Lexipedia

Decisione

14.2021.21

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Transazione quale riconoscimento di debito. Motivazione del reclamo insufficiente

30 luglio 2021Italiano6 min

C. Statuendo con decisione del 12 febbraio 2021, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.21

Lugano

30 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2020.5554 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 11 dicembre

2020 dalla

CO 1 IT-

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

contro

RE 1RE 1

giudicando sul reclamo del 17 febbraio 2021 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 12 febbraio 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con precetto esecutivo n. __________

emesso il 15 ottobre 2020 dal­l’Ufficio d’esecuzione

di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 64'952.80

oltre agli interessi del 5% dal 13 ottobre 2020, indicando quale causa del

credito l’“Ac­cordo

transattivo del 29 luglio 2020”.

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11 dicembre

2020 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Entro il termine impartitogli per presentare osservazioni

all’istanza, il convenuto è rimasto silente.

C. Statuendo con decisione del 12 febbraio 2021, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal

convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità

di fr. 500.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 17 febbraio 2021 perché “sia rivista la posizione alla luce dei fatti

proposti e dei quali non ho ancora avuto risposta in merito” dalla controparte.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 16 febbraio 2021, il termine d’impugnazione è

scaduto venerdì 26 febbraio. Presentato il 17 febbraio 2021 (data del timbro

postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la

Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi

per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.

8.2

con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di

carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le

argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la

motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa

consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014

del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi

valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2).

Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché

giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma

verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.

1.3.1

Nel

caso in esame il Pretore ha spiegato di aver rigettato l’oppo­­sizione sulla

base della transazione conclusa dalle parti, da cui emerge che la CO 1 vanta

nei confronti di RE 1 un credito di € 61'500.–, da cui vanno dedotti € 1'000.–

pagati dal debitore. Convertita al tasso di cambio del 13 ottobre 2020 di 1 € per

fr. 1.0736, la differenza ammonta a fr. 64'952.80, cui vanno aggiunti

gli interessi del 5 % richiesti dal creditore a decorrere dal 13 ottobre 2020.

1.3.2

Ora,

RE 1 non si confronta con la motivazione del primo giudice, bensì, facendo

riferimento ad alcune email da lui trasmesse al patrocinatore della CO 1 nel

gennaio del 2021, si duole di non aver ancora ricevuto risposta e chiede di

rivedere la sua posizione “alla luce dei

fatti proposti”. Il reclamo risulta pertanto irricevibile per

carenza di motivazione, per tacere del fatto che le email in questione sono

inammissibili perché sono state prodotte per la prima volta con il reclamo

(sopra consid. 1.2).

2.

Ad

ogni modo, la decisione impugnata risulta corretta. Nella transazione del 29

luglio 2020 (doc. I), RE 1 si è infatti riconosciuto debitore della CO 1,

personalmente e in solido con la __________, di € 61'500.– (pti 2 e 6), somma,

questa, che la creditrice ha il diritto di reclamare nel suo complesso (dedotto

l’unico pagamento effettuato) secondo il pun­to 7, non risultando né dagli atti

né dai documenti prodotti dal­l’e­scusso (peraltro tardivamente) che gli

acconti siano stati versati alle scadenze pattuite. Firmata personalmente da RE

1, la transazione costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione

giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF per la somma posta in esecuzione, come giustamente

stabilito dal Pretore.

3.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), per il rinvio dell’art.

96.

CPC, segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si

pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato

notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

4.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 64'952.80,

raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 230.– relative al presente giudizio, già

anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– RE 1, __________,

__________;

– avv. PA

1, __________,

__________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).