14.2021.4
Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza non motivata. Replica notificata con la decisione di merito. Rinvio della causa al primo giudice
1 marzo 2021Italiano7 min
sentita della reclamante essendo oggettivamente grave non si ritiene possibile sanarla
Source ti.ch
Incarti n.
14.2021.4
14.2021.5
Lugano
1 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause __________ e __________ (rigetto definitivo dell’opposizione)
della Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promosse con istanze 17
novembre 2020 dalla
CO 1
(patrocinata dall’__________ PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sui reclami del 19 gennaio 2021 presentati dall’RE 1 contro
le decisioni emesse l’11 gennaio 2021 dal Giudice di pace supplente del Circolo
di Balerna;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 23
giugno e il 23 luglio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, CO 1 ha
escusso l’RE 1 per l’incasso in ogni esecuzione di fr. 5'000.– oltre agli
interessi del 5% dal 13 marzo 2020, indicando quale titolo di ambedue i crediti
la decisione della Commissione professionale paritetica regionale (CPRT) del 22 giugno 2018, così come la “dif-fida 16 dicembre 2019”
, la “pena convenzionale 13
febbraio 2020”, il “1. richiamo di pagamento 30 aprile 2020” e il “2. richiamo di
pagamento 14 maggio”;
che
avendo l’RE 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con
istanze del 17 novembre 2020 l’Associazione istante ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna;
che
da quanto si evince dalle istanze i crediti posti in esecuzione risultano
essere le pene convenzionali di fr 5'000.– ognuna, emesse dalla CPRT il 13
febbraio 2020 (doc. N) per non avere la convenuta prodotto la documentazione
richiesta nelle procedure di controllo del 2014 (inc. T__________, oggetto dell’inc.
SO.2020.208 della Giudicatura di pace) e del 2013 (inc. T__________, oggetto
dell’altro inc. SO.2020.209);
che
nel termine impartito la convenuta si è opposta ad ambedue le istanze con
osservazioni scritte del 3 dicembre 2020;
che
entro il termine assegnatole l’istante ha replicato il 22 dicembre 2020
ribadendo le proprie domande;
che statuendo con due decisioni separate dell’11 gennaio 2021, il Giudice
di pace supplente del Circolo di
Balerna ha accolto le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni
interposte dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.–
e un’indennità di fr. 200.– a favore dell’istante;
che
contro le sentenze appena citate l’RE 1 è insorta a questa
Camera con due reclami del 19 gennaio 2021 per ottenerne l’annullamento, previa concessione dell’effetto
sospensivo, protestate spese e ripetibili di entrambe le sedi;
che
le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione – sono
decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili
entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
ch’essendo
le notifiche avvenute in concreto al patrocinatore del-l’RE 1 il 12 gennaio
2021, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 22 gennaio, sicché presentati
tre giorni prima (data dei timbri postali), i reclami sono senz’altro
tempestivi;
che
la reclamante ritiene le
decisioni impugnate lesive del suo diritto di essere sentita, siccome il
Giudice di pace supplente non si è espresso sugli argomenti da lei
sollevati nelle osservazioni all’istanza e non le ha dato la possibilità di
presentare una duplica;
che
nella decisione impugnata il Giudice di pace supplente non ha effettivamente
speso una parola sui motivi d’opposizione formulati dalla convenuta nelle
osservazioni del 3 dicembre 2020, segnatamente non si è determinato sulla
censura secondo cui la CPRT non ha competenza decisionale o arbitrale secondo l’art.
80 LEF;
che
nel notificare alla convenuta la replica dell’istante solo con le sentenze
impugnate senza prima darle l’occasione di presentare una duplica, il Giudice
di pace supplente ha per giunta favorito l’istante a detrimento della
reclamante, ledendone il diritto di essere sentita e il principio della parità
delle armi;
che
il diritto di essere sentiti è una garanzia di natura formale, la cui
disattenzione determina di principio l’annullamento della decisione impugnata,
indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 135
Fatti
I 190 consid. 2.2);
che
la (doppia) violazione del diritto di essere
sentita della reclamante essendo oggettivamente grave non si ritiene possibile sanarla
in questa sede;
che ad
ogni modo la sanatoria è un provvedimento eccezionale che non può servire al
giudice di prima istanza a sottrarsi all’assunzione dei propri compiti, specie
se, come nel caso in esame, è già stato richiamato sull’obbligo di motivare
le sue decisioni (ad esempio sentenza della CEF 14.2020.70 del 20 ottobre 2020 e
i rinvii);
che
il reclamo va pertanto accolto nel senso di annullare le sentenze impugnate e
di rinviare le cause al Giudice di pace supplente perché
emetta un nuovo giudizio motivato previa fissazione alla convenuta di un
termine per inoltrare una duplica ed esame degli argomenti fatti valere dalle
parti (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC);
che
siccome il giudizio odierno di
Considerandi
rinvio non pregiudica la sorte delle cause nel merito, sulle quali il Giudice
di pace supplente statuirà con pieno potere di apprezzamento, esse possono essergli
rinviate senza prima interpellare la controparte (sentenza del Tribunale
federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4;
sentenza della CEF 14.2016.189 del 12 ottobre 2016 consid. 5.2);
che la necessità del rinvio della causa
al primo giudice essendo do-vuta a un suo manifesto errore (“Justizpanne”) non addebitabile in nessun modo alle parti, per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde
dal riscuotere spese processuali in questa sede, mentre le spese di giudizio
inutili relative alla decisione annullata sono poste a carico dello Stato;
che visto
il silenzio qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC, il Cantone non può essere
costretto a rifondere ripetibili alla reclamante (sentenza della CEF
14.2017.197
del 15 dicembre 2017 consid. 6.1; Tappy
in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a
ed. 2018, n. 35 ad
art. 107 CPC; Trezzini in:
Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto
processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 31-33 ad art. 107
CPC; V. Rüegg/M. Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 11 ad art. 107
CPC; cfr. pure
DTF 140 III 389 consid. 4.1);
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'000.–
in ambedue le cause, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. I reclami sono accolti. Di conseguenza le
decisioni impugnate sono annullate e le cause rinviate al primo giudice per
nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Non si riscuotono spese processuali e non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se
la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).