Lexipedia

Decisione

14.2021.37

Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributi di mantenimento per figlio maggiorenne. Adeguamento all’indice dei prezzi al consumo. Compensazione con alimenti eccedentari

30 agosto 2021Italiano17 min

precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 luglio 2020 dall’Uf­­ficio d’esecuzione

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.37

Lugano

30 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa S20-305 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 22 settembre

2020 da

RE 1

(patrocinato dall’__________ PA 1 __________)

contro

CO 1

(patrocinato dall’__________ PA

2 __________)

giudicando sul reclamo del 18 marzo 2021 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa l’8 marzo 2021 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Statuendo con sentenza del 3 giugno 2008 su un’istanza di modifica

di contributo di mantenimento, il Pretore del Distretto di Luga­no, sezione 6 (inc.

DI.2005.945), ha pronunciato:

“A titolo di contributo di mantenimento per il

figlio RE 1 [14 novembre 2001], CO

1 è condannato a versare mensilmente e anticipatamente, la prima volta a far

tempo da luglio 2004 (compre­so), i seguenti importi:

·

CHF 1'460.– fino a 6.

anni;

·

CHF 1'420.– da 7. a 12.

anni;

·

CHF 1'570.– da 13. anni

alla maggiore età;

·

gli assegni

(attualmente percepiti dalla madre) non sono compresi negli importi indicati e

vanno versati in aggiunta;

·

gli importi indicati

sono adeguati al rincaro al 1. gennaio di ogni anno sulla base dell’Indice

nazionale dei prezzi al consumo (indice base: luglio 2004)”.

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 luglio 2020 dall’Uf­­ficio d’esecuzione

di Lugano, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 4'176.98 oltre agli

interessi del 5% dall’8 luglio 2020, indicando quale causa del credito la “Decisione 3.6.2008 Pretura Lugano INC.

DI.2008.945 (differenze versamenti 2015/2019 con indicizzazione)”.

C. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo,

con istanza del 22 settembre 2020 il figlio ne ha chiesto il ri­getto definitivo

alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso, specificando che si trattava

della pretesa per alimenti da gennaio 2015 a novembre 2019 compresi. Nel

termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni

scritte del 20 ottobre 2020. Le parti hanno ribadito le rispettive posizioni

con replica del 10 novembre e duplica del 20 dicembre 2020, e ancora mediante “conclusioni finali”

del 13 e 14 febbraio 2021.

D. Statuendo con decisione dell’8 marzo 2021, il Giudice di pace ha

respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 280.–

e un’indennità di fr. 120.– a favore del convenuto.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 18 marzo 2021 per ottenerne l’annullamento

e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili, così come l’ammissione

al gratuito patrocinio. Nelle sue osservazioni del 21 aprile 2021, CO 1 ha

concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che in concreto

la notifica è avvenuta al più presto al patrocinatore di RE 1 il 9 marzo 2021,

il termine d’impugnazione non è scaduto prima di venerdì 19 marzo, che è

festivo (San Giuseppe, art. 1 della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino [RL

843.200]), per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 22 marzo (art.

142.

cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), poiché il 20 era un sabato (art.

142.

cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 18 marzo 2021

(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’al­tro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.2.1

Nelle

osservazioni al reclamo, CO 1 afferma che nel precetto esecutivo sono state

indicate quale causa del credito le “differenze sui versamenti 2015/2019

con indicizzazione”, mentre

l’istan­­za (a pag. 4, i.f.) menziona come periodo

temporale della pretesa i mesi da dicembre 2014 a novembre 2019 compresi.

1.2.2

Sennonché

CO 1 non trae alcuna conclusione da tale censura, se così si può definire, che

si avvera quindi irricevibile. Ad ogni modo nella pagina seguente dell’istanza

(pag. 5 ad 3) è chiaramente indicato che l’importo posto in esecuzione, di fr. 4'176.98, si riferisce alle mensilità da gennaio 2015 a novembre 2019. A

ben vedere, il riferimento al periodo da dicembre 2014 a

novembre 2019 non riguardava la pretesa, bensì il dispositivo della sentenza

pretorile che condanna CO 1 a versare al figlio nato il 14 novembre 2001

contributi alimentari di “CHF 1'570.–

da 13. anni alla maggiore età”, ovvero dal 14 novembre

2014.

fino al 14 novembre 2019.

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui sco­po

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni

liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che la sentenza di condanna

al versamento dei contributi di mantenimento costituisce “un valido riconoscimento di debito”, ma che dalla documentazione agli atti non risulta una corrispondenza

tra gli importi realmente versati e quelli stabiliti in tale decisione e che al

proposito l’istante si è limitato ad affermare che la differenza è dovuta a “spese non specificate”, mentre dal canto suo il convenuto ha quantificato questa differenza

in fr. 5'508.– con un calcolo preciso, sostenendo di aver versato importi

superiori al dovuto anche negli anni 2009 e 2010. Orbene, il primo giudice ha

ritenuto di non essere competente per dirimere tale controversia né tanto meno

per statuire sulla compensazione, onde la reiezione dell’istanza. Egli ha inoltre

respinto l’istanza di gratuito patrocinio a motivo che dal 29 giugno 2020 l’istante

stava svolgendo la scuola reclute, che avrebbe terminato il 21 aprile 2021,

sicché le condizioni degli art. 117 CPC e seguenti non sarebbero adempiute.

4.

Nel

reclamo RE 1 sostiene che il giudizio impugnato è errato siccome ha spiegato in

prima sede che la mancata corrispondenza tra l’importo degli alimenti definito

nella sentenza, di fr. 1'570.– mensili, e quello posto in esecuzione per il

periodo da gennaio 2015 a novembre 2019 non è dovuta a “spese non specificate”, bensì

da un lato al fatto che l’escusso ha pagato per quel lasso di tempo mensilmente

fr. 1'503.78 invece di fr. 1'570.– e dall’altro all’indicizzazione

delle mensilità di fr. 1'570.– prevista nel dispositivo della sentenza stessa.

Il reclamante ritiene poi che l’eccezione di compensazione invocata dalla

controparte per pagamenti eccedentari di fr. 5'508.– durante

il periodo da giugno 2008 fino a novembre 2013 è “irrituale” e inammissibile.

5.

Ora,

siccome è incontestabilmente esecutiva (e pure passata in giudicato), la decisione del 3 giugno 2008

allegata all’istanza (qua­le doc. C), con cui il Pretore del Distretto

di Lugano ha obbligato CO 1 a versare in favore del figlio RE 1 un contributo

alimentare di fr. 1'570.– anticipatamente ogni mese dal compimento del

tredicesimo anno fino alla maggiore età costituisce in sé, per i contributi di

mantenimento da gennaio 2015 a novembre 2019, un titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione nel senso del­l’art. 80 LEF (e non, come curiosamente scritto

nella sentenza impugnata, un “valido

riconoscimento di debito”, ossia un titolo di rigetto

provvisorio giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF).

5.1

Già

in prima sede l’istante aveva spiegato l’importo di fr. 4'176.98 posto in

esecuzione come la somma delle differenze tra gli alimenti dovuti, di fr. 1'570.–

indicizzati, e quelli effettivamente versati dal convenuto, ovvero fr. 1'503.78

mensili, secondo il seguen­te calcolo (doc. E):

– fr. 1'556.–

per il 2015: [(1'556 – 1'503.78) x 12

mesi] = 626.64,

– fr. 1'576.–

per il 2016: [(1'576 – 1'503.78) x 12

mesi] = 866.64,

– fr. 1'583.–

per il 2017: [(1'583 – 1'503.78) x 12

mesi] = 950.64,

– fr. 1'582.–

per il 2018: [(1'582 – 1'503.78) x 12

mesi] = 938.64,

fr. 1'576.– per il 2019: [(1'576 – 1'503.78) x 11 mesi]

= 794.42.

Come

sostenuto da RE 1 con il reclamo, la sentenza impugnata è quindi errata, poiché

egli non ha fondato il suo calcolo su “spese non specificate”, bensì su differenze

chiaramente spiegate.

5.2

Con

le osservazioni al reclamo CO 1 non contesta di aver pagato da gennaio 2015 a

novembre 2019 fr. 1'503.78 mensili invece di fr. 1'570.–, ciò che del

resto aveva ammesso in prima sede (osservazioni a pag. 3). Sostiene invece che

la sentenza pretorile non costituisce un valido titolo di rigetto per l’adattamento dei contributi alimentari al

rincaro del costo della vita, senza però spiegarne il motivo. A prescindere

dall’inammissibilità della censura, va comunque rilevato che così come è stata formulata la clausola d’indicizzazione

contenuta nel dispositivo della decisione pretorile pone una base di calcolo chiara

e sufficiente (v. Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 41 ad art. 80 LEF, Abbet, La mainlevée de l’opposition, n. 29 ad art. 80 LP con rinvii; si veda

pure per un esempio la sentenza della CEF 14.2018.52 del 10 ottobre 2018,

consid. 4.4). È infatti pacifico che i contributi alimentari devono

essere adeguati al rincaro al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell’indice

nazionale dei prezzi al consumo, come risulta dal calcolo dell’IPC allegato all’istanza

di rigetto (doc. E).

5.3

CO

1.

sostiene inoltre che i contributi alimentari non potevano essere adeguati

al rincaro poiché non lo è stato il proprio reddito.

5.3.1

Giusta l’art. 128 CC il giudice può decidere che il contributo di

mantenimento sia aumentato o ridotto automaticamente in funzione di determinati

cambiamenti del costo della vita. Un tale adeguamento al rincaro può avvenire a

condizione che uno dei coniugi ne faccia domanda e qualora sia prevedibile che

il reddito del debitore verrà anch’esso regolarmente adeguato al rincaro

(sentenze del Tribunale federale 5C.146-147/2005 del 2 marzo 2006 consid. 11.2

e 5C.171/2006 del 13 dicembre 2006 consid. 5.1). La dottrina precisa che la

seconda condizione è necessaria qualora il debitore si sia opposto all’adeguamento

dei contributi di mantenimento al rincaro e che il giudice lo voglia disporre

contro la sua volontà (Pichonnaz

in:

Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 128 CC, Simeoni in: Bohnet/Guillod

[curatori], Droit matrimonial, Fond et procédure, 2015,

n. 7 ad art. 128 CC).

La

clausola d’indicizzazione degli alimenti può prevedere che l’o­nere della prova

relativo all’adeguamento del reddito del debitore al rincaro spetta a quest’ultimo

oppure tacere al riguardo. Nel primo caso, per evitare il rigetto dell’opposizione

per la parte dei contributi alimentari adeguati al rincaro, il debitore deve

dimostra­re mediante documenti (art. 81 cpv. 1 LEF) che il suo reddito non è

stato adattato al rincaro (sentenza del Tribunale federale 5A_ 141/2009 del 12

maggio 2009 consid. 2.4; Pichonnaz, op. cit., n. 29 ad art. 128). Mentre nel secondo caso la prova

del contrario incombe al creditore (Abbet,

op. cit., n. 29 ad art. 80 LP).

5.3.2

Nel

caso di specie, la sentenza menziona nel dispositivo semplicemente che “gli importi indicati sono adeguati al rincaro

al 1. gennaio di ogni anno sulla base dell’Indice nazionale dei prezzi al

consumo (indice base: luglio 2004)” senz’alcuna

riserva concernente il rispettivo

adeguamento del reddito del padre al rincaro, sicché l’ec­­cezione è da

respingere, il giudice del rigetto dovendo attenersi a quanto previsto nella

sentenza invocata quale titolo di rigetto del­l’opposizione (v. sopra consid.

2). Sarebbe spettato a CO 1 impugnare la decisione pretorile per far modificare

la clausola d’indicizzazione oppure adire il giudice di merito competente onde

ottenere una modifica della sentenza in tal senso.

6.

Con le osservazioni

al reclamo CO 1 ribadisce di aver non solo dimostrato di aver pagato il dovuto,

ma addirittura importi superiori per complessivi fr. 5'508.–.

Egli

evidenzia

altresì che il reclamante ha riconosciuto il maggior versamento nello scrivere

nel­la replica che “nel corso

degli anni i pagamenti sono stati imputati non solo a contributo alimentare ma

anche a spese” (pag. 5), senza provare nulla e senza

spiegare quali spese avrebbe pagato a scapito del contributo alimentare.

6.1

Contrariamente a quanto sentenziato dal

primo giudice, non corrisponde al vero che il giudice del rigetto non è

competente per pronunciarsi su un’eccezione di compensazione. In effetti, secon­do l’art.

81.

cpv. 1 LEF se il credito

è fondato su una decisione ese­cutiva di un tribunale

svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in

via definitiva a meno che l’escus­­so provi con documenti che dopo l’emanazione

della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato

prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione. Il giudice deve

verificare se l’estinzione, la proroga o la prescrizione sono valide dal punto

di vista del diritto civile. Quale estinzione del debito la legge non prevede

solo il pagamento, ma pure ogni altra causa del diritto civile, in particolare

la compensazione (cfr. DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con rinvio a DTF 124

III 501 consid. 3/b). Una tale eccezione può

tuttavia essere ammessa solo se il credito com­pensante risulta esso

stesso da un titolo esecutivo (giusta l’art. 80 LEF) o se è stato riconosciuto

senza riserva dall’escutente (DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con rinvio a DTF 115

III 97 consid. 4; Staehelin, op.

cit., n. 4 ad art. 81).

6.2

Nel

caso in esame il rigetto è stato chiesto per i contributi alimentari da gennaio

2015.

a novembre 2019 e CO 1 ha fatto valere in compensazione pagamenti in

eccesso di fr. 5'508.– relativi al periodo da giugno 2008 a novembre 2013,

ovvero in un momento in cui le pretese poste in esecuzione non erano ancora

sorte.

6.2.1

Ciò

non esclude invero che gli alimenti futuri potessero essere estinti per

pagamento o compensazione in via anticipata (v. art. 81 CO; Loertscher in:

Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 4 ad

art. 86 CO; Jeandin, stessa opera, n. 8 ad art. 120 CO), anche se per le

pretese periodiche future, come gli alimenti, ciò è tuttavia possibile solo in

presenza di una convenzione particolare stipulata tra il creditore e il

debitore. Altrimenti, secondo Hegnauer (in: ZVW 41, 1986, pag. 56 segg.), eventuali importi

versati in eccedenza per un certo lasso di tempo non liberano il debitore dal

suo obbligo per il futuro, il contributo alimentare essendo in sé previsto per

far fronte alle spese del periodo per il quale è dovuto. Un’estinzione o una

compensazione in via anticipata avrebbero quindi richiesto una corrispondente

dichiarazione di CO 1 al momento del pagamento delle somme eccedentarie (Loertscher, op.

cit., n. 5 ad art. 86, e per la compensazione art. 124 cpv. 1 CO), che sarebbe

anche potuta essere implicita, purché riconoscibile dal creditore degli

alimenti (Loertscher, op. cit., n. 5 ad art. 86, e Jeandin, op.

cit., n. 1 ad art. 124; vedi sentenza della CEF 14.2018.203/204 del 12 giugno

2019, consid. 6.2/b).

6.2.2

Nel

caso di specie, CO 1 non ha dimostrato né tanto meno allegato che al

momento dei versamenti eccedentari tra il 2008 e il 2013 intendeva estinguere il

proprio debito per i contributi di mantenimento futuri o che vi fosse un

accordo in tal senso con RE 1. L’eccezione di compensazione è quindi da

respingere.

6.2.3

Non

corrisponde d’altronde al vero che l’istante l’avrebbe riconosciuta con la

replica di prima sede: in effetti, con la stessa (pag. 5) RE 1 ha sì

riconosciuto implicitamente quanto pagato in eccesso dal padre, ma non la

compensazione con gli alimenti futuri, siccome ha esplicitamente contestato “l’eccedenza compensante”, allegando che i pagamenti in questione erano stati

imputati anche a spese. Incombeva

quindi al padre dimostrare che le eccedenze sono state versate in compensazione

di alimenti futuri, ciò che non è riuscito a fare, onde l’infondatezza dell’eccezione.

7.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Stante

l’ac­coglimento del reclamo le domande di gratuito patrocinio del reclamante

sono senza oggetto dal momento che le spese processuali sono poste a carico del

padre.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'176.98,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il dispositivo

n. 2.1 della decisione impugnata è annullato e i dispositivi n. 1, 2 e 3 sono

così riformati:

“1. L’istanza di ammissione al beneficio del gratuito

patrocinio è dichiarata senza oggetto.

2. L’istanza

è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________

dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva.

3. Le

spese processuali di complessivi fr. 280.– sono poste a carico del

convenuto, il quale rifonderà all’istante fr. 120.– per ripetibili.”

2. L’istanza

di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio in seconda sede è dichiarata

senza oggetto.

3. Le spese processuali di complessivi fr. 250.–

relative al presente giudizio sono poste a carico di CO 1, che rifonderà a RE 1

fr. 250.– per ripetibili.

4. Notificazione a:

– ;

–__________

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).