14.2021.25
Rigetto definitivo dell’opposizione. Estratto conto relativo a tasse comunali sui cani. Indennità d’inconvenienza
11 agosto 2021Italiano9 min
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 febbraio 2021 per ottenerne la
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Incarto n.
14.2021.25
Lugano
11 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa 668-A-20-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 26
novembre 2020 dal
CO 1
(rappresentato dal __________, __________)
contro
RE 1RE 1
giudicando sul reclamo del 19 febbraio 2021 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa l’8 febbraio 2021 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 settembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il Comune RE
1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 225.– oltre agli interessi
del 5% dal 29 febbraio 2020 (indicando quale causa del credito la “Fatt. __________ – Tassa cani 2017/2018/2019
– Cane L__________ Microchip __________”) e fr. 15.–
(per “Spese di diffida”).
Fatti
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto
esecutivo, con istanza del 26 novembre 2020 il CO 1 ne ha chiesto il
rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel
termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni
scritte del 15 gennaio 2021. L’istante ha poi prodotto un memoriale di replica
il 29 gennaio 2021, che è stato comunicato a RE 1 solo con la decisione.
C. Statuendo con decisione dell’8 febbraio 2021, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal
convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 70.–.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 febbraio 2021 per ottenerne la
riforma e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili di fr. 150.–
in ogni sede. Nelle sue osservazioni dell’11 marzo 2021, il Comune ha confermato
le proprie pretese.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 l’11 febbraio 2021, il termine d’impugnazione è
scaduto domenica 21 febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 22
febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato tre
giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro
tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto defini-tivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha dapprima constatato il mancato
pagamento delle tasse annuali per il possesso di cani dovute da RE 1 al CO 1
per gli anni dal 2017 al 2019. Il primo giudice ha poi rilevato che il debitore
avrebbe potuto nelle sue osservazioni “almeno menzionare l’intenzione di ritirare l’opp[o]sizione al Precet[t]o
esecutivo in atto o riconoscere il debito e proporre almeno un saldo
dilazionato di quanto dovuto”. Il Giudice di pace ha
quindi accolto l’istanza e “respinto” l’opposizione interposta da RE 1, allegando alla decisione, quale “comprova della validità della pretesa di parte Istante”, la “corposa
documentazione” prodotta dal Comune con la replica.
4.
Nel
reclamo RE 1 allega di non essere il padrone del cane L__________, da lui
custodito solo per due a tre giorni a settimana per conto della proprietaria __________,
che gliel’ha ceduto solo il 13 agosto 2019, data alla quale egli ha registrato
il cane a suo nome. Il reclamante afferma di aver contestato lo scritto 22 agosto
2019.
con cui il Comune l’aveva avvertito che gli avrebbe chiesto il pagamento
della tassa annuale per L__________ dal 2017, senza ricevere alcuna risposta.
Il 6 dicembre 2019 ha poi provveduto al pagamento della tassa per il 2019. RE 1
si rammarica che il Giudice di pace non abbia preso in considerazione i motivi
della sua opposizione e gli abbia imputato una seconda volta il pagamento della
tassa del 2019 oltre a quelle degli anni precedenti in cui non era proprietario
del cane. Postula quindi la riforma della decisione impugnata nel senso della
reiezione dell’istanza e l’accollamento al Comune in ambedue le sedi delle tasse
di giustizia e delle indennità per ripetibili di fr. 150.– ognuna.
5.
In
ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere
dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido
titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo
restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF
147.
III 178 consid. 4.2.1). Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze
giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni
di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per
le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF).
5.1
Nella
fattispecie, il Comune ha indicato nell’istanza quale titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione le “fatture” del 31 dicembre 2019 relative alla tassa annuale sui cani per gli anni
dal 2017 al 2019, pur allegandovi in realtà un “Estratto Conto” (doc. B)
allestito verosimilmente il 23 settembre 2020, giacché considera i pagamenti fino a quella data, indica i richiami del 12
marzo e del 9 giugno 2020 e computa una tassa di fr. 15.– per la diffida
del 7 luglio 2020. Né le fatture, né i richiami o la diffida sono
acclusi all’istanza.
5.2
Ora,
una semplice fattura, una richiesta di pagamento, un richiamo di pagamento o
un estratto conto privo d’indicazione sui rimedi giuridici esistenti non
possono essere parificati a decisioni amministrative, siccome non vengono
designati come tali (“decisione”) nell’atto stesso e non traggono siffatta
qualità dalla legge (sentenze della CEF 14.2015.153 del 17 dicembre 2015,
consid. 3; 14.2003.95 del 20 febbraio 2004, con rinvio a Staehelin, op. cit., n. 120 ad art. 80
LEF e a Stücheli, Die
Rechtsöffung, tesi Zurigo 2000, pag. 304 i.f.).
Nel
caso specifico, l’estratto conto prodotto quale doc. B non riveste all’evidenza
le caratteristiche di una decisione amministrativa in mancanza di una chiara
designazione come tale e dell’indicazione dei rimedi giuridici. Rinvia del
resto a pregresse “fatture”, di
cui non è possibile accertare l’eventuale qualità di decisione amministrativa
dal momento che non sono state prodotte. Non essendo stata addotta neppure la
diffida, difetta un titolo di rigetto definitivo anche per la relativa tassa.
Il carattere documentale della procedura (sopra consid. 2) esige
infatti la produzione del titolo cartaceo (tra altre: sentenza della CEF
14.2020.162
del 12 marzo 2021 pag. 3), non basta in sé (senza accertamento
giudiziario o amministrativo nel caso concreto) che una norma legale prescriva
l’obbligo posto in esecuzione (sentenza della CEF 14.2015.124 del 4 dicembre
2015, RtiD 2016 II 648 n. 34c, consid. 5.3) né che la decisione mancante sia
citata in una decisione successiva che invece è agli atti (sentenza della CEF
14.2017.204
del 21 giugno 2018, consid. 6.2/a). Il reclamo va pertanto accolto.
6.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non si dà invece luogo all’assegnazione d’indennità d’inconvenienza a RE 1 siccome
egli non ha motivato la propria domanda come invece richiesto dall’art. 95 cpv.
3.
lett. a CPC (v. sentenze del Tribunale federale 5A_695/2020 del 26 aprile
2021.
consid. 5.1 e della CEF 14.2020.87 del 24 dicembre 2020 consid. 8.3).
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 240.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. Le
spese processuali di fr. 70.– sono poste a carico dell’istante.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico del CO 1.
3. Notificazione a:
– RE 1, __________;
– CO 1, __________.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo
di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).