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Decisione

14.2021.4

Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza non motivata. Replica notificata con la decisione di merito. Rinvio della causa al primo giudice

1 marzo 2021Italiano7 min

sentita della reclamante essendo oggettivamente grave non si ritiene possibile sanarla

Source ti.ch

Incarti n.

14.2021.4

14.2021.5

Lugano

1 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nelle cause __________ e __________ (rigetto definitivo dell’opposizione)

della Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promosse con istanze 17

novembre 2020 dalla

CO 1

(patrocinata dall’__________ PA 2, __________)

contro

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sui reclami del 19 gennaio 2021 presentati dall’RE 1 contro

le decisioni emesse l’11 gennaio 2021 dal Giudice di pace supplente del Circolo

di Balerna;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 23

giugno e il 23 luglio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, CO 1 ha

escusso l’RE 1 per l’incasso in ogni esecuzione di fr. 5'000.– oltre agli

interessi del 5% dal 13 marzo 2020, indicando quale titolo di ambedue i crediti

la decisione della Commissione professionale paritetica regionale (CPRT) del 22 giugno 2018, così come la “dif-fida 16 dicembre 2019”

, la “pena convenzionale 13

febbraio 2020”, il “1. richiamo di pagamento 30 aprile 2020” e il “2. richiamo di

pagamento 14 maggio”;

che

avendo l’RE 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con

istanze del 17 novembre 2020 l’Associa­zione istante ne ha chiesto il rigetto definitivo

alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna;

che

da quanto si evince dalle istanze i crediti posti in esecuzione risultano

essere le pene convenzionali di fr 5'000.– ognuna, emes­se dalla CPRT il 13

febbraio 2020 (doc. N) per non avere la convenuta prodotto la documentazione

richiesta nelle procedure di controllo del 2014 (inc. T__________, oggetto dell’inc.

SO.2020.208 della Giudicatura di pace) e del 2013 (inc. T__________, oggetto

dell’altro inc. SO.2020.209);

che

nel termine impartito la convenuta si è opposta ad ambedue le istanze con

osservazioni scritte del 3 dicembre 2020;

che

entro il termine assegnatole l’istante ha replicato il 22 dicembre 2020

ribadendo le proprie domande;

che statuendo con due decisioni separate dell’11 gennaio 2021, il Giudice

di pace supplente del Circolo di

Balerna ha accolto le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni

interposte dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.–

e un’indennità di fr. 200.– a favore dell’istante;

che

contro le sentenze appena citate l’RE 1 è insorta a questa

Camera con due reclami del 19 gennaio 2021 per ottenerne l’annullamento, previa concessione dell’effetto

sospensivo, protestate spese e ripetibili di entrambe le sedi;

che

le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’op­posizione – sono

decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili

entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

ch’essendo

le notifiche avvenute in concreto al patrocinatore del­-l’RE 1 il 12 gennaio

2021, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 22 gennaio, sicché presentati

tre giorni prima (data dei timbri postali), i reclami sono senz’altro

tempestivi;

che

la reclamante ritiene le

decisioni impugnate lesive del suo diritto di essere sentita, siccome il

Giudice di pace supplente non si è espresso sugli argomenti da lei

sollevati nelle osservazioni all’i­stanza e non le ha dato la possibilità di

presentare una duplica;

che

nella decisione impugnata il Giudice di pace supplente non ha effettivamente

speso una parola sui motivi d’opposizione formulati dalla convenuta nelle

osservazioni del 3 dicembre 2020, segnatamente non si è determinato sulla

censura secondo cui la CPRT non ha competenza decisionale o arbitrale secondo l’art.

80 LEF;

che

nel notificare alla convenuta la replica dell’istante solo con le sentenze

impugnate senza prima darle l’occasione di presentare una duplica, il Giudice

di pace supplente ha per giunta favorito l’istante a detrimento della

reclamante, ledendone il diritto di essere sentita e il principio della parità

delle armi;

che

il diritto di essere sentiti è una garanzia di natura formale, la cui

disattenzione determina di principio l’annullamento della decisione impugnata,

indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 135

Fatti

I 190 consid. 2.2);

che

la (doppia) violazione del diritto di essere

sentita della reclamante essendo oggettivamente grave non si ritiene possibile sanarla

in questa sede;

che ad

ogni modo la sanatoria è un provvedimento eccezionale che non può servire al

giudice di prima istanza a sottrarsi all’assunzione dei propri compiti, specie

se, come nel caso in esame, è già stato richiamato sull’obbligo di motivare

le sue decisioni (ad esempio sentenza della CEF 14.2020.70 del 20 ottobre 2020 e

i rinvii);

che

il reclamo va pertanto accolto nel senso di annullare le sentenze impugnate e

di rinviare le cause al Giudice di pace supplente perché

emetta un nuovo giudizio motivato previa fissazione alla convenuta di un

termine per inoltrare una duplica ed esame degli argomenti fatti valere dalle

parti (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC);

che

siccome il giudizio odierno di

Considerandi

rinvio non pregiudica la sorte delle cause nel merito, sulle quali il Giudice

di pace supplente statuirà con pieno potere di apprezzamento, esse possono essergli

rinviate senza prima interpellare la controparte (sentenza del Tribunale

federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4;

sentenza della CEF 14.2016.189 del 12 ottobre 2016 consid. 5.2);

che la necessità del rinvio della causa

al primo giudice essendo do-vuta a un suo manifesto errore (“Justizpanne”) non addebitabile in nessun modo alle parti, per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde

dal riscuotere spese processuali in questa sede, mentre le spese di giudizio

inutili relative alla decisione annullata sono poste a carico dello Stato;

che visto

il silenzio qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC, il Cantone non può essere

costretto a rifondere ripetibili alla reclamante (sentenza della CEF

14.2017.197

del 15 dicembre 2017 consid. 6.1; Tappy

in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a

ed. 2018, n. 35 ad

art. 107 CPC; Trezzini in:

Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto

processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 31-33 ad art. 107

CPC; V. Rüegg/M. Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 11 ad art. 107

CPC; cfr. pure

DTF 140 III 389 consid. 4.1);

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'000.–

in ambedue le cause, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. I reclami sono accolti. Di conseguenza le

decisioni impugnate sono annullate e le cause rinviate al primo giudice per

nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2. Non si riscuotono spese processuali e non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se

la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).