14.2021.27
Fallimento. Contestazione della pretesa dell’istante
4 marzo 2021Italiano5 min
con decisione del 17 febbraio 2021 il Pretore ha dichia-rato il fallimento della
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.27
Lugano
4 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promossa con istanza presentata il 23 ottobre 2020 dalla
CO 1 IT-
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
RE 1
(rappresentata dall’amministratore unico RA
1,
giudicando sul reclamo del 23 febbraio 2021 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 17 febbraio 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 23 ottobre 2020 la CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento della RE 1 per il mancato
pagamento di fr. 239'672.09 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 3 febbraio 2021 è comparsa la sola istante, che ha
confermato la propria domanda.
C. Statuendo
con decisione del 17 febbraio 2021 il Pretore ha dichia-rato il fallimento della
RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 febbraio
2021 per ottenere l’annullamento del fallimento. Stante il
prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla
controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 18 febbraio 2021, il termine
d’impugnazione è scaduto domenica 28 febbraio, per cui la scadenza è stata
riportata a lunedì 1° marzo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31
LEF). Presentato il 23 febbraio 2021 (data del timbro postale), il reclamo è
dunque senz’altro tempestivo.
2.
Ove
il creditore abbia prodotto – come nel caso in esame – il precetto esecutivo e
la comminatoria di fallimento (art. 166 cpv. 1 LEF), il giudice deve dichiarare
il fallimento (art. 171 LEF), salvo che sussista uno dei motivi di reiezione della
domanda di fallimento enumerati all’art. 172 LEF (annullamento della
comminatoria di fallimento, opposizione tardiva oppure estinzione del credito o
dilazione del pagamento) o un motivo di differimento del fallimento giusta gli
art. 173 o 173a LEF. Qualora sia stato decretato, il fallimento può poi
essere annullato mediante reclamo se il convenuto dimostra l’esistenza di uno
dei motivi di reiezione o di differimento appena menzionati, anche se è fondato
su un fatto nuovo verificatosi prima della pronuncia del fallimento (art. 174
cpv. 1 LEF). Se i fatti nuovi sono invece posteriori alla pronuncia, il
convenuto può ottenere l’annullamento del fallimento solo se prova per
mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le
spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso
l’autorità giudiziaria superiore a disposi-zione del creditore (n. 2), oppure
che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3), e rende
verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF).
Nel
caso in esame la reclamante non invoca alcun motivo di reiezione della domanda
di fallimento o di differimento del fallimento. Si limita a contestare di aver
ordinato o ricevuto merce dall’istante, pretende che la firma sul contratto di
fornitura è falsa e afferma di non lavorare e di non aver mai lavorato. Si
ritiene vittima di una truffa. Non sono motivi che secondo la legge (o meglio l’art.
174.
LEF) giustificano l’annullamento del fallimento. Andavano semmai fatti
valere nella procedura di rigetto dell’opposizione e se lo sono stati senza
successo non è più possibile discutere nuovamente la pretesa dell’istante in
sede di fallimento. Il reclamo è pertanto irricevibile.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è posta
a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico
della RE 1.
3. Notificazione a:
– , ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).