Lexipedia

Decisione

14.2021.208

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta cantonale. Attestato di carenza beni. Interessi di ritardo e spese esecutive. Tassa di diffida

4 luglio 2022Italiano13 min

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 5 novembre 2021

Source ti.ch

CO 1

Incarto n.

14.2021.208

Lugano

4 luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 5 novembre 2021 dallo

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 23 dicembre 2021 presentato dallo Stato del

Cantone Ticino contro la decisione emessa il 13 dicembre 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 settembre 2021 dall’Ufficio

d’esecuzione di Lugano, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso CO 1 per l’incasso

di fr. 76'306.25, indicando quale causa del credito l’“Imposta cantonale (IC) 2015 come ACB del 27-04-2020

n. __________ emesso dall’UE di Lugano. Imposta (IC) 2015 (acconti dedotti – fr. 1'114.90)”.

Fatti

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 5 novembre 2021

lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5. Entro il termine

assegnatogli per presentare osservazioni all’istanza, CO 1 è rimasto

silente.

C. Statuendo con decisione del 13 dicembre 2021, il Pretore ha parzialmente

accolto l’istanza e rigettato l’opposizione interposta dal convenuto limitatamente

a fr. 75'058.05 (anziché fr. 76'306.25), ponendo a suo carico le

spese processuali di fr. 200.– senz’assegnare indennità.

D. Contro

la sentenza appena citata lo Stato del Cantone Ticino è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 dicembre

2021 per ottenere l’annullamento e l’accoglimento

integrale dell’istanza, protestate la tassa di giustizia e le spese. CO 1 non

si è espresso sul reclamo entro il termine assegnatogli.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto allo Stato del Cantone Ticino il 14 dicembre 2021, il

termine d’impu­­gnazione è scaduto venerdì 24 dicembre 2021 durante le ferie

natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2021: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III

149.

consid. 2.4.1.1]) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile

dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC;

DTF 108 III 49), ossia mercoledì 5 gennaio

2022, essendo il 2 gennaio una domenica. Presentato il 23 di­cembre 2021

(data del timbro postale), il reclamo è dunque sen­z’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446,

consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha accordato il rigetto definitivo

limitatamente all’importo (di fr. 74'682.60) stabilito nella decisione di

tassazione prodotta dall’istante – inerente all’imposta cantonale del 2015 e

debitamente passata in giudicato – e alle spese esecutive (di fr. 375.45)

fissate nell’attestato di carenza di beni (ACB), ma non per gli interessi

menzionati in quell’atto.

4.

Richiamata

la giurisprudenza di questa Camera secondo cui la decisione di tassazione vale

titolo di rigetto definitivo anche per gli interessi di mora dopo il loro

passaggio in giudicato qualora venga prodotta la documentazione che permette di

comprendere come sono stati calcolati, nel reclamo lo Stato del Cantone Ticino

rimprovera al Pretore una violazione dell’art. 320 CPC per non aver esteso il

rigetto agli interessi di mora nonostante abbia allegato all’istanza tutti i

documenti necessari a determinarne il calcolo, di cui fornisce una breve

spiegazione per meglio comprenderne la lettura. Rinvia al proposito alla

documentazione già allegata nella precedente esecuzione (n. __________)

sfociata nella decisione del 17 dicembre 2019, con cui il medesimo giudice ha

accolto l’istanza di rigetto e nell’ACB in esame, non capacitandosi del fatto

che nella procedura in esame la medesima non sia stata presa in considerazione.

Il reclamante evidenzia d’altronde che l’escusso non ha sollevato alcuna

censura riguardo all’inesattezza dell’attestato di carenza di beni, il quale

costituisce prova piena dei fatti che attesta finché non sia dimostrata l’inesattezza

del suo contenuto.

5.

Giusta

l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono

quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità

amministrative svizzere, purché siano esecutive. (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a

ed. 2021, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette,

tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di

tassazione “cresciute in giudicato” (art. 244 cpv. 3 LT).

5.1

Nel

caso specifico, non è contestato – ed è pacifico – che la decisione di

tassazione (dopo tassazione d’ufficio) del 21 novembre 2018 agli atti (doc. B

accluso all’istanza) è da tempo passata in giudicato (come risulta del resto

dal timbro apposto sulla medesima) e costituisce pertanto un valido titolo di

rigetto definitivo per l’imposta cantonale del 2015 di fr. 74'682.60, come

d’altronde stabilito dal Pretore.

5.2

Il primo giudice ha inoltre a giusta ragione

rigettato l’opposizione in via definitiva anche per i “costi” di fr. 375.45

indicati nell’__________ (doc. C) giacché lo stesso, benché non rappresenti un

titolo di rigetto definitivo per i crediti fiscali, lo è invece per le spese menzionate nell’atto, stabilite in modo

autoritativo dall’ufficio d’ese­cuzione, ossia dall’autorità

amministrativa preposta per legge a statuire

su tali spese (DTF 147 III 364 consid. 3.5.3; sentenze della CEF 14.2021.13 del 9 agosto 2021, consid. 5.2.1; 14.2018.171

del 12 marzo 2019 consid. 5.1; 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015

consid. 5.2, massimata in RtiD 2016 II 649 n. 37c; 14.2014.208 del 23 dicembre

2014, consid. 5.1 con riferimenti).

5.3

L’ente

reclamante, tuttavia, chiede di estendere il rigetto all’intero credito posto

in esecuzione, quindi anche agli interessi di ritardo non riconosciuti dal

Pretore. Richiamando il conteggio prodotto con l’istanza, precisa che gli

stessi – calcolati al 2.5% come previsto dall’allegato al decreto esecutivo per

l’anno 2015 – decorrono dal 31 gennaio 2019 sul conguaglio di fr. 74'682.60

e che il totale indicato di fr. 2'313.10 corrisponde alla somma degli

interessi fino al precetto esecutivo n. __________ del 6 agosto 2019 (ossia quello sfociato nell’ACB in oggetto) e di fr. 1'348.45

da que­st’ul­tima data sino all’emissione dell’ACB medesimo.

5.3.1

Le

decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF valgono titolo di rigetto definitivo

anche per gli interessi di mora maturati dopo il loro passaggio in giudicato

sebbene non lo specifichino esplicitamente (STAEHELIN,

op. cit., n. 49 ad art. 80). Per le decisioni di tassazione, tuttavia, la

questione degli interessi è disciplinata in modo diverso dalla legislazione

speciale. Così l’imposta cantonale diretta e gli interessi devono essere pagati

nei trenta giorni successivi alla loro scadenza (art. 242 cpv. 1 LT) e per gli

importi che non ha versato entro il termine stabilito, il debitore deve pagare

un interesse di ritardo il cui tasso è fissato dal Consiglio di Stato (art. 243 cpv. 1 LT) con apposito decreto esecutivo (in

seguito “DE” va­levole per il 2021 [RL 640.320] e per gli anni

precedenti dal 1995 giusta l’art. 12 cpv. 2 dello stesso), il quale stabilisce

tre scadenze fisse (il 1° maggio, il 1°

luglio e il 1° settembre) per le rate d’accon­to e una scadenza

variabile alla data d’intimazione del conteggio per la rata a conguaglio (art.

240.

LT e 1 cpv. 3 DE). L’interesse di ritardo decorre dal trentunesimo giorno

successivo alla scadenza (art. 6 cpv. 1 DE). Il tasso d’interesse è stabilito

di anno in anno, ma quello applicabile all’inizio di una procedura d’esecuzione

rimane valido sino alla chiusura della stessa (art. 9 cpv. 2 DE). Le rate d’acconto

sono computate nell’imposta dovuta conformemen­te alla tassazione definitiva e

l’autorità di riscossione emette al riguardo il conteggio definitivo, contro

cui è data facoltà di reclamo all’autorità di riscossione e di ricorso alla Camera

di diritto tributario (art. 241 cpv. 3-5 LT).

5.3.2

Orbene,

come sottolineato dal reclamante, questa Camera ha più volte ricordato che il

rigetto può di principio essere concesso per gli interessi di mora qualora sia

stata prodotta la documentazione necessaria a determinare come gli stessi sono

stati calcolati (v. in particolare la già citata 14.2021.13 consid. 5.2.4.1 e i

rinvii).

5.3.3

Nella

fattispecie si evince dal conteggio (doc. D) accluso all’i­stanza che gl’interessi

di ritardo, calcolati al tasso del 2.5% stabilito dal Consiglio di Stato giusta

l’allegato all’apposito DE per gli anni dal 2015 al 2020 compresi, ammontano a fr. 2'313.10

(doc. D, pag. 2 in fine), pari alla somma degli interessi decorrenti

sull’importo del conguaglio (di fr. 74'682.60) dalla sua scadenza – fissata per

il 31 gennaio 2019 (v. doc. D pag. 1) – fino all’emissione del primo precetto

esecutivo del 6 agosto 2019 (186 giorni), ossia fr. 964.65, e dal giorno

successivo fino all’emissione dell’ACB, il 27 aprile 2020 (261 giorni), ovvero

fr. 1'348.45 (recte: 1'353.60). Avendo l’istante fornito gli

elementi necessari a poter calcolare (e verificare) gli interessi di ritardo

inclusi nella propria pretesa, il pri­mo giudice doveva altresì concedere il

rigetto dell’opposizione per fr. 2'313.10. Su questo punto il reclamo

merita accoglimento.

5.4

Per

quanto concerne invece la tassa di diffida di fr. 50.– indicata nel

conteggio e inclusa nell’importo scoperto di fr. 76'306.25 vantato dal

reclamante (v. doc. D pag. 4), non figura alcuna decisione agli atti che ne

stabilisca l’effettiva esistenza e l’importo, sicché il rigetto non può essere

esteso anche a siffatta pretesa (sentenza della CEF 14.2017.63 del 6 settembre

2017.

consid. 5.4, massimata in RtiD 2018 I 769 n. 40c).

5.5

A

scanso di equivoci, occorre precisare, all’indirizzo del reclaman­te, che una

decisione di rigetto dell’opposizione ha effetti vincolanti solo

nell’esecuzione cui si riferisce, sicché non può costituire un titolo di

rigetto in una successiva esecuzione (sentenza della CEF 14.2019.107 del 25

ottobre 2019 consid. 5.2 e i rinvii). D’altronde, pur essendo un pubblico

documento facente prova dei fatti che attesta finché non sia dimostrata

l’inesattezza del suo contenuto (art. 9 cpv. 1 CC), l’ACB non costituisce una

decisione – a parte per le spese esecutive (DTF 147 III 364 consid. 3.5.3) – né

quindi un titolo di rigetto definitivo nel senso dell’art. 80 LEF, bensì solo

un titolo di rigetto provvisorio per i crediti di diritto privato e per quelli

di diritto pubblico, per il cui accertamento l’ente pubblico non gode di un

potere decisionale, ma deve far capo alla via del­l’azione di diritto

amministrativo (art. 149 cpv. 2 LEF; sentenze del Tribunale federale 5A_31/2019

del 31 maggio 2019 consid. 5.1 e della CEF 14.2014.208 [già citata] consid.

5.1; cfr. DTF 147 III 361 consid. 3.3.1).

6.

In

definitiva, il reclamo merita parziale accoglimento e la decisione impugnata va

modificata nel senso che l’opposizione interposta al precetto esecutivo è

rigettata in via definitiva per fr. 76'256.25 (pari al capitale di fr. 74'682.60

+ le spese esecutive dell’ACB di fr. 375.45 + gli interessi di fr. 2'313.10,

dedotto il pagamento di fr. 1'114.90 indicato nell’ultima pagina del

conteggio), ossia per l’importo preteso dal reclamante ad esclusione della

tassa di diffida di fr. 50.–.

7.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale dell’escusso (art. 106 cpv. 1 CPC). Non

si pone invece problema di ripetibili, il reclamante non avendo formulato

alcuna domanda motivata (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), mentre il dispositivo

sulle spese di prima sede può rimanere immutato.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'248.20

(pari alla differenza tra quan­to richiesto dal reclamante, ossia fr. 76'306.25, e quanto

accordato dal Pretore,

cioè fr. 75'058.05) non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

“1. L’istanza è parzialmente

accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________

dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente

a fr. 76'256.25.”

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio sono

poste a carico di CO 1.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).