14.2021.2
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità
16 febbraio 2021Italiano7 min
massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.– e un acconto di fr. 1'000.–
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RE 1
Incarto n.
14.2021.2
Lugano
16 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.896 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Città promossa con istanza del 19 ottobre 2020 inoltrata dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo dell’11 gennaio 2021 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa l’8 gennaio 2021 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno, il 19 ottobre 2020 l’CO
1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città di decretare il
fallimento di RE 1 sulla scorta della comminatoria di fallimento emessa per il
mancato pagamento di fr. 1'074.20 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 23 novembre 2020 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione dell’8 gennaio 2021 il Pretore aggiunto ha dichiarato il
fallimento di RE 1 dall’11 gennaio 2021 alle ore 10:00, ponendo a carico della
massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.– e un acconto di fr. 1'000.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo dell’11 gennaio 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Con
ordinanze del 12 e del 19 gennaio 2021, il presidente della Camera ha respinto la
domanda di effetto sospensivo, salvo ammetterla parzialmente il 26 gennaio in
seguito alla presentazione di nuovi documenti. Il reclamo non è stato intimato
alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla
causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 l’11 gennaio 2021, il termine d’impugnazione
è scaduto giovedì 21 gennaio. Presentato l’11 gennaio 2021 (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo. Lo sono pure gli scritti
complementari inviati dal reclamante l’11, il 14 e il 20 gennaio 2021.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal
numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove
istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame, con il suo scritto del 14 gennaio 2021 il reclamante ha prodotto
una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno quello stesso giorno relativa al versamento di fr. 1'389.30
a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui
all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo acquisito d’ufficio
dalla Camera si evince che nei confronti del reclamante sono pendenti 50
esecuzioni per oltre fr. 44'000.–. La maggior parte di esse risultano
tuttavia coperte dai beni pignorati (stimati in fr. 27'000.–). Inoltre, il
reclamante ha reso verosimile di aver ricevuto indennità di perdita di guadagno
“Corona” arretrate, con cui ha già liquidato alcune pendenze, e d’intendere
rimborsare a rate i suoi debiti con le indennità correnti. Dall’estratto, d’altronde,
non risultano più atte-stati di carenza di beni a suo carico.
Ciò
porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve.
Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze
troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si
può affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più probabile
della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua
situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità
sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174
cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, sono poste in ambo le
sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata l’8 gennaio 2021 dalla Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Città nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 250.– è posta a carico di RE
1.
III. Notificazione a:
– ;
–
;
– Ufficio
d’esecuzione, Locarno;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).