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Decisione

14.2021.29

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Attestato di carenza di beni. Prescrizione. Reclamo irricevibile per carente motivazione

9 agosto 2021Italiano6 min

interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.–;

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.29

Lugano

9 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SP 6 2021 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Caneggio promossa con istanza 26 gennaio

2021 dalla

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 24 febbraio 2021 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 20 febbraio 2021 dal Giudice di pace del Circolo di

Caneggio;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che

con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 dicembre 2020 dall’Ufficio

d’esecuzione di Mendrisio, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'138.20,

indicando quale causa del credito l’attestato di carenza di beni del 7 dicembre

Fatti

2012 rilasciato per un

“credito ceduto A__________ AG, __________, __________”;

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 26

gennaio 2021 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di

pace del Circolo di Caneggio;

che

statuendo con decisione del 20 febbraio 2021, il Giudice

di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione

interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.–;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 24 febbraio 2021 chiedendo di spiegarle “il

senso dell’azione” della CO 1, che afferma di non

comprendere;

che

la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale

d’ap­­pello è competente per esaminare il reclamo (art. 309 lett. b n. 3 e 319

lett. a CPC; 48 lett. e n. 1 LOG);

che

il reclamo risulta tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

che il reclamo dev’essere

“motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica

d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni

la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii);

che

spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella

sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del

primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014

consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami:

sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);

che

nella decisione impugnata il Giudice di pace ha rilevato che l’attestato di

carenza di beni prodotto dall’istante costituisce un valido titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione;

che

nel reclamo RE 1 non discute minimamente la decisione impugnata, ma si limita

ad affermare di non comprendere per quale motivo dopo nove anni la CO 1 ha

deciso di punto in bianco di farle notificare un nuovo precetto esecutivo,

nonostante sia già in essere l’attestato di carenza di beni del 7 dicembre

Considerandi

2012, e chiede alla scrivente Camera di spiegarle il senso di tale azione

siccome quale madre sola con due figli a carico non può permettersi “spese amministrative o avvocati”;

che

insufficientemente motivato, il reclamo è irricevibile;

che,

sia rilevato per abbondanza, il credito accertato mediante un attestato di

carenza di beni si prescrive in venti anni dal rilascio dell’attestato di

carenza di beni (art. 149a cpv. 1 LEF);

che

nel caso di specie il credito di fr. 1'138.20 oggetto dell’attesta­­to

di carenza di beni rilasciato il 7 dicembre 2012 non è quindi ancora

prescritto, specie perché l’esecuzione di cui si duole la reclamante ha

interrotto il termine di prescrizione (art. 135 n. 2 CO) e fatto così decorrere

un nuovo termine di vent’anni (art. 137 cpv. 2 CO) (sentenza della CEF

14.2017.91

del 12 settembre 2017, consid. 6, massimata in RtiD I-2018 p. 785 n.

55c);

che

secondo la legge la CO 1 conserva quindi il diritto di promuovere questa e

altre esecuzioni per il credito in questione;

che

non incombe a questa Camera dire se l’esecuzione della CO 1 ha un senso, ciò

che solo quest’ultima può decidere, fermo restando che se la reclamante non ha

acquistato beni pignorabili dopo il 2012 l’esecuzione determinerà solo spese

supplementari, il cui anticipo grava sull’escutente;

che,

a scanso di equivoci, le difficoltà finanziarie cui accenna la reclamante non

costituiscono ad ogni modo un motivo che secondo la legge – e segnatamente

l’art. 82 cpv. 2 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione

per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione;

che

di tale aspetto si terrà conto in sede di pignoramento, misura che potrà

vertere unicamente su eventuali redditi della reclamante non assolutamente

impignorabili, limitatamente alla parte che eccede il suo minimo esistenziale

(art. 93 LEF);

che la tassa del presente giudizio

seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

nel caso specifico la riscossione di oneri si tradurrebbe però con ogni

probabilità in un mero costo aggiuntivo per l’ente pubblico, siccome sussistono

a carico della reclamante 16 attestati di carenza di beni per oltre

fr. 20'000.–, di cui due del 2020, sicché risulta opportuno prescindere

dal loro prelievo;

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'138.20,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Caneggio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).