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Decisione

14.2021.33

Fallimento. Reclamo tardivo

17 marzo 2021Italiano4 min

di Locarno, con istanza 10 luglio 2020 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2021.33

Lugano

17 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2020.557 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di

Locarno-Campagna promossa con istanza 10 luglio 2020 dalla

CO 1

contro

RE 1

(titolare della ditta individuale __________,

__________)

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che

nell’ambito della procedura esecutiva n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione

Fatti

di Locarno, con istanza 10 luglio 2020 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della

Giurisdizione di Locarno-Campagna di decretare il fallimento di RE 1 per il

mancato pagamento di fr. 1'991.05;

che

statuendo con decisione del 19 febbraio 2021 il Pretore aggiunto ha dichiarato

il fallimento di RE 1 dal 22 febbraio 2021 alle ore 10:00, ponendo a carico

della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo

datato 24 febbraio 2021 per ottenere la revoca del fallimento, asserendo di

aver pagato la pretesa dell’i­stante sulla scorta di una ricevuta rilasciata

dall’Ufficio d’esecu­zione di Locarno il 24 febbraio 2021;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di

prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è

dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera

di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321

cpv. 2 CPC);

Considerandi

che

nella fattispecie, come si evince dal tracciamento dell’invio raccomandato n. 98.__________ (con la relativa attestazione di ricevuta), il

reclamante ha ritirato la decisione impugnata il 22 febbraio 2021;

che il termine di ricorso ha quindi iniziato

a decorrere il giorno successivo (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art.

31.

LEF), per scadere il 4 marzo 2021;

che

RE 1 ha pagato la pretesa dell’istante il 24 febbraio e lo stesso giorno ha

apparentemente preparato il reclamo, il quale reca la data del 24 febbraio;

ch’egli

l’ha però consegnato alla posta solo il 12 marzo 2021 (co­me risulta dal timbro

postale sulla busta d’invio);

che

il reclamo risulta così tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) e

pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC);

che

nel merito il reclamo appariva ad ogni modo infondato nella misura in cui RE 1

non ha reso verosimile la propria solvibilità giusta l’art. 174 cpv. 2 LEF, la

quale era del resto dubbia, siccome nei suoi confronti erano pendenti 14

esecuzioni per oltre fr. 19'000.– complessivi, di cui 4 della stessa CO 1

per dei premi successivi, giunte anch’esse alla stadio della comminatoria di

fallimento;

che

per esigenza di semplificazione e celerità processuale, eccezionalmente non si

riscuotono spese processuali;

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

a:

– Pretura della Giurisdizione

di Locarno-Campagna;

– Ufficio dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).