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Decisione

14.2021.24

Fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti

1 aprile 2021Italiano7 min

Locarno-Campagna di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE

Source ti.ch

RE 1RE 1RE 1RE 1RE 1CO 1

Incarto n.

14.2021.24

Lugano

1 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2020.883 (fallimento senza preventiva esecuzione) della

Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 5 novembre

2020 da

CO 1

contro

RE 1

(rappresentata da RA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 18 febbraio 2021 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 15 febbraio 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con istanza del 5

novembre 2020, CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di

Locarno-Campagna di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE

1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei

suoi confronti per crediti di complessivi fr. 15'275.20.

B. All’udienza

di discussione del 4 dicembre 2020 la convenuta si è riconosciuta debitrice

dell’istante di fr. 15'275.20 oltre a fr. 100.– per spese di procedura

e si è impegnata a versare quanto dovuto in due rate, la prima di fr. 7'637.60

entro il 15 gennaio 2021 e la seconda di fr. 7'737.60 entro il 1° febbraio

2021, ritenuto che in caso di mancato pagamento anche di una sola rata il

Pretore avrebbe proceduto nei suoi incombenti. Le parti hanno concordato che

nel frattempo la procedura veniva sospesa. Il 12 febbraio 2021 l’istante ha

comunicato alla Pretura di non avere ricevuto nulla dall’istante.

C. Statuendo

con decisione 15 febbraio 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno successivo alle ore 10.00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 150.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 febbraio

2021 per ottenere “un ulteriore periodo di tempo” per portare a compimento trattative con una cordata d’imprenditori

intenzionati a rilevare le attività aziendali e rilanciare la società stessa,

oltre che per riscuotere fatture non ancora onorate. Stante il prevedibile

esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte

per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli

art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti

(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al

valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).

Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 16 febbraio 2021, il

termine d’impugnazione è scaduto venerdì 26 febbraio. Presentato il 19 febbraio

2021.

(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.

2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono

essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti.

2.

In

virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la

dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore

soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.

2.1

La

nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che

conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per

ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti

incontestati ed esigibili,

lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo

sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche

debiti di minima importanza, dimostrando così di non disporre di sufficienti

mezzi liquidi per far fronte ai propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti,

è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue

attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i

contributi di diritto pubblico (sentenza del Tribunale

federale 5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2). Perfino

un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il

debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole. La sospensione dei pagamenti non dev’essere

soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 468 consid. 3.4.1; sentenze

del Tribunale federale 5A_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.1 e 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).

2.2

Nel caso specifico, neppure con il reclamo la RE 1 contesta di aver

sospeso i suoi pagamenti.

2.2.1

In

prima sede, l’istante aveva fatto valere di non avere ricevuto il proprio

salario da luglio ad ottobre 2020 malgrado diverse promesse poi non mantenute,

motivo per cui aveva, il 15 ottobre 2020, disdetto il contratto di lavoro con

effetto immediato. CO 1 aveva inoltre prodotto un estratto delle esecuzioni

pendenti nei confronti della convenuta al 23 ottobre 2020, che attestava l’esistenza

di quattro esecuzioni per oltre fr. 188'000.– (doc. 7 accluso all’istanza).

All’udienza del 4 dicembre 2020, la RE 1 non ha contestato di avere sospeso i

suoi pagamenti, ma anzi ha riconosciuto il credito vantato dall’istante e si è

impegnata a saldarlo in due rate, salvo poi non tener fede ai patti,

confermando così la sua duratura insolvenza.

2.2.2

Nel

reclamo la RE 1 non si confronta minimamente con il motivo del fallimento, ma

si limita a chiedere “un

ulteriore periodo di tempo” per portare a compimento

trattative con una cordata d’imprenditori a suo dire intenzionati a rilevare le

attività aziendali e rilanciare la società stessa, oltre che per riscuotere

fatture non ancora onorate. Sennonché questi non sono motivi che secondo la

legge (o meglio giusta l’art. 174 LEF per il rinvio dell’art. 194 cpv. 1 LEF)

giustificano l’annullamento del fallimento, per tacere del fatto che la

reclamante non ha minimamente sostanziato le proprie allegazioni con riscontri

oggettivi e documentati. Sulla questione della sospensione dei pagamenti essa è

rimasta silente. Il reclamo va pertanto respinto.

3.

Siccome

al reclamo non è stato concesso l’effetto sospensivo, non è necessario

pronunciare nuovamente il fallimento.

4.

La

tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a

carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

reclamante.

3. Notificazione a:

–RE 1

;

– Ufficio

d’esecuzione, Locarno;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).