14.2021.199
Rigetto definitivo dell’opposizione. Fatture emesse dall’URC. Dubbi sull’identità del debitore degli emolumenti e spese oggetto delle fatture
30 maggio 2022Italiano11 min
le sentenze appena citate lo Stato del Cantone Ticino è insorto a questa Camera con due reclami del 9 dicembre
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.199
Lugano
30 maggio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nelle cause __________ (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promosse con
istanze 12 novembre 2021 dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dalla Sezione delle Finanze,
Bellinzona)
contro
CO 1
giudicando sui reclami del 9 dicembre 2021 presentati dallo Stato del
Cantone Ticino contro le decisioni emesse il 29 novembre 2021 dal Giudice di
pace;
ritenuto
in fatto: A. Con due precetti esecutivi distinti (n. __________ e __________), emessi
il 3 settembre 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, lo Stato del Cantone
Ticino ha escusso CO 1 per l’incasso in ambedue le esecuzioni di fr. 376.–
oltre agli interessi del 5% dal 7 agosto 2021 (indicando quali cause dei crediti
nel primo caso la “Fattura no__________
del 30 marzo 2021”, nel secondo la “Fattura no. __________ del 30 marzo 2021” e in entrambi “+interessi
al 5.00% calcolati dal 29.04.2021, importo dovuto”) e fr. 5.15
(per “interessi calcolati fino
al 06.08.2021”).
Fatti
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con due istanze
distinte del 12 novembre 2021 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il
rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia. Nel termine
impartito, il convenuto si è opposto alle istanze con osservazioni scritte
separate del 22 novembre 2021.
C. Statuendo con due decisioni distinte del 29 novembre 2021 il Giudice di
pace ha respinto entrambe le istanze, ponendo a carico dello Stato del Cantone
Ticino le spese processuali di fr. 100.– per ciascuna causa senz’assegnare
indennità.
D. Contro
le sentenze appena citate lo Stato del Cantone Ticino è insorto a questa Camera con due reclami del 9 dicembre
2021 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento delle
istanze, protestate spese e ripetibili in entrambe le sedi. Stante il
prevedibile esito dell’odierno giudizio, i reclami non sono stati notificati
alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
I
reclami in esame sono diretti contro due decisioni simili che oppongono le
stesse persone e vertono sull’applicazione delle medesime norme giuridiche,
motivo per cui si giustifica, per economia di procedura, di congiungere le due
cause e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone
l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e
possono essere impugnati anche singolarmente.
1.2
Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili
entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la
notifica di entrambe le decisioni è avvenuta in concreto allo Stato del Cantone
Ticino il 30 novembre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 10
dicembre. Presentati il giorno prima (data del timbro postale), i reclami sono
dunque tempestivi.
1.3
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,
consid. 4.1.1).
3.
In
entrambe le decisioni impugnate, il Giudice di pace ha respinto le istanze dopo
aver considerato che le fatture prodotte dallo Stato del Cantone Ticino non
costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione in
mancanza d’identità tra il debitore indicato sulle medesime, quello menzionato
nei precetti esecutivi e quello figurante sulle istanze. Il primo giudice ha
osservato come le fatture si riferiscano alle società PI 1 in liquidazione e PI
2.
in liquidazione, e non al destinatario indicato sulle stesse, ovvero l’escusso
CO 1, il quale ha peraltro dichiarato – nelle osservazioni alle istanze – la
propria estraneità alle pretese avanzate nei suoi confronti, eccependo così la
carenza di legittimazione passiva.
4.
Nei
reclami lo Stato del Cantone Ticino rimprovera anzitutto al Giudice di pace di
non aver considerato che le fatture su cui fonda le proprie pretese sono passate
in giudicato, dal momento che non sono state contestate davanti all’autorità
preposta come indicato in calce alle medesime, e costituiscono così un valido
titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Sottolinea che il destinatario
delle stesse – e quindi il debitore – è CO 1, il quale, non avendo
proceduto nella sua veste di amministratore unico delle società PI
1.
e PI 2 a sanare le lacune rilevate dall’Ufficio del registro di commercio
(relative all’ufficio di revisione) nonostante la diffida notificatagli da
quest’ultimo, ha causato lo scioglimento delle due società e di conseguenza l’insorgere
delle spese qui richieste. Il reclamante osserva infine che sia sulla fattura,
sia sul precetto esecutivo così come nell’istanza di rigetto è riportato il nome dell’amministratore unico,
sicché la triplice identità non può ch’essere riconosciuta.
5.
In
ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere
dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido
titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e se vi è
identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e
il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1), fermo restando che in sede di reclamo
l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1).
5.1
Nella
fattispecie l’istante fonda la propria pretesa nei confronti dell’escusso su
due fatture emesse dall’Ufficio del registro di commercio
(URC) il 30 marzo 2021 sulla base dell’Ordinanza federale sugli
emolumenti in materia di registro di commercio (OEmol-RC; RS 221.411.1). Poiché
emesse da un’autorità amministrativa svizzera, le fatture appena
menzionate potrebbero di principio essere considerate decisioni ai sensi dell’art.
80.
cpv. 2 n. 2 LEF e quindi validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione
per gli importi ivi stabiliti (doc. C acclusi alle istanze). Le stesse
risultano infatti essere passate in giudicato (v. dichiarazioni del 29 settembre
2021.
doc. A), dal momento che non è stato interposto ricorso alla seconda
Camera civile del Tribunale d’appello entro il termine di trenta giorni
indicato in calce alle medesime.
5.2
Sennonché,
entrambe le fatture riportano esplicitamente come riferimento – ossia
sotto la dicitura “Fattura” – l’una la PI 1 in
liquidazione (n. __________) e l’altra la PI 2 in liquidazione (n. __________),
mentre quale destinatario delle medesime figura invece il loro amministratore
unico CO 1 al suo indirizzo privato in via __________ a V__________. Le fatture
non sono quindi chiare sulla persona del debitore, perché riportano sia il nome
della società sia quello dell’amministratore unico. Che quest’ultimo sia
indicato come destinatario non significa necessariamente che sia il debitore
degli emolumenti e spese richiesti, potrebbe anche aver capito di aver ricevuto
le fatture quale rappresentante legale – che infatti è – delle società a carico
delle quali sono state poste le prestazioni in questione, che difatti le
concer-nono (emolumenti e spese della procedura relativa al loro scioglimento).
Non è così dato di capire se il debitore è l’amministratore unico personalmente
o la società anonima.
5.3
Ora,
il giudice del rigetto deve esaminare d’ufficio se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e in particolare se vi è identità
tra l’escusso indicato sul precetto esecutivo e il debitore menzionato sul
titolo prodotto dall’escutente. Non può completare una decisione
incompleta o imprecisa (DTF 143 III 569 consid. 4.3.2; 134 III 659 consid.
5.3.2), poiché incombe al giudice del merito interpretarla (art. 334 CPC; DTF
138.
III 585 consid. 6.1.1; Abbet in:
Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition (2017), n. 12 ad art. 80
LEF), nella misura in cui si era effettivamente pronunciato sulla questione
litigiosa (DTF 143 III 570 consid. 4.3.2; sentenza della CEF 14.2020.34 del 4
settembre 2020, consid. 5.3.2 e i rinvii). Nella fattispecie l’identità del debitore delle fatture è ambigua. Non spetta né
al Giudice di pace né a questa Camera completarle stabilendo chi ne è il
debitore. Incombe all’Ufficio del registro di commercio emettere nuove
decisioni che indichino chiaramente chi è il debitore degli emolumenti e spese.
5.4
Nemmeno
soccorre infine in aiuto del reclamante il riferimento al vincolo di
solidarietà previsto dall’art. 1 cpv. 2 OEmol-RC, con cui lascia intendere che CO
1.
dovrebbe essere considerato come condebitore
solidale con le società degli emolumenti occasionati dall’emissione di
una decisione o dalla fornitura di una prestazione, per non aver ottemperato
nella sua veste di amministratore unico all’ordine, a lui notificato, di
procedere a far iscrivere un ufficio di revisione o a rinunciare alla revisione
limitata, innescando in tal modo la procedura di scioglimento e le relative
spese poi poste in esecuzione. Ch’esse siano state poste a carico di CO 1 in
solido con le società non risulta dalle fatture. E non spetta al giudice del
rigetto completare le decisioni in base a una norma che non vi è citata. Incombe
invece all’Ufficio del registro di commercio, qualora intenda avvalersi del
privilegio di poter ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione in base a
proprie decisioni, formularle in modo non
ambiguo, a cominciare dall’intestazione, che dovrebbe contenere la
parola “Decisione” e non “Fattura”, indicando chiaramente l’identità del
debitore o dei debitori, così come l’esistenza di un eventuale nesso di
solidarietà.
5.5
In
definitiva, in presenza di un dubbio sull’identità del debitore nei titoli di
rigetto, la decisione del Giudice di pace di respingere le istanze si rivela
corretta e i reclami, infondati, vanno di conseguenza respinti.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, i reclami non essendo stati notificati alla controparte per
osservazioni.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, in entrambe le
cause di fr. 381.15, non raggiungono la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo nella causa __________ è
respinto.
2. Il
reclamo nella causa __________ è respinto.
3. Le
spese processuali di complessivi fr. 130.– relative al presente giudizio,
sono poste a carico del reclamante.
4. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).