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Decisione

14.2021.25

Rigetto definitivo dell’opposizione. Estratto conto relativo a tasse comunali sui cani. Indennità d’inconvenienza

11 agosto 2021Italiano9 min

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 febbraio 2021 per ottenerne la

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.25

Lugano

11 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa 668-A-20-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 26

novembre 2020 dal

CO 1

(rappresentato dal __________, __________)

contro

RE 1RE 1

giudicando sul reclamo del 19 febbraio 2021 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa l’8 febbraio 2021 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 settembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il Comune RE

1 ha escus­so RE 1 per l’incasso di fr. 225.– oltre agli interessi

del 5% dal 29 febbraio 2020 (indicando quale causa del credito la “Fatt. __________ – Tassa cani 2017/2018/2019

– Cane L__________ Microchip __________”) e fr. 15.–

(per “Spese di diffida”).

Fatti

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto

ese­cutivo, con istanza del 26 novembre 2020 il CO 1 ne ha chiesto il

rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel

termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni

scritte del 15 gennaio 2021. L’istante ha poi prodotto un memoriale di replica

il 29 gennaio 2021, che è stato comunicato a RE 1 solo con la decisione.

C. Statuendo con decisione dell’8 febbraio 2021, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal

convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 70.–.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 febbraio 2021 per ottenerne la

riforma e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili di fr. 150.–

in ogni sede. Nelle sue osservazioni dell’11 mar­zo 2021, il Comune ha confermato

le proprie pretese.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 l’11 febbraio 2021, il termine d’impugnazione è

scaduto domenica 21 febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 22

febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato tre

giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto defini-tivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui sco­po

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni

liberatorie enumerate al­l’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha dapprima constatato il mancato

pagamento delle tasse annuali per il possesso di cani dovute da RE 1 al CO 1

per gli anni dal 2017 al 2019. Il primo giudice ha poi rilevato che il debitore

avrebbe potuto nelle sue osservazioni “almeno menzionare l’intenzione di ritirare l’opp[o]sizione al Precet[t]o

esecutivo in atto o riconoscere il debito e proporre almeno un saldo

dilazionato di quan­to dovuto”. Il Giudice di pace ha

quindi accolto l’istanza e “respinto” l’opposizione interposta da RE 1, allegando alla decisione, quale “comprova della validità della pretesa di parte Istan­te”, la “corposa

documentazione” prodotta dal Comune con la replica.

4.

Nel

reclamo RE 1 allega di non essere il padrone del cane L__________, da lui

custodito solo per due a tre giorni a settimana per conto della proprietaria __________,

che gliel’ha ceduto solo il 13 agosto 2019, data alla quale egli ha registrato

il cane a suo nome. Il reclamante afferma di aver contestato lo scritto 22 agosto

2019.

con cui il Comune l’aveva avvertito che gli avrebbe chiesto il pagamento

della tassa annuale per L__________ dal 2017, senza ricevere alcuna risposta.

Il 6 dicembre 2019 ha poi provveduto al pagamento della tassa per il 2019. RE 1

si rammarica che il Giudice di pace non abbia preso in considerazione i motivi

della sua opposizione e gli abbia imputato una seconda volta il pagamento della

tassa del 2019 oltre a quelle degli anni precedenti in cui non era proprietario

del cane. Postula quindi la riforma della decisione impugnata nel senso della

reiezione dell’istanza e l’accollamento al Comune in ambedue le sedi delle tasse

di giustizia e delle indennità per ripetibili di fr. 150.– ognuna.

5.

In

ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere

dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido

titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo

restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF

147.

III 178 consid. 4.2.1). Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze

giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni

di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per

le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF).

5.1

Nella

fattispecie, il Comune ha indicato nell’istanza quale titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione le “fatture” del 31 dicembre 2019 relative alla tassa annuale sui cani per gli anni

dal 2017 al 2019, pur allegandovi in realtà un “Estratto Conto” (doc. B)

allestito verosimilmente il 23 settembre 2020, giacché considera i pagamenti fino a quella data, indica i richiami del 12

marzo e del 9 giugno 2020 e computa una tassa di fr. 15.– per la diffida

del 7 luglio 2020. Né le fatture, né i richiami o la diffida sono

acclusi all’istanza.

5.2

Ora,

una semplice fattura, una richiesta di pagamento, un richia­mo di pagamento o

un estratto conto privo d’indicazione sui rimedi giuridici esistenti non

possono essere parificati a decisioni amministrative, siccome non vengono

designati come tali (“decisione”) nell’atto stesso e non traggono siffatta

qualità dalla legge (sentenze della CEF 14.2015.153 del 17 dicembre 2015,

consid. 3; 14.2003.95 del 20 febbraio 2004, con rinvio a Staehelin, op. cit., n. 120 ad art. 80

LEF e a Stücheli, Die

Rechtsöffung, tesi Zurigo 2000, pag. 304 i.f.).

Nel

caso specifico, l’estratto conto prodotto quale doc. B non riveste all’evidenza

le caratteristiche di una decisione amministrativa in mancanza di una chiara

designazione come tale e dell’indica­­zione dei rimedi giuridici. Rinvia del

resto a pregresse “fatture”, di

cui non è possibile accertare l’eventuale qualità di decisione amministrativa

dal momento che non sono state prodotte. Non essendo stata addotta neppure la

diffida, difetta un titolo di rigetto definitivo anche per la relativa tassa.

Il carattere documentale del­la procedura (sopra consid. 2) esige

infatti la produzione del titolo cartaceo (tra altre: sentenza della CEF

14.2020.162

del 12 marzo 2021 pag. 3), non basta in sé (senza accertamento

giudiziario o amministrativo nel caso concreto) che una norma legale prescriva

l’obbligo posto in esecuzione (sentenza della CEF 14.2015.124 del 4 dicembre

2015, RtiD 2016 II 648 n. 34c, consid. 5.3) né che la decisione mancante sia

citata in una decisione successiva che invece è agli atti (sentenza della CEF

14.2017.204

del 21 giugno 2018, consid. 6.2/a). Il reclamo va pertanto accolto.

6.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non si dà invece luogo all’assegnazione d’indennità d’inconvenienza a RE 1 siccome

egli non ha motivato la propria domanda come invece richiesto dall’art. 95 cpv.

3.

lett. a CPC (v. sentenze del Tribunale federale 5A_695/2020 del 26 aprile

2021.

consid. 5.1 e della CEF 14.2020.87 del 24 dicembre 2020 consid. 8.3).

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 240.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. Le

spese processuali di fr. 70.– sono poste a carico dell’istante.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico del CO 1.

3. Notificazione a:

– RE 1, __________;

– CO 1, __________.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo

di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).