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Decisione

14.2021.38

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte comunali. Reclamo irricevibile per carenza di motivazione

13 agosto 2021Italiano7 min

di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.38

Lugano

13 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2020.5032 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 3 novembre

2020 dal

CO 1

(rappresentato dall’__________ __________)

contro

RE 1,

giudicando sul reclamo del 22 marzo 2021 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa l’8 marzo 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 settembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il Comune di

CO 1 ha escus­so RE 1 per l’incasso di fr. 9'810.40 (indicando

quale causa del credito: “Imposta

comunale per l’anno 2014”), fr. 38.85 (per “Interessi su R.A.”),

fr. 50.– (per “Spese

diffida”) e fr. 40.90 (per “Interessi calcolati fino al 31-08-2020”).

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 3 novembre

2020 il Comune ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza

con osservazioni scritte del 4 dicembre 2020.

C. Statuendo con decisione dell’8 marzo 2021, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione

interposta dal con­venuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 marzo 2021 chiedendo “di trovare un accordo con l’CO 1 per un

rientro ratealizzato della somma dovuta”.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 15 marzo 2021, il termine d’impugnazione è

scaduto giovedì 25 marzo. Presentato brevi manu tre giorni prima, il reclamo è

dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la

Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi

per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.

8.2

con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di

carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le

argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la

motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe

lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1°

settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche

per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali

condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un

reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resiste alla critica.

1.3.1

Nel

caso in esame il Pretore ha fondato la sentenza impugnata sulla decisione di

tassazione per l’imposta cantonale del 2014, il conguaglio dell’imposta

comunale dello stesso anno e la diffida, tutti passati in giudicato, e, come

tali, costituenti validi titoli di rigetto definitivo. Il primo giudice ha

precisato di non poter tenere conto delle censure riguardanti la situazione

economica dell’escusso, perché esse non costituisco­no un motivo per respingere o sospendere l’istanza di rigetto, e

semmai possono essere prese in considerazione in sede di pignoramento.

1.3.2

Ora,

RE 1 non si confronta con le motivazioni del Pretore. Egli, infatti, si limita

a esporre di aver richiesto senza successo un condono delle imposte comunali

2014, 2015 e 2017, di aver poi ottenuto la facoltà di pagarle a rate, ciò che

però non è riuscito a fare per le conseguenze della pandemia da COVID-19,

motivo per cui ha chiesto di nuovo un condono, ancora una volta negatogli, ma afferma

di aver ottenuto dall’Ufficio d’esecuzione la possibilità di saldare le

esecuzioni in corso nei suoi confronti con versamenti mensili di fr. 500.–

(si tratta in realtà di un pignoramento dei suoi redditi da indipendente). Ripete

che la sua situazione finanziaria non gli consente di pagare i propri debiti al

Comune, sicché dichiara d’impugnare la decisione di rigetto onde poter trovare

con l’escutente un accordo di rateazione del dovuto. Il reclamo risulta quindi

irricevibile per insufficiente motivazione.

1.3.3

Come

giustamente ricordato dal Pretore, delle difficoltà finanziarie del reclamante

si potrà comunque tenere conto in sede di pignoramento, in occasione della

determinazione della pignorabilità dei suoi redditi giusta l’art. 93 LEF (ad esempio sentenza della CEF 14.2014.229 del

16.

settembre 2015 consid. 7.2, citata dal Pretore o la più recente 14.2020.167

del 1° marzo 2020, pag. 3).

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non

si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato no-tificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa

sede.

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'940.15,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– RE 1, __________,

__________;

– CO 1, __________,

__________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).