14.2021.207
Rigetto definitivo dell’opposizione. Appello contro la sentenza estera invocata come titolo di rigetto. Domanda di sospensione della procedura di rigetto. Tasso di cambio
11 luglio 2022Italiano16 min
precetto esecutivo n. __________34 emesso il 26 agosto 2021 dall’Ufficio d’esecuzione
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.207
Lugano
11 luglio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2021.694 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 28 settembre
2021 dalla
CO 1
(patrocinata dall’ PA 2 )
contro
RE 1
(patrocinata dall’ PA 1 )
giudicando sul reclamo del 23 dicembre 2021 presentato dall’RE 1 contro
la decisione emessa il 10 dicembre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 4 maggio 2021 il Tribunale ordinario di Milano ha
respinto le domande di causa dell’RE 1 (in
seguito: “RE 1”) condannandola a rifondere alla CO 1 (“CO 1”) le spese
di lite liquidate di € 150'000.– oltre al 15% quale rimborso delle spese
generali pari, a € 22'500.–, e al 4% quale contributo alla Cassa di previdenza
avvocati (c.p.a), pari a € 6'900.–. Contro questa sentenza l’RE 1 ha interposto
un appello dell’8 giugno 2021 alla Corte d’appello di Milano e l’udienza di
discussione dell’ammissibilità dell’appello è stata fissata per il 16 dicembre
2021.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________34 emesso il 26 agosto 2021 dall’Ufficio d’esecuzione
di Mendrisio la CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 160'925.– oltre
agli interessi dello 0.01% dall’11 maggio 2021 (indicando quale causa del
credito le “Spese di lite
secondo sentenza del 4.5.2021 emessa dal Tribunale ordinario di Milano (N.R.G.
44214/2019)”), fr. 24'138.70 oltre agli interessi
dello 0.01% dall’11 maggio 2021 (per “Spese generali secondo sentenza del 4.5.2021 emessa dal Tribunale
ordinario”) e fr. 7'402.53 (per “Cassa Previdenza Avvocati (C.P.A.) secondo
sentenza del 4.5.2021”).
C. Avendo
l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28 settembre 2021 la CO 1 ne ha chiesto
il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Nel
termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 25 ottobre 2021, cui l’istante ha tempestivamente replicato con un
allegato del del 4 novembre 2021, ribadendo il suo punto di vista. L’RE 1 non
ha presentato una duplica entro il termine assegnatole.
D. Statuendo con decisione del 10 dicembre 2021, il Pretore ha accolto l’istanza
pressoché integralmente e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta
dalla convenuta per fr. 160'924.50 (anziché fr. 160'925.–) e fr. 24'138.68
(anziché fr. 24'138.70), per entrambe le
somme oltre agli interessi di mora dello 0.01 dall’11 maggio 2021, e
per fr. 7'402.53, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 630.–
e un’indennità di fr. 3'500.– a favore dell’istante.
E. Contro
la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera
con un reclamo del 23 dicembre 2021 per
ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e
ripetibili. Nelle sue osservazioni del 10 gennaio 2022, CO 1 ha concluso per la
reiezione del reclamo. Il 6 maggio 2022 il presidente della Camera ha respinto
la domanda d’effetto sospensivo presentata con l’impugnazione.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto all’RE 1 il 13 dicembre 2021, il termine d’impugnazione è
scaduto giovedì 23 dicembre durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1°
gennaio 2021: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è stato
prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art.
63.
LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì
5.
gennaio 2022, essendo il 2 gennaio una domenica. Presentato il 23 dicembre
2021.
(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di
rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,
consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, constatato che l’istante aveva chiesto solo il rigetto
definitivo dell’opposizione e non anche l’exequatur della decisione del
Tribunale di Milano prodotta quale titolo di rigetto, il Pretore ha verificato
in via pregiudiziale
se fossero dati i presupposti materiali di esecutività della decisione italiana
in Sviz-zera posti dalla Convenzione di Lugano del 30 ottobre
2007.
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug, RS 0275.12). Egli ha rilevato al riguardo che la sentenza italiana,
“emessa
dopo la garanzia del
contraddittorio”, costituisce una decisione ai sensi
dell’art. 32 CLug ed è esecutiva in Italia (Stato d’origine), come attestato dalla dichiarazione di esecutività
prodotta dall’istante, ricordando che per ottenere il rigetto non è
necessario il passaggio in giudicato, ma è sufficiente che la decisione sia
esecutiva secondo il diritto dello Stato d’origine. D’altronde, ha evidenziato
il Pretore, la convenuta non ha contestato l’esecutività della decisione
italiana, né allegato di averne chiesto la sospensione dell’esecutività nel
suo appello, il quale nel diritto italiano non ha effetto sospensivo automatico
(art. 337 cpv. 1 CPCit.), e neppure ha invocato motivi di rifiuto giusta gli
art. 34 e 35 CLug
Circa
la richiesta della convenuta “che
si attenda sin dopo l’imminente udienza per procedere all’emanazione della
decisione di merito”, il Pretore ha evidenziato che è
dibattuta l’applicabilità dell’art. 46 CLug – che permette al giudice di
sospendere il procedimento se la decisione straniera è stata impugnata – nella
procedura di rigetto, ma che la questione poteva rimanere aperta, siccome la
convenuta non ha allegato, ancor prima di aver reso verosimile, il presupposto per
l’applicazione della norma, ossia quello della prospettiva di successo del
ricorso e quindi dell’alto rischio di annullamento della decisione impugnata.
Per completezza, il primo giudice ha precisato che nemmeno erano dati i presupposti
per una sospensione giusta l’art. 126 CPC, che nella procedura di rigetto può
essere concessa restrittivamente solo in casi rarissimi. Infine, nell’ambito
dell’esame d’ufficio delle tre identità, il Pretore ha leggermente modificato
gl’importi riportati nel precetto esecutivo e ha di conseguenza accolto l’istanza
pressoché integralmente.
4.
Nel
reclamo l’RE 1 ricorda di aver impugnato tempestivamente la decisione del
Tribunale di Milano e di aver chiesto, per questo motivo, di sospendere “(oltretutto brevemente)” la procedura di rigetto in virtù dell’art. 126 cpv. 1 CPC, affinché
si potesse attendere almeno i primi sviluppi della procedura d’appello, la quale
“non è senz’altro sprovvista
di possibilità di successo”, essendovi “un elevato e concreto rischio di annullamento
della sentenza impugnata”. A sua mente, per quanto sia una facoltà
del giudice, la sospensione richiesta si sarebbe imposta
per “evidenti motivi di
opportunità”.
4.1
Ora, secondo l’art. 126 cpv. 1 CPC il giudice può sospendere il
procedimento se motivi d’opportunità lo richiedono. Ciò è segna-tamente il caso
allorquando la decisione dipende dall’esito di un altro procedimento. L’art. 126 CPC è applicabile anche in sede di ricorso (HALDY in: Commentaire
romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 8 ad art. 126
CPC). Come rilevato dal Pretore, in materia di rigetto dell’opposizione,
stante il carattere sommario e celere della procedura, proroghe di termini e
sospensioni giusta l’art. 126 CPC possono essere concesse solo
restrittivamente, in casi eccezionali (sentenze della CEF 14.2019.177
del 17 febbraio 2020 consid. 1.3.4 e 14.2015.241 del 19 maggio 2015,
RtiD 2017 I 715 n. 35c, consid. 6 con rinvii). Non spetta d’altronde
al giudice del rigetto decidere se
sospendere provvisoriamente l’esecuzione di una decisione esecutiva,
bensì alla legge (per il diritto svizzero ad
es. art. 315 cpv. 1 CPC) o all’autorità presso la quale tale decisione è stata impugnata (ad es. art. 315 cpv. 5 e 325
CPC) (sentenza della CEF 14.2020.193 dell’11 maggio 2021 consid. 7.2.2).
4.2
Orbene, in prima sede la reclamante non ha minimamente spiegato quali
erano i motivi di opportunità che dovevano portare il giudice di prime cure a
decidere per una sospensione della causa in virtù dell’art. 126 CPC. Anche con
il reclamo essa si limita a invocare in modo del tutto generico che vi
sarebbero “evidenti motivi di
opportunità” senza minimamente sostanziare la sua
argomentazione e senza fornire elementi oggettivi a sostegno della sua tesi, omettendo
quindi altresì di confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata, in
cui viene negata l’esistenza di circostanze eccezionali, nemmeno allegate, tali
da giustificare la sospensione della causa. La reclamante neppure
spende una parola sulla circostanza, evidenziata dal Pretore, secondo cui essa non ha indicato se ha chiesto con l’appello la sospensione dell’esecutività
della decisione impugnata. Per tutti questi motivi la
censura si avvera irricevibile (v. sopra consid. 1.2) e ad ogni modo da
respingere.
4.3
La
reclamante si duole altresì che procedere, come fatto dal primo giudice, “imperterriti e ancor più celermente”, senza sospensione del procedimento, non tiene conto del fatto ch’essa
rischia il fallimento, che potrebbe in seguito rilevarsi infondato, poiché il
credito alla sua base potrebbe non esistere o non essere esigibile. La sua
situazione sarebbe così ulteriormente aggravata, ciò che costituirebbe un agire
arbitrario da parte del Pretore.
Se
non che l’allegato rischio di fallimento, espresso per la prima volta con il
reclamo, è irricevibile (v. sopra consid. 1.2). Per questo motivo, non si vede
come il primo giudice possa aver agito in modo arbitrario. Per abbondanza, secondo il diritto esecutivo svizzero, e segnatamente in virtù dell’art.
80.
LEF, è ammesso che il debitore di una pretesa accertata in una decisione
esecutiva non passata in giudicato possa essere dichiarato in fallimento prima
che sia statuito sul ricorso interposto contro tale decisione, ove all’impugnazione
non sia stato concesso l’effetto sospensivo e il debitore non abbia pagato
quanto stabilito nella decisione impugnata (sentenza della CEF
14.2021.47
del 28 giugno 2021 consid. 3.1). Come già rilevato (sopra consid. 4.1.2), incombe prima di tutto
all’autorità di ricorso, non al giudice del
rigetto, sospendere l’esecuzione della decisione impugnata. Sarebbe
dunque spettato all’RE 1 presentare in Italia un’istanza di sospensione dell’esecuzione
provvisoria facendo presente alla Corte d’appello di Milano il rischio di un
suo fallimento in Svizzera. Essa non ha invece nemmeno specificato, né in prima
né in seconda sede, se con l’appello ha postulato la concessione dell’effetto
sospensivo.
5.
La reclamante espone poi di essere stata sottoposta, essa stessa (come
società), a un sequestro preventivo giusta l’art. 321 CPPit., disposto nel
procedimento penale a carico suo e di PI 2, ma a suo dire la relativa ordinanza
penale non è mai stata notificata al domicilio in Svizzera del rappresentante
legale della società (nonché socio di maggioranza) PI 1. Costui ne ha preso
conoscenza solamente per mezzo del co-indagato PI 2, il quale avrebbe ricevuto
l’avviso di deposito del 21 ottobre 2021 solo il 29 novembre 2021. Non appena ne
ha avuto notizia PI 1 ha interposto ricorso per ottenere l’annullamento dell’ordinanza
in questione. Tra i motivi a fondamento del gravame egli ha anzitutto invocato
la grave violazione del diritto delle parti di essere sentite nel corso della
procedura di appello. La reclamante si duole inoltre di essere stata privata
della propria capacità di agire in seguito al sequestro e conseguentemente di
non essere nella condizione di pagare alcunché. Ritiene ammissibile come pseudonova l’avviso
di deposito prodotto per la prima volta in questa sede, in applicazione analogica
dei combinati art. 174 cpv. 1 LEF e 326 cpv. 2 CPC, per il motivo ch’essa non
aveva conoscenza dell’ordinanza di sequestro al momento in cui il Pretore ha
statuito (il 10 dicembre 2021) e non poteva averne conoscenza in ragione delle
gravi mancanze avvenute nel procedimento penale.
5.1
Ora,
contrariamente a quanto crede la reclamante, la facoltà delle parti, prevista
in materia di fallimento (art. 174 cpv. 1 LEF e 326 cpv. 2 CPC), di avvalersi
di fatti nuovi se questi si sono verificati prima della decisione di prima
istanza non vale in materia di rigetto dell’opposizione, in cui si applica
invece il divieto dei nova giusta l’art. 326 cpv. 1 CPC
(sentenza della CEF 14.2018.207 del 25 aprile 2019 consid. 5.4). Ne
segue che l’avviso di deposito (doc. C) e le allegazioni concernenti lo stesso,
peraltro nemmeno corrobo-rate da elementi oggettivi, sono tardive e quindi
irricevibili (v. sopra consid. 1.2).
5.2
Per
abbondanza, l’impossibilità di pagare a causa di una misura conservativa come
il sequestro non rientra nelle eccezioni previste dall’art. 81 cpv. 2 LEF
(sentenza della CEF 14.2019.146 del 12 dicembre 2019 consid. 6) né tanto meno
implica la perdita della capacità di agire della reclamante (ha del resto
potuto ricorrere sia contro il sequestro sia contro la decisione di rigetto).
Per di più, come già rilevato nella decisione sull’effetto
sospensivo, la reclamante non ha reso verosimile, né tanto meno dimostrato, che
il sequestro conservativo abbia effetti fuori dai confini italiani, né che sia
stato eseguito o sia eseguibile in Svizzera, e neppure ch’essa sia
impossibilitata a disporre in Svizzera dei beni ivi situati.
6.
La
reclamante contesta infine il tasso di conversione applicato dal Pretore rilevando che l’istante stessa ha indicato
trattarsi di quello al 24 agosto 2021 (istanza pag. 3, n. 8), data della
domanda d’esecuzione (doc. I), ma che in realtà è stato applicato per il
calcolo sia dall’istante che dal Pretore (consid. 7.1 decisione impugnata) un
tasso di cambio più favorevole (1.07283, doc. L, M e N), corrispondente
verosimilmente a quello del giorno precedente. Considerato che il tasso di
cambio al 24 agosto 2021 è in realtà dell’1.0711 secondo il sito www.fxtop.com, essa ritiene, implicitamente, che nell’ipotesi in cui il rigetto
dell’opposizione dovesse essere confermato, dovrebbe esserlo limitatamente a fr. 160'665.–,
pari a € 150'000.– all’1.0711 (anziché fr. 160'924.50), fr. 24'099.75
pari a € 22'500.– (in luogo di fr. 24'138.68) e fr. 7'390.59
pari a € 6'900.– (anziché fr. 7'402.53).
6.1
Ora,
l’RE 1 non ha contestato nulla al riguardo in prima sede: ora è troppo tardi
(art. 150 cpv. 1 CPC
a
contrario). Non si tratta infatti di una questione che
il giudice deve verificare d’ufficio (sentenza della CEF 14.2021.158 del 19
aprile 2022, consid. 6.3.2-3) come ha invece indicato il Pretore nella sua
decisione, ritenendo a torto che un tale esame rientrasse in quello delle tre
identità. Se è vero che il tasso di cambio a una determinata data costituisce
un fatto notorio, è altrettanto vero che in assenza di contestazione di tale
fatto in prima sede è corretto applicare il tasso di cambio proposto dall’istante,
che a una lettura più attenta dei giustificativi (doc. L – M) risulta essere
quello del 24 agosto 2021 (e non del 23 agosto 2021), secondo il sito www.oanda.com. La censura è
pertanto irricevibile.
6.2
A scanso di equivoci, non si tratta invero di un sito riconosciuto dalla
scrivente Camera, contrariamente a quanto affermato dalla CO 1 nelle
osservazioni al reclamo. Il tasso di cambio ri-tenuto
notorio dalla giurisprudenza, perlomeno
per le divise frequentemente negoziate, è
infatti quello fornito dalla Banca centrale europea sul sito www.fxtop.com
(citata 14.2021.158 consid. 3.3.3). Ma non si
giustifica un intervento d’ufficio in assenza di contestazione (si vedano per esempio le sentenze della CEF 14.2021.22/23
del 9 giugno 2021 consid. 3 e 14.2015.9 del 13 maggio 2015, consid. 6.2/a).
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 192'465.71,
raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, fatta salva la limitazione dell’art.
98.
LTF per quanto riguarda la questione della sospensione della procedura (sentenza
del Tribunale federale 5A_80/2021
del 4 febbraio 2021 consid. 4.2.3).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà alla CO
1 fr. 3'500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.
100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere
unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF) per quanto
riguarda la questione della sospensione
della procedura. Il termine di ricorso è sospeso durante le
ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).