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Decisione

14.2021.27

Fallimento. Contestazione della pretesa dell’istante

4 marzo 2021Italiano5 min

con decisione del 17 febbraio 2021 il Pretore ha dichia-rato il fallimento della

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.27

Lugano

4 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, promossa con istanza presentata il 23 ottobre 2020 dalla

CO 1 IT-

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

contro

RE 1

(rappresentata dall’amministratore unico RA

1,

giudicando sul reclamo del 23 febbraio 2021 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 17 febbraio 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 23 ottobre 2020 la CO

1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il

fallimento della RE 1 per il mancato

pagamento di fr. 239'672.09 oltre a interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 3 febbraio 2021 è comparsa la sola istante, che ha

confermato la propria domanda.

C. Statuendo

con decisione del 17 febbraio 2021 il Pretore ha dichia-rato il fallimento della

RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 febbraio

2021 per ottenere l’annullamento del fallimento. Stante il

prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla

controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 18 febbraio 2021, il termine

d’impugnazione è scaduto domenica 28 febbraio, per cui la scadenza è stata

riportata a lunedì 1° marzo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31

LEF). Presentato il 23 febbraio 2021 (data del timbro postale), il reclamo è

dunque senz’altro tempestivo.

2.

Ove

il creditore abbia prodotto – come nel caso in esame – il precetto esecutivo e

la comminatoria di fallimento (art. 166 cpv. 1 LEF), il giudice deve dichiarare

il fallimento (art. 171 LEF), salvo che sussista uno dei motivi di reiezione della

domanda di fallimento enumerati all’art. 172 LEF (annullamento della

comminatoria di fallimento, opposizione tardiva oppure estinzione del credito o

dilazione del pagamento) o un motivo di differimento del fallimento giusta gli

art. 173 o 173a LEF. Qualora sia stato decretato, il fallimento può poi

essere annullato mediante reclamo se il convenuto dimostra l’esistenza di uno

dei motivi di reiezione o di differimento appena menzionati, anche se è fondato

su un fatto nuo­vo verificatosi prima della pronuncia del fallimento (art. 174

cpv. 1 LEF). Se i fatti nuovi sono invece posteriori alla pronuncia, il

convenuto può ottenere l’annullamento del fallimento solo se prova per

mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le

spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso

l’autorità giudiziaria superiore a disposi-zione del creditore (n. 2), oppure

che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3), e rende

verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF).

Nel

caso in esame la reclamante non invoca alcun motivo di reiezione della domanda

di fallimento o di differimento del fallimento. Si limita a contestare di aver

ordinato o ricevuto merce dall’istante, pretende che la firma sul contratto di

fornitura è falsa e afferma di non lavorare e di non aver mai lavorato. Si

ritiene vittima di una truffa. Non sono motivi che secondo la legge (o meglio l’art.

174.

LEF) giustificano l’annullamento del fallimento. Andavano semmai fatti

valere nella procedura di rigetto dell’opposizione e se lo sono stati senza

successo non è più possibile discutere nuovamente la pretesa dell’istante in

sede di fallimento. Il reclamo è pertanto irricevibile.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è posta

a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico

della RE 1.

3. Notificazione a:

– , ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).