14.2021.22
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decreto ingiuntivo italiano a carico di due coniugi dichiarato esecutivo in Svizzera a titolo principale. Esecutività. Solidarietà
9 giugno 2021Italiano11 min
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
Source ti.ch
RE 1
Incarti n.
14.2021.22
14.2021.23
Lugano
9 giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause SO.2020.4277 e SO.2020.4278 (rigetto definitivo dell’opposizione)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 29
settembre 2020 dal
CO 1 IT-
(patrocinato dallo PA 1, __________)
contro, rispettivamente
RE 1
RE 2, __________
giudicando sui reclami presentati il 18 febbraio 2021 da RE 1 e RE 2 contro
le decisioni emesse il 1° febbraio 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 24
ottobre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il CO 1 ha escusso i coniugi RE
1 e RE 2 per l’incasso da ognuno di loro di fr. 13'262.– oltre agli
interessi dello 0.8% dal 22 ottobre 2019 (indicando quale causa del credito le “Spese condominiali straordinarie [Euro
12049.24] atto di precetto del 30.7.2018 / decreto ingiunto no. __________/2018
del 10.7.2018 cambio Oanda del 23.10.2019”), fr. 340.04 (per “Interessi legali [Euro
308.95]
7.3.2014-21.10.2019 cambio Oanda del 23.10.2019”), fr. 1'914.47
(per “spese giudiziarie [Euro
1739.40] cambio Oanda del 23.10.2019”), fr. 3'783.52 (per “Consuntivo gestione ordinaria al 31.12.2018 [verbale
assemblea 22.3.2019]”), fr. 2'961.42 (per “Consuntivo gestione straordinaria al
31.12.2018 [verbale assemblea 22.3.2019]”) e fr. 4'096.–
(per “Preventivo gestione
ordinaria esercizio 2019 [verbale assemblea 22.3.2019]”).
B. Avendo
ambedue gli escussi interposto opposizione al rispettivo precetto esecutivo,
con due istanze del 29 settembre 2020 il CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, limitatamente, in ciascuna causa,
a fr. 15'516.51, pari alle spese condominiali straordinarie di fr. 13'262.–,
agli interessi legali di fr. 340.04 e alle spese giudiziarie di fr. 1'914.47,
oltre agli interessi di mora dal 22 ottobre 2019. Nel termine impartito, i convenuti si sono opposti alle istanze con
osservazioni scritte del 22 ottobre 2020. Con repliche spontanee del 30
ottobre e duplica spontanea del 16 novembre 2020, le parti hanno ribadito i
rispettivi punti di vista.
C. Statuendo con due decisioni distinte del 1° febbraio 2021, il Pretore
ha parzialmente accolto le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni
interposte dai convenuti limitatamente a fr. 13'262.– e fr. 1'657.43,
ponendo a carico di ognuno di loro le spese processuali di fr. 300.– in
ragione di 9⁄10 e un’indennità ridotta di fr. 900.– a
favore dell’istante.
D. Contro
le sentenze appena citate RE 1 e RE 2 sono insorti a
questa Camera con due reclami distinti del 18 febbraio
2021 per ottenerne l’annullamento in via principale e l’accertamento
del loro diritto di essere sentiti in via subordinata.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 I
reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni
simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione
delle stesse norme giuridiche. Si giustifica così, per economia di
procedura, di congiungere le due procedure e di emanare una
sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur man-tenendone l’autonomia nel
senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche
singolarmente.
1.2 Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili
entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica
è avvenuta in concreto ai coniugi convenuti il 9 febbraio 2021, il termine d’impugnazione
è scaduto venerdì 19 febbraio. Presentati il giorno prima (data del timbro postale),
Fatti
i reclami sono dunque tempestivi.
1.3 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nelle
decisioni impugnate, il Pretore ha ricordato di avere, il 6 febbraio 2020,
riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo
n. 1427/2018 emesso il 10 luglio 2018 dal Tribunale ordinario di Como, con
il quale i coniugi RE 2 e RE 1 sono stati condannati a pagare al CO 1 € 12'049.24
oltre agli interessi e le spese della procedura d’ingiunzione, liquidate in
complessivi € 1'065.50, e alle spese documentate “IVA, CPA e successive occorrende”. Con sentenza del 18 giugno 2020, la seconda Camera civile del
Tribunale d’appello ha poi dichiarato irricevibile il reclamo interposto dai
coniugi e lo stesso ha fatto il Tribunale federale con decisione del 7
settembre 2020 in merito al ricorso presentato contro la sentenza cantonale. Il
Pretore ha considerato che la domanda di revisione della decisione del
Tribunale federale depositata il 12 ottobre
2020 dai coniugi (e nel frattempo
respinta, nella misura in cui era ammissibile, con decisione 5F_30/2020 del 3
febbraio 2021) non ostava all’esecutività
della decisione del 7 settembre 2020, sicché il decreto ingiuntivo,
riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera con una decisione ormai
esecutiva, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
giusta l’art. 80 LEF. Il primo giudice ha tuttavia limitato il rigetto dell’opposizione
ai due importi esplicitamente menzionati nel decreto ingiuntivo, di € 12'049.24
e € 1'065.50, pari a fr. 13'262.– al tasso di cambio indicato dall’istante
(meno favorevole di quello, ritenuto notorio dalla giurisprudenza, fornito dalla Banca centrale europea sul sito www.fxtop.com).
4. Nei
reclami RE 1 e RE 2 si dolgono che il Pretore non ha menzionato né giudicato il
fatto ch’essi sono stati informati del decreto ingiuntivo del Tribunale
ordinario di Como solo il 20 agosto 2018, ch’essi hanno presentato opposizione
al decreto il 10 settembre 2018 e che la data del decreto indicata nella
sentenza impugnata è il 18 luglio 2018 mentre quella menzionata sul decreto
allegato all’istanza è il 10 luglio 2018.
Queste
censure sono senza rilievo. I reclamanti non contestano infatti che il decreto
ingiuntivo n. __________/2018 del Tribunale ordinario di Como, del 10 luglio
2018 (a prescindere dall’errore di battitura contenuto nell’istanza, v. doc. D
Considerandi
accluso alla stessa), è stato riconosciuto
e dichiarato esecutivo in Svizzera con decisione 6 febbraio 2020 del
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (doc. L), decisione da loro contestata
invano fino al Tribunale federale (v. doc. M e N). Essi non possono più, in
sede di rigetto dell’opposizione, rimettere in discussione il carattere
esecutivo del decreto italiano sulla scorta di fatti verificatisi prima della
decisione di exequatur del 6 febbraio 2020 (art. 81 cpv. 3 LEF; cfr. sentenza della CEF
14.2020.125/128 del 23 marzo 2021 consid. 4.2.1). È quindi troppo tardi per
loro allegare di aver interposto opposizione al decreto ingiuntivo italiano il
10.
settembre 2018.
5.
I
reclamanti criticano anche il fatto che la somma posta in esecuzione (di fr. 26'357.45)
non è identica a quella menzionata nel decreto ingiuntivo (€ 6'557.37; in
realtà € 12'049.24 e 1'065.50, v. doc. D), ma non si confrontano con l’argomentazione
dettagliata del Pretore relativa alle spese e “occorrende” non cifrate nel
decreto. Insufficientemente motivata, la critica è irricevibile (v. sopra
consid. 1.3). Sia come sia, il Pretore ha del resto limitato il rigetto dell’opposizione
a fr. 13'262.– e fr. 1'657.43.
6.
I
reclamanti censurano inoltre il fatto che alla data delle loro opposizioni ai precetti
esecutivi il decreto ingiuntivo italiano non era ancora stato riconosciuto e
dichiarato esecutivo in Svizzera. La circostanza è irrilevante giacché l’esecutività
della decisione invocata quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
dev’essere esaminata al momento in cui il giudice del rigetto statuisce, e non
già prima della notifica del precetto esecutivo (sentenza della CEF 14.2019.157
del 12 dicembre 2019, consid. 5 e 5.2, e i rinvii a Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 13 ad art. 80 LEF e Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition,
2017, n. 143 ad art. 80 LEF). Al momento dell’emanazione della sentenza impugnata del 1° febbraio
2021, la decisione di exequatur era da tempo esecutiva, al più tardi dal 2 marzo 2020, data del
reclamo alla seconda Camera civile del Tribunale d’appello, dal momento che né
il reclamo né il ricorso al Tribunale federale hanno effetto sospensivo
automatico (art. 325 cpv. 1 CPC e 103 cpv. 1 LTF). Ad ogni modo, il titolo di
rigetto non è la decisione di exequatur bensì il decreto ingiuntivo italiano, che è esecutivo già dal 10
luglio 2018 (v. doc. D), o perlomeno dal 20 agosto 2018, data della sua
notificazione ai reclamanti.
7.
Sostengono
i reclamanti che i precetti esecutivi sono anche fondati sul verbale
assembleare del 22 marzo 2019, il quale non è un titolo di rigetto definitivo. In
sé essi hanno parzialmente ragione, ma solo per le posizioni da 4 a 6 dei
precetti esecutivi (doc. I) che indicano il verbale in questione come causale, in
merito alle quali il Pretore ha tuttavia respinto l’istanza, siccome ha limitato
il rigetto dell’opposizione alla prima posizione (di fr. 13'262.–) e a
parte della terza (per € 1'504.16, pari a fr. 1'657.43). Anche sotto
questo profilo le decisioni impugnate resistono alla critica.
8.
Nella
parte “in fatto” dei loro reclami, RE 1 e RE 2 fanno valere che la somma totale
stabilita nel decreto ingiuntivo italiano dovrebbe essere divisa a metà tra di
loro. Sennonché, in prima sede, essi hanno allegato tale circostanza, che
contraddice il fatto implicito, risultante sia dal decreto ingiuntivo, che dai
precetti esecutivi e delle istanze di rigetto, per cui i coniugi sono
solidalmente responsabili delle somme poste a loro carico, solo con la duplica
spontanea del 16 novembre 2020 (act. IV). Ora, allegazioni di fatto nuove
contenute in allegati spontanei delle parti sono inammissibili (DTF 144 III 119 consid. 2.3; sentenza della CEF 14.2020.138 del 29
marzo 2021, consid. 5.2). Non possono neppure essere
presentate per la prima volta in sede di reclamo (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra
consid. 1.3). La censura va pertanto respinta, non senza ricordare che la
solidarietà passiva è presunta in diritto italiano (art. 1294 del Codice civile
italiano) e che il pagamento di uno dei condebitori solidali estingue i debiti
degli altri a debita concorrenza (art. 1292 dello stesso Codice).
9.
Le tassa del presente giudizio, stabilite
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la
controparte, cui i reclami non sono stati notificati per osservazioni, non
essendo incorsa in spese in questa sede.
10.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 14'919.43
in ciascuna delle cause, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo di RE 1 è respinto.
Le
spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
2. Il reclamo di RE 2 è respinto.
Le
spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
–__________–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).