessa dal registro delle imprese, spettano

loro in regime di contitolarità o comunione indivisa, sicché possono agire anche

individualmente per ottenere anche

l’intero credito (per tutte, decisione n. 19641/2020

consid. 1.4 della parte “in diritto”). I reclamanti hanno quindi dimostrato di

essere titolari in solido, anche con l’escusso del primo credito. L’e­scusso

non ha sollevato alcuna obiezione al riguardo, la sua contestazione riferendosi

a un altro problema (v. sopra consid. 6.3.2). L’identità tra escutenti e

creditori (successori) solidali è pertanto data.

6.5.4.2

Per

quanto concerne il secondo credito, i reclamanti si fondano su due frasi di due

sentenze della Corte di cassazione civile per affermare che le spese

giudiziarie in favore di più parti, munite di un unico difensore che le ha

difese con atti unitari “e

senza differenziazione di questioni”, vanno regolate “in solido tra loro”

(sentenza n. 10077 del 15 marzo 2016 consid. 8). Ora, nel passo citato della

prima decisione (n. 21064/2009) si parla solo dell’unicità della liquidazione

delle spese processuali a favore di una pluralità di parti rappresentate da un

unico difensore e non di un nesso di solidarietà

tra di esse, mentre la seconda decisione (n. 10077/2016) pre­scrive la

solidarietà nel caso concreto (nel consid. 8 e nel dispositivo), senza lasciare

intendere che si tratterebbe di un principio generale (la cui giustificazione

giuridica non è menzionata). Ora, la sentenza d’appello (doc. B) non stabilisce

alcun nesso di solidarietà attiva tra gli attori per quanto attiene alle spese

processuali né nella motivazione né nel dispositivo. Non si può escludere

pertanto una ripartizione per testa. I reclamanti non hanno d’altronde prodotto

alcun titolo di rigetto definitivo attestante il preteso diritto di farsi

rimborsare dall’escusso la quota delle spese processuali spettantegli che ha

pagato (per intero) RE 1. L’identità tra escutenti e creditori (successori) non

risulta pertanto data per il secondo credito (v. sopra consid. 6.5).

6.5.4.3

A

ben vedere, neppure per il primo credito il rapporto di solidarietà tra i soci risulta

dal dispositivo o dai motivi della decisione d’appello. Non per niente: il

primo credito è stato riconosciuto a favore della sola società. Tale circostanza

non osta però all’ammissione della nota identità per quanto riguarda il primo

credito. Non è infatti richiesto che la cessione (o successione) risulti essa

stessa da un titolo di rigetto definitivo (sopra

consid. 6.2), basta che l’escutente ne dimostri l’esistenza. È quanto hanno

fatto i reclamanti, esponendo la giurisprudenza italiana (generale e astratta),

sia per la successione che per il rapporto di solidarietà tra i soci (sopra

consid. 6.5.3.1).

7.

In

definitiva, il reclamo va dunque accolto limitatamente al primo credito, di € 500'000.–, che gl’istanti hanno giustamente ridotto del 34%, pari

alla quota dell’escusso nella società al momento della sua liquidazione (istanza, ad 52 pag. 17), ch’essi non sono

legittimati a far valere e che verosimilmente è del resto

estinta per confusione. Al tasso di conversione di €/fr. 1.0776 (doc. I)

adottato dagl’istanti – e rimasto incontestato – l’opposizione dell’escusso va rigettata per il capitale di fr.

355'608.– (€ 330'000.– x 1.0776).

7.1

Il

rigetto va inoltre esteso agli “interessi

legali dalla notificazione del­l’atto introduttivo del giudizio di prima sede

fino al saldo” (doc. B, pag. 10), quantificati

dagl’istanti in € 32'521.28 fino alla data del­l’inoltro dell’esecuzione (3

settembre 2020), calcolati sul capitale ridotto di € 330'000.–, secondo un conteggio

(doc. H) di cui il convenuto non ha contestato gli elementi di fatto (date,

tassi e giorni), da considerarsi pertanto concludenti (cfr. art. 150 cpv. 1

CPC). Al tasso di conversione di €/fr. 1.0776 (doc. I) l’opposizione di CO 1 va

pertanto rigettata per ulteriori fr. 35'044.95.

7.2

Gl’istanti postulano inoltre l’aggiunta d’interessi di mora del 5% dal

22.

aprile 2014 (data della sentenza d’appello) sul capitale e sugli interessi

legali, senza spiegare in base a quale norma del diritto italiano si potrebbe computare, fino

all’introduzione dell’esecuzio­ne, un interesse supplementare a quello

legale stabilito nella sentenza d’appello, per di più calcolato anche sugli

interessi legali (mentre l’art. 1283 CCit. vieta

l’anatocismo all’infuori di usi contra­ri, di una specifica domanda giudiziale

o di una convenzione posteriore alla scadenza degl’interessi). Per quanto concerne il pe-riodo successivo al 3 settembre 2020,

gl’istanti non giustificano l’applicazione del tasso del 5%, verosimilmente

fondata sul diritto svizzero (art. 104 cpv. 1 CO), mentre quello applicabile è

il diritto italiano (sopra consid. 6). La richiesta va dunque limitata agli interessi su fr. 355'608.– (€ 330'000.– x 1.0776)

dello 0.05% dal 4 set­tembre al 31 dicembre 2020 (ossia fr. 57.30),

dello 0.01% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 (pari a fr. 35.55) e dell’1.125%

dal 1° gennaio 2022. Gl’interessi legali fino al 31 dicembre 2021 ascendono di

conseguenza a fr. 35'237.80 (fr. 35'044.95 + 57.30 + 35.55) e, sommati al

capitale, a fr. 390'745.80.

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la reciproca soccombenza parziale (art.

106.

cpv. 2 CPC).

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 436'136.–,

raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così

riformati:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano

è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 390'745.80 oltre agli

interessi dell’1.125% su fr. 355'608.– dal 1° gennaio 2022.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 450.– sono poste a carico di CO 1 per 9⁄10 e per il restante 1⁄10 a carico degl’istanti in

solido. CO 1 rifonderà a RE 1 e RE 2, in solido, fr. 4’400.– per ripetibili

ridotte.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente

giudizio, anticipate dai reclamanti, sono poste a carico di CO 1 per 9⁄10 e il rimanente 1⁄10 a carico dei

reclamanti in solido. CO 1

rifonderà a RE 1 e RE 2, in solido, fr. 4'800.– per ripetibili ridotte.

3. Notificazione a:

– avv. PA

1 e PA 3,

__________,

__________;

– avv. PA

2, __________, __________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).