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Decisione

14.2021.194

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo irricevibile poiché interamente fondato su documenti nuovi e un’allegazione senza rilievo per l’esito

16 maggio 2022Italiano6 min

di complessivi fr. 12'090.10, ma l’ha respinta per la rimanenza di fr. 3'933.95,

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.194

Lugano

16 maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 9 agosto 2021 dal

Comune di RE 1,

(patrocinata dalla PA 1, )

contro

CO 1

(rappresentata da RA 1, )

giudicando sul reclamo del 29 novembre 2021 presentato dal Comune di RE

1 contro la decisione emessa il 22 novembre 2021 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che

con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 giugno 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il Comune di

RE 1 ha escus­so CO 1 per l’incasso di fr. 16'024.05 oltre agli

interessi del 5% dal 23 aprile 2021, indicando quale causa del credito: “Canone di locazione maggio-dicembre 2020 e

gennaio-marzo 2021, conguaglio spese 2020, dedotti importi a favore versati in

eccesso, per appartamento 3.5 locali in via __________, L__________”;

che

avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9

agosto 2021 il Comune di RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5;

che

nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 5 ottobre 2021;

che statuendo con decisione del 22 novembre 2021, il Pretore ha

parzialmente accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via provvisoria limitatamente

a fr. 12'090.10 (anziché fr. 16'024.05), oltre agli interessi richiesti, rinunciando a prelevare

le spese processuali e ad assegnare indennità;

che

contro la sentenza appena citata il Comune di RE 1 è

insorto a questa Camera con un

reclamo del 29 novembre 2021 per ottenerne l’annullamento

e l’accoglimento integrale dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

Fatti

il reclamo, inoltrato il 29 novembre 2021 (data del timbro postale) contro la

decisione notificata al Comune di RE 1 il 23 novembre 2021, risulta senz’altro

tempestivo (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

che

la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi);

che secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che

nella decisione impugnata il Pretore ha parzialmente

accolto l’istanza per le pigioni e gli anticipi relativi alle spese accessorie

da maggio 2020 a marzo 2021 (ossia fino al termine della durata contrattuale),

di complessivi fr. 12'090.10, ma l’ha respinta per la rimanenza di fr. 3'933.95,

non avendo il Comune di RE 1 prodotto alcun

valido titolo di rigetto che giustificasse la pretesa di con­guaglio

delle spese per il 2020 né un aumento degli importi stabiliti nel contratto di

locazione sottoscritto dall’escussa;

che

al fine di rimediare alla carenza probatoria indicata

nella decisione impugnata, con il reclamo il Comune di RE

1 produce due moduli ufficiali per la notificazione di

Considerandi

aumenti di pigione rispettivamente del 9 giugno 2017 e del 7 dicembre 2018, uno

scritto del 23 luglio 2020 con cui la PA 1 comunicava a CO 1 la diminuzione

della pigione mensile (da fr. 1'279.– a fr. 1'244.70) nonché il

conteggio (conguaglio) delle spese accessorie per il 2020 e la relativa

fattura, chiedendo alla scrivente Camera di accogliere integralmente la sua

istanza;

che

tali documenti, poiché prodotti per la prima volta in questa sede, sono nuovi e

quindi inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC);

che di conseguenza non se ne può tenere conto ai fini del giudizio

odierno;

che è senza rilievo per l’esito del reclamo la precisazione del

reclamante secondo cui l’escussa non gli avrebbe mai proposto un valido

subentrante nonostante fosse stata informata della possibilità di liberarsi in

tal modo dal vincolo contrattuale, dal momento che il Pretore ha respinto la

censura dell’escussa che allegava il contrario;

che il reclamo si avvera dunque integralmente

irricevibile;

che

l’esito dell’odierno giudizio non preclude al Comune di RE 1 di presentare una

nuova istanza di rigetto, cui annettere tutti i documenti necessari (DTF 140

III 461 consid. 2.5, sentenze della CEF 14.2021.103 dell’8 marzo 2022 consid.

4.2.3

e 14.2018.38 del 12 settembre 2018 consid. 7.5);

che la tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che

circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'933.95, non

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).