14.2021.26
Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassa di collaudo di un’automobile. Tasse di richiamo
13 agosto 2021Italiano10 min
precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 novembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.26
Lugano
13 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa 11 A 21 S (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 12 gennaio
2021 dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappr. dalla Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino)
contro
RE 1 __________
giudicando sul reclamo del 19 febbraio 2021 presentato dall’RE 1 contro
la decisione emessa il 18 febbraio 2021 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Il 15 dicembre 2019 lo Stato del Canton Ticino, tramite la Sezione della circolazione (in seguito: la Sezione), ha
emanato nei confronti dell’RE 1 una decisione di condanna al pagamento di
una tassa di fr. 80.– per il collaudo di un’automobile di cui essa è
detentrice, fissandone la scadenza al 14 gennaio 2020. Con richiamo del 2
febbraio 2020, la Sezione ha intimato all’RE 1 di pagare la tassa entro il 17
febbraio 2020 e l’8 marzo ha emanato un secondo richiamo, con cui ha posto a
carico della società una tassa di richiamo di fr. 20.–. Con un’ulteriore
decisione emessa il 30 marzo 2020 in sostituzione di quella dell’8 marzo 2020 in
seguito al pagamento della tassa di collaudo, avvenuto il 30 marzo 2020, all’RE
1 è stato impartito un nuovo termine fino al 29 giugno 2020 per pagare la tassa
di richiamo di fr. 20.–. Il 19 luglio 2020 la Sezione ha inviato un ulteriore
richiamo di pagamento con una scadenza al 3 agosto e il 23 agosto una diffida
di pagamento, in cui ha posto a carico dell’RE 1 una seconda tassa di richiamo
di fr. 20.– con un termine di pagamento al 22 settembre 2020.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 novembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione
di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 40.–,
indicando quale causa del credito: “Fatture no: __________ Emessa il: 30.03.2020”.
C. Avendo
l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 gennaio
2021 la Sezione ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace
del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta
all’istanza con osservazioni scritte del 19 gennaio 2021. L’istante ha poi
prodotto un memoriale di replica il 22 gennaio 2021, che è stato comunicato all’RE
1 insieme alla decisione.
D. Statuendo con decisione del 18 febbraio 2021, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 60.–.
E. Contro
la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera
con un reclamo del 19 febbraio 2021 per
ottenere l’accoglimento dell’opposizione al precetto esecutivo e l’addebito al
creditore della tassa di giustizia e delle spese esecutive.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto all’RE 1 il 19 febbraio 2021, il termine d’impugnazione è
scaduto lunedì 1° marzo. Presentato già lo stesso 19 febbraio 2021 (data del
timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha dapprima osservato che RE 1, pur
avendo elencato i passi da essa compiuti per “sanare la pratica” pendente
con la Sezione, ha però anche dimostrato di aver adempiuto detti passi in
ritardo dopo la scadenza del debito. Da parte sua – ha continuato il Giudice –,
la Sezione ha pure elencato i passi da essa compiuti per ottenere il pagamento,
producendo inoltre i vari richiami e diffide di pagamento, tutti “titoli” passati in
giudicato e costituenti validi “riconoscimenti
di debito”. Il Giudice di pace ha quindi accolto l’istanza,
rigettando l’opposizione in via definitiva.
4.
Nel
reclamo l’RE 1 afferma che l’escutente non è in grado di provare, in virtù dell’art.
107.
cpv. 2 CO, la data in cui la fattura e i successivi richiami le sono stati
intimati, siccome non li ha spediti per raccomandata, di modo che non può
ottenere “in giudizio il
riconoscimento di spese ed interessi”. Chiede pertanto
l’accoglimento della sua opposizione.
5.
In
ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere
dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido
titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo
restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF
147.
III 178 consid. 4.2.1).
5.1
Giusta
l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono
quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità
amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze
civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Sia l’esecutività che il passaggio in giudicato
presuppongono, ad ogni modo, l’intimazione della decisione al destinatario (Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80).
5.2
Nella
fattispecie, l’escutente ha indicato quale titolo di credito
nel precetto esecutivo le “Fatture no: __________
Emessa il: 30.03.2020” e nell’istanza la “Fattura n. __________”. La prima dicitura pare rinviare (solo) alla decisione del 30 marzo
2020, con cui lo Stato, in seguito al pagamento della tassa di collaudo, ha
rettificato la precedente fattura n. __________, limitandola alla (prima) tassa
di richiamo. Sennonché pure le fatture allegate al successivo richiamo del 19
luglio e alla diffida del 23 agosto recano lo stesso numero (__________). Al di là della designazione imprecisa sugli atti in
questione, non è quindi dubbio che la pretesa di fr. 40.– fatta valere
dall’istante si compone della prima tassa di richiamo di fr. 20.– dell’8
marzo 2020, confermata nella decisione 30 marzo, e della seconda tassa di
richiamo, sempre di fr. 20.–, notificata con la diffida del 23 agosto. Del
resto l’RE 1 non ha espresso dubbi in merito né contestato la ricezione degli
atti in questione (ma solo la possibilità di determinarne la data precisa).
5.3
Ora, la decisione del 30 marzo 2020, come pure il precedente richiamo
di pagamento dell’8 marzo, rivestono sicuramente le caratteristiche di una
decisione amministrativa per quanto attiene alla prima tassa di richiamo, da un
lato perché sono designate come tale (“decisione”) nell’indicazione del rimedio di
diritto, e dall’altro perché, appunto, indicano il rimedio di diritto, ossia
il reclamo alla Sezione medesima (v. in proposito la sentenza della CEF
14.2015.153
del 17 dicembre 2015, consid. 3). Lo stesso vale per
la diffida di pagamento del 23 agosto 2020 per quanto concerne la seconda tassa
di richiamo. Queste decisioni costituiscono quindi, in sé, un valido titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione per fr. 40.–.
6.
Nel
contestare il diritto dello Stato di prelevare le tasse poste in esecuzione
perché esso non sarebbe in grado di provare il ritardo con cui è stata pagata
la tassa di collaudo, la reclamante critica la decisione del 30 marzo 2020 (e implicitamente la diffida del 23 agosto
2020), non la decisione di rigetto. La ricevibilità del reclamo appare
così dubbia. Ad ogni modo, la contestazione delle decisioni con cui sono state
stabilite le spese di richiamo poste in esecuzione non è più possibile in sede
di rigetto dell’opposizione se esse non sono state impugnate tempestivamente
in precedenza. In prima sede, la reclamante aveva allegato di aver contestato
la diffida di pagamento dell’8 marzo 2020, con cui è stata stabilita la prima
tassa di richiamo, e prodotto al riguardo un
suo scritto del 12 marzo 2020. In replica l’istante ha però negato di aver
ricevuto tale scritto e la reclamante non è in grado di dimostrare il
contrario, siccome il suo scritto non risulta essere stato inviato per
raccomandata (come peraltro da essa stessa sostenuto, ancorché a proposito
delle decisioni dello Stato). La questione non è del resto più di attualità,
visto che nel reclamo l’RE 1 non sostiene (più) di aver impugnato la
diffida di pagamento dell’8 marzo 2020, né le successive decisioni. Poiché sono
passate in giudicato, esse costituiscono pertanto un valido titolo di rigetto definitivo
nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per le tasse di richiamo dedotte in
esecuzione. Il reclamo va così respinto.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non
si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 40.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 80.– sono poste a carico della
reclamante.
3. Notificazione a:
– ;
– Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art.
113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46
cpv. 1 LTF).