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Decisione

14.2021.41

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia

7 aprile 2021Italiano5 min

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 marzo 2021 per ottenere, previo conferimento

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.41

Lugano

7 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 13 ottobre

2020 dalla

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 25 marzo 2021 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 22 marzo 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 13 ottobre 2020 la CO

1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il

fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 55'043.19 oltre ad

accessori e dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza

di discussione del 3 febbraio 2021 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 22 marzo 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno suc-cessivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 marzo 2021 per ottenere, previo conferimento

dell’effetto sospensivo, l’annullamen­­to del fallimento, asserendo di

avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della

Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo. Il reclamo non è stato

intima­to alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni

interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC)

alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 al più presto il 23 mar­zo

2021, il reclamo, presentato il 25 marzo (data del timbro postale), è senz’altro

tempestivo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere

deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte

Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore

dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito

posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto un avviso di addebito della Banca __________

relativo al bonifico il 12 marzo 2021 di fr. 15'789.50 sul conto dell’Ufficio

d’esecuzione di Lugano a sal­do dell’esecuzione promossa dall’istante. La

Camera ha verificato d’ufficio che tale pagamento ha estinto l’esecuzione in

questione. Di conseguenza, il presupposto di cui all’art. 172 n. 3 LEF

risultando adempiuto già al momento in cui il fallimento è stato decre-tato (il

23.

marzo 2021), la decisione impugnata va annullata senza necessità di

verificare la solvibilità del reclamante nel senso del­l’art. 174 cpv. 2 LEF.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi

a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo – successivo al termine di

pagamento di 20 giorni indicato sulla comminatoria di fallimento notificatale

il 25 agosto 2020 – ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art.

107.

cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non

avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di

giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 22 marzo 2021 dalla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.–, da anticipare co­me di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–

è posta a ca­rico della RE 1. La parte eccedente dell’an­­ticipo

corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata

alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante

dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).