14.2021.28
Fallimento. Ordine di pagamento a favore dell’ufficio d’esecuzione non eseguito. Reiezione del reclamo
26 marzo 2021Italiano6 min
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° marzo 2021 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato
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Incarto n.
14.2021.28
Lugano
26 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2021.92 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promossa con istanza 7 gennaio 2021 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 1° marzo 2021 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 17 febbraio 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 7 gennaio 2021 la CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'832.23 oltre a
interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 21 gennaio 2021 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 17 febbraio 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento della
RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° marzo 2021 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato
il credito posto in esecuzione. Il reclamo non è stato intimato alla
controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa
in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla
RE 1 il 18 febbraio 2021, il termine d’impugnazione è scaduto domenica
28.
febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 1° marzo (art. 142
cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato brevi manu quello stesso
giorno, il reclamo è dunque tempestivo.
2.
Ove
il creditore abbia prodotto – come nel caso in esame – il precetto esecutivo e
la comminatoria di fallimento (art. 166 cpv. 1 LEF), il giudice deve dichiarare
il fallimento (art. 171 LEF), salvo che sussista uno dei motivi di reiezione
della domanda di fallimento enumerati all’art. 172 LEF (annullamento della
comminatoria di fallimento, opposizione tardiva oppure estinzione del credito o
dilazione del pagamento) o un motivo di differimento del fallimento giusta gli
art. 173 o 173a LEF. Qualora sia stato decretato, il fallimento può poi
essere annullato mediante reclamo se il convenuto dimostra l’esistenza di uno
dei motivi di reiezione o di differimento appena menzionati, anche se è fondato
su un fatto nuovo verificatosi prima della pronuncia del fallimento (art. 174
cpv. 1 LEF). Se i fatti nuovi sono invece posteriori alla pronuncia, il
convenuto può ottenere l’annullamento del fallimento solo se prova per
mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le
spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso
l’autorità giudiziaria superiore a disposi-zione del creditore (n. 2), oppure
che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3), e rende
verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF).
Nel
caso in esame la reclamante ha affermato di avere pagato il precetto esecutivo
all’origine del fallimento così come altri sei per un importo complessivo di fr. 11'764.55
il giorno in cui ha presentato il reclamo (il 1° marzo 2021). La ricevuta dell’ordine
di pagamento relativo a tale somma acclusa al reclamo, tratta dal sistema
e-banking dell’UBS, non indica però che l’ordine sia stato eseguito, ma quale “stato”
menziona la dicitura “Completamente vistato”. Come
data di esecuzione dell’ordine figura del resto il 2 marzo 2021. Ad ogni modo
la Camera ha verificato d’ufficio che la somma in questione non è mai giunta
sul conto dell’Ufficio d’esecuzione. Per giustificare l’annullamento del
fallimento, il pagamento del credito dell’istante sarebbe dovuto essere bonificato
sul conto dell’Ufficio entro l’ultimo giorno del termine di reclamo (DTF 136
III 295 consid. 3.2; sentenza della CEF 14.2019.208 dell’8 gennaio 2020, RtiD 2020 II 955 seg. n. 46c, consid. 2.3/a),
ovvero il 1° marzo 2021. Il reclamo va pertanto respinto senza bisogno
di verificare la solvibilità della RE 1 giusta l’art. 174 cpv. 2 LEF.
3.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato, ritenuto altresì che con la presente decisione la
domanda di effetto sospensivo diviene priva d’oggetto.
4.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico
della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico
della RE 1
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).