14.2021.202
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo contro la decisione di reiezione di una domanda di rettifica. Preteso errore di calcolo
28 giugno 2022Italiano10 min
sentenze italiane costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo per i contributi
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.202
Lugano
28 giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 28 ottobre 2020 da
CO 1
(patrocinata dall’__________ PA 2, )
contro
RE 1RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, )
giudicando sul reclamo del 16 dicembre 2021 presentato da RE 1 contro
la decisione 2 dicembre 2021 di reiezione della domanda di rettifica della
sentenza 13 ottobre 2021, con cui il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza
di rigetto;
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta di due decisioni del Tribunale civile di M__________
emesse l’una il 14 luglio 2011 nella procedura di separazione giudiziale e l’altra,
del 12 luglio 2018, in quella di divorzio che opponevano i coniugi RE 1 e CO 1,
con istanza del 28 ottobre 2020 l’ex-moglie ha chiesto al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 5, di rigettare in via definitiva l’opposizione interposta
dall’ex-marito al precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 marzo 2020
dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano per fr. 81'263.85 oltre
agli interessi del 5% dal 28 febbraio 2020. Quale oggetto della pretesa sono
stati indicati gli alimenti e le spese straordinarie arretrati per il periodo
dal 2011 al 2020 a favore della figlia e gli interessi maturati tra il 2011 e
il 2019.
Fatti
B. Statuendo
con decisione del 13 ottobre 2021 il Pretore ha stabilito che le suddette
sentenze italiane costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo per i contributi
alimentari disposti in favore della figlia dal 2011 fino al 31 dicembre 2018 (quantificati
in complessivi € 142'400.–) ma non
per le pretese relative alle spese straordinarie. Egli ha d’altronde accolto in
parte l’eccezione di estinzione del debito sollevata dal convenuto, rilevando –
sulla scorta dei giustificativi prodotti – che quest’ultimo aveva corrisposto
all’istante assegni mensili per complessivi € 126'673.65. Il primo giudice ha quindi accolto parzialmente l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da RE 1 limitatamente a fr. 16'728.11,
pari alla somma ancora scoperta di €
15'726.53 (cui è stato applicato il tasso di cambio €/fr. 1/1.0637), ottenuta
deducendo € 126'673.65 dall’importo
iniziale di € 142'400.–. Ha posto le spese processuali di fr. 300.– a carico dell’istante in
ragione di 4⁄5 e per la rimanenza a carico dell’escusso, cui
sono state riconosciute ripetibili ridotte di fr. 1'100.–.
C. Contro
la sentenza appena citata, il 25 ottobre 2021 RE 1 ha presentato al medesimo
Pretore una domanda di rettifica ai sensi dell’art. 334 CPC, al fine di
ottenere una riduzione dell’importo rigettato da fr. 16'728.11 a fr. 11'805.20,
nonché una modifica della ripartizione delle spese processuali di fr. 300.–
nel senso che le medesime siano poste a carico dell’istante in ragione di 6/7 e
per la rimanenza a carico suo, con un riconoscimento di ripetibili a suo favore
di fr. 1'500.– (anziché fr. 1'100.–). Nelle sue osservazioni del 5
novembre 2021, CO 1 ha postulato la reiezione della domanda formulata dalla
controparte.
D. Con
decisione del 2 dicembre 2021 il Pretore ha respinto la domanda di rettifica,
obbligando l’escusso a versare a CO 1 fr. 200.– per ripetibili e
rinunciando a prelevare spese processuali.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 16 dicembre 2021 per ottenerne,
previo conferimento dell’effetto sospensivo limitatamente a fr. 4'710.–, l’accoglimento
della domanda di rettifica nel senso che l’istanza di rigetto sia parzialmente
accolta per fr. 12'018.– (anziché per i fr. 11'805.20 indicati a suo
dire per svista davanti al Pretore), protestate spese e ripetibili. L’indomani
il presidente della Camera ha dichiarato irricevibile la domanda di effetto
sospensivo presentata con l’impugnazione. Stante il prevedibile esito dell’odierno
giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza in esame – relativa a una domanda di rettifica ai sensi
dell’art. 334 cpv. 1 CPC – è impugnabile mediante reclamo (art. 334 cpv. 3
CPC). Trattasi di un reclamo a norma dell’art. 319 lett. b n. 1 CPC dato contro
una cosiddetta “altra
decisione” nei casi stabiliti dalla legge (Trezzini in: Trezzini et al. [curatori],
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. II, 2a ed. 2017, n. 39 ad art. 319 CPC; Brunner/Tanner in: Oberhammer/Domej/Haas,
Kurzkommentar, ZPO, 3a ed. 2021, n. 4 ad art. 334 CPC). Secondo la legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG; RL 177.100) la trattazione di simili gravami rientrerebbe in
linea di massima nella competenza della terza Camera civile del Tribunale d’appello,
e ciò indipendentemente dal valore e dal genere della controversia (art. 48
lett. c n. 1 LOG). Dato nondimeno che – come si vedrà oltre – il reclamo
è manifestamente destinato all’insuccesso, la trasmissione all’altra Camera si
esaurirebbe in un mero esercizio di giurisdizione. Tanto vale procedere
pertanto all’esame del ricorso senza indugio.
2.
Per
quanto concerne la tempestività del gravame, l’art. 321 CPC è silente su quale
sia il termine entro il quale debbano essere impugnate le “altre decisioni”
di cui all’art. 319 lett. b CPC, il capoverso 2 del medesimo limitandosi a
stabilire in dieci giorni il termine di reclamo contro una decisione
pronunciata in procedura sommaria o una disposizione ordinatoria processuale
(art. 321 cpv. 2 CPC). Sull’applicabilità di tale disposizione alle “altre
decisioni” la dottrina è divisa: per alcuni autori nella nozione di “disposizione
ordinatoria processuale” rientrano tutte le decisioni ai sensi dell’art.
319.
lett. b CPC, per altri le medesime sottostanno invece al termine di trenta
giorni previsto dall’art. 321 cpv. 1 CPC, a meno che siano state pronunciate in
procedura sommaria (Bastons Bulletti in: CPC, Petit Commentaire, 2021, n. 2 ad art. 321 CPC con rinvii; Trezzini in: op.cit., n. 24 e segg. ad
art. 321). Nella
fattispecie la questione può ad ogni modo essere lasciata aperta giacché il
reclamo, presentato il 16 dicembre 2021 entro il termine di dieci giorni dalla
notificazione della decisione impugnata, avvenuta il 6 dicembre 2021, è ad ogni
modo tempestivo.
3.
Nella
sentenza impugnata, il Pretore ha anzitutto ricordato che, per comprovare i
versamenti effettuati, RE 1 ha pro-dotto nella procedura di rigetto dell’opposizione
circa cento estratti bancari e che alcuni di essi avevano quale causale più
mensilità o mensilità congiunte a spese straordinarie. A suo dire anche se vi
fosse un errore di calcolo, esso non è desumibile con evidenza dal testo della
decisione, sicché non vi è spazio per una rettifica ai sensi dell’art. 334 CPC.
Onde la reiezione della domanda.
4.
Nel
reclamo RE 1 sostiene che il Pretore, pur avendo giustamente considerato che andavano
conteggiati i pagamenti dei contributi alimentari da lui effettuati per il
periodo da agosto 2011 a dicembre 2018 in base ai giustificativi
bancari prodotti, ha però commesso un “evidente errore di calcolo” dal momento che la somma
complessiva dei bonifici ammonta a suo dire a € 131'101.75 e non a € 126'673.65
come indicato ai considerandi n. 12 e 14 della decisione impugnata, sicché l’importo
residuo dovuto ascende a € 11'298.25 (€ 142'400.– ./. € 131'101.75), pari a fr. 12'018.–
secondo il tasso di cambio applicato dal primo giudice. Proprio perché il plico
di giustificativi bancari è decisivo e il calcolo facilmente verificabile – basterebbe
a mente del reclamante sommare tutti i pagamenti indicanti la causale “assegno mensile” – non
può sussistere alcun dubbio sull’importo di € 131'101.75 ottenuto addizionando i
singoli importi, né la decisione impugnata indica d’altronde quali tra questi
giustificativi sono stati esclusi per giungere alla somma di € 126'673.65. Dato
il manifesto errore di calcolo, egli chiede la modifica dei considerandi 12 e
14, nonché del primo punto del dispositivo della decisione del 13 ottobre 2021.
5.
Ai
sensi dell’art. 334 cpv. 1 (prima frase) CPC se il dispositivo è poco chiaro,
ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, il giudice,
su domanda di una parte o d’ufficio, interpreta o rettifica la decisione.
5.1
Di
per sé, la domanda d’interpretazione o di rettifica serve solo a chiarire la
volontà decisionale del giudice, non a modificare materialmente la sentenza già
pronunciata. Può quindi essere accolta solo se il dispositivo è di per sé
contraddittorio o se esiste una contraddizione tra le motivazioni e il
dispositivo. L’incoerenza o la mancanza di chiarezza dev’essere dovuta a
formulazioni formalmente difettose. L’interpretazione o la rettifica non
possono quindi servire a cambiare la decisione presa da profilo materiale, sanare
un’omissione o eliminare contraddizioni logiche. Gli errori materiali devono
essere censurati in tempo utile facendo capo ai rimedi giuridici ordinari
disponibili a tale scopo (DTF 143 III 522 seg. consid. 6.1 con numerosi
riferimenti dottrinali; Trezzini,
op. cit., n. 5 e 6 ad art. 334).
5.2
Nella
fattispecie, il dispositivo (n. 1) di cui il reclamante chiede la rettifica
riporta fedelmente l’importo (di fr. 16'728.11) che figura al considerando
14, il quale a sua volta risulta da un calcolo fondato su importi
precedentemente esposti nei considerandi 10 e 12, correttamente riportati. Non
sussiste pertanto alcuna contraddizione tra il dispositivo di cui è chiesta la
rettifica e i motivi della decisione. Il reclamo è al riguardo infondato.
5.3
Contrariamente
a quanto allega il reclamante, non è neppure evidente che la somma di € 126'673.65 cui è giunta il Pretore (al consid. 12) sia il frutto di
un errore di calcolo. Infatti, né l’escusso né il primo giudice hanno esposto
gl’importi presi in considerazione nell’addizione. RE 1 non ha d’altronde
neppure citato la somma di € 131'101.75
in prima sede e neppure si è dato la pena di esporre dettagliatamente il
calcolo nel reclamo, indicando per ogni pagamento
l’oggetto (“assegno”) e il mese di riferimento. Non è così possibile
verificare come ha computato gli estratti bancari che hanno quale
causale più mensilità o mensilità congiunte a spese straordinarie. Da questo
punto di vista il reclamo si avvera persino irricevibile per carenza di
motivazione.
Ad
ogni buon conto, quanto il reclamante rimprovera al Pretore non è tanto un
errore di calcolo, bensì l’omissione di tenere conto di alcuni degli estratti
bancari da lui prodotti. Si tratterebbe quindi di un errore
materiale che non andava censurato con una domanda di rettifica bensì con un
reclamo entro dieci giorni dalla notifica della sentenza di rigetto (sopra
consid. 5.1 in fine). Il reclamo vede così la sua sorte definitivamente segnata.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'710.11,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).