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Decisione

14.2021.201

Rigetto definitivo dell’opposizione. Legittimazione dell’ispettore fiscale a rappresentare la Confederazione Svizzera. Diritto di essere sentito. Notifica della decisione fiscale. Pretesa dilazione

22 marzo 2022Italiano10 min

potere di cognizione dell’autorità inferiore (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.201

Lugano

22 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2021.2813 (rigetto definitivo

dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa

con istanza 20 maggio 2021 dalla

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentata dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

contro

RE 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, )

giudicando sul reclamo del 13 dicembre 2021 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 30 novembre 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 febbraio 2021 dall’Ufficio

d’esecuzione di Lugano, la Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso

di fr. 137'254.50 oltre agli interessi del 3% dal 13 febbraio 2021

(indicando quale causa del credito: “Imposta federale diretta 2012 + interessi 3.0% dal 01.04.2013 risp dal

01.12.2017”) e fr. 10'667.90 (per “Interessi aggiornati sino al 12.02.2021”).

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 20 maggio

2021 la Confederazione Svizzera ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è

opposto all’istanza con osservazioni scritte del 28 luglio 2021. Nella replica

e nella duplica inoltrate spontaneamente il 13 e il 27 agosto 2021, le parti

hanno ribadito le proprie conclusioni. In risposta al­l’ordinanza 16 novembre

2021 del Pretore, il 26 novembre l’istante ha precisato che l’istanza era stata

firmata dall’ispettore fiscale presso il Servizio incasso coattivo, __________ __________,

in base alla delega contenuta nella Direttiva interna n. 4/2011 del Direttore

della Divisione delle contribuzioni.

C. Statuendo con decisione del 30 novembre 2021, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione

interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 600.–

senz’assegnare ripetibili o indennità d’inconvenienza.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 13 dicembre 2021 per ottenerne

l’annullamento, protestate tasse, spese e ripetibili.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 1° dicembre 2021, il termi­ne d’impugnazione è scaduto sabato 11

dicembre, per cui la sca­denza è stata riportata a lunedì 13 dicembre

(art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso

giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,

consid. 4.1.1).

3. Nella

decisione impugnata, dopo aver precisato che la Confederazione Svizzera ha la

capacità di stare in lite ed è per legge rappresentata, nel Cantone Ticino,

dall’Ufficio esazione e condoni, e per esso in particolare dal firmatario dell’istanza,

__________ __________, il Pretore ha constatato che l’escusso aveva avuto

contezza della decisione di tassazione invocata dall’istante quale titolo di

rigetto definitivo al più tardi al momento della notifica del precetto

esecutivo, il 15 marzo 2021. Ora, ha rilevato il primo giudice, secondo il

principio della buona fede egli avrebbe dovuto informarsi dell’esistenza e del

contenuto dell’atto e contestarlo tempestivamente. Sennonché l’escusso non

risultava – e nemmeno pretendeva – di essersi attivato in tal senso, malgrado l’istante

avesse atteso sino al 20 maggio 2021 per inoltrare l’istanza. Tanto è bastato

al Pretore per ritenere regolare la notificazione ed esecutiva la decisione

fiscale.

In

merito all’eccezione dell’escusso secondo cui il termine di pagamento sarebbe

stato sospeso o prorogato in seguito alle trattative intavolate con il fisco

per ottenere la possibilità di fornire delle garanzie a copertura del suo

debito, il Pretore ha ricordato che, a prescindere dal fatto che l’intavolazione

di trattative era contestata dall’istante, spettava all’escusso dimostrare con

documenti che il pagamento del debito era effettivamente sospeso, una sua

semplice richiesta non sostituendo la relativa dichiarazione del creditore. In

mancanza di prova, il primo giudice ha respinto l’eccezione e accolto l’istanza.

4. Nel

reclamo RE 1 si duole anzitutto di non aver avuto la possibilità di esprimersi

sulla risposta dell’istante del 26 novembre 2021, giuntagli solo il 30 novembre

allorquando il Pretore ha emesso la decisione impugnata. Tale violazione

manifesta del suo diritto di essere sentito giustifica, a suo parere, l’annulla­mento

della sentenza avversata.

4.1 Ogni parte ha il diritto di prendere conoscenza di ogni argomentazione

sottoposta al giudice e di potersi esprimere al proposito (DTF 137 I 195

consid. 2.3.1). L’intimazione all’escusso della risposta

dell’istante del 26 novembre 2021 un giorno prima dell’e­manazione

della sentenza vanifica tale suo diritto e costituisce pertanto effettivamente

una manifesta violazione del suo diritto di essere

sentito (art. 53 CPC). Altro è però il discorso delle conseguen­ze della

violazione.

4.2 Il

diritto di essere sentiti è una garanzia di natura formale, la cui

disattenzione determina di principio l’annullamento della decisio­ne impugnata,

indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 135

Fatti

I 190 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza la sua violazione può tuttavia

ritenersi eccezionalmen­te sanata se la parte lesa ha potuto esprimersi

liberamente dinanzi a un’autorità superiore provvista dello stesso

potere di cognizione dell’autorità inferiore (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza

del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3),

sempre che la violazione non sia particolarmente grave o che, seppur in

presenza di una violazione grave, il rinvio degli atti al­l’autorità inferiore

risulterebbe una vana formalità e causerebbe un inutile allungamento della

procedura incompatibile con l’inte­resse della parte lesa a un giudizio in

tempi ragionevoli (DTF 142 II 226 consid.

2.8.1; 145 I 174 consid. 4.4).

4.3 Nel

caso specifico, la questione del potere di rappresentanza del firmatario dell’istanza

è un presupposto processuale che va esaminato d’ufficio (art. 60 CPC) anche in

seconda sede (DTF 130 III 433 consid. 3.1; sentenze del Tribunale federale 5A_801/2017

del 14 maggio 2018 consid. 3.3.1 e 4A_229/2017 del 7 dicembre 2017 consid. 3.2;

sentenza della CEF 14.2016.107 del 5 ottobre 2016 consid. 6 e 6.1). Il potere

di cognizione della Camera è pertanto lo stesso di quello del Pretore. Il

reclamante avrebbe potuto quindi esporre le sue eventuali obiezioni già nel

reclamo. Ora, anche il diritto di essere sentito dev’essere esercitato secondo

il principio della buona fede (art. 52 CPC). Nel reclamo RE 1 non ha esposto

motivi di dubitare del potere di rappresentanza del firmatario dell’istanza – ha

del resto sollevato l’eccezione per la pri­ma volta solo in sede di duplica – e

invero neppure ha contestato tale potere. Non poteva però sfuggire al suo

patrocinatore che secondo la giurisprudenza di questa Camera nelle cause di

riscossione delle imposte federali dirette prelevate in Ticino la

Confederazione Svizzera è per legge rappresentata dall’Ufficio esazione e

condoni, e segnatamente dall’ispettore __________ __________ del

Servizio incasso coattivo (sentenza

14.2015.213 dell’11 marzo 2016 consid. 5.3). In queste circostanze il rinvio

degli atti all’autorità inferiore

Considerandi

risulterebbe, una vana formalità fine a sé stessa (“Leerlauf”) e causerebbe un inutile allungamento

della procedura, già pendente da oltre dieci mesi. Il Pretore non potrebbe del

resto far altro che confermare la legittimazione

dell’ispettore __________ sulla scor­ta

della giurisprudenza appena citata. La domanda (implicita) di retrocessione

della causa al primo giudice va di conseguenza respinta.

5.

Il

reclamante contesta d’altronde l’esigibilità del credito fiscale, facendo

valere ch’essa dev’essere precedente alla notifica del precetto esecutivo.

Nelle osservazioni all’istanza, però, egli stesso ha allegato di aver

contattato l’istante “per valutare la possibilità di fornire delle garanzie per il pagamento

del (contestato) debito contributivo”, e ciò prima della notifica del precetto esecutivo, dal momento ch’egli

ha qualificato come abusivo l’avvio della procedura esecutiva. Ne segue ch’egli

aveva conoscenza del proprio debito e della decisione su reclamo del 18

dicembre 2019, altrimenti la sua richiesta di dilazione non avrebbe avuto senso,

ove il credito non fosse già stato esigibile e la decisione emanata, come

risulta dal testo dell’art. 81 cpv. 1 LEF (v. pure la DTF

138.

III 586 consid. 6.1.2), da lui

stesso invocato in quelle osservazioni. La censura d’inesigibilità del credito

posto in esecuzione si avvera manifestamente abusiva e non degna di protezione.

6.

A

scanso di equivoco, va precisato che, contrariamente a quanto il reclamante ha

sostenuto in prima sede, la richiesta di dilazione non costituisce (ancora) una

proroga del debito giusta l’art. 81 cpv. 1 LEF, poiché presuppone l’accordo del

creditore, che il debitore de­ve dimostrare con documenti in virtù della

medesima norma (DTF 115 III 100; sentenza della CEF

14.2004.101

del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi), come peraltro

giustamente esposto dal Pretore senza

contestazione da parte del reclamante.

7.

Le spese processuali del presente

giudizio, stabilite in applicazio­ne degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, la controparte non essendo stata chiamata a presentare

osservazioni in questa sede.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 147'922.40,

raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).