14.2021.200
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Nota d’onorario dell’avvocato, firmata per approvazione dal cliente. Esigibilità
28 giugno 2022Italiano20 min
16 giugno 2020 l’avv. RE 1 ha emesso nei confronti di CO 1 una nota professionale finale di fr. 436'185.–
Source ti.ch
CO 1
Incarto n.
14.2021.200
Lugano
28 giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa
SO.2021.4235 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 5 promossa con istanza 22 settembre 2021 dall’
avv. RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1 __________)
contro
CO 1
(patrocinato dall’__________ PA
2 __________)
giudicando sul reclamo del 10 dicembre 2021 presentato dall’avv. RE 1
contro la decisione emessa il 29 novembre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 4 luglio 2019 CO 1 ha conferito mandato all’avv. RE 1 di
rappresentarlo “nella pratica di
scioglimento e liquidazione del regime matrimoniale dei beni a seguito di
divorzio / separazione legale dalla moglie __________”,
per un onorario forfettario stabilito in fr. 500'000.– indipendentemente
dal dispendio di tempo e pagabile in due soluzioni di fr. 250'000.– all’avvio
della pratica e fr. 250'000.– al termine della liquidazione. Con lettera
del 5 giugno 2020 al suo patrocinatore CO 1 ha disdetto con effetto immediato “ogni mandato professionale assegnatole e
attualmente in corso”.
Fatti
B. Il
16 giugno 2020 l’avv. RE 1 ha emesso nei confronti di CO 1 una nota professionale finale di fr. 436'185.–
per “prestazioni fino al 16.06.2020”,
da lui firmata “per
approvazione e accettazione”,
avente per oggetto l’onorario di “assistenza
e patrocinio accordi di liquidazione patrimoniale del coniuge a seguito di
divorzio come da mandato 06.19”. Con
lettera di medesima data CO 1 ha scritto che intendeva onorare pienamente l’operato
dell’avv. RE 1 “secondo i nostri
accordi contrattuali” e ha sottoscritto “a tal fine […] per approvazione e pagamento
le sue note professionali finali”. Il 5 maggio 2021 l’avv.
RE 1 ha sollecitato, invano, il pagamento della nota d’onorario.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 settembre 2021 dall’Ufficio d’esecuzione
di Lugano, l’avv. RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 436'185.–
oltre agli interessi del 5% dal 16 giugno 2020, indicando quale causa del credito
il “Mancato pagamento della
nota professionale finale del 16.06.2020 dell’Avv. RE 1”.
D. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 settembre
2021 l’avv. RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è
opposto all’istanza con osservazioni scritte del 18 ottobre 2021. Con replica
spontanea del 26 ottobre 2021 l’istante ha ribadito il suo punto di vista.
E. Statuendo con decisione del 29 novembre 2021, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità
di fr. 2'000.– a favore del convenuto.
F. Contro la sentenza appena citata l’avv. RE 1 è
insorto a questa Camera con un reclamo del 10 dicembre 2021 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate
spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 12 gennaio 2022, CO 1 ha
concluso per la reiezione del reclamo. Mediante replica spontanea del 18
gennaio 2022 l’istante ha ribadito il suo punto di vista. Con scritto del 27
gennaio 2022 CO 1 ha richiesto l’estromissione della replica spontanea inoltrata
dalla controparte, a cui quest’ultima si è opposta con scritto del 1° febbraio
2022.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore dell’avv. RE 1 il 30 novembre 2021, il
termine d’impugnazione è scaduto venerdì 10 dicembre. Presentato quello stesso
giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
La
richiesta di CO 1 di estromettere la replica spontanea dell’avv. RE 1 dall’incarto
è senza oggetto, visto che la stessa è ininfluente per l’esito dell’odierno
giudizio.
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare
rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.
79.
o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio
2022.
consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di
rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sotto-porre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 136
III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che di principio la nota d’onorario
del 16 giugno 2020 sottoscritta dal convenuto “per approvazione ed accettazione” costituisce un valido titolo di rigetto dell’opposizione. Ha però
considerato che l’esigibilità della pretesa posta in esecuzione non fosse stata
dimostrata, onde la reiezione dell’istanza. In particolare, il primo giudice ha
constatato che la nota d’onorario non prevede alcun termine di pagamento e si
riferisce a un mandato del “06.19”, mentre agli atti figura solo quello del 4 luglio 2019, ove era per
di più previsto un pagamento di fr. 250'000.– già all’avvio della pratica,
che non risulta essere stato richiesto e/o saldato. Il mandato prodotto non
prevede poi alcunché in caso di revoca del mandato da parte di CO 1, avvenuta con
lettera del 5 giugno 2020. Il Pretore evidenzia altresì che dalla lettera del
16.
giugno 2020 emerge sì che CO 1 ha sottoscritto le note professionali dell’avvocato
“per approvazione e pagamento”, ma nel paragrafo precedente si evince che intendeva pagarle
pienamente “secondo i nostri
accordi contrattuali”: a mente del primo giudice non
si può quindi escludere che l’esigibilità della pretesa sia stata regolata
nell’ambito dell’altro mandato in essere tra le parti, relativo al procedimento
di divorzio, che non è agli atti, contrariamente a quello in esame inerente
alla liquidazione del regime dei beni.
4.
Nel
reclamo (pag. 6-10) l’avv. RE 1 rimprovera al Pretore di aver disconosciuto che
siccome il momento dell’esigibilità non è previsto
nella nota d’onorario la pretesa è esigibile immediatamente giusta l’art.
75.
CO. D’altronde, egli osserva, non si può esigere da lui che apporti la prova
dell’assenza di un accordo sull’esigibilità, trattandosi della dimostrazione
di un fatto negativo (“probatio
diabolica”). Rileva altresì che
sottoscrivendo la nota d’onorario CO 1 ha perfino disposto con una nota
manoscritta la modalità di pagamento “VIA STOCK”, ovvero a carico di un suo conto,
e che l’impegno a pagare nell’immediato risulta altresì dalla lettera di
medesima data della nota d’onorario. Il reclamante nega
che l’esigibilità della pretesa sia stata regolata nell’ambito del mandato
relativo al procedimento di divorzio, trattandosi di due mandati ben distinti e
fatturati separatamente, la cui scissione, operata d’intesa con il cliente, si
giustificava per il fatto che contrariamente alle comuni pratiche di divorzio la
liquidazione del regime dei beni richiedeva
un’attenzione particolare, poiché l’ingente patrimonio del marito era incorporato
in una complessa struttura fiduciaria del Liechtenstein di cui era fondatore.
Evidenzia del resto che la fattura inerente al mandato di
divorzio è stata saldata e che la nota d’ono-rario in questione costituisce un
riconoscimento di debito a sé, a
prescindere da qualsivoglia mandato.
Egli precisa comunque che la differenza di data rilevata dal Pretore si spiega semplicemente
per il fatto che il mandato è stato conferito dapprima verbalmente nel mese di
giugno 2019 ed è poi stato confermato per iscritto con le relative modalità di
fatturazione il 4 luglio 2019. Inoltre, che la nota d’onorario in discussione
si riferisca al mandato allegato all’istanza risulta dalla dicitura ivi
contenuta (“assistenza e
patrocinio accordi di liquidazione patrimoniale del coniuge”). Il reclamante spiega ancora che non ha richiesto l’acconto di fr. 250'000.–,
ma ha fatturato l’intero onorario a conclusione del mandato visti i rapporti di
fiducia esistenti tra le parti. Per quanto attiene alla mancata indicazione nel
mandato delle conseguenze della sua revoca, il reclamante afferma che è stato
convenuto uno sconto del 20% sull’onorario forfettario complessivo proprio in
considerazione del fatto che il mandato è terminato quando era stato quasi
ultimato.
5.
Con
le osservazioni al reclamo (pag. 5 e 6) CO 1 afferma che il reclamante non ha
dimostrato, come gl’incombeva, l’esigibilità del credito con documenti, non
avendo trattato minimamente questo tema né con l’istanza di rigetto né con la replica
spontanea, dimenticandosene quindi per ben due volte, sicché a giusto titolo il
Pretore ha respinto l’istanza. A mente sua, il reclamante pretende in modo
inammissibile (giusta l’art. 326 CPC) di ovviare a tali mancanze avanzando in
questa sede argomenti nuovi, mai trattati prima, su cui fonda una nuova tesi
giuridica. A suo dire, egli si “aggrappa” infatti alla tesi del Pretore volendo far credere che l’esigibilità fosse
data come “una sorta di fatto
notorio” poiché basata sull’art. 75 CO.
5.1
Ora,
contrariamente a quanto crede il resistente, le parti possono esporre
argomentazioni giuridiche nuove anche in sede di reclamo purché si fondino su
fatti accertati o discussi in prima sede. Ciò vale in particolare per la
questione – giuridica – dell’esigibilità del credito sulla quale è fondata la
decisione impugnata. Il divieto di nova vale infatti solo per le allegazioni di
fatto e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC, v. sopra consid. 1.2),
mentre il giudice, anche di secondo grado, esamina d’ufficio il diritto (art.
57.
CPC; sentenza della CEF 14.2021.176 del 13 maggio 2022 consid. 6).
5.2
Ciò
posto, secondo la giurisprudenza incombe all’escutente non solo di produrre
un titolo di rigetto ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, ma pure di dimostrare,
con documenti, l’esigibilità del credito posto in esecuzione al momento della
promozione dell’esecuzione (sentenze del Tribunale federale 5D_168/2019 del 23
dicembre 2019 consid. 3.4.2.1, con i rimandi, e della CEF 14.2002.40/41 del 14
agosto 2002, consid. 5.3), ove l’esigibilità non risulti già dal titolo di rigetto, la quale è in
primo luogo definita dall’accordo delle parti e sussidiariamente dalla legge
(sentenza della CEF 14.2019. 189 del 27
febbraio 2020 consid 5.1 con rinvii). Se il momento dell’esigibilità non è determinato né dal
contratto né da disposizioni specifiche (ad es. l’art. 318 CO per il contratto
di mutuo) e neppure dalla natura del rapporto giuridico, il credito è
immediatamente esigibile secondo il principio generale dell’art. 75 CO (sentenze
del Tribunale federale 5A_121/2021 del 6
aprile 2022 consid. 2.2.2 e della CEF 14.2020.99 del 7 gennaio 2021
consid. 5.4.1) e l’istante non deve dimostrare altro (sentenza 5A_898/2017
dell’11 gennaio 2018 consid. 3.1; Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 79 ad art. 82
LEF Abbet in : Abbet/Veuillet
(ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 98 ad art. 82 LEF).
5.3
Nel caso di specie, il reclamante rileva a ragione che, siccome il
momento dell’esigibilità non figura sulla nota professionale finale (doc. A) da
lui prodotta quale titolo di rigetto, egli poteva avvalersi anche implicitamente della regola dell’immediatezza dell’art. 75 CO. È quindi senza rilievo che abbia invocato esplicitamente tale norma
solo con la replica spontanea, specie perché CO 1 nulla ha obiettato specificatamente quanto all’esigibilità del credito
con le osservazioni all’istanza. D’altronde, una nota d’onorario è per natura
indilatatamente esigibile se non prevede termini di pagamento. Su questo punto
il giudizio pretorile è quindi giuridicamente errato e le osservazioni al
reclamo sono infondate. Essendo l’esigibilità data al momento della firma del
riconoscimento di debito, a nulla serve discutere dell’interpellazione del 5 maggio 2021 o della menzione “VIA STOCK” apposta dall’escusso sulla
nota d’onorario.
5.4
Il
reclamante rileva poi a ragione che la nota d’onorario sottoscritta dall’escusso
costituisce un valido riconoscimento di debito in sé indipendentemente dal
contratto di mandato che ne sta alla base. Il Pretore e il resistente
misconoscono infatti che l’istante ha indicato
come titolo di rigetto la nota d’onorario controfirmata dall’escusso “per approvazione e accettazione” (doc. A), peraltro confermata nello scritto del 16 giugno 2020 (doc.
B), e non il contratto di mandato. Né questo né l’altro mandato sottoscritti
dall’escusso prima della nota professionale sono pertanto di rilievo per
risolvere la questione dell’esigibilità. Dopo aver revocato i mandati, egli ha
approvato le “note
professionali finali” del patrocinatore senza riserve
per quanto attiene all’esigibilità (doc. B e A). Questo presupposto risulta quindi
dimostrato. Contrariamente a quanto stabilito dal Pretore, non spettava all’istante
dimostrare che le parti non avevano regolato la questione dell’esigibilità nell’altro
mandato, bensì all’escusso portarne la controprova, rendendo verosimile, giusta
l’art. 82 cpv. 2 LEF, che l’onorario da lui riconosciuto si riferiva all’altro
mandato e che da tale atto si poteva dedurre l’inesigibilità del suo impegno.
Non spetta infatti alla parte che si prevale di una norma suppletiva come
l’art. 75 CO provare l’assenza di una soluzione diversa da quella prevista
dalla norma, bensì alla parte avversa dimostrare che le parti hanno pattuito
una soluzione diversa (cfr. Hohl in:
Commentaire romand, Code des obligations I/1, 3a ed. 2021, n. 10 ad
art. 68-83 e n. 12 ad art. 75 CO). Anche sotto
questo profilo la sentenza impugnata non è giuridicamente condivisibile.
5.5
Che la data del mandato (“06.19”) figurante nell’oggetto del
patrocinio indicato sulla nota professionale (“assistenza e patrocinio accordi liquidazione
patrimoniale del coniuge a seguito di divorzio come da mandato 06.19”) non corrisponda a quella (4
luglio 2019) della conclusione del mandato “nella pratica di scioglimento e liquidazione
del regime matrimoniale dei beni a seguito di divorzio / separazione legale” (doc. E) non è in sé decisivo. La menzione
della causa dell’obbligo riconosciuto non è una condizione di validità del
titolo di rigetto. Persino un riconoscimento di debito astratto – ovvero che
non menziona la causa dell’obbligo riconosciuto – è valido (art. 17 CO) e
costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio. Spetta semmai all’escusso
rendere verosimile la (vera) causa (o l’assenza di causa) dell’obbligo e il
fatto che questa causa non è valida, ad esempio perché il rapporto giuridico
all’origine del riconoscimento è estinto, inesistente, nullo, invalidato o
simulato (cfr. sentenza della CEF 14.2019.72 del 23 luglio 2019, RtiD 2020 I
707.
n. 41c, consid. 5.4).
Per infirmare il suo riconoscimento di debito,
l’escusso avrebbe dunque dovuto rendere verosimile, a
norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, non solo che in realtà la nota professionale riguardava un altro mandato, ciò che gli avrebbe
imposto perlomeno di produrlo per consentire di verificare che corrispondesse
per data e importo a quanto da lui riconosciuto nella nota professionale in
discussione, ma pure che la somma
riconosciuta non era ancora esigibile o era già stata da lui saldata a
concorrenza dell’importo approvato. Non basta al riguardo una semplice
congettura, come quella azzardata da CO 1 (“non è dunque
possibile scartare l’ipotesi che quanto qui preteso sia stato effettivamente
saldato”, osservazioni all’istanza, pag. 3), se non è sostanziata con elementi concreti e oggettivi (DTF
132.
III 143 consid. 4.1.2), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF
145.
III 163 consid. 5.1). Anche su questo punto il reclamo merita accoglimento.
5.6
Per il medesimo motivo è senza rilievo la discussione sull’assenza d’indicazione dell’acconto di fr. 250'000.–
pattuito dalle parti. Omettendo di produrre l’altro mandato, come gl’incombeva
in virtù dell’art. 82 cpv. 2 LEF (sopra consid. 5.5), il resistente non ha
reso verosimile che la nota d’onorario vi si riferisca, ciò che pare del resto inverosimile a fronte dell’oggetto
del patrocinio menzionato sulla nota professionale e l’importo dell’onorario,
per tacere del fatto che anche se stessero le sue allegazioni, la nota
professionale varrebbe comunque come titolo di rigetto per lo stesso importo a
favore dell’altro credito dell’istante, la cui inesigibilità o inesistenza non
è stata resa verosimile. Non avendo l’escusso fatto fronte all’onere della
prova che gravava su di lui, non è necessario pronunciarsi sull’ammissibilità delle
spiegazioni del reclamante sulla data del mandato e sul primo acconto.
5.7
Sempre
per il motivo che la nota d’onorario costituisce un valido titolo di rigetto a
sé stante, non importa che il mandato non preveda il da farsi in caso di
revoca. È di conseguenza pure sprovvista di rilievo la censura di CO 1 (pag. 8
infine) secondo cui il reclamante non si sarebbe confrontato con (tutte) le
motivazioni del Pretore. Lo si ribadisce: a fronte di un riconoscimento di
debito che nulla prevede in merito all’esigibilità incombeva a lui l’onere di
rendere verosimile l’inesigibilità del debito (sopra consid. 5.4). Il
resistente non spiega poi per quale motivo sarebbe “incredibile e scioccante” e “deontologicamente insostenibile” per un avvocato far firmare al cliente un riconoscimento di debito
senza tutelare quest’ultimo quanto al momento dell’esigibilità (pag. 8 delle
osservazioni al reclamo): se il cliente firma un riconoscimento di debito senza
una tale indicazione significa che è d’accordo di pagare immediatamente.
5.8
Secondo
CO 1 (pag. 9) un mero riconoscimento di debito non è sufficiente per ottenere
il rigetto dell’opposizione se è stato, come nel caso di specie, contestato già
prima dell’emissione del precetto esecutivo, come risulta da una lettera dell’11
maggio 2021 da lui indirizzata all’avv. RE 1 in cui gli aveva chiesto
chiarimenti in merito alla nota d’onorario (doc. 3, pag. 2), alla quale questi
ha risposto con lettera del 19 agosto 2021 (doc. L). Egli cita altresì una
sentenza della scrivente Camera evidenziando che se mancano le delucidazioni
richieste (fedele e diligente conduzione del mandato, dovere generale d’informazione,
obbligo di rendiconto) l’eventuale dichiarazione dell’escusso di accettazione
della nota d’onorario non può essere considerata come un riconoscimento di
debito senza riserve né condizioni e quindi non costituisce un titolo di
rigetto.
5.8.1
Al
resistente non pare chiara la ripartizione dell’onere della prova nella procedura
sommaria di rigetto dell’opposizione, che ha carattere meramente formale (sopra
consid. 2): all’istante basta produrre un titolo nel senso dell’art. 82 cpv. 1
LEF o un attestato di carenza di beni (art. 149 cpv. 2 LEF) per ottenere il
rigetto provvisorio dell’opposizione. Non si può porre a suo carico l’onere di
dimostrare l’esistenza del proprio credito né quello di produrre altri
documenti se non il titolo di rigetto. Spetta invece all’escusso di rendere
verosimili circostanze atte a “infirmare”, ovvero a indebolire la parvenza di
diritto risultante dal titolo prodotto dall’istante (sentenza della CEF
14.2016.237
del 30 gennaio 2017 consid. 5 e 7.2). Se non ci riesce nella
procedura sommaria, gli è aperta la via dell’azione di disconoscimento di
debito (sopra consid. 2). La semplice contestazione del titolo di rigetto non
osta ancora all’accoglimento dell’istanza. L’escusso deve inoltre rendere
verosimili le circostanze sulle quali si fonda la sua contestazione e il fatto
ch’esse “infirmano” il proprio riconoscimento del debito.
5.8.2
D’altronde,
la sentenza citata da CO 1 (14.2017.94 del 13 novembre 2017, consid. 6.2/b) tratta
del caso in cui il titolo di rigetto su cui si fonda l’escutente è un contratto
di mandato e il mandatario escusso contesta in modo tempestivo, non palesemente
insostenibile e sufficientemente circostanziato il corretto adempimento del
mandato (“Basler Praxis”), mentre il caso in esame è differente: l’escutente
si fonda su un riconoscimento di debito a sé stante indipendente dal contratto
di mandato (sopra consid. 5.4). Non è quindi applicabile la “Basler Praxis”. Se
non era in chiaro sull’onorario richiesto, egli avrebbe dovuto chiedere delle
delucidazioni all’avvocato prima di approvare la nota e di scrivere la lettera
lusinghiera del 16 giugno 2020 (doc. B). Non allega poi un errore essenziale e
men che meno ne rende verosimile l’esistenza e il rispetto del termine dell’art.
31.
CO.
5.9
CO
1.
sostiene infine (pag. 10 infine) che l’avv. RE 1 avrebbe dovuto
dimostrare l’entità del suo credito e, volendo pure ammettere la sua
esigibilità, che non è dato di sapere il suo ammontare, siccome la pratica non
è stata ultimata dal legale e non basta certo la sua affermazione di aver
concesso, data la prematura revoca, uno sconto del 20%. Repetita iuvant: l’istante
è tenuto a produrre unicamente un titolo di rigetto dell’opposizione (sopra
consid. 5.8.1). Nel caso in esame la nota sottoscritta dall’escusso indica l’importo
approvato, che corrisponde a quello della pretesa posta in esecuzione. CO 1 l’ha
del resto firmata dopo la revoca di ogni mandato professionale (il 5 giugno
2020, doc. M). Ben sapeva quindi il cliente che stava approvando l’onorario
dovuto al suo avvocato dopo la rescissione del mandato per le “prestazioni fino al 16.06.2020” (doc. A). Anche su questo punto le osservazioni al reclamo sono
infondate.
6.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Sulle spese esecutive di fr. 203.30 indicate nelle conclusioni del reclamo
deciderà invece l’ufficio d’esecuzione.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 436'185.–,
raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia:
1.
Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1.
L’istanza è accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta al
precetto esecutivo n. __________ è rigettata in via provvisoria.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 300.– sono poste a carico della parte
convenuta, che rifonderà all’istante fr. 2'000.– per ripetibili.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà all’avv.
RE 1 fr. 5'000.– per ripetibili.
3.
Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).