14.2021.201
Rigetto definitivo dell’opposizione. Legittimazione dell’ispettore fiscale a rappresentare la Confederazione Svizzera. Diritto di essere sentito. Notifica della decisione fiscale. Pretesa dilazione
22 marzo 2022Italiano10 min
potere di cognizione dell’autorità inferiore (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.201
Lugano
22 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2021.2813 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 20 maggio 2021 dalla
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentata dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 13 dicembre 2021 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 30 novembre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 febbraio 2021 dall’Ufficio
d’esecuzione di Lugano, la Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso
di fr. 137'254.50 oltre agli interessi del 3% dal 13 febbraio 2021
(indicando quale causa del credito: “Imposta federale diretta 2012 + interessi 3.0% dal 01.04.2013 risp dal
01.12.2017”) e fr. 10'667.90 (per “Interessi aggiornati sino al 12.02.2021”).
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 20 maggio
2021 la Confederazione Svizzera ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è
opposto all’istanza con osservazioni scritte del 28 luglio 2021. Nella replica
e nella duplica inoltrate spontaneamente il 13 e il 27 agosto 2021, le parti
hanno ribadito le proprie conclusioni. In risposta all’ordinanza 16 novembre
2021 del Pretore, il 26 novembre l’istante ha precisato che l’istanza era stata
firmata dall’ispettore fiscale presso il Servizio incasso coattivo, __________ __________,
in base alla delega contenuta nella Direttiva interna n. 4/2011 del Direttore
della Divisione delle contribuzioni.
C. Statuendo con decisione del 30 novembre 2021, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 600.–
senz’assegnare ripetibili o indennità d’inconvenienza.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 13 dicembre 2021 per ottenerne
l’annullamento, protestate tasse, spese e ripetibili.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 1° dicembre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 11
dicembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 13 dicembre
(art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso
giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,
consid. 4.1.1).
3. Nella
decisione impugnata, dopo aver precisato che la Confederazione Svizzera ha la
capacità di stare in lite ed è per legge rappresentata, nel Cantone Ticino,
dall’Ufficio esazione e condoni, e per esso in particolare dal firmatario dell’istanza,
__________ __________, il Pretore ha constatato che l’escusso aveva avuto
contezza della decisione di tassazione invocata dall’istante quale titolo di
rigetto definitivo al più tardi al momento della notifica del precetto
esecutivo, il 15 marzo 2021. Ora, ha rilevato il primo giudice, secondo il
principio della buona fede egli avrebbe dovuto informarsi dell’esistenza e del
contenuto dell’atto e contestarlo tempestivamente. Sennonché l’escusso non
risultava – e nemmeno pretendeva – di essersi attivato in tal senso, malgrado l’istante
avesse atteso sino al 20 maggio 2021 per inoltrare l’istanza. Tanto è bastato
al Pretore per ritenere regolare la notificazione ed esecutiva la decisione
fiscale.
In
merito all’eccezione dell’escusso secondo cui il termine di pagamento sarebbe
stato sospeso o prorogato in seguito alle trattative intavolate con il fisco
per ottenere la possibilità di fornire delle garanzie a copertura del suo
debito, il Pretore ha ricordato che, a prescindere dal fatto che l’intavolazione
di trattative era contestata dall’istante, spettava all’escusso dimostrare con
documenti che il pagamento del debito era effettivamente sospeso, una sua
semplice richiesta non sostituendo la relativa dichiarazione del creditore. In
mancanza di prova, il primo giudice ha respinto l’eccezione e accolto l’istanza.
4. Nel
reclamo RE 1 si duole anzitutto di non aver avuto la possibilità di esprimersi
sulla risposta dell’istante del 26 novembre 2021, giuntagli solo il 30 novembre
allorquando il Pretore ha emesso la decisione impugnata. Tale violazione
manifesta del suo diritto di essere sentito giustifica, a suo parere, l’annullamento
della sentenza avversata.
4.1 Ogni parte ha il diritto di prendere conoscenza di ogni argomentazione
sottoposta al giudice e di potersi esprimere al proposito (DTF 137 I 195
consid. 2.3.1). L’intimazione all’escusso della risposta
dell’istante del 26 novembre 2021 un giorno prima dell’emanazione
della sentenza vanifica tale suo diritto e costituisce pertanto effettivamente
una manifesta violazione del suo diritto di essere
sentito (art. 53 CPC). Altro è però il discorso delle conseguenze della
violazione.
4.2 Il
diritto di essere sentiti è una garanzia di natura formale, la cui
disattenzione determina di principio l’annullamento della decisione impugnata,
indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 135
Fatti
I 190 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza la sua violazione può tuttavia
ritenersi eccezionalmente sanata se la parte lesa ha potuto esprimersi
liberamente dinanzi a un’autorità superiore provvista dello stesso
potere di cognizione dell’autorità inferiore (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza
del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3),
sempre che la violazione non sia particolarmente grave o che, seppur in
presenza di una violazione grave, il rinvio degli atti all’autorità inferiore
risulterebbe una vana formalità e causerebbe un inutile allungamento della
procedura incompatibile con l’interesse della parte lesa a un giudizio in
tempi ragionevoli (DTF 142 II 226 consid.
2.8.1; 145 I 174 consid. 4.4).
4.3 Nel
caso specifico, la questione del potere di rappresentanza del firmatario dell’istanza
è un presupposto processuale che va esaminato d’ufficio (art. 60 CPC) anche in
seconda sede (DTF 130 III 433 consid. 3.1; sentenze del Tribunale federale 5A_801/2017
del 14 maggio 2018 consid. 3.3.1 e 4A_229/2017 del 7 dicembre 2017 consid. 3.2;
sentenza della CEF 14.2016.107 del 5 ottobre 2016 consid. 6 e 6.1). Il potere
di cognizione della Camera è pertanto lo stesso di quello del Pretore. Il
reclamante avrebbe potuto quindi esporre le sue eventuali obiezioni già nel
reclamo. Ora, anche il diritto di essere sentito dev’essere esercitato secondo
il principio della buona fede (art. 52 CPC). Nel reclamo RE 1 non ha esposto
motivi di dubitare del potere di rappresentanza del firmatario dell’istanza – ha
del resto sollevato l’eccezione per la prima volta solo in sede di duplica – e
invero neppure ha contestato tale potere. Non poteva però sfuggire al suo
patrocinatore che secondo la giurisprudenza di questa Camera nelle cause di
riscossione delle imposte federali dirette prelevate in Ticino la
Confederazione Svizzera è per legge rappresentata dall’Ufficio esazione e
condoni, e segnatamente dall’ispettore __________ __________ del
Servizio incasso coattivo (sentenza
14.2015.213 dell’11 marzo 2016 consid. 5.3). In queste circostanze il rinvio
degli atti all’autorità inferiore
Considerandi
risulterebbe, una vana formalità fine a sé stessa (“Leerlauf”) e causerebbe un inutile allungamento
della procedura, già pendente da oltre dieci mesi. Il Pretore non potrebbe del
resto far altro che confermare la legittimazione
dell’ispettore __________ sulla scorta
della giurisprudenza appena citata. La domanda (implicita) di retrocessione
della causa al primo giudice va di conseguenza respinta.
5.
Il
reclamante contesta d’altronde l’esigibilità del credito fiscale, facendo
valere ch’essa dev’essere precedente alla notifica del precetto esecutivo.
Nelle osservazioni all’istanza, però, egli stesso ha allegato di aver
contattato l’istante “per valutare la possibilità di fornire delle garanzie per il pagamento
del (contestato) debito contributivo”, e ciò prima della notifica del precetto esecutivo, dal momento ch’egli
ha qualificato come abusivo l’avvio della procedura esecutiva. Ne segue ch’egli
aveva conoscenza del proprio debito e della decisione su reclamo del 18
dicembre 2019, altrimenti la sua richiesta di dilazione non avrebbe avuto senso,
ove il credito non fosse già stato esigibile e la decisione emanata, come
risulta dal testo dell’art. 81 cpv. 1 LEF (v. pure la DTF
138.
III 586 consid. 6.1.2), da lui
stesso invocato in quelle osservazioni. La censura d’inesigibilità del credito
posto in esecuzione si avvera manifestamente abusiva e non degna di protezione.
6.
A
scanso di equivoco, va precisato che, contrariamente a quanto il reclamante ha
sostenuto in prima sede, la richiesta di dilazione non costituisce (ancora) una
proroga del debito giusta l’art. 81 cpv. 1 LEF, poiché presuppone l’accordo del
creditore, che il debitore deve dimostrare con documenti in virtù della
medesima norma (DTF 115 III 100; sentenza della CEF
14.2004.101
del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi), come peraltro
giustamente esposto dal Pretore senza
contestazione da parte del reclamante.
7.
Le spese processuali del presente
giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, la controparte non essendo stata chiamata a presentare
osservazioni in questa sede.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 147'922.40,
raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).