14.2021.33
Fallimento. Reclamo tardivo
17 marzo 2021Italiano4 min
di Locarno, con istanza 10 luglio 2020 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della
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RE 1
Incarto n.
14.2021.33
Lugano
17 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.557 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Campagna promossa con istanza 10 luglio 2020 dalla
CO 1
contro
RE 1
(titolare della ditta individuale __________,
__________)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
nell’ambito della procedura esecutiva n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione
Fatti
di Locarno, con istanza 10 luglio 2020 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della
Giurisdizione di Locarno-Campagna di decretare il fallimento di RE 1 per il
mancato pagamento di fr. 1'991.05;
che
statuendo con decisione del 19 febbraio 2021 il Pretore aggiunto ha dichiarato
il fallimento di RE 1 dal 22 febbraio 2021 alle ore 10:00, ponendo a carico
della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo
datato 24 febbraio 2021 per ottenere la revoca del fallimento, asserendo di
aver pagato la pretesa dell’istante sulla scorta di una ricevuta rilasciata
dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno il 24 febbraio 2021;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di
prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è
dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera
di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321
cpv. 2 CPC);
Considerandi
che
nella fattispecie, come si evince dal tracciamento dell’invio raccomandato n. 98.__________ (con la relativa attestazione di ricevuta), il
reclamante ha ritirato la decisione impugnata il 22 febbraio 2021;
che il termine di ricorso ha quindi iniziato
a decorrere il giorno successivo (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art.
31.
LEF), per scadere il 4 marzo 2021;
che
RE 1 ha pagato la pretesa dell’istante il 24 febbraio e lo stesso giorno ha
apparentemente preparato il reclamo, il quale reca la data del 24 febbraio;
ch’egli
l’ha però consegnato alla posta solo il 12 marzo 2021 (come risulta dal timbro
postale sulla busta d’invio);
che
il reclamo risulta così tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) e
pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC);
che
nel merito il reclamo appariva ad ogni modo infondato nella misura in cui RE 1
non ha reso verosimile la propria solvibilità giusta l’art. 174 cpv. 2 LEF, la
quale era del resto dubbia, siccome nei suoi confronti erano pendenti 14
esecuzioni per oltre fr. 19'000.– complessivi, di cui 4 della stessa CO 1
per dei premi successivi, giunte anch’esse alla stadio della comminatoria di
fallimento;
che
per esigenza di semplificazione e celerità processuale, eccezionalmente non si
riscuotono spese processuali;
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
a:
– Pretura della Giurisdizione
di Locarno-Campagna;
– Ufficio dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).