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Decisione

14.2021.26

Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassa di collaudo di un’automobile. Tasse di richiamo

13 agosto 2021Italiano10 min

precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 novembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.26

Lugano

13 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa 11 A 21 S (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 12 gennaio

2021 dallo

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

(rappr. dalla Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino)

contro

RE 1 __________

giudicando sul reclamo del 19 febbraio 2021 presentato dall’RE 1 contro

la decisione emessa il 18 febbraio 2021 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Il 15 dicembre 2019 lo Stato del Canton Ticino, tramite la Sezione della circolazione (in seguito: la Sezione), ha

emanato nei confronti dell’RE 1 una decisione di condanna al pagamento di

una tassa di fr. 80.– per il collaudo di un’automobile di cui essa è

detentrice, fissandone la scadenza al 14 gennaio 2020. Con richiamo del 2

febbraio 2020, la Sezione ha intimato all’RE 1 di pagare la tassa entro il 17

febbraio 2020 e l’8 marzo ha emanato un secondo richiamo, con cui ha posto a

carico della società una tassa di richiamo di fr. 20.–. Con un’ulteriore

decisione emessa il 30 marzo 2020 in sostituzione di quella dell’8 marzo 2020 in

seguito al pagamento della tassa di collaudo, avvenuto il 30 marzo 2020, all’RE

1 è stato impartito un nuovo termine fino al 29 giugno 2020 per pagare la tassa

di richiamo di fr. 20.–. Il 19 luglio 2020 la Sezione ha inviato un ulteriore

richiamo di pagamento con una scadenza al 3 agosto e il 23 agosto una diffida

di pagamento, in cui ha posto a carico del­l’RE 1 una seconda tassa di richiamo

di fr. 20.– con un termine di pagamento al 22 settembre 2020.

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 novembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione

di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 40.–,

indicando quale causa del credito: “Fatture no: __________ Emessa il: 30.03.2020”.

C. Avendo

l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 gennaio

2021 la Sezione ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace

del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta

all’i­stanza con osservazioni scritte del 19 gennaio 2021. L’istante ha poi

prodotto un memoriale di replica il 22 gennaio 2021, che è stato comunicato all’RE

1 insieme alla decisione.

D. Statuendo con decisione del 18 febbraio 2021, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla

convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 60.–.

E. Contro

la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera

con un reclamo del 19 febbraio 2021 per

ottenere l’accoglimento dell’opposizione al precetto esecutivo e l’ad­debito al

creditore della tassa di giustizia e delle spese esecutive.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto all’RE 1 il 19 febbraio 2021, il termine d’impugna­zione è

scaduto lunedì 1° marzo. Presentato già lo stesso 19 febbraio 2021 (data del

timbro postale), il reclamo è dunque senz’al­tro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui sco­po

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni

liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha dapprima osservato che RE 1, pur

avendo elencato i passi da essa compiuti per “sanare la pratica” pendente

con la Sezione, ha però anche dimostrato di aver adempiuto detti passi in

ritardo dopo la scadenza del debito. Da parte sua – ha continuato il Giudice –,

la Sezione ha pure elencato i passi da essa compiuti per ottenere il pagamento,

producendo inoltre i vari richiami e diffide di pagamento, tutti “titoli” passati in

giudicato e costituenti validi “riconoscimenti

di debito”. Il Giudice di pace ha quindi accolto l’i­­stanza,

rigettando l’opposizione in via definitiva.

4.

Nel

reclamo l’RE 1 afferma che l’escutente non è in grado di provare, in virtù dell’art.

107.

cpv. 2 CO, la data in cui la fattura e i successivi richiami le sono stati

intimati, siccome non li ha spediti per raccomandata, di modo che non può

ottenere “in giudizio il

riconoscimento di spese ed interessi”. Chiede pertanto

l’accoglimento della sua opposizione.

5.

In

ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere

dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido

titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo

restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF

147.

III 178 consid. 4.2.1).

5.1

Giusta

l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono

quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità

amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze

civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Sia l’esecutività che il passaggio in giudicato

presuppongono, ad ogni modo, l’intimazione della decisione al destinatario (Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80).

5.2

Nella

fattispecie, l’escutente ha indicato quale titolo di credito

nel precetto esecutivo le “Fatture no: __________

Emessa il: 30.03.2020” e nell’istanza la “Fattura n. __________”. La prima dicitura pare rinviare (solo) alla decisione del 30 marzo

2020, con cui lo Stato, in seguito al pagamento della tassa di collaudo, ha

rettificato la precedente fattura n. __________, limitandola alla (prima) tassa

di richiamo. Sennonché pure le fatture allegate al successivo richiamo del 19

luglio e alla diffida del 23 agosto recano lo stesso numero (__________). Al di là della designazione imprecisa sugli atti in

questione, non è quindi dubbio che la pretesa di fr. 40.– fatta valere

dall’istante si compone della prima tassa di richiamo di fr. 20.– dell’8

marzo 2020, confermata nella decisione 30 marzo, e della seconda tassa di

richiamo, sempre di fr. 20.–, notificata con la diffida del 23 agosto. Del

resto l’RE 1 non ha espresso dubbi in merito né contestato la ricezione degli

atti in questione (ma solo la possibilità di determinarne la data precisa).

5.3

Ora, la decisione del 30 marzo 2020, come pure il precedente richiamo

di pagamento dell’8 marzo, rivestono sicuramente le caratteristiche di una

decisione amministrativa per quanto attiene alla prima tassa di richiamo, da un

lato perché sono designate come tale (“decisione”) nell’indicazione del rimedio di

diritto, e dal­l’altro perché, appunto, indicano il rimedio di diritto, ossia

il reclamo alla Sezione medesima (v. in proposito la sentenza della CEF

14.2015.153

del 17 dicembre 2015, consid. 3). Lo stesso va­le per

la diffida di pagamento del 23 agosto 2020 per quanto concerne la seconda tassa

di richiamo. Queste decisioni costituisco­no quindi, in sé, un valido titolo di

rigetto definitivo dell’opposi­zione per fr. 40.–.

6.

Nel

contestare il diritto dello Stato di prelevare le tasse poste in esecuzione

perché esso non sarebbe in grado di provare il ritardo con cui è stata pagata

la tassa di collaudo, la reclamante critica la decisione del 30 marzo 2020 (e implicitamente la diffida del 23 ago­sto

2020), non la decisione di rigetto. La ricevibilità del reclamo appare

così dubbia. Ad ogni modo, la contestazione delle decisio­ni con cui sono state

stabilite le spese di richiamo poste in esecuzione non è più possibile in sede

di rigetto dell’opposizione se es­se non sono state impugnate tempestivamente

in precedenza. In prima sede, la reclamante aveva allegato di aver contestato

la diffida di pagamento dell’8 marzo 2020, con cui è stata stabilita la prima

tassa di richiamo, e prodotto al riguardo un

suo scritto del 12 marzo 2020. In replica l’istante ha però negato di aver

ricevuto tale scritto e la reclamante non è in grado di dimostrare il

contrario, siccome il suo scritto non risulta essere stato inviato per

raccomandata (come peraltro da essa stessa sostenuto, ancorché a proposito

delle decisioni dello Stato). La questione non è del resto più di attualità,

visto che nel reclamo l’RE 1 non sostie­ne (più) di aver impugnato la

diffida di pagamento dell’8 marzo 2020, né le successive decisioni. Poiché sono

passate in giudicato, esse costituiscono pertanto un valido titolo di rigetto definitivo

nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per le tasse di richiamo dedotte in

esecuzione. Il reclamo va così respinto.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non

si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 40.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 80.– sono poste a carico della

reclamante.

3. Notificazione a:

– ;

– Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art.

113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46

cpv. 1 LTF).