Lexipedia

Decisione

14.2021.207

Rigetto definitivo dell’opposizione. Appello contro la sentenza estera invocata come titolo di rigetto. Domanda di sospensione della procedura di rigetto. Tasso di cambio

11 luglio 2022Italiano16 min

precetto esecutivo n. __________34 emesso il 26 agosto 2021 dall’Ufficio d’esecuzione

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.207

Lugano

11 luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2021.694 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 28 settembre

2021 dalla

CO 1

(patrocinata dall’ PA 2 )

contro

RE 1

(patrocinata dall’ PA 1 )

giudicando sul reclamo del 23 dicembre 2021 presentato dall’RE 1 contro

la decisione emessa il 10 dicembre 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 4 maggio 2021 il Tribunale ordinario di Milano ha

respinto le domande di causa dell’RE 1 (in

seguito: “RE 1”) condannandola a rifondere alla CO 1 (“CO 1”) le spese

di lite liquidate di € 150'000.– oltre al 15% quale rimborso delle spese

generali pari, a € 22'500.–, e al 4% quale contributo alla Cassa di previdenza

avvocati (c.p.a), pari a € 6'900.–. Contro questa sentenza l’RE 1 ha interposto

un appello dell’8 giugno 2021 alla Corte d’appello di Milano e l’udienza di

discussione dell’ammissibilità dell’appello è stata fissata per il 16 dicembre

2021.

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________34 emesso il 26 agosto 2021 dall’Ufficio d’esecuzione

di Mendrisio la CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 160'925.– oltre

agli interessi dello 0.01% dall’11 maggio 2021 (indicando quale causa del

credito le “Spese di lite

secondo sentenza del 4.5.2021 emessa dal Tribunale ordinario di Milano (N.R.G.

44214/2019)”), fr. 24'138.70 oltre agli interessi

dello 0.01% dall’11 maggio 2021 (per “Spese generali secondo sentenza del 4.5.2021 emessa dal Tribunale

ordinario”) e fr. 7'402.53 (per “Cassa Previdenza Avvocati (C.P.A.) secondo

sentenza del 4.5.2021”).

C. Avendo

l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28 settembre 2021 la CO 1 ne ha chie­sto

il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Nel

termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 25 ottobre 2021, cui l’istante ha tempestivamente replicato con un

allegato del del 4 novembre 2021, ribadendo il suo punto di vista. L’RE 1 non

ha presentato una duplica entro il termine assegnatole.

D. Statuendo con decisione del 10 dicembre 2021, il Pretore ha accolto l’istanza

pressoché integralmente e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta

dalla convenuta per fr. 160'924.50 (anziché fr. 160'925.–) e fr. 24'138.68

(anziché fr. 24'138.70), per entrambe le

somme oltre agli interessi di mora dello 0.01 dall’11 mag­gio 2021, e

per fr. 7'402.53, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 630.–

e un’indennità di fr. 3'500.– a favore dell’i­­stante.

E. Contro

la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera

con un reclamo del 23 dicembre 2021 per

ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e

ripetibili. Nelle sue osservazioni del 10 gennaio 2022, CO 1 ha concluso per la

reiezione del reclamo. Il 6 maggio 2022 il presidente della Camera ha respinto

la domanda d’effetto sospensivo presentata con l’impugnazione.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto all’RE 1 il 13 dicembre 2021, il termine d’impugnazione è

scaduto giovedì 23 dicembre durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1°

gennaio 2021: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è stato

prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art.

63.

LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì

5.

gennaio 2022, essendo il 2 gennaio una domenica. Presentato il 23 dicembre

2021.

(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a me­no che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione del­la decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di

rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,

consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, constatato che l’istante aveva chiesto solo il rigetto

definitivo dell’opposizione e non anche l’exequatur della decisione del

Tribunale di Milano prodotta quale titolo di rigetto, il Pretore ha verificato

in via pregiudiziale

se fossero dati i presupposti materiali di esecutività della decisione italiana

in Sviz-zera posti dalla Convenzione di Lugano del 30 ottobre

2007.

concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione

delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug, RS 0275.12). Egli ha rilevato al riguardo che la sentenza italiana,

“emes­sa

dopo la garanzia del

contraddittorio”, costituisce una decisione ai sensi

dell’art. 32 CLug ed è esecutiva in Italia (Stato d’origine), come attestato dalla dichiarazione di esecutività

prodotta dall’istan­te, ricordando che per ottenere il rigetto non è

necessario il passaggio in giudicato, ma è sufficiente che la decisione sia

esecutiva secondo il diritto dello Stato d’origine. D’altronde, ha evidenziato

il Pretore, la convenuta non ha contestato l’esecutività della decisione

italiana, né allegato di averne chiesto la sospensione dell’e­secutività nel

suo appello, il quale nel diritto italiano non ha effetto sospensivo automatico

(art. 337 cpv. 1 CPCit.), e neppure ha invocato motivi di rifiuto giusta gli

art. 34 e 35 CLug

Circa

la richiesta della convenuta “che

si attenda sin dopo l’imminente udienza per procedere all’emanazione della

decisione di merito”, il Pretore ha evidenziato che è

dibattuta l’applicabilità dell’art. 46 CLug – che permette al giudice di

sospendere il procedimento se la decisione straniera è stata impugnata – nella

procedura di rigetto, ma che la questione poteva rimanere aperta, siccome la

convenuta non ha allegato, ancor prima di aver reso verosimile, il presupposto per

l’applicazione della norma, ossia quello della prospettiva di successo del

ricorso e quindi dell’alto rischio di annullamento della decisione impugnata.

Per completezza, il primo giudice ha precisato che nemmeno erano dati i presupposti

per una sospensione giusta l’art. 126 CPC, che nella procedura di rigetto può

essere concessa restrittivamente solo in casi rarissimi. Infine, nell’ambito

dell’esame d’ufficio delle tre identità, il Pretore ha leggermente modificato

gl’importi riportati nel precetto esecutivo e ha di conseguenza accolto l’istanza

pressoché integralmente.

4.

Nel

reclamo l’RE 1 ricorda di aver impugnato tempestivamente la decisione del

Tribunale di Milano e di aver chiesto, per questo motivo, di sospendere “(oltretutto brevemente)” la procedu­ra di rigetto in virtù dell’art. 126 cpv. 1 CPC, affinché

si potesse attendere almeno i primi sviluppi della procedura d’appello, la qua­le

“non è senz’altro sprovvista

di possibilità di successo”, essendovi “un elevato e concreto rischio di annullamento

della sentenza impugnata”. A sua mente, per quanto sia una facoltà

del giudice, la so­spensione richiesta si sarebbe imposta

per “evidenti motivi di

opportunità”.

4.1

Ora, secondo l’art. 126 cpv. 1 CPC il giudice può sospendere il

procedimento se motivi d’opportunità lo richiedono. Ciò è segna-tamente il caso

allorquando la decisione dipende dall’esito di un altro procedimento. L’art. 126 CPC è applicabile anche in sede di ricorso (HALDY in: Commentaire

romand, Code de procédure civi­le, 2a ed. 2018, n. 8 ad art. 126

CPC). Come rilevato dal Pretore, in materia di rigetto dell’opposizione,

stante il carattere sommario e celere della procedura, proroghe di termini e

sospensioni giusta l’art. 126 CPC possono essere concesse solo

restrittivamente, in casi eccezionali (sentenze della CEF 14.2019.177

del 17 febbraio 2020 consid. 1.3.4 e 14.2015.241 del 19 maggio 2015,

RtiD 2017 I 715 n. 35c, consid. 6 con rinvii). Non spetta d’altronde

al giudice del rigetto decidere se

sospendere provvisoriamente l’esecuzione di una decisione esecutiva,

bensì alla legge (per il diritto svizzero ad

es. art. 315 cpv. 1 CPC) o all’autorità presso la quale tale decisione è stata impugnata (ad es. art. 315 cpv. 5 e 325

CPC) (sentenza della CEF 14.2020.193 dell’11 maggio 2021 consid. 7.2.2).

4.2

Orbene, in prima sede la reclamante non ha minimamente spiegato quali

erano i motivi di opportunità che dovevano portare il giudice di prime cure a

decidere per una sospensione della causa in virtù dell’art. 126 CPC. Anche con

il reclamo essa si limita a invocare in modo del tutto generico che vi

sarebbero “evidenti motivi di

opportunità” senza minimamente sostanziare la sua

argomentazione e senza fornire elementi oggettivi a sostegno della sua tesi, omettendo

quindi altresì di confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata, in

cui viene negata l’esistenza di circostanze eccezionali, nemmeno allegate, tali

da giustificare la sospensione della causa. La reclamante neppure

spende una parola sulla circostanza, evidenziata dal Pretore, secondo cui essa non ha indicato se ha chiesto con l’appello la sospensione del­l’esecutività

della decisione impugnata. Per tutti questi motivi la

censura si avvera irricevibile (v. sopra consid. 1.2) e ad ogni modo da

respingere.

4.3

La

reclamante si duole altresì che procedere, come fatto dal primo giudice, “imperterriti e ancor più celermente”, senza sospensione del procedimento, non tiene conto del fatto ch’essa

rischia il fallimento, che potrebbe in seguito rilevarsi infondato, poiché il

credito alla sua base potrebbe non esistere o non essere esigibile. La sua

situazione sarebbe così ulteriormente aggravata, ciò che costituirebbe un agire

arbitrario da parte del Pretore.

Se

non che l’allegato rischio di fallimento, espresso per la prima volta con il

reclamo, è irricevibile (v. sopra consid. 1.2). Per questo motivo, non si vede

come il primo giudice possa aver agito in mo­do arbitrario. Per abbondanza, secondo il diritto esecutivo svizzero, e segnatamente in virtù dell’art.

80.

LEF, è ammesso che il debitore di una pretesa accertata in una decisione

esecutiva non passata in giudicato possa essere dichiarato in fallimento prima

che sia statuito sul ricorso interposto contro tale decisione, ove all’impugnazione

non sia stato concesso l’effetto sospensivo e il debitore non abbia pagato

quanto stabilito nella decisione impugnata (sentenza della CEF

14.2021.47

del 28 giugno 2021 consid. 3.1). Come già rilevato (sopra consid. 4.1.2), incombe prima di tut­to

all’autorità di ricorso, non al giudice del

rigetto, sospendere l’e­secuzione della decisione impugnata. Sarebbe

dunque spettato all’RE 1 presentare in Italia un’istanza di sospensione del­l’esecuzione

provvisoria facendo presente alla Corte d’appello di Milano il rischio di un

suo fallimento in Svizzera. Essa non ha invece nemmeno specificato, né in prima

né in seconda sede, se con l’appello ha postulato la concessione dell’effetto

sospensivo.

5.

La reclamante espone poi di essere stata sottoposta, essa stessa (come

società), a un sequestro preventivo giusta l’art. 321 CPPit., disposto nel

procedimento penale a carico suo e di PI 2, ma a suo dire la relativa ordinanza

penale non è mai stata notificata al domicilio in Svizzera del rappresentante

legale della società (nonché socio di maggioranza) PI 1. Costui ne ha preso

conoscenza solamente per mezzo del co-indagato PI 2, il quale avrebbe ricevuto

l’avviso di deposito del 21 ottobre 2021 solo il 29 novembre 2021. Non appena ne

ha avuto notizia PI 1 ha interposto ricorso per ottenere l’annullamento dell’ordinanza

in questione. Tra i motivi a fondamento del gravame egli ha anzitutto invocato

la grave violazione del diritto delle parti di essere sentite nel corso della

procedura di appello. La reclamante si duole inoltre di essere stata privata

della propria capacità di agire in seguito al sequestro e conseguentemente di

non essere nella condizione di pagare alcunché. Ritiene ammissibile come pseudonova l’avviso

di deposito prodotto per la prima volta in questa sede, in applicazione analogica

dei combinati art. 174 cpv. 1 LEF e 326 cpv. 2 CPC, per il motivo ch’essa non

aveva conoscenza dell’ordinanza di sequestro al momento in cui il Pretore ha

statuito (il 10 dicembre 2021) e non poteva averne conoscenza in ragione delle

gravi mancanze avvenute nel procedimen­to penale.

5.1

Ora,

contrariamente a quanto crede la reclamante, la facoltà delle parti, prevista

in materia di fallimento (art. 174 cpv. 1 LEF e 326 cpv. 2 CPC), di avvalersi

di fatti nuovi se questi si sono verificati prima della decisione di prima

istanza non vale in materia di rigetto dell’opposizione, in cui si applica

invece il divieto dei nova giusta l’art. 326 cpv. 1 CPC

(sentenza della CEF 14.2018.207 del 25 apri­le 2019 consid. 5.4). Ne

segue che l’avviso di deposito (doc. C) e le allegazioni concernenti lo stesso,

peraltro nemmeno corrobo-rate da elementi oggettivi, sono tardive e quindi

irricevibili (v. sopra consid. 1.2).

5.2

Per

abbondanza, l’impossibilità di pagare a causa di una misura conservativa come

il sequestro non rientra nelle eccezioni previste dall’art. 81 cpv. 2 LEF

(sentenza della CEF 14.2019.146 del 12 dicembre 2019 consid. 6) né tanto meno

implica la perdita della capacità di agire della reclamante (ha del resto

potuto ricorrere sia contro il sequestro sia contro la decisione di rigetto).

Per di più, come già rilevato nella decisione sull’effetto

sospensivo, la reclamante non ha reso verosimile, né tanto meno dimostrato, che

il sequestro conservativo abbia effetti fuori dai confini italiani, né che sia

stato eseguito o sia eseguibile in Svizzera, e neppure ch’essa sia

impossibilitata a disporre in Svizzera dei beni ivi situati.

6.

La

reclamante contesta infine il tasso di conversione applicato dal Pretore rilevando che l’istante stessa ha indicato

trattarsi di quello al 24 agosto 2021 (istanza pag. 3, n. 8), data della

domanda d’esecuzione (doc. I), ma che in realtà è stato applicato per il

calcolo sia dall’istante che dal Pretore (consid. 7.1 decisione impugnata) un

tasso di cambio più favorevole (1.07283, doc. L, M e N), corrispondente

verosimilmente a quello del giorno precedente. Considerato che il tasso di

cambio al 24 agosto 2021 è in realtà del­l’1.0711 secondo il sito www.fxtop.com, essa ritiene, implicitamen­te, che nell’ipotesi in cui il rigetto

dell’opposizione dovesse essere confermato, dovrebbe esserlo limitatamente a fr. 160'665.–,

pari a € 150'000.– all’1.0711 (anziché fr. 160'924.50), fr. 24'099.75

pari a € 22'500.– (in luogo di fr. 24'138.68) e fr. 7'390.59

pari a € 6'900.– (anziché fr. 7'402.53).

6.1

Ora,

l’RE 1 non ha contestato nulla al riguardo in prima se­de: ora è troppo tardi

(art. 150 cpv. 1 CPC

a

contrario). Non si tratta infatti di una questione che

il giudice deve verificare d’ufficio (sentenza della CEF 14.2021.158 del 19

aprile 2022, consid. 6.3.2-3) come ha invece indicato il Pretore nella sua

decisione, ritenendo a torto che un tale esame rientrasse in quello delle tre

identità. Se è vero che il tasso di cambio a una determinata data costituisce

un fatto notorio, è altrettanto vero che in assenza di contestazione di tale

fatto in prima sede è corretto applicare il tasso di cambio proposto dall’istante,

che a una lettura più attenta dei giustificativi (doc. L – M) risulta essere

quello del 24 agosto 2021 (e non del 23 agosto 2021), secondo il sito www.oanda.com. La censura è

pertanto irricevibile.

6.2

A scanso di equivoci, non si tratta invero di un sito riconosciuto dalla

scrivente Camera, contrariamente a quanto affermato dalla CO 1 nelle

osservazioni al reclamo. Il tasso di cambio ri-tenuto

notorio dalla giurisprudenza, perlomeno

per le divise frequentemente negoziate, è

infatti quello fornito dalla Banca centrale europea sul sito www.fxtop.com

(citata 14.2021.158 consid. 3.3.3). Ma non si

giustifica un intervento d’ufficio in assenza di contestazione (si vedano per esempio le sentenze della CEF 14.2021.22/23

del 9 giugno 2021 consid. 3 e 14.2015.9 del 13 maggio 2015, consid. 6.2/a).

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 192'465.71,

raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, fatta salva la limitazione dell’art.

98.

LTF per quanto riguarda la questione della sospensione della procedura (sentenza

del Tribunale federale 5A_80/2021

del 4 febbraio 2021 consid. 4.2.3).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà alla CO

1 fr. 3'500.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.

100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere

unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF) per quanto

riguarda la questione della sospensione

della procedura. Il termine di ricorso è sospeso durante le

ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).