14.2021.37
Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributi di mantenimento per figlio maggiorenne. Adeguamento all’indice dei prezzi al consumo. Compensazione con alimenti eccedentari
30 agosto 2021Italiano17 min
precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 luglio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.37
Lugano
30 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa S20-305 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 22 settembre
2020 da
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1 __________)
contro
CO 1
(patrocinato dall’__________ PA
2 __________)
giudicando sul reclamo del 18 marzo 2021 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa l’8 marzo 2021 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Statuendo con sentenza del 3 giugno 2008 su un’istanza di modifica
di contributo di mantenimento, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6 (inc.
DI.2005.945), ha pronunciato:
“A titolo di contributo di mantenimento per il
figlio RE 1 [14 novembre 2001], CO
1 è condannato a versare mensilmente e anticipatamente, la prima volta a far
tempo da luglio 2004 (compreso), i seguenti importi:
·
CHF 1'460.– fino a 6.
anni;
·
CHF 1'420.– da 7. a 12.
anni;
·
CHF 1'570.– da 13. anni
alla maggiore età;
·
gli assegni
(attualmente percepiti dalla madre) non sono compresi negli importi indicati e
vanno versati in aggiunta;
·
gli importi indicati
sono adeguati al rincaro al 1. gennaio di ogni anno sulla base dell’Indice
nazionale dei prezzi al consumo (indice base: luglio 2004)”.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 luglio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione
di Lugano, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 4'176.98 oltre agli
interessi del 5% dall’8 luglio 2020, indicando quale causa del credito la “Decisione 3.6.2008 Pretura Lugano INC.
DI.2008.945 (differenze versamenti 2015/2019 con indicizzazione)”.
C. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo,
con istanza del 22 settembre 2020 il figlio ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso, specificando che si trattava
della pretesa per alimenti da gennaio 2015 a novembre 2019 compresi. Nel
termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni
scritte del 20 ottobre 2020. Le parti hanno ribadito le rispettive posizioni
con replica del 10 novembre e duplica del 20 dicembre 2020, e ancora mediante “conclusioni finali”
del 13 e 14 febbraio 2021.
D. Statuendo con decisione dell’8 marzo 2021, il Giudice di pace ha
respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 280.–
e un’indennità di fr. 120.– a favore del convenuto.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 18 marzo 2021 per ottenerne l’annullamento
e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili, così come l’ammissione
al gratuito patrocinio. Nelle sue osservazioni del 21 aprile 2021, CO 1 ha
concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che in concreto
la notifica è avvenuta al più presto al patrocinatore di RE 1 il 9 marzo 2021,
il termine d’impugnazione non è scaduto prima di venerdì 19 marzo, che è
festivo (San Giuseppe, art. 1 della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino [RL
843.200]), per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 22 marzo (art.
142.
cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), poiché il 20 era un sabato (art.
142.
cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 18 marzo 2021
(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.2.1
Nelle
osservazioni al reclamo, CO 1 afferma che nel precetto esecutivo sono state
indicate quale causa del credito le “differenze sui versamenti 2015/2019
con indicizzazione”, mentre
l’istanza (a pag. 4, i.f.) menziona come periodo
temporale della pretesa i mesi da dicembre 2014 a novembre 2019 compresi.
1.2.2
Sennonché
CO 1 non trae alcuna conclusione da tale censura, se così si può definire, che
si avvera quindi irricevibile. Ad ogni modo nella pagina seguente dell’istanza
(pag. 5 ad 3) è chiaramente indicato che l’importo posto in esecuzione, di fr. 4'176.98, si riferisce alle mensilità da gennaio 2015 a novembre 2019. A
ben vedere, il riferimento al periodo da dicembre 2014 a
novembre 2019 non riguardava la pretesa, bensì il dispositivo della sentenza
pretorile che condanna CO 1 a versare al figlio nato il 14 novembre 2001
contributi alimentari di “CHF 1'570.–
da 13. anni alla maggiore età”, ovvero dal 14 novembre
2014.
fino al 14 novembre 2019.
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che la sentenza di condanna
al versamento dei contributi di mantenimento costituisce “un valido riconoscimento di debito”, ma che dalla documentazione agli atti non risulta una corrispondenza
tra gli importi realmente versati e quelli stabiliti in tale decisione e che al
proposito l’istante si è limitato ad affermare che la differenza è dovuta a “spese non specificate”, mentre dal canto suo il convenuto ha quantificato questa differenza
in fr. 5'508.– con un calcolo preciso, sostenendo di aver versato importi
superiori al dovuto anche negli anni 2009 e 2010. Orbene, il primo giudice ha
ritenuto di non essere competente per dirimere tale controversia né tanto meno
per statuire sulla compensazione, onde la reiezione dell’istanza. Egli ha inoltre
respinto l’istanza di gratuito patrocinio a motivo che dal 29 giugno 2020 l’istante
stava svolgendo la scuola reclute, che avrebbe terminato il 21 aprile 2021,
sicché le condizioni degli art. 117 CPC e seguenti non sarebbero adempiute.
4.
Nel
reclamo RE 1 sostiene che il giudizio impugnato è errato siccome ha spiegato in
prima sede che la mancata corrispondenza tra l’importo degli alimenti definito
nella sentenza, di fr. 1'570.– mensili, e quello posto in esecuzione per il
periodo da gennaio 2015 a novembre 2019 non è dovuta a “spese non specificate”, bensì
da un lato al fatto che l’escusso ha pagato per quel lasso di tempo mensilmente
fr. 1'503.78 invece di fr. 1'570.– e dall’altro all’indicizzazione
delle mensilità di fr. 1'570.– prevista nel dispositivo della sentenza stessa.
Il reclamante ritiene poi che l’eccezione di compensazione invocata dalla
controparte per pagamenti eccedentari di fr. 5'508.– durante
il periodo da giugno 2008 fino a novembre 2013 è “irrituale” e inammissibile.
5.
Ora,
siccome è incontestabilmente esecutiva (e pure passata in giudicato), la decisione del 3 giugno 2008
allegata all’istanza (quale doc. C), con cui il Pretore del Distretto
di Lugano ha obbligato CO 1 a versare in favore del figlio RE 1 un contributo
alimentare di fr. 1'570.– anticipatamente ogni mese dal compimento del
tredicesimo anno fino alla maggiore età costituisce in sé, per i contributi di
mantenimento da gennaio 2015 a novembre 2019, un titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione nel senso dell’art. 80 LEF (e non, come curiosamente scritto
nella sentenza impugnata, un “valido
riconoscimento di debito”, ossia un titolo di rigetto
provvisorio giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF).
5.1
Già
in prima sede l’istante aveva spiegato l’importo di fr. 4'176.98 posto in
esecuzione come la somma delle differenze tra gli alimenti dovuti, di fr. 1'570.–
indicizzati, e quelli effettivamente versati dal convenuto, ovvero fr. 1'503.78
mensili, secondo il seguente calcolo (doc. E):
– fr. 1'556.–
per il 2015: [(1'556 – 1'503.78) x 12
mesi] = 626.64,
– fr. 1'576.–
per il 2016: [(1'576 – 1'503.78) x 12
mesi] = 866.64,
– fr. 1'583.–
per il 2017: [(1'583 – 1'503.78) x 12
mesi] = 950.64,
– fr. 1'582.–
per il 2018: [(1'582 – 1'503.78) x 12
mesi] = 938.64,
–
fr. 1'576.– per il 2019: [(1'576 – 1'503.78) x 11 mesi]
= 794.42.
Come
sostenuto da RE 1 con il reclamo, la sentenza impugnata è quindi errata, poiché
egli non ha fondato il suo calcolo su “spese non specificate”, bensì su differenze
chiaramente spiegate.
5.2
Con
le osservazioni al reclamo CO 1 non contesta di aver pagato da gennaio 2015 a
novembre 2019 fr. 1'503.78 mensili invece di fr. 1'570.–, ciò che del
resto aveva ammesso in prima sede (osservazioni a pag. 3). Sostiene invece che
la sentenza pretorile non costituisce un valido titolo di rigetto per l’adattamento dei contributi alimentari al
rincaro del costo della vita, senza però spiegarne il motivo. A prescindere
dall’inammissibilità della censura, va comunque rilevato che così come è stata formulata la clausola d’indicizzazione
contenuta nel dispositivo della decisione pretorile pone una base di calcolo chiara
e sufficiente (v. Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 41 ad art. 80 LEF, Abbet, La mainlevée de l’opposition, n. 29 ad art. 80 LP con rinvii; si veda
pure per un esempio la sentenza della CEF 14.2018.52 del 10 ottobre 2018,
consid. 4.4). È infatti pacifico che i contributi alimentari devono
essere adeguati al rincaro al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell’indice
nazionale dei prezzi al consumo, come risulta dal calcolo dell’IPC allegato all’istanza
di rigetto (doc. E).
5.3
CO
1.
sostiene inoltre che i contributi alimentari non potevano essere adeguati
al rincaro poiché non lo è stato il proprio reddito.
5.3.1
Giusta l’art. 128 CC il giudice può decidere che il contributo di
mantenimento sia aumentato o ridotto automaticamente in funzione di determinati
cambiamenti del costo della vita. Un tale adeguamento al rincaro può avvenire a
condizione che uno dei coniugi ne faccia domanda e qualora sia prevedibile che
il reddito del debitore verrà anch’esso regolarmente adeguato al rincaro
(sentenze del Tribunale federale 5C.146-147/2005 del 2 marzo 2006 consid. 11.2
e 5C.171/2006 del 13 dicembre 2006 consid. 5.1). La dottrina precisa che la
seconda condizione è necessaria qualora il debitore si sia opposto all’adeguamento
dei contributi di mantenimento al rincaro e che il giudice lo voglia disporre
contro la sua volontà (Pichonnaz
in:
Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 128 CC, Simeoni in: Bohnet/Guillod
[curatori], Droit matrimonial, Fond et procédure, 2015,
n. 7 ad art. 128 CC).
La
clausola d’indicizzazione degli alimenti può prevedere che l’onere della prova
relativo all’adeguamento del reddito del debitore al rincaro spetta a quest’ultimo
oppure tacere al riguardo. Nel primo caso, per evitare il rigetto dell’opposizione
per la parte dei contributi alimentari adeguati al rincaro, il debitore deve
dimostrare mediante documenti (art. 81 cpv. 1 LEF) che il suo reddito non è
stato adattato al rincaro (sentenza del Tribunale federale 5A_ 141/2009 del 12
maggio 2009 consid. 2.4; Pichonnaz, op. cit., n. 29 ad art. 128). Mentre nel secondo caso la prova
del contrario incombe al creditore (Abbet,
op. cit., n. 29 ad art. 80 LP).
5.3.2
Nel
caso di specie, la sentenza menziona nel dispositivo semplicemente che “gli importi indicati sono adeguati al rincaro
al 1. gennaio di ogni anno sulla base dell’Indice nazionale dei prezzi al
consumo (indice base: luglio 2004)” senz’alcuna
riserva concernente il rispettivo
adeguamento del reddito del padre al rincaro, sicché l’eccezione è da
respingere, il giudice del rigetto dovendo attenersi a quanto previsto nella
sentenza invocata quale titolo di rigetto dell’opposizione (v. sopra consid.
2). Sarebbe spettato a CO 1 impugnare la decisione pretorile per far modificare
la clausola d’indicizzazione oppure adire il giudice di merito competente onde
ottenere una modifica della sentenza in tal senso.
6.
Con le osservazioni
al reclamo CO 1 ribadisce di aver non solo dimostrato di aver pagato il dovuto,
ma addirittura importi superiori per complessivi fr. 5'508.–.
Egli
evidenzia
altresì che il reclamante ha riconosciuto il maggior versamento nello scrivere
nella replica che “nel corso
degli anni i pagamenti sono stati imputati non solo a contributo alimentare ma
anche a spese” (pag. 5), senza provare nulla e senza
spiegare quali spese avrebbe pagato a scapito del contributo alimentare.
6.1
Contrariamente a quanto sentenziato dal
primo giudice, non corrisponde al vero che il giudice del rigetto non è
competente per pronunciarsi su un’eccezione di compensazione. In effetti, secondo l’art.
81.
cpv. 1 LEF se il credito
è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale
svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in
via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione
della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato
prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione. Il giudice deve
verificare se l’estinzione, la proroga o la prescrizione sono valide dal punto
di vista del diritto civile. Quale estinzione del debito la legge non prevede
solo il pagamento, ma pure ogni altra causa del diritto civile, in particolare
la compensazione (cfr. DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con rinvio a DTF 124
III 501 consid. 3/b). Una tale eccezione può
tuttavia essere ammessa solo se il credito compensante risulta esso
stesso da un titolo esecutivo (giusta l’art. 80 LEF) o se è stato riconosciuto
senza riserva dall’escutente (DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con rinvio a DTF 115
III 97 consid. 4; Staehelin, op.
cit., n. 4 ad art. 81).
6.2
Nel
caso in esame il rigetto è stato chiesto per i contributi alimentari da gennaio
2015.
a novembre 2019 e CO 1 ha fatto valere in compensazione pagamenti in
eccesso di fr. 5'508.– relativi al periodo da giugno 2008 a novembre 2013,
ovvero in un momento in cui le pretese poste in esecuzione non erano ancora
sorte.
6.2.1
Ciò
non esclude invero che gli alimenti futuri potessero essere estinti per
pagamento o compensazione in via anticipata (v. art. 81 CO; Loertscher in:
Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 4 ad
art. 86 CO; Jeandin, stessa opera, n. 8 ad art. 120 CO), anche se per le
pretese periodiche future, come gli alimenti, ciò è tuttavia possibile solo in
presenza di una convenzione particolare stipulata tra il creditore e il
debitore. Altrimenti, secondo Hegnauer (in: ZVW 41, 1986, pag. 56 segg.), eventuali importi
versati in eccedenza per un certo lasso di tempo non liberano il debitore dal
suo obbligo per il futuro, il contributo alimentare essendo in sé previsto per
far fronte alle spese del periodo per il quale è dovuto. Un’estinzione o una
compensazione in via anticipata avrebbero quindi richiesto una corrispondente
dichiarazione di CO 1 al momento del pagamento delle somme eccedentarie (Loertscher, op.
cit., n. 5 ad art. 86, e per la compensazione art. 124 cpv. 1 CO), che sarebbe
anche potuta essere implicita, purché riconoscibile dal creditore degli
alimenti (Loertscher, op. cit., n. 5 ad art. 86, e Jeandin, op.
cit., n. 1 ad art. 124; vedi sentenza della CEF 14.2018.203/204 del 12 giugno
2019, consid. 6.2/b).
6.2.2
Nel
caso di specie, CO 1 non ha dimostrato né tanto meno allegato che al
momento dei versamenti eccedentari tra il 2008 e il 2013 intendeva estinguere il
proprio debito per i contributi di mantenimento futuri o che vi fosse un
accordo in tal senso con RE 1. L’eccezione di compensazione è quindi da
respingere.
6.2.3
Non
corrisponde d’altronde al vero che l’istante l’avrebbe riconosciuta con la
replica di prima sede: in effetti, con la stessa (pag. 5) RE 1 ha sì
riconosciuto implicitamente quanto pagato in eccesso dal padre, ma non la
compensazione con gli alimenti futuri, siccome ha esplicitamente contestato “l’eccedenza compensante”, allegando che i pagamenti in questione erano stati
imputati anche a spese. Incombeva
quindi al padre dimostrare che le eccedenze sono state versate in compensazione
di alimenti futuri, ciò che non è riuscito a fare, onde l’infondatezza dell’eccezione.
7.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Stante
l’accoglimento del reclamo le domande di gratuito patrocinio del reclamante
sono senza oggetto dal momento che le spese processuali sono poste a carico del
padre.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'176.98,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il dispositivo
n. 2.1 della decisione impugnata è annullato e i dispositivi n. 1, 2 e 3 sono
così riformati:
“1. L’istanza di ammissione al beneficio del gratuito
patrocinio è dichiarata senza oggetto.
2. L’istanza
è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva.
3. Le
spese processuali di complessivi fr. 280.– sono poste a carico del
convenuto, il quale rifonderà all’istante fr. 120.– per ripetibili.”
2. L’istanza
di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio in seconda sede è dichiarata
senza oggetto.
3. Le spese processuali di complessivi fr. 250.–
relative al presente giudizio sono poste a carico di CO 1, che rifonderà a RE 1
fr. 250.– per ripetibili.
4. Notificazione a:
– ;
–__________
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).