14.2021.203
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità
10 gennaio 2022Italiano8 min
con decisione del 1° dicembre 2021 il Pretore ha di-chiarato il fallimento di RE
Source ti.ch
RE 1
Incarto n.
14.2021.203
Lugano
10 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2021.4998 (fallimento)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 27 ottobre
2021 dall’
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 17 dicembre 2021 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 1° dicembre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 27 ottobre 2021 l’CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento
di fr. 376.55 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 1° dicembre 2021 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 1° dicembre 2021 il Pretore ha di-chiarato il fallimento di RE
1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 17 dicembre 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il
20 dicembre 2021 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda
di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per
osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione
del suo credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 7 dicembre 2021, il termine d’impugnazione
è scaduto venerdì 17 dicembre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal
numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze
di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato.
Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica
insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione
di Lugano il 15 dicembre 2021 (doc. I) relativa al versamento di fr. 116.85
a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui
all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – la reclamante ha dimostrato di aver pagato
lo stesso 15 dicembre 2021 anche altre tre esecuzioni (doc. J-L) per
complessivi fr. 9'158.30. Dall’estratto esecutivo (al 20 dicembre 2021) assunto
d’ufficio dalla Camera (art. 255 lett. a CPC) in occasione della decisione di
concessione dell’effetto sospensivo (in sostituzione di quello prodotto con il
reclamo quale doc. H, che non precisa l’ultimo atto per ogni esecuzione) si
evince che nei confronti della reclamante erano pendenti cinque esecuzioni
sospese da opposizione per oltre fr. 962'000.– complessivi (fatta
astrazione di un’esecuzione – n. __________ – apparentemente perenta e sostituita dall’es. n. __________) così come un’esecuzione
(n. __________) giunta allo stadio della comminatoria di
fallimento, la quale è però stata annullata dall’Ufficio d’esecuzione con
provvedimento 7 dicembre 2021, nel frattempo passato in giudicato (decreto di
stralcio della CEF 15.2021.131 del 22 dicembre 2021). Dall’estratto, d’altronde,
non risultavano attestati di carenza di beni a suo carico.
2.3.1
Ora,
le esecuzioni ancora in corso nei confronti della reclamante sono
tutte sospese da opposizione. Non possono quindi ancora dirsi certe, sicché non
sono decisive per quanto attiene alla questione della sua solvibilità. D’altronde,
la reclamante ha reso verosimile di avere attivi – una rendita di vedovanza e
per orfano di fr. 1'695.– (doc. N), pigioni da 5 appartamenti da lei
affittati per complessivi fr. 11'250.– mensili lordi (doc. O-AA), conti
bancari con saldi di fr. 67'203.61 in totale (doc. CC-EE) e un
appartamento a __________, la cui vendita è prevista per l’inizio del corrente
mese per fr. 2'760'000.–, cui andranno dedotte le somme necessarie a
estinguere tre cartelle ipotecarie di fr. 1'100'000.–, fr. 400'000.–
e fr. 170'000.– nonché una garanzie di fr. 179'400.– per la tassa
sugli utili immobiliari (doc. FF-II) – che paiono sufficienti a coprire le
esecuzioni in corso.
2.3.2
Ricordato
che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo
severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può
affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile
della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua
situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità
sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174
cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della
reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura
giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1
lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo
dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di
giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo
versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 1° dicembre 2021 dalla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 80.–, è versata all’CO 1 quale rimborso della
tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–
;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).