14.2021.204
Opposizione per non ritorno a miglior fortuna in procedura sommaria. Irricevibilità del reclamo. Nessun obbligo di trasmissione del reclamo al giudice competente come azione di contestazione del ritorno a miglior fortuna
3 giugno 2022Italiano5 min
precetto esecutivo per non ritorno a miglior fortuna, il 26 ottobre 2020 l’UE l’ha
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.204
Lugano
3 giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (opposizione per non ritorno a miglior fortuna)
della Giudicatura di pace del Circolo di Agno promossa con la comunicazione 26 ottobre 2020 dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano
relativa all’esecuzione n. __________ promossa dall’
CO 1
(rappr. dalRA 2, __________)
contro
RE 1
(ora patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul “ricorso” del 17 dicembre 2021 presentato da RE
1 contro la decisione emessa il 25 novembre 2021 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che
nell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio
d’esecuzione (UE) di Lugano CO 1 procede contro RE 1 per
l’incasso di fr. 3’868.55 oltre agli interessi del 5% dal 14 ottobre 2020, fr.
Fatti
593.15 e fr. 240.–;
che avendo RE 1 interposto opposizione al
precetto esecutivo per non ritorno a miglior fortuna, il 26 ottobre 2020 l’UE l’ha
trasmessa alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno per giudizio;
che con decisione 25 novembre 2021 la Giudice di
pace ha parzialmente ammesso l’opposizione, stabilendo un’eccedenza pignorabile
del reddito mensile dell’escussa pari a fr. 270.– e ponendo le spese
processuali di fr. 150.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un
“ricorso” del 17 dicembre 2021, asserendo che l’eccedenza pignorabile stabilita
dalla Giudice di pace è diversa rispetto a quella stabilita dalla medesima giudice,
lo stesso giorno, in un’altra esecuzione diretta contro di lei, benché “i documenti […] presentati sono i medesimi, le entrate
invariate”;
che
contro la decisione con cui il giudice, come nel caso concreto, statuisce
sull’opposizione per non ritorno a miglior fortuna secondo la procedura
sommaria non è dato alcun mezzo d’impugnazione (art. 265a cpv. 1,
ultimo periodo, LEF), se non un reclamo indipendente (art. 110 CPC) limitato al
solo dispositivo sulle spese e sulle ripetibili (DTF 138 III 131, consid. 2.2;
sentenze della CEF 14.2015.219 del 23 novembre 2015 e 14.2012.137 del 12 settembre
2012, massimata in RtiD 2013 I 849 n. 60c), così come sulla questione (eventuale)
dell’assistenza giudiziaria (art. 121 CPC; Tappy
in:
Commentaire romand, Code de procédure
civile, 2a ed. 2018, n. 21 ad
art. 122 CPC; Bühler in: Berner
Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 42 ad art. 122 CPC);
che
altre censure possono essere fatte valere soltanto con l’azione ordinaria di contestazione
Considerandi
o di accertamento del ritorno a miglior fortuna davanti al giudice del luogo
dell’esecuzione, entro venti giorni dalla comunicazione della decisione
sull’opposizione (art. 265a cpv. 4 LEF);
che
il “ricorso” in oggetto, vertente sul merito e non (solo ed esplicitamente)
sulle spese giudiziarie, si rivela dunque irricevibile;
che
ci si potrebbe interrogare se il “ricorso” alla Giudicatura di pace di Agno possa
essere considerato come azione ordinaria di contestazione del ritorno a miglior
fortuna;
che
la Camera è però incompetente, funzionalmente, per statuire sulla questione (in
prima istanza);
che
spetta semmai a RE 1 valutare la possibilità di riproporre l’azione al giudice
competente (la Giudicatura di pace di Agno) entro venti giorni dalla notifica
dell’odierna decisione d’irricevibilità (art. 63 cpv. 1 o 2 CPC e 265a
cpv. 4 LEF per il rinvio dell’art. 63 cpv. 3 CPC), fermo restando che la Camera
non ha verificato l’ammissibilità né le possibilità di successo di tale via
giuridica e non è tenuta a trasmettere d’ufficio il “ricorso” al giudice
(apparentemente) competente (sentenze della CEF 15.2018.7 del 7 novembre 2018 consid. 2/c e 14.2018.73-89 del
26.
ottobre 2018, RtiD 2019 I 658 n. 72c, consid. 4.3);
che
la tassa del presente giudizio va posta a carico della reclamante (art. 106
cpv. 1 CPC), la quale leggendo attentamente i rimedi giuridici figuranti sulla
decisione impugnata avrebbe dovuto capire che la via del reclamo era aperta
solo contro il dispositivo n. 2 relativo alla tassa di giustizia – che in sé
non contesta – mentre per quanto concerne il dispositivo n. 1, oggetto proprio
delle sue critiche, andava promossa l’azione di contestazione del ritorno
(parziale) a miglior fortuna;
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che
circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso, di fr. 30'387.25, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a
suo carico.
3. Notificazione a:
– avv. PA
1, __________, __________;
– RA 2, __________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).