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Decisione

14.2021.204

Opposizione per non ritorno a miglior fortuna in procedura sommaria. Irricevibilità del reclamo. Nessun obbligo di trasmissione del reclamo al giudice competente come azione di contestazione del ritorno a miglior fortuna

3 giugno 2022Italiano5 min

precetto esecutivo per non ritorno a miglior fortuna, il 26 ottobre 2020 l’UE l’ha

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.204

Lugano

3 giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (opposizione per non ritorno a miglior fortuna)

della Giudicatura di pace del Circolo di Agno promossa con la comunicazione 26 ottobre 2020 dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano

relativa all’esecuzione n. __________ promossa dall’

CO 1

(rappr. dalRA 2, __________)

contro

RE 1

(ora patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul “ricorso” del 17 dicembre 2021 presentato da RE

1 contro la decisione emessa il 25 novembre 2021 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che

nell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio

d’esecuzione (UE) di Lugano CO 1 procede contro RE 1 per

l’incasso di fr. 3’868.55 oltre agli interessi del 5% dal 14 ottobre 2020, fr.

Fatti

593.15 e fr. 240.–;

che avendo RE 1 interposto opposizione al

precetto esecutivo per non ritorno a miglior fortuna, il 26 ottobre 2020 l’UE l’ha

trasmessa alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno per giudizio;

che con decisione 25 novembre 2021 la Giudice di

pace ha parzialmente ammesso l’opposizione, stabilendo un’eccedenza pignorabile

del reddito mensile dell’escussa pari a fr. 270.– e ponendo le spese

processuali di fr. 150.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un

“ricorso” del 17 dicembre 2021, asserendo che l’eccedenza pignorabile stabilita

dalla Giudice di pace è diver­sa rispetto a quella stabilita dalla medesima giudice,

lo stesso giorno, in un’altra esecuzione diretta contro di lei, benché “i documenti […] presentati sono i medesimi, le entrate

invariate”;

che

contro la decisione con cui il giudice, come nel caso concreto, statuisce

sull’opposizione per non ritorno a miglior fortuna secon­do la procedura

sommaria non è dato alcun mezzo d’impugnazio­ne (art. 265a cpv. 1,

ultimo periodo, LEF), se non un reclamo indipendente (art. 110 CPC) limitato al

solo dispositivo sulle spese e sulle ripetibili (DTF 138 III 131, consid. 2.2;

sentenze della CEF 14.2015.219 del 23 novembre 2015 e 14.2012.137 del 12 settembre

2012, massimata in RtiD 2013 I 849 n. 60c), così come sulla questione (eventuale)

dell’assistenza giudiziaria (art. 121 CPC; Tappy

in:

Commentaire romand, Code de procédure

civile, 2a ed. 2018, n. 21 ad

art. 122 CPC; Bühler in: Berner

Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 42 ad art. 122 CPC);

che

altre censure possono essere fatte valere soltanto con l’azio­ne ordinaria di contestazione

Considerandi

o di accertamento del ritorno a miglior fortuna davanti al giudice del luogo

dell’esecuzione, entro venti giorni dalla comunicazione della decisione

sull’opposizione (art. 265a cpv. 4 LEF);

che

il “ricorso” in oggetto, vertente sul merito e non (solo ed esplicitamente)

sulle spese giudiziarie, si rivela dunque irricevibile;

che

ci si potrebbe interrogare se il “ricorso” alla Giudicatura di pa­ce di Agno possa

essere considerato come azione ordinaria di contestazione del ritorno a miglior

fortuna;

che

la Camera è però incompetente, funzionalmente, per statuire sulla questione (in

prima istanza);

che

spetta semmai a RE 1 valutare la possibilità di riproporre l’azione al giudice

competente (la Giudicatura di pace di Agno) entro venti giorni dalla notifica

dell’odierna decisione d’irricevibilità (art. 63 cpv. 1 o 2 CPC e 265a

cpv. 4 LEF per il rinvio dell’art. 63 cpv. 3 CPC), fermo restando che la Camera

non ha verificato l’ammissibilità né le possibilità di successo di tale via

giuridica e non è tenuta a trasmettere d’ufficio il “ricorso” al giudice

(apparentemente) competente (sentenze della CEF 15.2018.7 del 7 novembre 2018 consid. 2/c e 14.2018.73-89 del

26.

ottobre 2018, RtiD 2019 I 658 n. 72c, consid. 4.3);

che

la tassa del presente giudizio va posta a carico della reclamante (art. 106

cpv. 1 CPC), la quale leggendo attentamente i rimedi giuridici figuranti sulla

decisione impugnata avrebbe dovuto capire che la via del reclamo era aperta

solo contro il dispositivo n. 2 relativo alla tassa di giustizia – che in sé

non contesta – mentre per quanto concerne il dispositivo n. 1, oggetto proprio

delle sue critiche, andava promossa l’azione di contestazione del ritorno

(parziale) a miglior fortuna;

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che

circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso, di fr. 30'387.25, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

suo carico.

3. Notificazione a:

– avv. PA

1, __________, __________;

– RA 2, __________.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).