14.2021.41
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia
7 aprile 2021Italiano5 min
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 marzo 2021 per ottenere, previo conferimento
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.41
Lugano
7 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 13 ottobre
2020 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 25 marzo 2021 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 22 marzo 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 13 ottobre 2020 la CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 55'043.19 oltre ad
accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di discussione del 3 febbraio 2021 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 22 marzo 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal giorno suc-cessivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 marzo 2021 per ottenere, previo conferimento
dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di
avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della
Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo. Il reclamo non è stato
intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni
interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC)
alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 al più presto il 23 marzo
2021, il reclamo, presentato il 25 marzo (data del timbro postale), è senz’altro
tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte
Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore
dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito
posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto un avviso di addebito della Banca __________
relativo al bonifico il 12 marzo 2021 di fr. 15'789.50 sul conto dell’Ufficio
d’esecuzione di Lugano a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante. La
Camera ha verificato d’ufficio che tale pagamento ha estinto l’esecuzione in
questione. Di conseguenza, il presupposto di cui all’art. 172 n. 3 LEF
risultando adempiuto già al momento in cui il fallimento è stato decre-tato (il
23.
marzo 2021), la decisione impugnata va annullata senza necessità di
verificare la solvibilità del reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi
a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo – successivo al termine di
pagamento di 20 giorni indicato sulla comminatoria di fallimento notificatale
il 25 agosto 2020 – ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art.
107.
cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non
avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di
giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo
versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 22 marzo 2021 dalla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–
è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo
corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata
alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante
dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–
;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).