14.2021.208
Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta cantonale. Attestato di carenza beni. Interessi di ritardo e spese esecutive. Tassa di diffida
4 luglio 2022Italiano13 min
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 5 novembre 2021
Source ti.ch
CO 1
Incarto n.
14.2021.208
Lugano
4 luglio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 5 novembre 2021 dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 23 dicembre 2021 presentato dallo Stato del
Cantone Ticino contro la decisione emessa il 13 dicembre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 settembre 2021 dall’Ufficio
d’esecuzione di Lugano, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso CO 1 per l’incasso
di fr. 76'306.25, indicando quale causa del credito l’“Imposta cantonale (IC) 2015 come ACB del 27-04-2020
n. __________ emesso dall’UE di Lugano. Imposta (IC) 2015 (acconti dedotti – fr. 1'114.90)”.
Fatti
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 5 novembre 2021
lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5. Entro il termine
assegnatogli per presentare osservazioni all’istanza, CO 1 è rimasto
silente.
C. Statuendo con decisione del 13 dicembre 2021, il Pretore ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato l’opposizione interposta dal convenuto limitatamente
a fr. 75'058.05 (anziché fr. 76'306.25), ponendo a suo carico le
spese processuali di fr. 200.– senz’assegnare indennità.
D. Contro
la sentenza appena citata lo Stato del Cantone Ticino è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 dicembre
2021 per ottenere l’annullamento e l’accoglimento
integrale dell’istanza, protestate la tassa di giustizia e le spese. CO 1 non
si è espresso sul reclamo entro il termine assegnatogli.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto allo Stato del Cantone Ticino il 14 dicembre 2021, il
termine d’impugnazione è scaduto venerdì 24 dicembre 2021 durante le ferie
natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2021: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III
149.
consid. 2.4.1.1]) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile
dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC;
DTF 108 III 49), ossia mercoledì 5 gennaio
2022, essendo il 2 gennaio una domenica. Presentato il 23 dicembre 2021
(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,
consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha accordato il rigetto definitivo
limitatamente all’importo (di fr. 74'682.60) stabilito nella decisione di
tassazione prodotta dall’istante – inerente all’imposta cantonale del 2015 e
debitamente passata in giudicato – e alle spese esecutive (di fr. 375.45)
fissate nell’attestato di carenza di beni (ACB), ma non per gli interessi
menzionati in quell’atto.
4.
Richiamata
la giurisprudenza di questa Camera secondo cui la decisione di tassazione vale
titolo di rigetto definitivo anche per gli interessi di mora dopo il loro
passaggio in giudicato qualora venga prodotta la documentazione che permette di
comprendere come sono stati calcolati, nel reclamo lo Stato del Cantone Ticino
rimprovera al Pretore una violazione dell’art. 320 CPC per non aver esteso il
rigetto agli interessi di mora nonostante abbia allegato all’istanza tutti i
documenti necessari a determinarne il calcolo, di cui fornisce una breve
spiegazione per meglio comprenderne la lettura. Rinvia al proposito alla
documentazione già allegata nella precedente esecuzione (n. __________)
sfociata nella decisione del 17 dicembre 2019, con cui il medesimo giudice ha
accolto l’istanza di rigetto e nell’ACB in esame, non capacitandosi del fatto
che nella procedura in esame la medesima non sia stata presa in considerazione.
Il reclamante evidenzia d’altronde che l’escusso non ha sollevato alcuna
censura riguardo all’inesattezza dell’attestato di carenza di beni, il quale
costituisce prova piena dei fatti che attesta finché non sia dimostrata l’inesattezza
del suo contenuto.
5.
Giusta
l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono
quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità
amministrative svizzere, purché siano esecutive. (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a
ed. 2021, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette,
tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di
tassazione “cresciute in giudicato” (art. 244 cpv. 3 LT).
5.1
Nel
caso specifico, non è contestato – ed è pacifico – che la decisione di
tassazione (dopo tassazione d’ufficio) del 21 novembre 2018 agli atti (doc. B
accluso all’istanza) è da tempo passata in giudicato (come risulta del resto
dal timbro apposto sulla medesima) e costituisce pertanto un valido titolo di
rigetto definitivo per l’imposta cantonale del 2015 di fr. 74'682.60, come
d’altronde stabilito dal Pretore.
5.2
Il primo giudice ha inoltre a giusta ragione
rigettato l’opposizione in via definitiva anche per i “costi” di fr. 375.45
indicati nell’__________ (doc. C) giacché lo stesso, benché non rappresenti un
titolo di rigetto definitivo per i crediti fiscali, lo è invece per le spese menzionate nell’atto, stabilite in modo
autoritativo dall’ufficio d’esecuzione, ossia dall’autorità
amministrativa preposta per legge a statuire
su tali spese (DTF 147 III 364 consid. 3.5.3; sentenze della CEF 14.2021.13 del 9 agosto 2021, consid. 5.2.1; 14.2018.171
del 12 marzo 2019 consid. 5.1; 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015
consid. 5.2, massimata in RtiD 2016 II 649 n. 37c; 14.2014.208 del 23 dicembre
2014, consid. 5.1 con riferimenti).
5.3
L’ente
reclamante, tuttavia, chiede di estendere il rigetto all’intero credito posto
in esecuzione, quindi anche agli interessi di ritardo non riconosciuti dal
Pretore. Richiamando il conteggio prodotto con l’istanza, precisa che gli
stessi – calcolati al 2.5% come previsto dall’allegato al decreto esecutivo per
l’anno 2015 – decorrono dal 31 gennaio 2019 sul conguaglio di fr. 74'682.60
e che il totale indicato di fr. 2'313.10 corrisponde alla somma degli
interessi fino al precetto esecutivo n. __________ del 6 agosto 2019 (ossia quello sfociato nell’ACB in oggetto) e di fr. 1'348.45
da quest’ultima data sino all’emissione dell’ACB medesimo.
5.3.1
Le
decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF valgono titolo di rigetto definitivo
anche per gli interessi di mora maturati dopo il loro passaggio in giudicato
sebbene non lo specifichino esplicitamente (STAEHELIN,
op. cit., n. 49 ad art. 80). Per le decisioni di tassazione, tuttavia, la
questione degli interessi è disciplinata in modo diverso dalla legislazione
speciale. Così l’imposta cantonale diretta e gli interessi devono essere pagati
nei trenta giorni successivi alla loro scadenza (art. 242 cpv. 1 LT) e per gli
importi che non ha versato entro il termine stabilito, il debitore deve pagare
un interesse di ritardo il cui tasso è fissato dal Consiglio di Stato (art. 243 cpv. 1 LT) con apposito decreto esecutivo (in
seguito “DE” valevole per il 2021 [RL 640.320] e per gli anni
precedenti dal 1995 giusta l’art. 12 cpv. 2 dello stesso), il quale stabilisce
tre scadenze fisse (il 1° maggio, il 1°
luglio e il 1° settembre) per le rate d’acconto e una scadenza
variabile alla data d’intimazione del conteggio per la rata a conguaglio (art.
240.
LT e 1 cpv. 3 DE). L’interesse di ritardo decorre dal trentunesimo giorno
successivo alla scadenza (art. 6 cpv. 1 DE). Il tasso d’interesse è stabilito
di anno in anno, ma quello applicabile all’inizio di una procedura d’esecuzione
rimane valido sino alla chiusura della stessa (art. 9 cpv. 2 DE). Le rate d’acconto
sono computate nell’imposta dovuta conformemente alla tassazione definitiva e
l’autorità di riscossione emette al riguardo il conteggio definitivo, contro
cui è data facoltà di reclamo all’autorità di riscossione e di ricorso alla Camera
di diritto tributario (art. 241 cpv. 3-5 LT).
5.3.2
Orbene,
come sottolineato dal reclamante, questa Camera ha più volte ricordato che il
rigetto può di principio essere concesso per gli interessi di mora qualora sia
stata prodotta la documentazione necessaria a determinare come gli stessi sono
stati calcolati (v. in particolare la già citata 14.2021.13 consid. 5.2.4.1 e i
rinvii).
5.3.3
Nella
fattispecie si evince dal conteggio (doc. D) accluso all’istanza che gl’interessi
di ritardo, calcolati al tasso del 2.5% stabilito dal Consiglio di Stato giusta
l’allegato all’apposito DE per gli anni dal 2015 al 2020 compresi, ammontano a fr. 2'313.10
(doc. D, pag. 2 in fine), pari alla somma degli interessi decorrenti
sull’importo del conguaglio (di fr. 74'682.60) dalla sua scadenza – fissata per
il 31 gennaio 2019 (v. doc. D pag. 1) – fino all’emissione del primo precetto
esecutivo del 6 agosto 2019 (186 giorni), ossia fr. 964.65, e dal giorno
successivo fino all’emissione dell’ACB, il 27 aprile 2020 (261 giorni), ovvero
fr. 1'348.45 (recte: 1'353.60). Avendo l’istante fornito gli
elementi necessari a poter calcolare (e verificare) gli interessi di ritardo
inclusi nella propria pretesa, il primo giudice doveva altresì concedere il
rigetto dell’opposizione per fr. 2'313.10. Su questo punto il reclamo
merita accoglimento.
5.4
Per
quanto concerne invece la tassa di diffida di fr. 50.– indicata nel
conteggio e inclusa nell’importo scoperto di fr. 76'306.25 vantato dal
reclamante (v. doc. D pag. 4), non figura alcuna decisione agli atti che ne
stabilisca l’effettiva esistenza e l’importo, sicché il rigetto non può essere
esteso anche a siffatta pretesa (sentenza della CEF 14.2017.63 del 6 settembre
2017.
consid. 5.4, massimata in RtiD 2018 I 769 n. 40c).
5.5
A
scanso di equivoci, occorre precisare, all’indirizzo del reclamante, che una
decisione di rigetto dell’opposizione ha effetti vincolanti solo
nell’esecuzione cui si riferisce, sicché non può costituire un titolo di
rigetto in una successiva esecuzione (sentenza della CEF 14.2019.107 del 25
ottobre 2019 consid. 5.2 e i rinvii). D’altronde, pur essendo un pubblico
documento facente prova dei fatti che attesta finché non sia dimostrata
l’inesattezza del suo contenuto (art. 9 cpv. 1 CC), l’ACB non costituisce una
decisione – a parte per le spese esecutive (DTF 147 III 364 consid. 3.5.3) – né
quindi un titolo di rigetto definitivo nel senso dell’art. 80 LEF, bensì solo
un titolo di rigetto provvisorio per i crediti di diritto privato e per quelli
di diritto pubblico, per il cui accertamento l’ente pubblico non gode di un
potere decisionale, ma deve far capo alla via dell’azione di diritto
amministrativo (art. 149 cpv. 2 LEF; sentenze del Tribunale federale 5A_31/2019
del 31 maggio 2019 consid. 5.1 e della CEF 14.2014.208 [già citata] consid.
5.1; cfr. DTF 147 III 361 consid. 3.3.1).
6.
In
definitiva, il reclamo merita parziale accoglimento e la decisione impugnata va
modificata nel senso che l’opposizione interposta al precetto esecutivo è
rigettata in via definitiva per fr. 76'256.25 (pari al capitale di fr. 74'682.60
+ le spese esecutive dell’ACB di fr. 375.45 + gli interessi di fr. 2'313.10,
dedotto il pagamento di fr. 1'114.90 indicato nell’ultima pagina del
conteggio), ossia per l’importo preteso dal reclamante ad esclusione della
tassa di diffida di fr. 50.–.
7.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale dell’escusso (art. 106 cpv. 1 CPC). Non
si pone invece problema di ripetibili, il reclamante non avendo formulato
alcuna domanda motivata (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), mentre il dispositivo
sulle spese di prima sede può rimanere immutato.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'248.20
(pari alla differenza tra quanto richiesto dal reclamante, ossia fr. 76'306.25, e quanto
accordato dal Pretore,
cioè fr. 75'058.05) non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
“1. L’istanza è parzialmente
accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente
a fr. 76'256.25.”
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio sono
poste a carico di CO 1.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).