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Decisione

14.2021.43

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Decisione emessa il giorno in cui l’istante ha ricevuto le osservazioni del convenuto. Annullamento e rinvio della causa al primo giudice

29 marzo 2021Italiano6 min

istanti non hanno avuto infatti modo di replicare alle osservazioni dell’escusso,

Source ti.ch

CO 1

Incarto n.

14.2021.43

Lugano

29 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2021.68 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 29 gennaio 2021

da

RE 1, __________

RE 2 __________

(patrocinate dall’__________ PA

1 __________)

contro

CO 1

(patrocinato dall’__________ PA

2, __________)

giudicando sul reclamo dell’11 marzo 2021 presentato dalla RE 1 e dalla

RE 2 contro la decisione emessa il 18 marzo 2021 dal Giudice di pace del

Circolo di Vezia;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 luglio 2020 dall’Ufficio

d’esecuzione di Lugano, la RE 1 e la RE 2 hanno escusso CO 1 per l’incasso di fr. 5'000.–

oltre agli interessi del 5% dal 31 gennaio 2017, indicando quale titolo di credito: “Cessione crediti della massa. (RE

1 ad __________ e RE 2 a __________

agendo come cocessionarie delle pretese della Massa fallimentare __________)”;

che

avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 29

gennaio 2021 le escutenti ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura

di pace del Circolo di Vezia;

che

nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni

scritte dell’8 marzo 2021;

che

statuendo con decisione del 18 marzo 2021, il Giudice di

pace del Circolo di Vezia ha respinto l’istanza, ponendo a carico delle istanti

le spese processuali di fr. 320.– e un’indennità di fr. 700.– a

favore del convenuto;

che

contro la sentenza appena citata la RE 1 e la RE 2 sono insorte a questa Camera con un reclamo dell’11 marzo 2021 per ottenerne l’annullamento e il rinvio della causa al primo giudice

per nuovo giudizio dopo l’assegnazione ad esse di un termine di dieci giorni

per presentare una replica, protestate spese e ripetibili;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

presentato il 26 marzo 2021 (data del timbro postale) contro la decisione

impugnata notificata al patrocinatore delle reclamanti al più presto il 22

marzo 2021 (il 19 essendo festivo), il reclamo è senz’altro tempestivo (art.

251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

che

le reclamanti allegano e dimostrano che le osservazioni della controparte,

intimate dal Giudice di pace il 9 marzo 2021, sono pervenute loro solo il 18

marzo (tracciamento della raccomandata n. 98.41.910463.00001934), ovvero lo

stesso giorno in cui è stata emanata la decisione impugnata;

che

fanno quindi valere a ragione che il loro diritto di essere sentite – e

segnatamente di presentare una replica spontanea – è stato violato;

che

il diritto di essere sentiti è una garanzia di natura formale, la cui

disattenzione determina di principio l’annullamento della deci-sione impugnata,

indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 135

Fatti

I 190 consid. 2.2);

che

la violazione del diritto di essere sentite

delle reclamanti essendo oggettivamente grave non si ritiene possibile sanarla

in questa sede;

che le

istanti non hanno avuto infatti modo di replicare alle osservazioni dell’escusso,

il Giudice di pace non avendo tenuto conto dei tempi di trasmissione postale –

che per precauzione devono includere il termine di giacenza postale di sette

giorni previsto all’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC – prima di statuire;

che

il reclamo va pertanto accolto nel senso di annullare la sentenza impugnata e

di rinviare la causa al Giudice di pace perché emetta un nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC)

previa concessione agli istanti della facoltà di presentare una replica scritta

od orale (nel quadro di un’udienza);

che

siccome il giudizio odierno di

rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla quale il Giudice

Considerandi

di pace statuirà

con pieno potere di apprezzamento, essa può essergli rinviata senza prima

interpellare la controparte (sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; sentenza della CEF 14.2016.189 del 12

ottobre 2016 consid. 5.2);

che la necessità del rinvio della causa

al primo giudice essendo dovuta a un suo manifesto errore (“Justizpanne”) non addebitabile in nessun modo alle parti, per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde

dal riscuotere spese processuali in questa sede, mentre le spese di giudizio

inutili relative alla decisione annullata sono poste a carico dello Stato;

che visto

il silenzio qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC, il Cantone non può essere

costretto a rifondere ripetibili alla reclamante (sentenza della CEF

14.2017.197

del 15 dicembre 2017 consid. 6.1; Tappy

in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a

ed. 2018, n. 35 ad

art. 107 CPC; Trezzini in:

Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto

processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 31-33 ad art. 107

CPC; V. Rüegg/M. Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 11 ad art. 107

CPC; cfr. pure

DTF 140 III 389 consid. 4.1);

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'000.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza la

decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al primo giudice per

nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2. Non si riscuotono spese processuali e non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).