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Decisione

14.2021.193

Fallimento. Preannuncio dell’estinzione del credito dell’istante poi non avvenuta

23 dicembre 2021Italiano5 min

10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.193

Lugano

23 dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2021.3870 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, promossa con istanza 3 settembre 2021 dalla

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 25 novembre 2021 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 15 novembre 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, il 3 settembre 2021

la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di

decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 18'576.05

oltre a interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 19 ottobre 2021 è comparsa la sola convenuta, che si è

opposta all’istanza, dicendosi intenzionata a far fronte al debito posto in

esecuzione entro il 26 ottobre 2021.

C. Statuendo

con decisione del 15 novembre 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento della

RE 1 dal giorno suc-cessivo alle ore

10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–

e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 novembre

2021 per ottenere,

previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamen­­to del

fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Con

ordinanza del 1° dicembre 2021, il presidente della Camera ha respinto la

domanda di effetto sospensivo. Stan­te il prevedibile esito del giudizio

odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 16 novembre 2021, il

termine d’impugnazione è scaduto venerdì 26 novembre. Presentato il giorno

prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Nel

caso in esame la reclamante si è limitata a preannunciare la produzione “nel

corso dei prossimi giorni” della documentazione

comprovante la liquidità (circa fr. 35'000.–) necessaria a estinguere le

pretese dell’istante e i pagamenti fatti all’Ufficio d’esecu­zione di

Mendrisio. Un giorno dopo la scadenza del termine di reclamo contro la

decisione impugnata (il 26 novembre 2021, sopra

consid. 1),

e quindi tardivamente (DTF 136 III 295 consid. 3.2), essa ha prodotto la prova

del pagamento di alcune esecuzioni pendenti nei suoi confronti, ma non del

credito vantato dall’istante. Ne segue che già il primo presupposto dell’art.

174.

cpv. 2 LEF (l’estinzione del credito dell’istante, il deposito del suo

importo o il ritiro della domanda di fallimento) non è adempiuto, di modo che

il reclamo va respinto.

2.2

La

reclamante non ha del resto reso verosimile neppure il secondo presupposto – la

propria solvibilità – dal momento che nei suoi confronti sono in corso

esecuzioni per oltre fr. 170'000.–.

3.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato.

4.

La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art.

52.

lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimen­ti, sono poste in ambo le sedi a carico

della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere

osservazioni al reclamo.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2.

La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico

della RE 1.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).