14.2021.24
Fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti
1 aprile 2021Italiano7 min
Locarno-Campagna di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE
Source ti.ch
RE 1RE 1RE 1RE 1RE 1CO 1
Incarto n.
14.2021.24
Lugano
1 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.883 (fallimento senza preventiva esecuzione) della
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 5 novembre
2020 da
CO 1
contro
RE 1
(rappresentata da RA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 18 febbraio 2021 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 15 febbraio 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con istanza del 5
novembre 2020, CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Campagna di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE
1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei
suoi confronti per crediti di complessivi fr. 15'275.20.
B. All’udienza
di discussione del 4 dicembre 2020 la convenuta si è riconosciuta debitrice
dell’istante di fr. 15'275.20 oltre a fr. 100.– per spese di procedura
e si è impegnata a versare quanto dovuto in due rate, la prima di fr. 7'637.60
entro il 15 gennaio 2021 e la seconda di fr. 7'737.60 entro il 1° febbraio
2021, ritenuto che in caso di mancato pagamento anche di una sola rata il
Pretore avrebbe proceduto nei suoi incombenti. Le parti hanno concordato che
nel frattempo la procedura veniva sospesa. Il 12 febbraio 2021 l’istante ha
comunicato alla Pretura di non avere ricevuto nulla dall’istante.
C. Statuendo
con decisione 15 febbraio 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal giorno successivo alle ore 10.00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 150.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 febbraio
2021 per ottenere “un ulteriore periodo di tempo” per portare a compimento trattative con una cordata d’imprenditori
intenzionati a rilevare le attività aziendali e rilanciare la società stessa,
oltre che per riscuotere fatture non ancora onorate. Stante il prevedibile
esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte
per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli
art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al
valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).
Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 16 febbraio 2021, il
termine d’impugnazione è scaduto venerdì 26 febbraio. Presentato il 19 febbraio
2021.
(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono
essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti.
2.
In
virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la
dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore
soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.
2.1
La
nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che
conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per
ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti
incontestati ed esigibili,
lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo
sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche
debiti di minima importanza, dimostrando così di non disporre di sufficienti
mezzi liquidi per far fronte ai propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti,
è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue
attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i
contributi di diritto pubblico (sentenza del Tribunale
federale 5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2). Perfino
un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il
debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole. La sospensione dei pagamenti non dev’essere
soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 468 consid. 3.4.1; sentenze
del Tribunale federale 5A_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.1 e 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).
2.2
Nel caso specifico, neppure con il reclamo la RE 1 contesta di aver
sospeso i suoi pagamenti.
2.2.1
In
prima sede, l’istante aveva fatto valere di non avere ricevuto il proprio
salario da luglio ad ottobre 2020 malgrado diverse promesse poi non mantenute,
motivo per cui aveva, il 15 ottobre 2020, disdetto il contratto di lavoro con
effetto immediato. CO 1 aveva inoltre prodotto un estratto delle esecuzioni
pendenti nei confronti della convenuta al 23 ottobre 2020, che attestava l’esistenza
di quattro esecuzioni per oltre fr. 188'000.– (doc. 7 accluso all’istanza).
All’udienza del 4 dicembre 2020, la RE 1 non ha contestato di avere sospeso i
suoi pagamenti, ma anzi ha riconosciuto il credito vantato dall’istante e si è
impegnata a saldarlo in due rate, salvo poi non tener fede ai patti,
confermando così la sua duratura insolvenza.
2.2.2
Nel
reclamo la RE 1 non si confronta minimamente con il motivo del fallimento, ma
si limita a chiedere “un
ulteriore periodo di tempo” per portare a compimento
trattative con una cordata d’imprenditori a suo dire intenzionati a rilevare le
attività aziendali e rilanciare la società stessa, oltre che per riscuotere
fatture non ancora onorate. Sennonché questi non sono motivi che secondo la
legge (o meglio giusta l’art. 174 LEF per il rinvio dell’art. 194 cpv. 1 LEF)
giustificano l’annullamento del fallimento, per tacere del fatto che la
reclamante non ha minimamente sostanziato le proprie allegazioni con riscontri
oggettivi e documentati. Sulla questione della sospensione dei pagamenti essa è
rimasta silente. Il reclamo va pertanto respinto.
3.
Siccome
al reclamo non è stato concesso l’effetto sospensivo, non è necessario
pronunciare nuovamente il fallimento.
4.
La
tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a
carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
reclamante.
3. Notificazione a:
–RE 1
;
– Ufficio
d’esecuzione, Locarno;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).