14.2021.206
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo irricevibile poiché interamente basato su documenti e allegazioni di fatto nuovi
2 giugno 2022Italiano7 min
precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 luglio 2021 dall’Ufficio d’esecuzione
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.206
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2021.4234 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 21 settembre
2021 dalla
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 17 dicembre 2021 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 9 dicembre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 20 maggio 2020 la CO 1 ha conferito alla RE 1 un mandato di
servizi volto all’esecuzione di determinate attività contabili e fiscali per un
costo totale annuo di fr. 3'180.– oltre all’IVA. Il contratto prevedeva la
possibilità di disdire il mandato con preavviso scritto di tre mesi. Con
lettera del 29 settembre 2020 la CO 1 ha inoltrato la disdetta dalla data
dell’ultima prestazione, a suo dire del 26 giugno 2020.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 luglio 2021 dall’Ufficio d’esecuzione
di Lugano, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 6'438.45,
indicando quale causa del credito le “Fatture 2020 e 2021 (mandato di servizi del 20.05.2020)”.
C. Avendo
la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 21
settembre 2021 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartitole, la CO 1 non ha
presentato osservazioni all’istanza.
D. Statuendo con decisione del 9 dicembre 2021, il Pretore ha parzialmente
accolto l’istanza per fr. 2'283.25 (anziché fr. 6'438.45), ponendo le
spese processuali di fr. 300.– per ⅓ a carico dell’istante e per i restanti ⅔ a carico della convenuta.
E. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 17 dicembre 2021 per ottenerne implicitamente l’accoglimento integrale (o perlomeno più
esteso) dell’istanza.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto alla RE 1 il 10 dicembre 2021, il termine d’impugnazione è
scaduto lunedì 20 dicembre 2021 durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al
1° gennaio 2021: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è stato
prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art.
63.
LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì
5.
gennaio 2022, essendo il 2 gennaio una domenica. Presentato il 17 dicembre
2021.
(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 con-sid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
1.2.1
Nella
decisione impugnata il Pretore ha considerato come titolo di rigetto
dell’opposizione provvisorio (e non definitivo come erratamente richiesto
nell’istanza) non le fatture del 2020 e del 2021 invocate dall’istante, non
accluse all’istanza, bensì il contratto di mandato del 20 maggio 2020, in cui
era previsto un costo annuo di fr. 3'180.–. Tenuto conto della disdetta del
29.
settembre 2020, del preavviso di tre mesi stabilito nel contratto e
dall’assenza nella documentazione di un accordo diverso per il periodo
successivo a giugno 2020, il primo giudice ha ritenuto che il mandato era
terminato il 31 dicembre 2020 ed ha pertanto parzialmente accolto l’istanza per
fr. 2'283.25 (fr. 3'180.– / 12 x 8 mesi, oltre all’IVA del 7.7%, pari a fr. 163.25) anziché per i fr. 6'438.45
posti in esecuzione.
1.2.2
Nel
reclamo la RE 1 non si confronta con la motivazione della decisione impugnata,
ma basa le sue argomentazioni su allegazioni di fatto nuove e quindi
inammissibili (v. sopra consid. 1.2). Ella si avvale infatti per la prima volta
delle condizioni generali del mandato (doc. C, pag. 4) che prevedono delle penali
in caso di ritardo nel pagamento (punto VI) e una fatturazione una tantum della
documentazione contabile, fiscale e amministrativa destinata a essere
restituita al mandante in caso di disdetta del mandato (punto IX). Se non che
in prima sede la RE 1 non ha allegato alcunché, limitando la “motivazione” dell’istanza
a un semplice rinvio alle “Fatture
2020.
e 2021 (mandato di servizi del 20.05.2020)”, che
non ha neppure prodotto. Ora, al Pretore non incombeva ricercare d’ufficio quali
pretese l’istante intendeva far valere in base ai documenti da essa prodotti: spettava
invece a quest’ultima allegare i fatti e a spiegare com’è giunta alla somma di fr. 6'438.45 rivendicata (sentenza della
CEF 14.2021.119 del 26 gennaio 2022, consid. 1.2, 5.2 e 5.4), ciò che
non ha fatto. La reclamante rileva altresì per la prima volta, e quindi in modo
inammissibile (v. sopra consid. 1.2), che dal Registro di commercio emerge che
la CO 1 ha mantenuto il recapito presso i suoi uffici fino al 20 maggio 2021,
sicché sarebbero dovuti ulteriori fr. 1'250.– (fr. 250.– mensili più
spese di studio del 3%). Pure nuova – e pertanto inammissibile – si rivela la
documentazione giustificativa (doc. 1 – 3) acclusa al reclamo. Insufficientemente
motivato, il reclamo va in definitiva dichiarato integralmente irricevibile.
2.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per
osservazioni.
3.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di massimo fr. 4'155.20
(6'438.45 – 2'283.25), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).