14.2021.193
Fallimento. Preannuncio dell’estinzione del credito dell’istante poi non avvenuta
23 dicembre 2021Italiano5 min
10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–
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Incarto n.
14.2021.193
Lugano
23 dicembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2021.3870 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza 3 settembre 2021 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 25 novembre 2021 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 15 novembre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, il 3 settembre 2021
la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di
decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 18'576.05
oltre a interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 19 ottobre 2021 è comparsa la sola convenuta, che si è
opposta all’istanza, dicendosi intenzionata a far fronte al debito posto in
esecuzione entro il 26 ottobre 2021.
C. Statuendo
con decisione del 15 novembre 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento della
RE 1 dal giorno suc-cessivo alle ore
10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–
e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 novembre
2021 per ottenere,
previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del
fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Con
ordinanza del 1° dicembre 2021, il presidente della Camera ha respinto la
domanda di effetto sospensivo. Stante il prevedibile esito del giudizio
odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 16 novembre 2021, il
termine d’impugnazione è scaduto venerdì 26 novembre. Presentato il giorno
prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Nel
caso in esame la reclamante si è limitata a preannunciare la produzione “nel
corso dei prossimi giorni” della documentazione
comprovante la liquidità (circa fr. 35'000.–) necessaria a estinguere le
pretese dell’istante e i pagamenti fatti all’Ufficio d’esecuzione di
Mendrisio. Un giorno dopo la scadenza del termine di reclamo contro la
decisione impugnata (il 26 novembre 2021, sopra
consid. 1),
e quindi tardivamente (DTF 136 III 295 consid. 3.2), essa ha prodotto la prova
del pagamento di alcune esecuzioni pendenti nei suoi confronti, ma non del
credito vantato dall’istante. Ne segue che già il primo presupposto dell’art.
174.
cpv. 2 LEF (l’estinzione del credito dell’istante, il deposito del suo
importo o il ritiro della domanda di fallimento) non è adempiuto, di modo che
il reclamo va respinto.
2.2
La
reclamante non ha del resto reso verosimile neppure il secondo presupposto – la
propria solvibilità – dal momento che nei suoi confronti sono in corso
esecuzioni per oltre fr. 170'000.–.
3.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato.
4.
La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art.
52.
lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico
della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2.
La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico
della RE 1.
3.
Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).