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Decisione

14.2021.35

Fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti

15 aprile 2021Italiano9 min

questa Camera con un reclamo del 15 marzo 2021 per ottenere l’annul­­lamento del fallimento, previo conferimento dell’effetto

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.35

Lugano

15 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2021.75 (fallimento senza preventiva esecuzione) della

Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 22 gennaio

2021 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

contro

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 15 marzo 2021 presentato dall’RE 1 contro la

decisione emessa il 2 marzo 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con istanza del 22

gennaio 2021, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla

Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di decretare il fallimento

senza preventiva esecuzione dell’RE 1, facendo valere che la convenuta ha

sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di

complessivi fr. 43'076.20 oltre a spese e interessi.

B. All’udienza

di discussione del 1° marzo 2021 è comparsa la sola istante, che ha confermato

la propria domanda.

C. Statuendo

con decisione 2 marzo 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE 1 dal

giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la

tassa di giustizia di fr. 100.–.

D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 15 marzo 2021 per ottenere l’annul­­lamento del fallimento, previo conferimento dell’effetto

sospensivo. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è

stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli

art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti

(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al

valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).

Visto che la notifica è avvenuta in concreto all’RE 1 il 4 marzo 2021, il

termine d’impugnazione è scaduto domenica 14 marzo, per cui la scaden­za è

stata riportata a lunedì 15 marzo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.

31.

LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo

è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.

2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono

essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,

allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve

speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento

le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte

Nova” –, se

questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.

1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova

autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità

(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento

senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sen-tenza

della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla

controversia riguardante i veri nova).

2.

Nel

reclamo, l’RE 1 contesta

di aver sospeso i suoi pagamenti, facendo valere che ancora prima della causa

di fallimento ha concluso accordi di pagamento con i propri creditori e ha

effettuato versamenti direttamente all’Ufficio d’esecuzione, come risul­ta dai

documenti prodotti per la prima volta con il reclamo. Anche l’istante avrebbe

ammesso di avere ricevuto da lei importi, seppur minimi. La reclamante

allega di essere una società attiva che emette fatture, incassa e paga gli

oneri a suo carico. Asserisce di avere in previsione incassi e lavori per

importi (non quantificati nel reclamo) risultanti dai contratti d’appalto

acclusi al reclamo. In tali circostanze, l’RE 1 considera inadempiuto il

presupposto della sospensione dei pagamenti, cui l’art. 190 cpv. 1 n. 2

LEF subordina la dichiarazione del fallimento senza preventiva esecuzione.

3.

In

virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la

dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore

soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.

3.1

La nozione di sospensione

dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che conferisce al giudice

del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per ammettere la sospensione

dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le

esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo sistematicamente

opposizione, oppure ometta di pagare anche debiti di

minima importanza, dimostrando così di non disporre di sufficienti mezzi

liquidi per far fronte ai propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti,

è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue

attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i

contributi di diritto pubblico (sentenza del Tribunale

federale 5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2). Perfino

un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il

debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole. La sospensione dei pagamenti non dev’essere

soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 468 consid. 3.4.1; sentenze

del Tribunale federale 5A_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.1 e 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).

3.2

Nel

caso in esame, a sostegno della sua generica affermazione secondo cui ha

concluso “accordi di pagamento

con i propri credi-tori”, la reclamante produce un unico

“piano di pagamento” e

“riconoscimento di debito” (doc. C, primo foglio) privo di data e di firme, in

cui si riconosce debitrice nei confronti della PI 1 di fr. 20'055.15 oltre

agli interessi, che s’impegna a rimborsare in rate mensili di fr. 1'500.–

dal 29 febbraio 2020. Da annotazioni manoscritte il cui autore non è identificabile

risulterebbe che le prime sei rate siano state interamente pagate. In mancanza

di una conferma dei versamenti da parte della Fondazione, il piano di pagamento

non ha un valore probatorio superiore a semplici allegazioni di parte, per

tacere del fatto che al momento della presentazione della domanda di fallimento

la reclamante risultava comunque aver sospeso il pagamento delle rate da quasi

sei mesi.

3.3

Quanto

ai versamenti effettuati direttamente all’Ufficio d’esecuzio­­ne, la reclamante

ne documenta cinque (doc. C, dal secondo al sesto foglio), due del 3 maggio

2019, due del 1° luglio 2019 e l’ul­timo dell’11 settembre 2020, a favore dell’istante.

I quattro primi sono troppo distanti nel tempo per escludere una sospensione

dei pagamenti al momento dell’inoltro della causa nel gennaio del 2021. Il

quinto, di fr. 5'874.75 a favore della SUVA, è l’unico recente che la

reclamante è riuscito a dimostrare. Troppo poco per infirmare gli accertamenti del Pretore e le prove prodotte dall’istan­­te,

secondo cui la reclamante è debitrice di contributi AVS nei confronti dell’istante

per fr. 43'076.20 (dal 1° febbraio 2018 al 31 gennaio 2021, v. doc. C

annesso all’istanza), di cui il conguaglio per il 2018 e tre trimestri più

arretrati hanno dato luogo al rilascio di quattro attestati di carenza di beni

(ACB) per più di fr. 19'000.– (doc. D-D3), ai quali si

aggiungono esecuzioni promosse da altri creditori, per un totale che supera fr. 70'000.–,

compresi cinque ACB per oltre fr. 10'000.– a favore della SUVA e dello

Stato del Canton Ticino (doc. E). Anche alla luce dei nuovi elementi invocati

dalla reclamante, la conclusione del primo giudice secondo cui la stessa ha

sospeso i propri pagamenti nel senso dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF resiste alla

critica, ricordato che tale nozione non significa che il debitore debba aver interrotto tutti i suoi pagamenti, ma è

sufficiente se la sospensione verte su una parte essenziale delle sue attività

commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i contributi di diritto

pubblico (sopra consid. 3.1), ciò che si verifica nel caso specifico (ACB

rilasciati per imposte e contributi AVS e della SUVA).

3.4

I

due contratti d’appalto addotti con il reclamo (doc. D) non sono di rilievo per

la questione sub iudice, dal momento che non dimostrano versamenti effettivi suscettibili d’interrompere

la sospensione dei pagamenti accertata dal Pretore. Il reclamo va pertanto

respinto.

4.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al ricorso, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato, ritenuto altresì che con la presente decisione la

domanda di effetto sospensivo diviene senza oggetto.

5.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è posta

a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

reclamante.

3. Notificazione a:

– ;

;

– Ufficio

d’esecuzione, Locarno;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).