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Decisione

14.2021.206

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo irricevibile poiché interamente basato su documenti e allegazioni di fatto nuovi

2 giugno 2022Italiano7 min

precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 luglio 2021 dal­l’Ufficio d’esecuzione

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.206

Lugano

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2021.4234 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 21 settembre

2021 dalla

RE 1

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 17 dicembre 2021 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 9 dicembre 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 20 maggio 2020 la CO 1 ha conferito alla RE 1 un mandato di

servizi volto all’esecuzione di determinate attività contabili e fiscali per un

costo totale annuo di fr. 3'180.– oltre all’IVA. Il contratto prevedeva la

possibilità di disdire il mandato con preavviso scritto di tre mesi. Con

lettera del 29 settembre 2020 la CO 1 ha inoltrato la disdetta dalla data

dell’ultima prestazione, a suo dire del 26 giugno 2020.

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 luglio 2021 dal­l’Ufficio d’esecuzione

di Lugano, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 6'438.45,

indicando quale causa del credito le “Fatture 2020 e 2021 (mandato di servizi del 20.05.2020)”.

C. Avendo

la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 21

settembre 2021 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartitole, la CO 1 non ha

presentato osservazioni all’istanza.

D. Statuendo con decisione del 9 dicembre 2021, il Pretore ha parzialmente

accolto l’istanza per fr. 2'283.25 (anziché fr. 6'438.45), ponendo le

spese processuali di fr. 300.– per ⅓ a carico dell’istan­te e per i restanti ⅔ a carico della convenuta.

E. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 17 dicembre 2021 per ottenerne implicitamente l’accoglimento integrale (o perlomeno più

esteso) dell’istanza.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto alla RE 1 il 10 dicembre 2021, il termine d’impugnazione è

scaduto lunedì 20 dicembre 2021 durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al

1° gennaio 2021: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è stato

prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art.

63.

LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì

5.

gennaio 2022, essendo il 2 gennaio una domenica. Presentato il 17 dicembre

2021.

(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 con-sid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

1.2.1

Nella

decisione impugnata il Pretore ha considerato come titolo di rigetto

dell’opposizione provvisorio (e non definitivo come erratamente richiesto

nell’istanza) non le fatture del 2020 e del 2021 invocate dall’istante, non

accluse all’istanza, bensì il contratto di mandato del 20 maggio 2020, in cui

era previsto un costo annuo di fr. 3'180.–. Tenuto conto della disdetta del

29.

settembre 2020, del preavviso di tre mesi stabilito nel contratto e

dall’assenza nella documentazione di un accordo diverso per il periodo

successivo a giugno 2020, il primo giudice ha ritenuto che il mandato era

terminato il 31 dicembre 2020 ed ha pertanto parzialmente accolto l’istanza per

fr. 2'283.25 (fr. 3'180.– / 12 x 8 mesi, oltre all’IVA del 7.7%, pari a fr. 163.25) anziché per i fr. 6'438.45

posti in esecuzio­ne.

1.2.2

Nel

reclamo la RE 1 non si confronta con la motivazione della decisione impugnata,

ma basa le sue argomentazioni su allegazioni di fatto nuove e quindi

inammissibili (v. sopra consid. 1.2). Ella si avvale infatti per la prima volta

delle condizioni generali del mandato (doc. C, pag. 4) che prevedono delle penali

in caso di ritardo nel pagamento (punto VI) e una fatturazione una tantum della

documentazione contabile, fiscale e amministrativa destinata a essere

restituita al mandante in caso di disdetta del mandato (punto IX). Se non che

in prima sede la RE 1 non ha allegato alcunché, limitando la “motivazione” dell’istan­za

a un semplice rinvio alle “Fatture

2020.

e 2021 (mandato di servizi del 20.05.2020)”, che

non ha neppure prodotto. Ora, al Pretore non incombeva ricercare d’ufficio quali

pretese l’istante intendeva far valere in base ai documenti da essa prodotti: spettava

invece a quest’ultima allegare i fatti e a spiegare com’è giunta alla somma di fr. 6'438.45 rivendicata (sentenza della

CEF 14.2021.119 del 26 gennaio 2022, consid. 1.2, 5.2 e 5.4), ciò che

non ha fatto. La reclamante rileva altresì per la prima volta, e quindi in modo

inammissibile (v. sopra consid. 1.2), che dal Registro di commercio emerge che

la CO 1 ha mantenuto il recapito presso i suoi uffici fino al 20 maggio 2021,

sicché sarebbero dovuti ulteriori fr. 1'250.– (fr. 250.– mensili più

spese di studio del 3%). Pure nuova – e pertanto inammissibile – si rivela la

documentazione giustificativa (doc. 1 – 3) acclusa al reclamo. Insufficientemente

motivato, il reclamo va in definitiva dichiarato integralmente irricevibile.

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per

osservazioni.

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di massimo fr. 4'155.20

(6'438.45 – 2'283.25), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).