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Decisione

14.2021.44

Azione di annullamento dell’esecuzione in procedura sommaria. "Cancellazione" di un precetto esecutivo. Competenza per ordinarla. Pagamento del credito in corso d’esecuzione

6 settembre 2021Italiano13 min

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 luglio 2020 dall’Ufficio

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.44

Lugano

6 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella causa E20-34 (cancellazione di

precetto esecutivo) della Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa

con istanza 28 ottobre 2020 da

RE 1,

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

contro

CO 1,

(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)

giudicando sul reclamo del 15 marzo 2021 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa l’8 marzo 2021 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 luglio 2020 dall’Ufficio

d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'500.–

oltre agli interessi del 5% dal 17 giugno 2020 indicando come titolo di credito

le “Ripetibili come da decisioni 14.08.2018

del __________ (inc. __________) e 09.01.2019 del __________ (inc. __________)”.

Il

21 luglio 2020 l’escusso ha pagato il debito, compresi gli interessi e le spese

di esecuzione.

B. Dopo

un infruttuoso scambio di email, volto a ottenere da CO 1 il ritiro dell’esecuzione, ormai estinta, RE 1

ha promosso nei suoi confronti dinnanzi alla Giudicatura di pace del Circolo di

Paradiso un’“istanza di annullamento dell’esecuzione”,

chiedendo di ordinare all’Ufficio di esecuzione di Lugano di cancellare il precetto

esecutivo, protestate tasse, spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 18

gennaio 2021, CO 1 si è opposta all’istanza, protestando tassa di giustizia,

spese e ripetibili.

C. Statuendo

con sentenza dell’8 marzo 2021, il Giudice di pace ha respinto l’istanza e ha

posto a carico dell’istante le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità

per ripetibili di fr. 100.–.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 15

marzo 2021, postulandone la riforma nel senso dell’accoglimento dell’istanza,

la rifusione da parte della convenuta di tasse e spese di prima istanza, nonché

la condanna della stessa al pagamento di ripetibili di prima istanza di fr. 430.80

oltre agli interessi del 5% a decorrere dalla data della sentenza, protestate

tasse, spese e ripetibili di seconda sede. Egli ha inoltre chiesto di

sospendere l’esecutività della decisione impugnata. Visto il prevedibile esito

dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

La

sentenza impugnata – emanata in materia di annullamento del­l’esecuzione (art.

85.

LEF) – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309

lett. b n. 4 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. c CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 10 marzo 2021, il termine d’impugnazione

è scaduto sabato 20 marzo, ed è quindi stato prorogato per legge al successivo

giorno feriale (art. 142 cpv. 3 CPC), ossia a lunedì 22 marzo. Presentato il 16

marzo 2021 (data risultante dall’inserimento del numero di raccomandata nell’apposito

campo di ricerca del sito www.post.ch/it),

il reclamo è dunque sen­z’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),

limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF

142.

III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha preso atto che secondo la

documentazione agli atti l’istante aveva atteso di ricevere il precetto

esecutivo per pagare il debito e che il convenuto aveva informato

tempestivamente l’ufficio d’esecuzione del pagamento. Facendo “proprie le argomentazioni di diritto espresse dal

convenuto nelle osservazioni” (il quale aveva considerato l’istanza

irricevibile per mancanza di una base legale e carenza di un’ese­cuzione

pendente), il giudice ha respinto l’istanza.

3.

Nel

reclamo, RE 1 ammette che, secondo la dottrina citata dal convenuto,

presupposto dell’azione fondata sul­l’art. 85 LEF è l’esistenza di un’esecuzione

pendente, in difetto di che l’azione è improponibile per carenza di un

interesse degno di protezione. RE 1 ricorda tuttavia che secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, menzionata dagli autori citati dal

convenuto, esecuzioni iscritte nel relativo registro, anche se non sono più

pendenti, ledono la reputazione del debitore, facendolo apparire insolvibile, sicché

il debitore che intrattiene abitualmente

relazioni commerciali ha un chiaro interesse affinché tali iscrizioni non

figurino nel registro. A detta del reclamante, l’unica possibilità per il

debitore di difendersi da un simile pregiudizio è chiedere al tribunale l’annullamento

dell’esecuzione, così che l’uf­ficio non ne dia più notizia ai terzi in virtù

dell’art. 8a cpv. 3 LEF. Nel caso concreto, il reclamante pretende

pertanto di avere un interesse degno di protezione all’annullamento dell’esecuzione,

dal momento che l’escutente, pur riconoscendo l’estinzione del debito, ha

espressamente vietato all’ufficio d’esecuzione di cancellare il precetto

esecutivo, a suo dire col solo scopo di creargli un pregiudizio. Il reclamante

ritiene in conclusione che l’azione di annullamento dell’esecuzione sia fondata.

4.

Giusta

l’art. 85 LEF, se l’escusso prova per mezzo di documenti che il debito con i

relativi interessi e con le spese è stato estinto o che gli è stata concessa

una dilazione, può ottenere in ogni tempo dal tribunale del luogo dell’esecuzione

nel primo caso l’annulla­mento, e nel secondo la sospensione dell’esecuzione.

4.1

Dal

testo della norma si evince logicamente che se l’esecuzione è già sospesa o

estinta, l’azione intesa alla sua sospensione o annullamento è priva d’interesse

degno di protezione. È in base a un simile ragionamento che il Tribunale

federale aveva giudicato che l’azione di accertamento dell’inesistenza o dell’inesigibilità

del credito posto in esecuzione e di annullamento o sospensione del­l’e­secuzione

in procedura ordinaria (art. 85a LEF) era inammissibile per carenza d’interesse

degno di protezione quando l’esecuzione era ancora sospesa dall’opposizione

interposta dall’escus­so. Aveva negato un interesse indipendente e proprio di

quest’ultimo a far accertare l’inesistenza del credito posto in esecuzione per impedirne

la comunicazione a terzi in base all’art. 8a cpv. 3 lett. a LEF,

considerando che bastasse al riguardo l’azione generale di accertamento dell’inesistenza

del debito posto in esecuzio­ne (DTF 125 III 149 segg., in

particolare pag. 153 consid. 2/d; 128 III 334 segg.). Per quanto attiene all’azione

di annullamento o sospensione dell’esecuzione in procedura sommaria

(art. 85 LEF), il Tribunale federale aveva invece ammesso che potesse essere

inoltrata anche quando l’opposizione al precetto esecutivo non era stata

definitivamente tolta, pur mantenendo l’esigenza di un’ese­cuzione pendente

(DTF 140 III 43 consid. 3.2).

4.2

Il

1° gennaio 2019 è entrata in vigore una modifica dell’art. 85a cpv. 1

LEF, che permette ormai all’escusso di domandare al giudice in ogni tempo l’accertamento

dell’inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una

dilazione “a prescindere da una sua eventuale

opposizione”. Con ciò il legislatore ha voluto “correggere la giurisprudenza restrittiva del

Tribunale federale”, che considerava l’azione “esclusivamente come espediente per prevenire l’esecuzione e non come

strumento di rettifica del registro” (rapporto della Commissione

degli affari giuridici del Consiglio nazionale sull’iniziativa parlamentare

Abate “Cancellazione dei precetti esecutivi ingiustificati” [09.530], FF 2015,

pagg. 2645 e 2651). Ne segue che l’azione dell’art. 85a LEF – ma anche

quella dell’art. 85 LEF, siccome persegue gli stessi obiettivi ancorché a mezzo

di una procedura sommaria (sopra consid. 1.1) – deve permettere all’escusso d’impedire

con effetti immediati la comunicazione di un’esecuzione estinta con il

meccanismo dell’art. 8a cpv. 3 n. 1 LEF (cfr. DTF 147 III 46

consid. 3.4.1). Tale interesse sussiste accanto a quello volto a far annullare

o sospendere l’esecuzione. Qualora sia dato, l’interesse alla non divulgazione

dell’esecuzione legittima l’azione anche quando l’esecuzione è estinta. Su

questo punto il reclamo si avvera quindi fondato.

4.3

La

causa in esame, invero, non tende però a far accertare l’estin­zione del

credito posto in esecuzione e della relativa esecuzione in vista di bloccarne la comunicazione ai terzi, bensì a “far ordine all’Ufficio di

esecuzioni di Lugano di cancellare la procedura esecutiva”, oltre a condannare il convenuto alla rifusione

della fattura del suo patrocinatore di fr. 430.80 (istanza a pag. 4

e reclamo a pag. 4).

4.3.1

Orbene,

la gestione del registro delle esecuzioni, e in particolare la comunicazione d’informazioni

a terzi secondo l’art. 8a LEF, rientra

nell’esclusiva competenza dell’ufficio d’esecuzione che tiene il registro, non

in quella del giudice civile, neppure se egli è adito con un’azione di

accertamento dell’inesistenza di un credito posto in esecuzione (sentenza del

Tribunale federale 4A_440/2014 del 27 novembre 2014, SZZP/RSPC 2015, 179

segg., consid. 4.2). La richiesta di cancellazione di un’esecuzione – o meglio

detto di divieto di comunicazione a terzi (in virtù dell’art. 8a cpv. 3

LEF) – dev’essere rivolta all’ufficio d’esecuzione competente, il quale

valuterà se sono date le condizioni legali per accedere alla doman­da,

segnatamente se l’esecuzione è stata dichiarata nulla o annullata da una

decisione giudiziale (art. 8a cpv. 3 lett. a LEF) oppure se risulta in

modo indiscutibile dall’esito di una decisione giudiziale (ad esempio di

disconoscimento o di accertamento negativo di debito) che l’esecuzione era

ingiustificata sin dalla sua introduzione (DTF 125 III 336

consid. 3 con rinvii, 125 III 153 consid. 2/d e 141 III 75 consid. 2.6.1.1;

sentenza 4A_440/2014 citata sopra, consid. 4.2 e 2). La decisione dell’ufficio

può essere impugnata con ricorso (giusta gli art. 17 e 18 LEF) dinanzi alle

apposite autorità di vigilanza cantonali (art. 13 LEF) e non al giudice civile

(sentenza della CEF 14.2016.137 del 25 novembre 2016, RtiD 2017

II 865 n. 36c, consid. 2).

4.3.2

Come

formulata, la domanda intesa a “far ordine

all’Ufficio di esecuzioni di Lugano di cancellare la procedura esecutiva”

è pertanto inammissibile per carenza di competenza materiale del giudice (art.

59.

cpv. 2 lett. b e 60 CPC).

4.4

Pur

volendo entrare nel merito della causa, interpretando la domanda dell’istante

nel senso (ammissibile) dell’accertamento del­l’estinzione del credito posto in

esecuzione e della relativa esecuzione, l’esito non risulterebbe più favorevole

al reclamante.

4.4.1

Anzitutto,

l’istanza sarebbe da considerare senza interesse – e dunque inammissibile (art.

59.

cpv. 2 lett. a CPC) – dal momento che non è litigiosa l’estinzione dell’esecuzione.

La procedente l’ha riconosciuta e l’ha comunicata all’ufficio d’esecuzione (v.

doc. 2 accluso alle osservazioni all’istanza), il quale l’avrà indicata nel suo

registro (con la menzione del pagamento presso il creditore), ciò che l’istante

non mette in dubbio (ed è noto a questa Camera).

4.4.2

Ad

ogni modo, l’accertamento giudiziario dell’estinzione dell’ese­cuzione non

permetterebbe a RE 1 di ottenere ch’essa da subito non venga più comunicata ai terzi. Ciò presuppone infatti che l’esecuzione

sia stata ingiustificata sin dalla sua introduzione (sopra consid. 4.3.1), ovvero verta su un credito inesistente o estinto (anche per

pagamento) già al momento del suo avvio. Un pagamento

effettuato in corso di procedura confer­ma invece che l’esecuzione non era

indebita, fatta salva una successiva azione di ripetizione dell’indebito

esercitata con successo, che nella misura in cui accerta l’inesistenza o l’inesigibilità

del credito posto in esecuzione legittima una limitazione dell’informa­zione in

virtù dell’art. 8a cpv. 3 lett. b LEF (già citata sentenza della CEF

14.2016.137, consid. 3).

4.4.3

Le

esecuzioni estinte per pagamento, come quella in rassegna, continuano pertanto

a essere comunicate a terzi ancora per cinque anni a contare dal pagamento (art.

8a cpv. 4 LEF), a meno che vengano ritirate dal procedente (v. art. 8a

cpv. 3 lett. c LEF; DTF 126 III 477 consid. 1/b e 129 III 286 consid. 3.1), è

ciò per precisa volontà del legislatore (FF 1991 III 23; DTF 128 III 336;

sentenza del Tribunale federale del 21 luglio 1999 pubblicata in BlSchK 2000,

pag. 89, citata nella Circolare n. 29/2004 di questa Camera, ad 1.2; Circolare

n. 32/2005 sull’estinzione del diritto dei terzi alla consultazione degli atti

degli uffici d’esecuzione [art. 8a cpv. 4 LEF] ad 1.2; Istruzione n. 4 dell’Alta

vigilanza in materia di esecuzione e

fallimento [estratto dal registro delle esecuzioni 2016] ad n. 7). Il

Parlamento ha recentemente confermato tale orientamento, nella misura in cui il

Consiglio degli Stati, il 31 maggio 2021, ha respinto la mozione Buffat n.

19.3243

volta all’annulla­mento automatico delle esecuzioni pagate, seguendo il

parere del Consiglio federale del 15 maggio 2019, il quale si era opposto alla

modifica proposta, evidenziando il rischio di una riduzione della pertinenza

degli estratti del registro delle esecuzioni, che ora rivelano se il debitore

ha adempiuto i suoi obblighi soltanto sotto la pressione di un’esecuzione, e di

un’eliminazione dell’incentivo a pagare i

debiti prima dell’avvio di un’esecuzione (www.parlament.ch/it/

ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193243).

4.4.4

Pur

non disconoscendo che il mantenimento dell’iscrizione dell’e­secuzione nell’apposito

registro ancora per cinque anni dopo la comunicazione del suo pagamento all’ufficio

d’esecuzione sia suscettibile di arrecare al reclamante un danno alla sua

reputazione, è giocoforza constatare che tale conseguenza è stata accettata,

anzi voluta dal legislatore. Non può quindi essere aggirata con un’azione di

accertamento dell’estinzione dell’esecuzione a nor­ma dell’art. 85 LEF. La

decisione impugnata va così confermata – anche se tecnicamente l’istanza andava

dichiarata irricevibile e non respinta, ciò che nella fattispecie non ha

conseguenze pratiche di rilievo – e il reclamo respinto.

5.

L’emanazione

della presente decisione rende senza oggetto la domanda di concessione dell’effetto

sospensivo al reclamo.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita in

applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili,

la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non

essendo incorsa in spese in questa sede.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'589.75, non

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– avv. PA

1, __________, __________, __________;

– avv. PA

2, __________, __________.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro

la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72

cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una

questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove

tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso

durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).