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Decisione

14.2021.200

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Nota d’onorario dell’avvocato, firmata per approvazione dal cliente. Esigibilità

28 giugno 2022Italiano20 min

16 giugno 2020 l’avv. RE 1 ha emesso nei confronti di CO 1 una nota professionale finale di fr. 436'185.–

Source ti.ch

CO 1

Incarto n.

14.2021.200

Lugano

28 giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa

SO.2021.4235 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 5 promossa con istanza 22 settembre 2021 dall’

avv. RE 1

(patrocinato dall’__________ PA 1 __________)

contro

CO 1

(patrocinato dall’__________ PA

2 __________)

giudicando sul reclamo del 10 dicembre 2021 presentato dall’avv. RE 1

contro la decisione emessa il 29 novembre 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 4 luglio 2019 CO 1 ha conferito mandato all’avv. RE 1 di

rappresentarlo “nella pratica di

scioglimento e liquidazione del regime matrimoniale dei beni a seguito di

divorzio / separazione legale dalla moglie __________”,

per un onorario forfettario stabilito in fr. 500'000.– indipendentemente

dal dispendio di tempo e pagabile in due soluzioni di fr. 250'000.– all’avvio

della pratica e fr. 250'000.– al termine della liquidazione. Con lettera

del 5 giugno 2020 al suo patrocinatore CO 1 ha disdetto con effetto immediato “ogni mandato professionale assegnatole e

attualmente in corso”.

Fatti

B. Il

16 giugno 2020 l’avv. RE 1 ha emesso nei confronti di CO 1 una nota professionale finale di fr. 436'185.–

per “pre­stazioni fino al 16.06.2020”,

da lui firmata “per

approvazione e accettazione”,

avente per oggetto l’onorario di “assistenza

e patrocinio accordi di liquidazione patrimoniale del coniuge a seguito di

divorzio come da mandato 06.19”. Con

lettera di medesima data CO 1 ha scritto che intendeva onorare pienamente l’operato

dell’avv. RE 1 “secondo i nostri

accordi contrattuali” e ha sottoscritto “a tal fine […] per approvazione e pagamento

le sue note professionali finali”. Il 5 maggio 2021 l’avv.

RE 1 ha sollecitato, invano, il pagamento della nota d’onorario.

C. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 settembre 2021 dall’Ufficio d’esecuzione

di Lugano, l’avv. RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 436'185.–

oltre agli interessi del 5% dal 16 giugno 2020, indicando quale causa del credito

il “Mancato pagamento della

nota professionale finale del 16.06.2020 del­l’Avv. RE 1”.

D. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 settembre

2021 l’avv. RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è

opposto all’istanza con osservazioni scritte del 18 ottobre 2021. Con replica

spontanea del 26 ottobre 2021 l’istante ha ribadito il suo punto di vista.

E. Statuendo con decisione del 29 novembre 2021, il Pretore ha respinto l’istanza,

ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità

di fr. 2'000.– a favore del convenuto.

F. Contro la sentenza appena citata l’avv. RE 1 è

insorto a que­sta Camera con un reclamo del 10 dicembre 2021 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate

spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 12 gennaio 2022, CO 1 ha

concluso per la reiezione del reclamo. Mediante replica spontanea del 18

gennaio 2022 l’istante ha ribadito il suo punto di vista. Con scritto del 27

gennaio 2022 CO 1 ha richiesto l’estromissione della replica spontanea inoltrata

dalla controparte, a cui quest’ultima si è opposta con scritto del 1° febbraio

2022.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore dell’avv. RE 1 il 30 novembre 2021, il

termine d’impugnazione è scaduto venerdì 10 dicembre. Presentato quel­lo stesso

giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

La

richiesta di CO 1 di estromettere la replica spontanea dell’avv. RE 1 dall’incarto

è senza oggetto, visto che la stes­sa è ininfluente per l’esito dell’odierno

giudizio.

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esi­­stenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare

rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79.

o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio

2022.

consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di

rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sotto-porre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 136

III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che di principio la nota d’onorario

del 16 giugno 2020 sottoscritta dal convenuto “per approvazione ed accettazione” costituisce un valido titolo di rigetto dell’opposizione. Ha però

considerato che l’esigibilità della pretesa posta in esecuzione non fosse stata

dimostrata, onde la reiezione dell’istanza. In particolare, il primo giudice ha

constatato che la nota d’onorario non prevede alcun termine di pagamento e si

riferisce a un mandato del “06.19”, mentre agli atti figura solo quel­lo del 4 luglio 2019, ove era per

di più previsto un pagamento di fr. 250'000.– già all’avvio della pratica,

che non risulta essere stato richiesto e/o saldato. Il mandato prodotto non

prevede poi alcunché in caso di revoca del mandato da parte di CO 1, avvenuta con

lettera del 5 giugno 2020. Il Pretore evidenzia altresì che dalla lettera del

16.

giugno 2020 emerge sì che CO 1 ha sottoscritto le note professionali dell’avvocato

“per approvazio­ne e pagamento”, ma nel paragrafo precedente si evince che intendeva pagarle

pienamente “secondo i nostri

accordi contrattuali”: a mente del primo giudice non

si può quindi escludere che l’esigi­bilità della pretesa sia stata regolata

nell’ambito dell’altro mandato in essere tra le parti, relativo al procedimento

di divorzio, che non è agli atti, contrariamente a quello in esame inerente

alla liquidazione del regime dei beni.

4.

Nel

reclamo (pag. 6-10) l’avv. RE 1 rimprovera al Pretore di aver disconosciuto che

siccome il momento dell’esigibilità non è previsto

nella nota d’onorario la pretesa è esigibile immediatamen­te giusta l’art.

75.

CO. D’altronde, egli osserva, non si può esigere da lui che apporti la prova

dell’assenza di un accordo sull’esigibi­lità, trattandosi della dimostrazione

di un fatto negativo (“probatio

diabolica”). Rileva altresì che

sottoscrivendo la nota d’onorario CO 1 ha perfino disposto con una nota

manoscritta la modalità di pagamento “VIA STOCK”, ovvero a carico di un suo conto,

e che l’impegno a pagare nell’immediato risulta altresì dalla lettera di

medesima data della nota d’onorario. Il reclamante nega

che l’esigibilità della pretesa sia stata regolata nell’ambito del mandato

relativo al procedimento di divorzio, trattandosi di due mandati ben distinti e

fatturati separatamente, la cui scissione, operata d’intesa con il cliente, si

giustificava per il fatto che contrariamente alle comuni pratiche di divorzio la

liquidazione del regime dei beni richiedeva

un’attenzione particolare, poiché l’ingente patrimonio del ma­rito era incorporato

in una complessa struttura fiduciaria del Liechtenstein di cui era fondatore.

Evidenzia del resto che la fattura inerente al mandato di

divorzio è stata saldata e che la nota d’ono-rario in questione costituisce un

riconoscimento di debito a sé, a

prescindere da qualsivoglia mandato.

Egli precisa comunque che la differenza di data rilevata dal Pretore si spiega semplicemente

per il fatto che il mandato è stato conferito dapprima verbalmente nel mese di

giugno 2019 ed è poi stato confermato per iscritto con le relative modalità di

fatturazione il 4 luglio 2019. Inoltre, che la nota d’onorario in discussione

si riferisca al mandato allegato all’istanza risulta dalla dicitura ivi

contenuta (“assistenza e

patrocinio accordi di liquidazione patrimoniale del coniuge”). Il reclamante spiega ancora che non ha richiesto l’acconto di fr. 250'000.–,

ma ha fatturato l’intero onorario a conclusione del mandato visti i rapporti di

fiducia esistenti tra le parti. Per quanto attiene alla mancata indicazione nel

mandato delle conseguenze della sua revoca, il reclamante afferma che è stato

convenuto uno sconto del 20% sull’onorario forfettario complessivo proprio in

considerazione del fatto che il mandato è terminato quando era stato quasi

ultimato.

5.

Con

le osservazioni al reclamo (pag. 5 e 6) CO 1 afferma che il reclamante non ha

dimostrato, come gl’incombeva, l’esigibi­lità del credito con documenti, non

avendo trattato minimamente questo tema né con l’istanza di rigetto né con la replica

spontanea, dimenticandosene quindi per ben due volte, sicché a giusto titolo il

Pretore ha respinto l’istanza. A mente sua, il reclamante pretende in modo

inammissibile (giusta l’art. 326 CPC) di ovviare a tali mancanze avanzando in

questa sede argomenti nuovi, mai trattati prima, su cui fonda una nuova tesi

giuridica. A suo dire, egli si “aggrappa” infatti alla tesi del Pretore volendo far credere che l’esigibilità fosse

data come “una sorta di fatto

notorio” poiché basata sull’art. 75 CO.

5.1

Ora,

contrariamente a quanto crede il resistente, le parti possono esporre

argomentazioni giuridiche nuove anche in sede di recla­mo purché si fondino su

fatti accertati o discussi in prima sede. Ciò vale in particolare per la

questione – giuridica – dell’esigibilità del credito sulla quale è fondata la

decisione impugnata. Il divieto di nova vale infatti solo per le allegazioni di

fatto e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC, v. sopra consid. 1.2),

mentre il giudice, anche di secondo grado, esamina d’ufficio il diritto (art.

57.

CPC; sentenza della CEF 14.2021.176 del 13 maggio 2022 consid. 6).

5.2

Ciò

posto, secondo la giurisprudenza incombe all’escutente non solo di produrre

un titolo di rigetto ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, ma pure di dimostrare,

con documenti, l’esigibilità del credito posto in esecuzione al momento della

promozione dell’esecuzione (sentenze del Tribunale federale 5D_168/2019 del 23

dicembre 2019 consid. 3.4.2.1, con i rimandi, e della CEF 14.2002.40/41 del 14

agosto 2002, consid. 5.3), ove l’esigibilità non risulti già dal titolo di rigetto, la quale è in

primo luogo definita dall’accordo delle parti e sussidiariamente dalla legge

(sentenza della CEF 14.2019. 189 del 27

febbraio 2020 consid 5.1 con rinvii). Se il momento del­l’esigibilità non è determinato né dal

contratto né da disposizioni specifiche (ad es. l’art. 318 CO per il contratto

di mutuo) e neppure dalla natura del rapporto giuridico, il credito è

immediatamente esigibile secondo il principio generale dell’art. 75 CO (sentenze

del Tribunale federale 5A_121/2021 del 6

aprile 2022 consid. 2.2.2 e della CEF 14.2020.99 del 7 gennaio 2021

consid. 5.4.1) e l’i­­stante non deve dimostrare altro (sentenza 5A_898/2017

dell’11 gennaio 2018 consid. 3.1; Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 79 ad art. 82

LEF Abbet in : Abbet/Veuillet

(ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 98 ad art. 82 LEF).

5.3

Nel caso di specie, il reclamante rileva a ragione che, siccome il

momento dell’esigibilità non figura sulla nota professionale finale (doc. A) da

lui prodotta quale titolo di rigetto, egli poteva avvalersi anche implicitamente della regola dell’immediatezza dell’art. 75 CO. È quindi senza rilievo che abbia invocato esplicitamente tale nor­ma

solo con la replica spontanea, specie perché CO 1 nulla ha obiettato specificatamente quanto all’esigibilità del credito

con le osservazioni all’istanza. D’altronde, una nota d’onorario è per natura

indilatatamente esigibile se non prevede termini di pagamento. Su questo punto

il giudizio pretorile è quindi giuridicamente errato e le osservazioni al

reclamo sono infondate. Essen­do l’esigibilità data al momento della firma del

riconoscimento di debito, a nulla serve discutere dell’interpellazione del 5 maggio 2021 o della menzione “VIA STOCK” apposta dall’escusso sulla

nota d’onorario.

5.4

Il

reclamante rileva poi a ragione che la nota d’onorario sottoscritta dall’escusso

costituisce un valido riconoscimento di debito in sé indipendentemente dal

contratto di mandato che ne sta alla base. Il Pretore e il resistente

misconoscono infatti che l’istante ha indicato

come titolo di rigetto la nota d’onorario controfirmata dall’escus­­so “per approvazione e accettazione” (doc. A), peraltro confermata nello scritto del 16 giugno 2020 (doc.

B), e non il contratto di mandato. Né questo né l’altro mandato sottoscritti

dall’escusso prima della nota professionale sono pertanto di rilievo per

risolvere la questione dell’esigibilità. Dopo aver revocato i mandati, egli ha

approvato le “note

professionali finali” del patrocinatore senza riserve

per quanto attiene all’esigibilità (doc. B e A). Questo presupposto risulta quindi

dimostrato. Contrariamente a quanto stabilito dal Pretore, non spettava all’istante

dimostrare che le parti non avevano regolato la questione dell’esigibilità nell’altro

mandato, bensì all’escusso portarne la controprova, rendendo verosimile, giusta

l’art. 82 cpv. 2 LEF, che l’onorario da lui riconosciuto si riferiva all’altro

mandato e che da tale atto si poteva dedurre l’inesigibilità del suo impegno.

Non spetta infatti alla parte che si prevale di una norma suppletiva come

l’art. 75 CO provare l’assenza di una soluzione diversa da quella prevista

dalla norma, bensì alla parte avversa dimostrare che le parti hanno pattuito

una soluzione diversa (cfr. Hohl in:

Commentaire romand, Code des obligations I/1, 3a ed. 2021, n. 10 ad

art. 68-83 e n. 12 ad art. 75 CO). Anche sotto

questo profilo la sentenza impugnata non è giuridicamente condivisibile.

5.5

Che la data del mandato (“06.19”) figurante nell’oggetto del

patrocinio indicato sulla nota professionale (“assistenza e patrocinio accordi liquidazione

patrimoniale del coniuge a seguito di divorzio come da mandato 06.19”) non corrisponda a quella (4

luglio 2019) della conclusione del mandato “nella pratica di scioglimento e liquidazio­ne

del regime matrimoniale dei beni a seguito di divorzio / separazione legale” (doc. E) non è in sé decisivo. La menzione

della causa dell’obbligo riconosciuto non è una condizione di validità del

titolo di rigetto. Persino un riconoscimento di debito astratto – ovvero che

non menziona la causa dell’obbligo riconosciuto – è valido (art. 17 CO) e

costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio. Spetta semmai all’e­­scusso

rendere verosimile la (vera) causa (o l’assenza di causa) del­l’obbligo e il

fatto che questa causa non è valida, ad esempio perché il rapporto giuridico

all’origine del riconoscimento è estinto, inesisten­te, nullo, invalidato o

simulato (cfr. sentenza della CEF 14.2019.72 del 23 luglio 2019, RtiD 2020 I

707.

n. 41c, consid. 5.4).

Per infirmare il suo riconoscimento di debito,

l’escusso avrebbe dunque dovuto rendere verosimile, a

norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, non solo che in realtà la nota professionale riguardava un altro mandato, ciò che gli avrebbe

imposto perlomeno di produrlo per consentire di verificare che corrispondesse

per data e importo a quanto da lui riconosciuto nella nota professionale in

discussione, ma pure che la somma

riconosciuta non era ancora esigibile o era già stata da lui saldata a

concorrenza dell’importo approvato. Non basta al riguardo una semplice

congettura, come quella azzardata da CO 1 (“non è dunque

possibile scartare l’ipotesi che quanto qui preteso sia stato effettivamente

saldato”, osservazioni al­l’istanza, pag. 3), se non è sostanziata con elementi concreti e oggettivi (DTF

132.

III 143 consid. 4.1.2), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF

145.

III 163 consid. 5.1). Anche su questo punto il reclamo merita accoglimento.

5.6

Per il medesimo motivo è senza rilievo la discussione sull’assenza d’indicazione dell’acconto di fr. 250'000.–

pattuito dalle parti. Omet­tendo di produrre l’altro mandato, come gl’incombeva

in virtù del­l’art. 82 cpv. 2 LEF (sopra consid. 5.5), il resistente non ha

reso verosimile che la nota d’onorario vi si riferisca, ciò che pare del resto inverosimile a fronte dell’oggetto

del patrocinio menzionato sulla nota professionale e l’importo dell’onorario,

per tacere del fatto che anche se stessero le sue allegazioni, la nota

professionale varrebbe comunque come titolo di rigetto per lo stesso importo a

favore dell’altro credito dell’istante, la cui inesigibilità o inesistenza non

è stata resa verosimile. Non avendo l’escusso fatto fronte all’onere della

prova che gravava su di lui, non è necessario pronunciarsi sull’ammissibilità delle

spiegazioni del reclamante sulla data del mandato e sul primo acconto.

5.7

Sempre

per il motivo che la nota d’onorario costituisce un valido titolo di rigetto a

sé stante, non importa che il mandato non preveda il da farsi in caso di

revoca. È di conseguenza pure sprovvista di rilievo la censura di CO 1 (pag. 8

infine) secondo cui il reclamante non si sarebbe confrontato con (tutte) le

motivazioni del Pretore. Lo si ribadisce: a fronte di un riconoscimento di

debito che nulla prevede in merito all’esigibilità incombeva a lui l’onere di

rendere verosimile l’inesigibilità del debito (sopra consid. 5.4). Il

resistente non spiega poi per quale motivo sarebbe “incredibile e scioccante” e “deontologicamente insostenibile” per un avvocato far firmare al cliente un riconoscimento di debito

senza tutelare que­st’ultimo quanto al momento dell’esigibilità (pag. 8 delle

osservazioni al reclamo): se il cliente firma un riconoscimento di debito senza

una tale indicazione significa che è d’accordo di pagare immediatamente.

5.8

Secondo

CO 1 (pag. 9) un mero riconoscimento di debito non è sufficiente per ottenere

il rigetto dell’opposizione se è stato, come nel caso di specie, contestato già

prima dell’emissio­­ne del precetto esecutivo, come risulta da una lettera dell’11

mag­gio 2021 da lui indirizzata all’avv. RE 1 in cui gli aveva chiesto

chiarimenti in merito alla nota d’onorario (doc. 3, pag. 2), alla quale questi

ha risposto con lettera del 19 agosto 2021 (doc. L). Egli cita altresì una

sentenza della scrivente Camera evidenzian­do che se mancano le delucidazioni

richieste (fedele e diligente conduzione del mandato, dovere generale d’informazione,

obbli­go di rendiconto) l’eventuale dichiarazione dell’escusso di accettazione

della nota d’onorario non può essere considerata come un riconoscimento di

debito senza riserve né condizioni e quindi non costituisce un titolo di

rigetto.

5.8.1

Al

resistente non pare chiara la ripartizione dell’onere della prova nella procedura

sommaria di rigetto dell’opposizione, che ha carattere meramente formale (sopra

consid. 2): all’istante basta produrre un titolo nel senso dell’art. 82 cpv. 1

LEF o un attestato di carenza di beni (art. 149 cpv. 2 LEF) per ottenere il

rigetto provvisorio dell’opposizione. Non si può porre a suo carico l’onere di

dimostrare l’esistenza del proprio credito né quello di produrre altri

documenti se non il titolo di rigetto. Spetta invece all’escusso di rendere

verosimili circostanze atte a “infirmare”, ovvero a indebolire la parvenza di

diritto risultante dal titolo prodotto dall’istante (sentenza della CEF

14.2016.237

del 30 gennaio 2017 consid. 5 e 7.2). Se non ci riesce nella

procedura sommaria, gli è aperta la via dell’azione di disconoscimento di

debito (sopra consid. 2). La semplice contestazione del titolo di rigetto non

osta ancora all’accoglimento dell’istanza. L’escusso deve inoltre rendere

verosimili le circostanze sulle quali si fonda la sua contestazione e il fatto

ch’esse “infirmano” il proprio riconoscimento del debito.

5.8.2

D’altronde,

la sentenza citata da CO 1 (14.2017.94 del 13 novembre 2017, consid. 6.2/b) tratta

del caso in cui il titolo di rigetto su cui si fonda l’escutente è un contratto

di mandato e il mandatario escusso contesta in modo tempestivo, non palesemente

insostenibile e sufficientemente circostanziato il corretto adempimento del

mandato (“Basler Praxis”), mentre il caso in esa­me è differente: l’escutente

si fonda su un riconoscimento di debito a sé stante indipendente dal contratto

di mandato (sopra consid. 5.4). Non è quindi applicabile la “Basler Praxis”. Se

non era in chiaro sull’onorario richiesto, egli avrebbe dovuto chiedere delle

delucidazioni all’avvocato prima di approvare la nota e di scrivere la lettera

lusinghiera del 16 giugno 2020 (doc. B). Non allega poi un errore essenziale e

men che meno ne rende verosimile l’esistenza e il rispetto del termine dell’art.

31.

CO.

5.9

CO

1.

sostiene infine (pag. 10 infine) che l’avv. RE 1 avrebbe dovuto

dimostrare l’entità del suo credito e, volendo pure ammettere la sua

esigibilità, che non è dato di sapere il suo ammontare, siccome la pratica non

è stata ultimata dal legale e non basta certo la sua affermazione di aver

concesso, data la prematura revoca, uno sconto del 20%. Repetita iuvant: l’istante

è tenuto a produrre unicamente un titolo di rigetto dell’opposizione (sopra

consid. 5.8.1). Nel caso in esame la nota sottoscritta dal­l’escusso indica l’importo

approvato, che corrisponde a quello del­la pretesa posta in esecuzione. CO 1 l’ha

del resto firmata dopo la revoca di ogni mandato professionale (il 5 giugno

2020, doc. M). Ben sapeva quindi il cliente che stava approvando l’onorario

dovuto al suo avvocato dopo la rescissione del mandato per le “prestazioni fino al 16.06.2020” (doc. A). Anche su questo punto le osservazioni al reclamo sono

infondate.

6.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Sulle spese esecutive di fr. 203.30 indicate nelle conclusioni del reclamo

deciderà invece l’ufficio d’esecuzione.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 436'185.–,

raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia:

1.

Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1.

L’istanza è accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta al

precetto esecutivo n. __________ è rigettata in via provvisoria.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 300.– sono poste a carico della parte

convenuta, che rifonderà all’istante fr. 2'000.– per ripetibili.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà all’avv.

RE 1 fr. 5'000.– per ripetibili.

3.

Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).