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Decisione

14.2021.202

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo contro la decisione di reiezione di una domanda di rettifica. Preteso errore di calcolo

28 giugno 2022Italiano10 min

sentenze italiane costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo per i contributi

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.202

Lugano

28 giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo

dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa

con istanza 28 ottobre 2020 da

CO 1

(patrocinata dall’__________ PA 2, )

contro

RE 1RE 1

(patrocinato dall’__________ PA 1, )

giudicando sul reclamo del 16 dicembre 2021 presentato da RE 1 contro

la decisione 2 dicembre 2021 di reiezione della domanda di rettifica della

sentenza 13 ottobre 2021, con cui il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza

di rigetto;

ritenuto

in fatto: A. Sulla scorta di due decisioni del Tribunale civile di M__________

emesse l’una il 14 luglio 2011 nella procedura di separazione giudiziale e l’altra,

del 12 luglio 2018, in quella di divorzio che opponevano i coniugi RE 1 e CO 1,

con istanza del 28 ottobre 2020 l’ex-moglie ha chiesto al Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 5, di rigettare in via definitiva l’opposizione interposta

dal­l’ex-marito al precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 marzo 2020

dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano per fr. 81'263.85 oltre

agli interessi del 5% dal 28 febbraio 2020. Quale oggetto della pretesa sono

stati indicati gli alimenti e le spese straordinarie arretrati per il periodo

dal 2011 al 2020 a favore della figlia e gli interessi maturati tra il 2011 e

il 2019.

Fatti

B. Statuendo

con decisione del 13 ottobre 2021 il Pretore ha stabilito che le suddette

sentenze italiane costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo per i contributi

alimentari disposti in favore della figlia dal 2011 fino al 31 dicembre 2018 (quantificati

in complessivi € 142'400.–) ma non

per le pretese relative alle spese straordinarie. Egli ha d’altronde accolto in

parte l’eccezione di estinzione del debito sollevata dal convenuto, rilevando –

sulla scorta dei giustificativi prodotti – che quest’ultimo aveva corrisposto

all’istante assegni mensili per complessivi € 126'673.65. Il primo giudice ha quindi accolto parzialmente l’istanza

e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da RE 1 limitatamente a fr. 16'728.11,

pari alla somma ancora scoperta di €

15'726.53 (cui è stato applicato il tasso di cambio €/fr. 1/1.0637), ottenuta

deducendo € 126'673.65 dall’importo

iniziale di € 142'400.–. Ha posto le spese processuali di fr. 300.– a carico dell’istante in

ragione di 4⁄5 e per la rimanenza a carico dell’escusso, cui

sono state riconosciute ripetibili ridotte di fr. 1'100.–.

C. Contro

la sentenza appena citata, il 25 ottobre 2021 RE 1 ha presentato al medesimo

Pretore una domanda di rettifica ai sensi dell’art. 334 CPC, al fine di

ottenere una riduzione dell’importo rigettato da fr. 16'728.11 a fr. 11'805.20,

nonché una modifica della ripartizione delle spese processuali di fr. 300.–

nel senso che le medesime siano poste a carico dell’istante in ragione di 6/7 e

per la rimanenza a carico suo, con un riconoscimento di ripetibili a suo favore

di fr. 1'500.– (anziché fr. 1'100.–). Nelle sue osservazioni del 5

novembre 2021, CO 1 ha postulato la reiezione della domanda formulata dalla

controparte.

D. Con

decisione del 2 dicembre 2021 il Pretore ha respinto la domanda di rettifica,

obbligando l’escusso a versare a CO 1 fr. 200.– per ripetibili e

rinunciando a prelevare spese processuali.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 16 dicembre 2021 per ottenerne,

previo conferimento dell’effetto sospensivo limitatamente a fr. 4'710.–, l’accoglimento

della domanda di rettifica nel senso che l’istanza di rigetto sia parzialmente

accolta per fr. 12'018.– (anziché per i fr. 11'805.20 indicati a suo

dire per svista davanti al Pretore), protestate spese e ripetibili. L’indomani

il presidente della Camera ha dichiarato irricevibile la domanda di effetto

sospensivo presentata con l’impugnazione. Stante il prevedibile esito dell’o­­dierno

giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza in esame – relativa a una domanda di rettifica ai sensi

dell’art. 334 cpv. 1 CPC – è impugnabile mediante reclamo (art. 334 cpv. 3

CPC). Trattasi di un reclamo a norma dell’art. 319 lett. b n. 1 CPC dato contro

una cosiddetta “altra

decisione” nei casi stabiliti dalla legge (Trezzini in: Trezzini et al. [curatori],

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. II, 2a ed. 2017, n. 39 ad art. 319 CPC; Brunner/Tanner in: Ober­hammer/Domej/Haas,

Kurzkommentar, ZPO, 3a ed. 2021, n. 4 ad art. 334 CPC). Secondo la legge sull’organizzazione

giudiziaria (LOG; RL 177.100) la trattazione di simili gravami rientrerebbe in

linea di massima nella competenza della terza Camera civile del Tribunale d’appello,

e ciò indipendentemente dal valore e dal genere della controversia (art. 48

lett. c n. 1 LOG). Dato nondimeno che – come si vedrà oltre – il reclamo

è manifestamente destinato all’insuccesso, la trasmissione all’altra Camera si

esaurirebbe in un mero esercizio di giurisdizione. Tanto vale procedere

pertanto all’esame del ricorso senza indugio.

2.

Per

quanto concerne la tempestività del gravame, l’art. 321 CPC è silente su quale

sia il termine entro il quale debbano essere impugnate le “altre decisioni”

di cui all’art. 319 lett. b CPC, il capoverso 2 del medesimo limitandosi a

stabilire in dieci giorni il termine di reclamo contro una decisione

pronunciata in procedura sommaria o una disposizione ordinatoria processuale

(art. 321 cpv. 2 CPC). Sull’applicabilità di tale disposizione alle “altre

decisioni” la dottrina è divisa: per alcuni autori nella nozione di “disposizione

ordinatoria processuale” rientrano tutte le decisioni ai sen­si dell’art.

319.

lett. b CPC, per altri le medesime sottostanno invece al termine di trenta

giorni previsto dall’art. 321 cpv. 1 CPC, a meno che siano state pronunciate in

procedura sommaria (Bas­tons Bulletti in: CPC, Petit Commentaire, 2021, n. 2 ad art. 321 CPC con rinvii; Trezzini in: op.cit., n. 24 e segg. ad

art. 321). Nella

fattispecie la questione può ad ogni modo essere lasciata aperta giacché il

reclamo, presentato il 16 dicembre 2021 entro il termine di dieci giorni dalla

notificazione della decisione impugnata, avvenuta il 6 dicembre 2021, è ad ogni

modo tempestivo.

3.

Nella

sentenza impugnata, il Pretore ha anzitutto ricordato che, per comprovare i

versamenti effettuati, RE 1 ha pro-dotto nella procedura di rigetto dell’opposizione

circa cento estratti bancari e che alcuni di essi avevano quale causale più

mensilità o mensilità congiunte a spese straordinarie. A suo dire anche se vi

fosse un errore di calcolo, esso non è desumibile con evidenza dal testo della

decisione, sicché non vi è spazio per una rettifica ai sensi dell’art. 334 CPC.

Onde la reiezione della domanda.

4.

Nel

reclamo RE 1 sostiene che il Pretore, pur aven­do giustamente considerato che andavano

conteggiati i pagamen­ti dei contributi alimentari da lui effettuati per il

periodo da agosto 2011 a dicembre 2018 in base ai giustificativi

bancari prodotti, ha però commesso un “evidente errore di calcolo” dal momento che la somma

complessiva dei bonifici ammonta a suo dire a € 131'101.75 e non a € 126'673.65

come indicato ai considerandi n. 12 e 14 della decisione impugnata, sicché l’importo

residuo dovuto ascen­de a € 11'298.25 (€ 142'400.– ./. € 131'101.75), pari a fr. 12'018.–

secondo il tasso di cambio applicato dal primo giudice. Proprio perché il plico

di giustificativi bancari è decisivo e il calcolo facilmente verificabile – basterebbe

a mente del reclamante sommare tutti i pagamenti indicanti la causale “assegno mensile” – non

può sussistere alcun dubbio sull’importo di € 131'101.75 ottenuto addizionando i

singoli importi, né la decisione impugnata indica d’al­­tronde quali tra questi

giustificativi sono stati esclusi per giungere alla somma di € 126'673.65. Dato

il manifesto errore di calcolo, egli chiede la modifica dei considerandi 12 e

14, nonché del primo punto del dispositivo della decisione del 13 ottobre 2021.

5.

Ai

sensi dell’art. 334 cpv. 1 (prima frase) CPC se il dispositivo è poco chiaro,

ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, il giudice,

su domanda di una parte o d’ufficio, interpreta o rettifica la decisione.

5.1

Di

per sé, la domanda d’interpretazione o di rettifica serve solo a chiarire la

volontà decisionale del giudice, non a modificare materialmente la sentenza già

pronunciata. Può quindi essere accolta solo se il dispositivo è di per sé

contraddittorio o se esiste una contraddizione tra le motivazioni e il

dispositivo. L’incoerenza o la mancanza di chiarezza dev’essere dovuta a

formulazioni formalmente difettose. L’interpretazione o la rettifica non

possono quindi servire a cambiare la decisione presa da profilo materiale, sanare

un’omissione o eliminare contraddizioni logiche. Gli errori materiali devono

essere censurati in tempo utile facendo capo ai rimedi giuridici ordinari

disponibili a tale scopo (DTF 143 III 522 seg. consid. 6.1 con numerosi

riferimenti dottrinali; Trezzini,

op. cit., n. 5 e 6 ad art. 334).

5.2

Nella

fattispecie, il dispositivo (n. 1) di cui il reclamante chiede la rettifica

riporta fedelmente l’importo (di fr. 16'728.11) che figura al considerando

14, il quale a sua volta risulta da un calcolo fondato su importi

precedentemente esposti nei considerandi 10 e 12, correttamente riportati. Non

sussiste pertanto alcuna contraddizione tra il dispositivo di cui è chiesta la

rettifica e i motivi della decisione. Il reclamo è al riguardo infondato.

5.3

Contrariamente

a quanto allega il reclamante, non è neppure evidente che la somma di € 126'673.65 cui è giunta il Pretore (al consid. 12) sia il frutto di

un errore di calcolo. Infatti, né l’escusso né il primo giudice hanno esposto

gl’importi presi in considerazione nell’addizione. RE 1 non ha d’altronde

neppure citato la somma di € 131'101.75

in prima sede e neppure si è dato la pena di esporre dettagliatamente il

calcolo nel reclamo, indican­do per ogni pagamento

l’oggetto (“assegno”) e il mese di riferimen­to. Non è così possibile

verificare come ha computato gli estratti bancari che hanno quale

causale più mensilità o mensilità congiunte a spese straordinarie. Da questo

punto di vista il reclamo si avvera persino irricevibile per carenza di

motivazione.

Ad

ogni buon conto, quanto il reclamante rimprovera al Pretore non è tanto un

errore di calcolo, bensì l’omissione di tenere conto di alcuni degli estratti

bancari da lui prodotti. Si tratterebbe quindi di un errore

materiale che non andava censurato con una domanda di rettifica bensì con un

reclamo entro dieci giorni dalla notifica della sentenza di rigetto (sopra

consid. 5.1 in fine). Il reclamo vede così la sua sorte definitivamente segnata.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'710.11,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).