14.2021.35
Fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti
15 aprile 2021Italiano9 min
questa Camera con un reclamo del 15 marzo 2021 per ottenere l’annullamento del fallimento, previo conferimento dell’effetto
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.35
Lugano
15 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2021.75 (fallimento senza preventiva esecuzione) della
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 22 gennaio
2021 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 15 marzo 2021 presentato dall’RE 1 contro la
decisione emessa il 2 marzo 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con istanza del 22
gennaio 2021, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di decretare il fallimento
senza preventiva esecuzione dell’RE 1, facendo valere che la convenuta ha
sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di
complessivi fr. 43'076.20 oltre a spese e interessi.
B. All’udienza
di discussione del 1° marzo 2021 è comparsa la sola istante, che ha confermato
la propria domanda.
C. Statuendo
con decisione 2 marzo 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE 1 dal
giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la
tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 15 marzo 2021 per ottenere l’annullamento del fallimento, previo conferimento dell’effetto
sospensivo. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è
stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli
art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al
valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).
Visto che la notifica è avvenuta in concreto all’RE 1 il 4 marzo 2021, il
termine d’impugnazione è scaduto domenica 14 marzo, per cui la scadenza è
stata riportata a lunedì 15 marzo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.
31.
LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo
è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono
essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve
speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento
le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte
Nova” –, se
questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.
1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova
autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità
(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento
senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sen-tenza
della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla
controversia riguardante i veri nova).
2.
Nel
reclamo, l’RE 1 contesta
di aver sospeso i suoi pagamenti, facendo valere che ancora prima della causa
di fallimento ha concluso accordi di pagamento con i propri creditori e ha
effettuato versamenti direttamente all’Ufficio d’esecuzione, come risulta dai
documenti prodotti per la prima volta con il reclamo. Anche l’istante avrebbe
ammesso di avere ricevuto da lei importi, seppur minimi. La reclamante
allega di essere una società attiva che emette fatture, incassa e paga gli
oneri a suo carico. Asserisce di avere in previsione incassi e lavori per
importi (non quantificati nel reclamo) risultanti dai contratti d’appalto
acclusi al reclamo. In tali circostanze, l’RE 1 considera inadempiuto il
presupposto della sospensione dei pagamenti, cui l’art. 190 cpv. 1 n. 2
LEF subordina la dichiarazione del fallimento senza preventiva esecuzione.
3.
In
virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la
dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore
soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.
3.1
La nozione di sospensione
dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che conferisce al giudice
del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per ammettere la sospensione
dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le
esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo sistematicamente
opposizione, oppure ometta di pagare anche debiti di
minima importanza, dimostrando così di non disporre di sufficienti mezzi
liquidi per far fronte ai propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti,
è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue
attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i
contributi di diritto pubblico (sentenza del Tribunale
federale 5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2). Perfino
un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il
debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole. La sospensione dei pagamenti non dev’essere
soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 468 consid. 3.4.1; sentenze
del Tribunale federale 5A_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.1 e 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).
3.2
Nel
caso in esame, a sostegno della sua generica affermazione secondo cui ha
concluso “accordi di pagamento
con i propri credi-tori”, la reclamante produce un unico
“piano di pagamento” e
“riconoscimento di debito” (doc. C, primo foglio) privo di data e di firme, in
cui si riconosce debitrice nei confronti della PI 1 di fr. 20'055.15 oltre
agli interessi, che s’impegna a rimborsare in rate mensili di fr. 1'500.–
dal 29 febbraio 2020. Da annotazioni manoscritte il cui autore non è identificabile
risulterebbe che le prime sei rate siano state interamente pagate. In mancanza
di una conferma dei versamenti da parte della Fondazione, il piano di pagamento
non ha un valore probatorio superiore a semplici allegazioni di parte, per
tacere del fatto che al momento della presentazione della domanda di fallimento
la reclamante risultava comunque aver sospeso il pagamento delle rate da quasi
sei mesi.
3.3
Quanto
ai versamenti effettuati direttamente all’Ufficio d’esecuzione, la reclamante
ne documenta cinque (doc. C, dal secondo al sesto foglio), due del 3 maggio
2019, due del 1° luglio 2019 e l’ultimo dell’11 settembre 2020, a favore dell’istante.
I quattro primi sono troppo distanti nel tempo per escludere una sospensione
dei pagamenti al momento dell’inoltro della causa nel gennaio del 2021. Il
quinto, di fr. 5'874.75 a favore della SUVA, è l’unico recente che la
reclamante è riuscito a dimostrare. Troppo poco per infirmare gli accertamenti del Pretore e le prove prodotte dall’istante,
secondo cui la reclamante è debitrice di contributi AVS nei confronti dell’istante
per fr. 43'076.20 (dal 1° febbraio 2018 al 31 gennaio 2021, v. doc. C
annesso all’istanza), di cui il conguaglio per il 2018 e tre trimestri più
arretrati hanno dato luogo al rilascio di quattro attestati di carenza di beni
(ACB) per più di fr. 19'000.– (doc. D-D3), ai quali si
aggiungono esecuzioni promosse da altri creditori, per un totale che supera fr. 70'000.–,
compresi cinque ACB per oltre fr. 10'000.– a favore della SUVA e dello
Stato del Canton Ticino (doc. E). Anche alla luce dei nuovi elementi invocati
dalla reclamante, la conclusione del primo giudice secondo cui la stessa ha
sospeso i propri pagamenti nel senso dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF resiste alla
critica, ricordato che tale nozione non significa che il debitore debba aver interrotto tutti i suoi pagamenti, ma è
sufficiente se la sospensione verte su una parte essenziale delle sue attività
commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i contributi di diritto
pubblico (sopra consid. 3.1), ciò che si verifica nel caso specifico (ACB
rilasciati per imposte e contributi AVS e della SUVA).
3.4
I
due contratti d’appalto addotti con il reclamo (doc. D) non sono di rilievo per
la questione sub iudice, dal momento che non dimostrano versamenti effettivi suscettibili d’interrompere
la sospensione dei pagamenti accertata dal Pretore. Il reclamo va pertanto
respinto.
4.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al ricorso, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato, ritenuto altresì che con la presente decisione la
domanda di effetto sospensivo diviene senza oggetto.
5.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è posta
a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
reclamante.
3. Notificazione a:
– ;
–
;
– Ufficio
d’esecuzione, Locarno;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).