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Decisione

14.2021.32

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Riconoscimento di debito. Debitori solidali. Ripetibili

11 agosto 2021Italiano12 min

precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 novembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.32

Lugano

11 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2020.5250 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 23 novembre 2020

dall’

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 12 marzo 2021 presentato dall’RE 1 contro la

decisione emessa il 1° marzo 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 5 marzo 2020 CO 1 ha sottoscritto un “riconoscimento di debito” a

favore dell’RE 1 avente il tenore seguente:

“Il sottoscritto CO 1, via __________ – __________,

Svizzera riconosce il debito personale nei confronti:

1. della

spettabile RE 1, Lugano per la fattura n° 171006 di CHF 138'636.85 inerente la

pratica legata alla divisione ereditaria Fu __________, dedotto l’acconto già

pagato di CHF 33'607.80 per un totale da saldare di CHF 105'029.85 in

solido con gli altri eredi __________, __________ e __________ come da

contratto di divisione ereditaria del 30.07.2019;

2. della

spettabile RE 1, __________ per i prestiti concessi di CHF 19'000.–

– CHF

6'000.– il 25.4.2019, con scadenza 30.09.2019

– CHF

4'000.– il 19.6.2019, con scadenza 30.09.2019

– CHF

2'000.– il 30.8.2019, con scadenza 30.09.2019

– CHF

5'000.– il 3.10.2019, con scadenza 30.10.2019

– CHF

2'000.– il 24.10.2019, con scadenza 30.10.2019

Il debitore rinuncia in qualsiasi momento a

far valere delle eccezioni, ritenuto che per la prescrizione vale la regola

dell’art. 141 cpv. 1 CO e l’art. 129 CO.

La firma del presente atto comporta l’interruzione

della prescrizione (art. 135 cfr. 1 CO) e vale quale riconoscimento di

debito nel senso dell’art. 82 LEF (legge federale sulla esecuzione e

fallimenti).

Con accordo della creditrice il debitore si

impegna a estinguere i debiti oggetto del presente riconoscimento entro il

15.4.2020 con interessi del 5% a far data dalla scadenza”.

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 novembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione

di Lugano, l’RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 105'029.05 oltre

agli interessi del 5% dal 30 settembre 2019, indicando quale causa del credito

il “Contratto di divisione ereditaria

art. 11.8 relativa alla fattura del 24.09.2019 di CHF 138'636.85 dedotto

acconto pagato di CHF 33'607.80 come da riconoscimento di debito del 5.3.2020”.

C. Avendo

interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 23 novembre 2020 l’RE

1 ne ha chiesto il rigetto definitivo (recte: provvisorio) alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è

opposto all’istanza con osservazioni scritte del 5 gennaio 2021.

D. Statuendo con decisione del 1° marzo 2021, il Pretore ha parzialmente

accolto l’istanza, rigettando l’opposizione in via provvisoria limitatamente a fr. 26'257.50

(ovvero per un quarto della somma di fr. 105'029.85 riconosciuta), oltre

agli interessi del 5% annuo dal 16 aprile 2020 e ponendo le spese processuali

di fr. 250.– a carico dell’istante per ¾ e del convenuto per il rimanente

¼.

E. Contro

la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera

con un reclamo del 12 marzo 2021 per

ottenerne l’an­­nullamento (parziale) e l’accoglimento dell’istanza per il

capitale di fr. 105'029.85 oltre agli interessi di

mora del 5% dalla data stabilita dal Pretore (il 16 aprile 2020), protestate spese e ripetibili. Nel termine impartitogli CO 1 non ha

presentato osservazioni al reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto alla RE 1 il 3 marzo 2021, il termine d’impugnazione è

scaduto sabato 13 marzo, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 15

marzo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato tre

giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni

liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che per la pretesa di fr. 105'029.85, a differenza di quanto pattuito

per quella di fr. 19'000.–, CO 1 si è riconosciuto debitore

solidale con altri tre eredi. Il primo giudice ha però rilevato che dagli atti

non risulta alcuna solidarietà ex

lege e manca pure una dichiarazione degli altri eredi

di obbligarsi in solido verso l’istante giusta l’art. 143 CO. Il Pretore ha

quindi ritenuto che, nonostante l’infelice formulazione secondo cui il debito è

da saldare “in solido con gli

altri eredi”, CO 1 non intendeva dichiararsi unico debitore

di tutto l’importo, ciò che risulta evidente anche dal raffronto con la

formulazione utilizzata per il debito personale di fr. 19'000.– e dal

fatto che dal documento riassuntivo dei pagamenti prodotto dal convenuto si

evince che costui dava per scontato di essere debitore solo per un quarto del

debito. Reputando poi inverosimile l’eccezione d’avvenuto pagamento di fr. 9'000.–

sollevata da CO 1, il Pretore ha quindi accordato il rigetto provvisorio

limitatamente a fr. 26'257.50 (105'029.85 / 4) oltre agli interessi di mora

del 5% dalla data di decorrenza pattuita nel riconoscimento di debito (il 16

aprile 2020).

4.

Nel

reclamo l’RE 1 sostiene che il riconoscimento di debito costituisce un valido

titolo di rigetto provvisorio per l’intero debito e che il Pretore ha considerato

a torto elementi di merito nemmeno sollevati dal convenuto, che del resto

esulano sia dalla procedura di rigetto – di carattere esclusivamente

documentale – sia dal tenore del titolo stesso. A sua mente il termine “in solido” contenuto

nel testo significa ch’essa può esigere l’intero debito da ciascuno dei quattro

eredi. La reclamante rileva poi per abbondanza che la solidarietà tra gli eredi

è data ex lege giusta gli art. 603 e 639 CC, sicché non serviva una loro specifica dichiarazione.

La reclamante evidenzia infine che il giudizio pretorile è in contraddizione

con un’altra decisione emessa dal medesimo Pretore in un’altra procedura che

riguardava la medesima vicenda, in cui ha ritenuto che sussistesse un vincolo

di solidarietà tra gli eredi (decisione del 17 settembre 2020 SO.2020.1211,

sentenza della CEF 14.2020.157 del 5 marzo 2021).

5.

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si

evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il

riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti

prodotti dall’escutente (Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF).

Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sen-tenza

5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), ad esclusione di elementi

estrinsechi all’atto (che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto),

fermo restando che in caso di dubbio l’istanza di rigetto andrà respinta; se

occorre, spetterà al giudice ordinario pronunciarsi nell’azione di

riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al termine di una procedura probatoria

completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenza della CEF 14.2020.1 del 12

giugno 2020 consid. 6.3 e i rinvii).

5.1

Nel

caso in esame, nell’atto del 5 marzo 2020 (doc. C) CO 1 “riconosce il debito personale” di fr. 105'029.85 nei confronti dell’RE 1 “in solido con gli altri eredi __________, __________

e __________ come da contratto di divisione ereditaria del 30.07.2019”. Il testo dell’atto non lascia sussistere dubbi sulla volontà del

convenuto di riconoscere personalmente l’intera pretesa di fr. 105'029.85.

Il fatto che l’abbia firmato solo lui non è suscettibile d’invalidare il

proprio impegno. L’assenza di fir­ma degli altri eredi esclude soltanto che l’atto

possa essere utilizzato come riconoscimento di debito (giusta l’art. 82 cpv. 1

LEF) in eventuali esecuzioni promosse contro di essi (sentenza della CEF

14.2017.83

del 18 settembre 2017, consid. 6.3/e; Staehelin, op. cit., n.

54.

ad art. 82). Il giudizio pretorile si avvera quindi giuridicamente

errato.

5.2

D’altronde,

la circostanza per cui dalla tabella riassuntiva e dagli estratti di pagamento

prodotti dal convenuto (doc. 1) si evince ch’egli ritenesse di dover pagare

solo fr. 26'280.– nulla muta al­l’e­sito del giudizio odierno. Si tratta

infatti di un elemento estrinseco al riconoscimento di debito di cui non si può

tenere conto nel presente procedimento (v. sopra consid. 5). Per tacere del

fatto che il convenuto non poteva modificare unilateralmente il proprio impegno

assunto chiaramente con la sottoscrizione del riconoscimento di debito, l’accettazione

di pagamenti parziali da parte del creditore non esimendo poi il debitore dal

pagare la parte restante del debito riconosciuto (art. 69 cpv. 2 CO).

5.3

Ne

segue che il reclamo merita accoglimento nel senso dell’acco­glimento dell’istanza

per fr. 105'029.05, come richiesto nel

precetto esecutivo e nell’istanza, oltre agli interessi di mora del 5%

dal 16 aprile 2020 (e non dalla data del 30 settembre 2019 indicata nel

precetto esecutivo e nell’istanza), come correttamente deciso dal Pretore con

riferimento all’art. 102 cpv. 2 CO e ammesso dalla reclamante (v. sopra ad E).

6.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza del convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC), totale in questa

sede e pressoché totale davanti al Pretore. Non si pone problema d’indennità in prima se-de,

siccome l’RE 1 non era patrocinata e non ha formulato alcuna richiesta motivata

al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Giusta gli art. 95 cpv. 3 lett. b e

106.

cpv. 1 CPC la reclamante ha invece diritto a ripetibili in seconda sede, in

cui era patrocinata da un avvocato. L’indennità di fr. 1'000.– da lei

richiesta si colloca nella fascia bassa del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per

la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 178.310), che per un valore litigioso di fr. 78'771.55, pari alla differenza tra quanto richiesto nel

reclamo (fr. 105'029.05) e quanto concesso dal Pretore (fr. 26'257.50), prevede ripetibili varianti dallo 0.48

al 6.3% del valore medesimo, ovvero tra fr. 380.– e fr. 4'960.–

arrotondati (art. 11 cpv. 1 e 2 RTar). L’indennità richiesta risulta inoltre

congrua avuto riguardo al grado di difficoltà della causa e all’onere

lavorativo connesso alla redazione del reclamo (art. 11 cpv. 5 RTar).

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, come detto di fr. 78'771.55,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:

“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di

Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 105'029.05 oltre

agli interessi di mora del 5% dal 16 aprile 2020.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.–

sono

poste a carico del convenuto”.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà all’RE

1 fr. 1'000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).