14.2021.21
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Transazione quale riconoscimento di debito. Motivazione del reclamo insufficiente
30 luglio 2021Italiano6 min
C. Statuendo con decisione del 12 febbraio 2021, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal
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Incarto n.
14.2021.21
Lugano
30 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.5554 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 11 dicembre
2020 dalla
CO 1 IT-
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
RE 1RE 1
giudicando sul reclamo del 17 febbraio 2021 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 12 febbraio 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 15 ottobre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione
di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 64'952.80
oltre agli interessi del 5% dal 13 ottobre 2020, indicando quale causa del
credito l’“Accordo
transattivo del 29 luglio 2020”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11 dicembre
2020 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Entro il termine impartitogli per presentare osservazioni
all’istanza, il convenuto è rimasto silente.
C. Statuendo con decisione del 12 febbraio 2021, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal
convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità
di fr. 500.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 17 febbraio 2021 perché “sia rivista la posizione alla luce dei fatti
proposti e dei quali non ho ancora avuto risposta in merito” dalla controparte.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 16 febbraio 2021, il termine d’impugnazione è
scaduto venerdì 26 febbraio. Presentato il 17 febbraio 2021 (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la
Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi
per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.
8.2
con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di
carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le
argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la
motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa
consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014
del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi
valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2).
Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché
giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma
verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.
1.3.1
Nel
caso in esame il Pretore ha spiegato di aver rigettato l’opposizione sulla
base della transazione conclusa dalle parti, da cui emerge che la CO 1 vanta
nei confronti di RE 1 un credito di € 61'500.–, da cui vanno dedotti € 1'000.–
pagati dal debitore. Convertita al tasso di cambio del 13 ottobre 2020 di 1 € per
fr. 1.0736, la differenza ammonta a fr. 64'952.80, cui vanno aggiunti
gli interessi del 5 % richiesti dal creditore a decorrere dal 13 ottobre 2020.
1.3.2
Ora,
RE 1 non si confronta con la motivazione del primo giudice, bensì, facendo
riferimento ad alcune email da lui trasmesse al patrocinatore della CO 1 nel
gennaio del 2021, si duole di non aver ancora ricevuto risposta e chiede di
rivedere la sua posizione “alla luce dei
fatti proposti”. Il reclamo risulta pertanto irricevibile per
carenza di motivazione, per tacere del fatto che le email in questione sono
inammissibili perché sono state prodotte per la prima volta con il reclamo
(sopra consid. 1.2).
2.
Ad
ogni modo, la decisione impugnata risulta corretta. Nella transazione del 29
luglio 2020 (doc. I), RE 1 si è infatti riconosciuto debitore della CO 1,
personalmente e in solido con la __________, di € 61'500.– (pti 2 e 6), somma,
questa, che la creditrice ha il diritto di reclamare nel suo complesso (dedotto
l’unico pagamento effettuato) secondo il punto 7, non risultando né dagli atti
né dai documenti prodotti dall’escusso (peraltro tardivamente) che gli
acconti siano stati versati alle scadenze pattuite. Firmata personalmente da RE
1, la transazione costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione
giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF per la somma posta in esecuzione, come giustamente
stabilito dal Pretore.
3.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), per il rinvio dell’art.
96.
CPC, segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si
pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato
notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
4.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 64'952.80,
raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 230.– relative al presente giudizio, già
anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– RE 1, __________,
__________;
– avv. PA
1, __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).