14.2021.38
Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte comunali. Reclamo irricevibile per carenza di motivazione
13 agosto 2021Italiano7 min
di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
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Incarto n.
14.2021.38
Lugano
13 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.5032 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 3 novembre
2020 dal
CO 1
(rappresentato dall’__________ __________)
contro
RE 1,
giudicando sul reclamo del 22 marzo 2021 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa l’8 marzo 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 settembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il Comune di
CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 9'810.40 (indicando
quale causa del credito: “Imposta
comunale per l’anno 2014”), fr. 38.85 (per “Interessi su R.A.”),
fr. 50.– (per “Spese
diffida”) e fr. 40.90 (per “Interessi calcolati fino al 31-08-2020”).
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 3 novembre
2020 il Comune ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
con osservazioni scritte del 4 dicembre 2020.
C. Statuendo con decisione dell’8 marzo 2021, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 marzo 2021 chiedendo “di trovare un accordo con l’CO 1 per un
rientro ratealizzato della somma dovuta”.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 15 marzo 2021, il termine d’impugnazione è
scaduto giovedì 25 marzo. Presentato brevi manu tre giorni prima, il reclamo è
dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la
Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi
per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.
8.2
con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di
carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le
argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la
motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe
lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1°
settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche
per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali
condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un
reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resiste alla critica.
1.3.1
Nel
caso in esame il Pretore ha fondato la sentenza impugnata sulla decisione di
tassazione per l’imposta cantonale del 2014, il conguaglio dell’imposta
comunale dello stesso anno e la diffida, tutti passati in giudicato, e, come
tali, costituenti validi titoli di rigetto definitivo. Il primo giudice ha
precisato di non poter tenere conto delle censure riguardanti la situazione
economica dell’escusso, perché esse non costituiscono un motivo per respingere o sospendere l’istanza di rigetto, e
semmai possono essere prese in considerazione in sede di pignoramento.
1.3.2
Ora,
RE 1 non si confronta con le motivazioni del Pretore. Egli, infatti, si limita
a esporre di aver richiesto senza successo un condono delle imposte comunali
2014, 2015 e 2017, di aver poi ottenuto la facoltà di pagarle a rate, ciò che
però non è riuscito a fare per le conseguenze della pandemia da COVID-19,
motivo per cui ha chiesto di nuovo un condono, ancora una volta negatogli, ma afferma
di aver ottenuto dall’Ufficio d’esecuzione la possibilità di saldare le
esecuzioni in corso nei suoi confronti con versamenti mensili di fr. 500.–
(si tratta in realtà di un pignoramento dei suoi redditi da indipendente). Ripete
che la sua situazione finanziaria non gli consente di pagare i propri debiti al
Comune, sicché dichiara d’impugnare la decisione di rigetto onde poter trovare
con l’escutente un accordo di rateazione del dovuto. Il reclamo risulta quindi
irricevibile per insufficiente motivazione.
1.3.3
Come
giustamente ricordato dal Pretore, delle difficoltà finanziarie del reclamante
si potrà comunque tenere conto in sede di pignoramento, in occasione della
determinazione della pignorabilità dei suoi redditi giusta l’art. 93 LEF (ad esempio sentenza della CEF 14.2014.229 del
16.
settembre 2015 consid. 7.2, citata dal Pretore o la più recente 14.2020.167
del 1° marzo 2020, pag. 3).
2.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non
si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato no-tificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa
sede.
3.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'940.15,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– RE 1, __________,
__________;
– CO 1, __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).