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Decisione

14.2021.203

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

10 gennaio 2022Italiano8 min

con decisione del 1° dicembre 2021 il Pretore ha di-chiarato il fallimento di RE

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2021.203

Lugano

10 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2021.4998 (fallimento)

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 27 ot­tobre

2021 dall’

CO 1

contro

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 17 dicembre 2021 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 1° dicembre 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 27 ottobre 2021 l’CO

1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, di decre­tare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento

di fr. 376.55 oltre a interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 1° dicembre 2021 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 1° dicembre 2021 il Pretore ha di-chiarato il fallimento di RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 17 dicembre 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il

20 dicembre 2021 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda

di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per

osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione

del suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 7 dicembre 2021, il termine d’impugna­zione

è scaduto venerdì 17 dicembre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazio­ni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal

numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze

di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato.

Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica

insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione

di Lugano il 15 dicembre 2021 (doc. I) relativa al versamento di fr. 116.85

a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui

all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – la reclamante ha dimostrato di aver pagato

lo stesso 15 dicembre 2021 anche altre tre esecuzioni (doc. J-L) per

complessivi fr. 9'158.30. Dall’estratto esecutivo (al 20 dicembre 2021) assunto

d’ufficio dalla Camera (art. 255 lett. a CPC) in occasione della decisione di

concessione dell’effetto sospensivo (in sostituzione di quello prodotto con il

reclamo quale doc. H, che non precisa l’ultimo atto per ogni esecuzione) si

evince che nei confronti della reclamante erano pendenti cinque esecuzioni

sospese da opposizione per oltre fr. 962'000.– complessivi (fatta

astrazione di un’esecuzione – n. __________ – apparentemente perenta e sostitui­ta dall’es. n. __________) così come un’esecuzione

(n. __________) giun­ta allo stadio della comminatoria di

fallimento, la quale è però stata annullata dall’Ufficio d’esecuzione con

provvedimento 7 dicembre 2021, nel frattempo passato in giudicato (decreto di

stralcio della CEF 15.2021.131 del 22 dicembre 2021). Dall’estratto, d’altronde,

non risultavano attestati di carenza di beni a suo carico.

2.3.1

Ora,

le esecuzioni ancora in corso nei confronti della reclamante sono

tutte sospese da opposizione. Non possono quindi ancora dirsi certe, sicché non

sono decisive per quanto attiene alla questione della sua solvibilità. D’altronde,

la reclamante ha reso verosimile di avere attivi – una rendita di vedovanza e

per orfano di fr. 1'695.– (doc. N), pigioni da 5 appartamenti da lei

affittati per complessivi fr. 11'250.– mensili lordi (doc. O-AA), conti

bancari con saldi di fr. 67'203.61 in totale (doc. CC-EE) e un

appartamento a __________, la cui vendita è prevista per l’inizio del corrente

mese per fr. 2'760'000.–, cui andranno dedotte le somme necessarie a

estinguere tre cartelle ipotecarie di fr. 1'100'000.–, fr. 400'000.–

e fr. 170'000.– nonché una garanzie di fr. 179'400.– per la tassa

sugli utili immobiliari (doc. FF-II) – che paiono sufficienti a coprire le

esecuzioni in corso.

2.3.2

Ricordato

che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo

severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può

affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile

della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua

situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità

sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174

cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1

lett. f CPC). Alla controparte non si as­segnano ripetibili, non avendo

dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di

giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 1° dicembre 2021 dalla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 80.–, è versata all’CO 1 quale rimborso della

tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).