14.2021.43
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Decisione emessa il giorno in cui l’istante ha ricevuto le osservazioni del convenuto. Annullamento e rinvio della causa al primo giudice
29 marzo 2021Italiano6 min
istanti non hanno avuto infatti modo di replicare alle osservazioni dell’escusso,
Source ti.ch
CO 1
Incarto n.
14.2021.43
Lugano
29 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2021.68 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 29 gennaio 2021
da
RE 1, __________
RE 2 __________
(patrocinate dall’__________ PA
1 __________)
contro
CO 1
(patrocinato dall’__________ PA
2, __________)
giudicando sul reclamo dell’11 marzo 2021 presentato dalla RE 1 e dalla
RE 2 contro la decisione emessa il 18 marzo 2021 dal Giudice di pace del
Circolo di Vezia;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 luglio 2020 dall’Ufficio
d’esecuzione di Lugano, la RE 1 e la RE 2 hanno escusso CO 1 per l’incasso di fr. 5'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 31 gennaio 2017, indicando quale titolo di credito: “Cessione crediti della massa. (RE
1 ad __________ e RE 2 a __________
agendo come cocessionarie delle pretese della Massa fallimentare __________)”;
che
avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 29
gennaio 2021 le escutenti ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura
di pace del Circolo di Vezia;
che
nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni
scritte dell’8 marzo 2021;
che
statuendo con decisione del 18 marzo 2021, il Giudice di
pace del Circolo di Vezia ha respinto l’istanza, ponendo a carico delle istanti
le spese processuali di fr. 320.– e un’indennità di fr. 700.– a
favore del convenuto;
che
contro la sentenza appena citata la RE 1 e la RE 2 sono insorte a questa Camera con un reclamo dell’11 marzo 2021 per ottenerne l’annullamento e il rinvio della causa al primo giudice
per nuovo giudizio dopo l’assegnazione ad esse di un termine di dieci giorni
per presentare una replica, protestate spese e ripetibili;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
presentato il 26 marzo 2021 (data del timbro postale) contro la decisione
impugnata notificata al patrocinatore delle reclamanti al più presto il 22
marzo 2021 (il 19 essendo festivo), il reclamo è senz’altro tempestivo (art.
251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che
le reclamanti allegano e dimostrano che le osservazioni della controparte,
intimate dal Giudice di pace il 9 marzo 2021, sono pervenute loro solo il 18
marzo (tracciamento della raccomandata n. 98.41.910463.00001934), ovvero lo
stesso giorno in cui è stata emanata la decisione impugnata;
che
fanno quindi valere a ragione che il loro diritto di essere sentite – e
segnatamente di presentare una replica spontanea – è stato violato;
che
il diritto di essere sentiti è una garanzia di natura formale, la cui
disattenzione determina di principio l’annullamento della deci-sione impugnata,
indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 135
Fatti
I 190 consid. 2.2);
che
la violazione del diritto di essere sentite
delle reclamanti essendo oggettivamente grave non si ritiene possibile sanarla
in questa sede;
che le
istanti non hanno avuto infatti modo di replicare alle osservazioni dell’escusso,
il Giudice di pace non avendo tenuto conto dei tempi di trasmissione postale –
che per precauzione devono includere il termine di giacenza postale di sette
giorni previsto all’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC – prima di statuire;
che
il reclamo va pertanto accolto nel senso di annullare la sentenza impugnata e
di rinviare la causa al Giudice di pace perché emetta un nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC)
previa concessione agli istanti della facoltà di presentare una replica scritta
od orale (nel quadro di un’udienza);
che
siccome il giudizio odierno di
rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla quale il Giudice
Considerandi
di pace statuirà
con pieno potere di apprezzamento, essa può essergli rinviata senza prima
interpellare la controparte (sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; sentenza della CEF 14.2016.189 del 12
ottobre 2016 consid. 5.2);
che la necessità del rinvio della causa
al primo giudice essendo dovuta a un suo manifesto errore (“Justizpanne”) non addebitabile in nessun modo alle parti, per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde
dal riscuotere spese processuali in questa sede, mentre le spese di giudizio
inutili relative alla decisione annullata sono poste a carico dello Stato;
che visto
il silenzio qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC, il Cantone non può essere
costretto a rifondere ripetibili alla reclamante (sentenza della CEF
14.2017.197
del 15 dicembre 2017 consid. 6.1; Tappy
in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a
ed. 2018, n. 35 ad
art. 107 CPC; Trezzini in:
Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto
processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 31-33 ad art. 107
CPC; V. Rüegg/M. Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 11 ad art. 107
CPC; cfr. pure
DTF 140 III 389 consid. 4.1);
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'000.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza la
decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al primo giudice per
nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Non si riscuotono spese processuali e non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).