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Decisione

14.2021.199

Rigetto definitivo dell’opposizione. Fatture emesse dall’URC. Dubbi sull’identità del debitore degli emolumenti e spese oggetto delle fatture

30 maggio 2022Italiano11 min

le sentenze appena citate lo Stato del Cantone Ticino è insorto a questa Camera con due reclami del 9 dicembre

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.199

Lugano

30 maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nelle cause __________ (rigetto definitivo

dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promosse con

istanze 12 novembre 2021 dallo

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dalla Sezione delle Finanze,

Bellinzona)

contro

CO 1

giudicando sui reclami del 9 dicembre 2021 presentati dallo Stato del

Cantone Ticino contro le decisioni emesse il 29 novembre 2021 dal Giudice di

pace;

ritenuto

in fatto: A. Con due precetti esecutivi distinti (n. __________ e __________), emessi

il 3 settembre 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, lo Stato del Cantone

Ticino ha escusso CO 1 per l’incasso in ambedue le esecuzioni di fr. 376.–

oltre agli interessi del 5% dal 7 agosto 2021 (indicando quali cause dei crediti

nel primo caso la “Fattura no__________

del 30 marzo 2021”, nel secondo la “Fattura no. __________ del 30 marzo 2021” e in entrambi “+interessi

al 5.00% calcolati dal 29.04.2021, importo dovuto”) e fr. 5.15

(per “interessi calcolati fino

al 06.08.2021”).

Fatti

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con due istanze

distinte del 12 novembre 2021 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il

rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia. Nel termine

impartito, il convenuto si è opposto alle istanze con osservazioni scritte

separate del 22 novembre 2021.

C. Statuendo con due decisioni distinte del 29 novembre 2021 il Giudice di

pace ha respinto entrambe le istanze, ponendo a carico dello Stato del Cantone

Ticino le spese processuali di fr. 100.– per ciascuna causa senz’assegnare

indennità.

D. Contro

le sentenze appena citate lo Stato del Cantone Ticino è insorto a questa Camera con due reclami del 9 dicembre

2021 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento delle

istanze, protestate spese e ripetibili in entrambe le sedi. Stante il

prevedibile esito dell’odierno giudizio, i reclami non sono stati notificati

alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

I

reclami in esame sono diretti contro due decisioni simili che oppongono le

stesse persone e vertono sull’applicazione delle medesime norme giuridiche,

motivo per cui si giustifica, per economia di procedura, di congiungere le due

cause e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone

l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e

possono essere impugnati anche singolarmente.

1.2

Pronunciate

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili

entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la

notifica di entrambe le decisioni è avvenuta in concreto allo Stato del Cantone

Ticino il 30 novembre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 10

dicembre. Presentati il giorno prima (data del timbro postale), i reclami sono

dunque tempestivi.

1.3

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,

consid. 4.1.1).

3.

In

entrambe le decisioni impugnate, il Giudice di pace ha respinto le istanze dopo

aver considerato che le fatture prodotte dallo Stato del Cantone Ticino non

costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione in

mancanza d’identità tra il debitore indicato sulle medesime, quello menzionato

nei precetti esecutivi e quello figurante sulle istanze. Il primo giudice ha

osservato come le fatture si riferiscano alle società PI 1 in liquidazione e PI

2.

in liquidazione, e non al destinatario indicato sulle stesse, ovvero l’escusso

CO 1, il quale ha peraltro dichiarato – nelle osservazioni alle istanze – la

propria estraneità alle pretese avanzate nei suoi confronti, eccependo così la

carenza di legittimazione passiva.

4.

Nei

reclami lo Stato del Cantone Ticino rimprovera anzitutto al Giudice di pace di

non aver considerato che le fatture su cui fonda le proprie pretese sono passate

in giudicato, dal momento che non sono state contestate davanti all’autorità

preposta come indicato in calce alle medesime, e costituiscono così un valido

titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Sottolinea che il destinatario

delle stesse – e quindi il debitore – è CO 1, il quale, non avendo

proceduto nella sua veste di amministratore unico delle società PI

1.

e PI 2 a sanare le lacune rilevate dall’Ufficio del registro di commercio

(relative all’ufficio di revisio­ne) nonostante la diffida notificatagli da

quest’ultimo, ha causato lo scioglimento delle due società e di conseguenza l’insorgere

delle spese qui richieste. Il reclamante osserva infine che sia sulla fattura,

sia sul precetto esecutivo così come nell’istanza di rigetto è riportato il nome dell’amministratore unico,

sicché la triplice iden­tità non può ch’essere riconosciuta.

5.

In

ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere

dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido

titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e se vi è

identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e

il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1), fermo restando che in sede di reclamo

l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1).

5.1

Nella

fattispecie l’istante fonda la propria pretesa nei confronti dell’escusso su

due fatture emesse dall’Ufficio del registro di commercio

(URC) il 30 marzo 2021 sulla base dell’Ordinanza federale sugli

emolumenti in materia di registro di commercio (OEmol-RC; RS 221.411.1). Poiché

emesse da un’autorità amministrativa svizzera, le fatture appena

menzionate potrebbero di principio essere considerate decisioni ai sensi dell’art.

80.

cpv. 2 n. 2 LEF e quindi validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione

per gli importi ivi stabiliti (doc. C acclusi alle istanze). Le stesse

risultano infatti essere passate in giudicato (v. dichiarazioni del 29 settembre

2021.

doc. A), dal momento che non è stato interposto ricorso alla seconda

Camera civile del Tribunale d’appello entro il termine di trenta giorni

indicato in calce alle medesime.

5.2

Sennonché,

entrambe le fatture riportano esplicitamente come riferimento – ossia

sotto la dicitura “Fattura” – l’una la PI 1 in

liquidazione (n. __________) e l’altra la PI 2 in liquidazione (n. __________),

mentre quale destinatario delle medesime figura invece il loro amministratore

unico CO 1 al suo indirizzo privato in via __________ a V__________. Le fatture

non sono quindi chiare sulla persona del debitore, perché riportano sia il nome

della società sia quello dell’amministratore unico. Che quest’ultimo sia

indicato come destinatario non significa necessariamente che sia il debitore

degli emolumenti e spese richiesti, potrebbe anche aver capito di aver ricevuto

le fatture quale rappresentante legale – che infatti è – delle società a carico

delle quali sono state poste le prestazioni in questione, che difatti le

concer-nono (emolumenti e spese della procedura relativa al loro scioglimento).

Non è così dato di capire se il debitore è l’amministratore unico personalmente

o la società anonima.

5.3

Ora,

il giudice del rigetto deve esaminare d’ufficio se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e in particolare se vi è identità

tra l’escusso indicato sul precetto esecutivo e il debitore menzionato sul

titolo prodotto dall’escuten­­te. Non può completare una decisione

incompleta o imprecisa (DTF 143 III 569 consid. 4.3.2; 134 III 659 consid.

5.3.2), poiché incombe al giudice del merito interpretarla (art. 334 CPC; DTF

138.

III 585 consid. 6.1.1; Abbet in:

Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition (2017), n. 12 ad art. 80

LEF), nella misura in cui si era effettivamente pronunciato sulla questione

litigiosa (DTF 143 III 570 consid. 4.3.2; sentenza della CEF 14.2020.34 del 4

settembre 2020, consid. 5.3.2 e i rinvii). Nella fattispecie l’identità del debitore delle fatture è ambigua. Non spetta né

al Giudice di pace né a questa Camera completarle stabilendo chi ne è il

debitore. Incombe all’Ufficio del registro di commercio emettere nuove

decisioni che indichino chiaramente chi è il debitore degli emolumenti e spese.

5.4

Nemmeno

soccorre infine in aiuto del reclamante il riferimento al vincolo di

solidarietà previsto dall’art. 1 cpv. 2 OEmol-RC, con cui lascia intendere che CO

1.

dovrebbe essere considerato come condebitore

solidale con le società degli emolumenti occasionati dall’emissione di

una decisione o dalla fornitura di una prestazione, per non aver ottemperato

nella sua veste di amministratore unico all’ordine, a lui notificato, di

procedere a far iscrivere un ufficio di revisione o a rinunciare alla revisione

limitata, innescan­do in tal modo la procedura di scioglimento e le relative

spese poi poste in esecuzione. Ch’esse siano state poste a carico di CO 1 in

solido con le società non risulta dalle fatture. E non spetta al giudice del

rigetto completare le decisioni in base a una norma che non vi è citata. Incombe

invece all’Ufficio del registro di commercio, qualora intenda avvalersi del

privilegio di poter ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione in base a

proprie decisioni, formularle in modo non

ambiguo, a cominciare dall’intestazione, che dovrebbe contenere la

parola “Decisione” e non “Fattura”, indican­do chiaramente l’identità del

debitore o dei debitori, così come l’e­­sistenza di un eventuale nesso di

solidarietà.

5.5

In

definitiva, in presenza di un dubbio sull’identità del debitore nei titoli di

rigetto, la decisione del Giudice di pace di respingere le istanze si rivela

corretta e i reclami, infondati, vanno di conseguenza respinti.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, i reclami non essendo stati notificati alla controparte per

osservazioni.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, in entrambe le

cause di fr. 381.15, non raggiungono la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo nella causa __________ è

respinto.

2. Il

reclamo nella causa __________ è respinto.

3. Le

spese processuali di complessivi fr. 130.– relative al presente giudizio,

sono poste a carico del reclamante.

4. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).