14.2021.29
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Attestato di carenza di beni. Prescrizione. Reclamo irricevibile per carente motivazione
9 agosto 2021Italiano6 min
interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.–;
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.29
Lugano
9 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SP 6 2021 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Caneggio promossa con istanza 26 gennaio
2021 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 24 febbraio 2021 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 20 febbraio 2021 dal Giudice di pace del Circolo di
Caneggio;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che
con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 dicembre 2020 dall’Ufficio
d’esecuzione di Mendrisio, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'138.20,
indicando quale causa del credito l’attestato di carenza di beni del 7 dicembre
Fatti
2012 rilasciato per un
“credito ceduto A__________ AG, __________, __________”;
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 26
gennaio 2021 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di
pace del Circolo di Caneggio;
che
statuendo con decisione del 20 febbraio 2021, il Giudice
di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.–;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 24 febbraio 2021 chiedendo di spiegarle “il
senso dell’azione” della CO 1, che afferma di non
comprendere;
che
la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale
d’appello è competente per esaminare il reclamo (art. 309 lett. b n. 3 e 319
lett. a CPC; 48 lett. e n. 1 LOG);
che
il reclamo risulta tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che il reclamo dev’essere
“motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica
d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni
la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii);
che
spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella
sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del
primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014
consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami:
sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);
che
nella decisione impugnata il Giudice di pace ha rilevato che l’attestato di
carenza di beni prodotto dall’istante costituisce un valido titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione;
che
nel reclamo RE 1 non discute minimamente la decisione impugnata, ma si limita
ad affermare di non comprendere per quale motivo dopo nove anni la CO 1 ha
deciso di punto in bianco di farle notificare un nuovo precetto esecutivo,
nonostante sia già in essere l’attestato di carenza di beni del 7 dicembre
Considerandi
2012, e chiede alla scrivente Camera di spiegarle il senso di tale azione
siccome quale madre sola con due figli a carico non può permettersi “spese amministrative o avvocati”;
che
insufficientemente motivato, il reclamo è irricevibile;
che,
sia rilevato per abbondanza, il credito accertato mediante un attestato di
carenza di beni si prescrive in venti anni dal rilascio dell’attestato di
carenza di beni (art. 149a cpv. 1 LEF);
che
nel caso di specie il credito di fr. 1'138.20 oggetto dell’attestato
di carenza di beni rilasciato il 7 dicembre 2012 non è quindi ancora
prescritto, specie perché l’esecuzione di cui si duole la reclamante ha
interrotto il termine di prescrizione (art. 135 n. 2 CO) e fatto così decorrere
un nuovo termine di vent’anni (art. 137 cpv. 2 CO) (sentenza della CEF
14.2017.91
del 12 settembre 2017, consid. 6, massimata in RtiD I-2018 p. 785 n.
55c);
che
secondo la legge la CO 1 conserva quindi il diritto di promuovere questa e
altre esecuzioni per il credito in questione;
che
non incombe a questa Camera dire se l’esecuzione della CO 1 ha un senso, ciò
che solo quest’ultima può decidere, fermo restando che se la reclamante non ha
acquistato beni pignorabili dopo il 2012 l’esecuzione determinerà solo spese
supplementari, il cui anticipo grava sull’escutente;
che,
a scanso di equivoci, le difficoltà finanziarie cui accenna la reclamante non
costituiscono ad ogni modo un motivo che secondo la legge – e segnatamente
l’art. 82 cpv. 2 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione
per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione;
che
di tale aspetto si terrà conto in sede di pignoramento, misura che potrà
vertere unicamente su eventuali redditi della reclamante non assolutamente
impignorabili, limitatamente alla parte che eccede il suo minimo esistenziale
(art. 93 LEF);
che la tassa del presente giudizio
seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
nel caso specifico la riscossione di oneri si tradurrebbe però con ogni
probabilità in un mero costo aggiuntivo per l’ente pubblico, siccome sussistono
a carico della reclamante 16 attestati di carenza di beni per oltre
fr. 20'000.–, di cui due del 2020, sicché risulta opportuno prescindere
dal loro prelievo;
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'138.20,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Caneggio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).