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Decisione

14.2021.28

Fallimento. Ordine di pagamento a favore dell’ufficio d’esecuzione non eseguito. Reiezione del reclamo

26 marzo 2021Italiano6 min

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° marzo 2021 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.28

Lugano

26 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2021.92 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, promossa con istanza 7 gennaio 2021 dalla

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 1° marzo 2021 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 17 febbraio 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 7 gennaio 2021 la CO

1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il

fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'832.23 oltre a

interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 21 gennaio 2021 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 17 febbraio 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento della

RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° marzo 2021 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato

il credito posto in esecuzione. Il reclamo non è stato intimato alla

controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa

in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla

RE 1 il 18 febbraio 2021, il termine d’im­­pugnazione è scaduto domenica

28.

febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 1° marzo (art. 142

cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato brevi manu quello stesso

giorno, il reclamo è dunque tempestivo.

2.

Ove

il creditore abbia prodotto – come nel caso in esame – il precetto esecutivo e

la comminatoria di fallimento (art. 166 cpv. 1 LEF), il giudice deve dichiarare

il fallimento (art. 171 LEF), salvo che sussista uno dei motivi di reiezione

della domanda di fallimento enumerati all’art. 172 LEF (annullamento della

comminatoria di fallimento, opposizione tardiva oppure estinzione del credito o

dilazione del pagamento) o un motivo di differimento del fallimento giusta gli

art. 173 o 173a LEF. Qualora sia stato decretato, il fallimento può poi

essere annullato mediante reclamo se il convenuto dimostra l’esistenza di uno

dei motivi di reiezione o di differimento appena menzionati, anche se è fondato

su un fatto nuo­vo verificatosi prima della pronuncia del fallimento (art. 174

cpv. 1 LEF). Se i fatti nuovi sono invece posteriori alla pronuncia, il

convenuto può ottenere l’annullamento del fallimento solo se prova per

mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le

spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso

l’autorità giudiziaria superiore a disposi-zione del creditore (n. 2), oppure

che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3), e rende

verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF).

Nel

caso in esame la reclamante ha affermato di avere pagato il precetto esecutivo

all’origine del fallimento così come altri sei per un importo complessivo di fr. 11'764.55

il giorno in cui ha presentato il reclamo (il 1° marzo 2021). La ricevuta dell’ordine

di pagamento relativo a tale somma acclusa al reclamo, tratta dal sistema

e-banking dell’UBS, non indica però che l’ordine sia stato esegui­to, ma quale “stato”

menziona la dicitura “Completamente vistato”. Come

data di esecuzione dell’ordine figura del resto il 2 marzo 2021. Ad ogni modo

la Camera ha verificato d’ufficio che la som­ma in questione non è mai giunta

sul conto dell’Ufficio d’esecuzio­­ne. Per giustificare l’annullamento del

fallimento, il pagamento del credito dell’istante sarebbe dovuto essere bonificato

sul conto del­l’Ufficio entro l’ultimo giorno del termine di reclamo (DTF 136

III 295 consid. 3.2; sentenza della CEF 14.2019.208 dell’8 gennaio 2020, RtiD 2020 II 955 seg. n. 46c, consid. 2.3/a),

ovvero il 1° mar­zo 2021. Il reclamo va pertanto respinto senza bisogno

di verificare la solvibilità della RE 1 giusta l’art. 174 cpv. 2 LEF.

3.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato, ritenuto altresì che con la presente decisione la

domanda di effetto sospensivo diviene priva d’oggetto.

4.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico

della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico

della RE 1

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).