14.2021.44
Azione di annullamento dell’esecuzione in procedura sommaria. "Cancellazione" di un precetto esecutivo. Competenza per ordinarla. Pagamento del credito in corso d’esecuzione
6 settembre 2021Italiano13 min
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 luglio 2020 dall’Ufficio
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.44
Lugano
6 settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella causa E20-34 (cancellazione di
precetto esecutivo) della Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa
con istanza 28 ottobre 2020 da
RE 1,
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
contro
CO 1,
(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
giudicando sul reclamo del 15 marzo 2021 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa l’8 marzo 2021 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 luglio 2020 dall’Ufficio
d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'500.–
oltre agli interessi del 5% dal 17 giugno 2020 indicando come titolo di credito
le “Ripetibili come da decisioni 14.08.2018
del __________ (inc. __________) e 09.01.2019 del __________ (inc. __________)”.
Il
21 luglio 2020 l’escusso ha pagato il debito, compresi gli interessi e le spese
di esecuzione.
B. Dopo
un infruttuoso scambio di email, volto a ottenere da CO 1 il ritiro dell’esecuzione, ormai estinta, RE 1
ha promosso nei suoi confronti dinnanzi alla Giudicatura di pace del Circolo di
Paradiso un’“istanza di annullamento dell’esecuzione”,
chiedendo di ordinare all’Ufficio di esecuzione di Lugano di cancellare il precetto
esecutivo, protestate tasse, spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 18
gennaio 2021, CO 1 si è opposta all’istanza, protestando tassa di giustizia,
spese e ripetibili.
C. Statuendo
con sentenza dell’8 marzo 2021, il Giudice di pace ha respinto l’istanza e ha
posto a carico dell’istante le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità
per ripetibili di fr. 100.–.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 15
marzo 2021, postulandone la riforma nel senso dell’accoglimento dell’istanza,
la rifusione da parte della convenuta di tasse e spese di prima istanza, nonché
la condanna della stessa al pagamento di ripetibili di prima istanza di fr. 430.80
oltre agli interessi del 5% a decorrere dalla data della sentenza, protestate
tasse, spese e ripetibili di seconda sede. Egli ha inoltre chiesto di
sospendere l’esecutività della decisione impugnata. Visto il prevedibile esito
dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
La
sentenza impugnata – emanata in materia di annullamento dell’esecuzione (art.
85.
LEF) – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309
lett. b n. 4 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. c CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 10 marzo 2021, il termine d’impugnazione
è scaduto sabato 20 marzo, ed è quindi stato prorogato per legge al successivo
giorno feriale (art. 142 cpv. 3 CPC), ossia a lunedì 22 marzo. Presentato il 16
marzo 2021 (data risultante dall’inserimento del numero di raccomandata nell’apposito
campo di ricerca del sito www.post.ch/it),
il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),
limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF
142.
III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha preso atto che secondo la
documentazione agli atti l’istante aveva atteso di ricevere il precetto
esecutivo per pagare il debito e che il convenuto aveva informato
tempestivamente l’ufficio d’esecuzione del pagamento. Facendo “proprie le argomentazioni di diritto espresse dal
convenuto nelle osservazioni” (il quale aveva considerato l’istanza
irricevibile per mancanza di una base legale e carenza di un’esecuzione
pendente), il giudice ha respinto l’istanza.
3.
Nel
reclamo, RE 1 ammette che, secondo la dottrina citata dal convenuto,
presupposto dell’azione fondata sull’art. 85 LEF è l’esistenza di un’esecuzione
pendente, in difetto di che l’azione è improponibile per carenza di un
interesse degno di protezione. RE 1 ricorda tuttavia che secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, menzionata dagli autori citati dal
convenuto, esecuzioni iscritte nel relativo registro, anche se non sono più
pendenti, ledono la reputazione del debitore, facendolo apparire insolvibile, sicché
il debitore che intrattiene abitualmente
relazioni commerciali ha un chiaro interesse affinché tali iscrizioni non
figurino nel registro. A detta del reclamante, l’unica possibilità per il
debitore di difendersi da un simile pregiudizio è chiedere al tribunale l’annullamento
dell’esecuzione, così che l’ufficio non ne dia più notizia ai terzi in virtù
dell’art. 8a cpv. 3 LEF. Nel caso concreto, il reclamante pretende
pertanto di avere un interesse degno di protezione all’annullamento dell’esecuzione,
dal momento che l’escutente, pur riconoscendo l’estinzione del debito, ha
espressamente vietato all’ufficio d’esecuzione di cancellare il precetto
esecutivo, a suo dire col solo scopo di creargli un pregiudizio. Il reclamante
ritiene in conclusione che l’azione di annullamento dell’esecuzione sia fondata.
4.
Giusta
l’art. 85 LEF, se l’escusso prova per mezzo di documenti che il debito con i
relativi interessi e con le spese è stato estinto o che gli è stata concessa
una dilazione, può ottenere in ogni tempo dal tribunale del luogo dell’esecuzione
nel primo caso l’annullamento, e nel secondo la sospensione dell’esecuzione.
4.1
Dal
testo della norma si evince logicamente che se l’esecuzione è già sospesa o
estinta, l’azione intesa alla sua sospensione o annullamento è priva d’interesse
degno di protezione. È in base a un simile ragionamento che il Tribunale
federale aveva giudicato che l’azione di accertamento dell’inesistenza o dell’inesigibilità
del credito posto in esecuzione e di annullamento o sospensione dell’esecuzione
in procedura ordinaria (art. 85a LEF) era inammissibile per carenza d’interesse
degno di protezione quando l’esecuzione era ancora sospesa dall’opposizione
interposta dall’escusso. Aveva negato un interesse indipendente e proprio di
quest’ultimo a far accertare l’inesistenza del credito posto in esecuzione per impedirne
la comunicazione a terzi in base all’art. 8a cpv. 3 lett. a LEF,
considerando che bastasse al riguardo l’azione generale di accertamento dell’inesistenza
del debito posto in esecuzione (DTF 125 III 149 segg., in
particolare pag. 153 consid. 2/d; 128 III 334 segg.). Per quanto attiene all’azione
di annullamento o sospensione dell’esecuzione in procedura sommaria
(art. 85 LEF), il Tribunale federale aveva invece ammesso che potesse essere
inoltrata anche quando l’opposizione al precetto esecutivo non era stata
definitivamente tolta, pur mantenendo l’esigenza di un’esecuzione pendente
(DTF 140 III 43 consid. 3.2).
4.2
Il
1° gennaio 2019 è entrata in vigore una modifica dell’art. 85a cpv. 1
LEF, che permette ormai all’escusso di domandare al giudice in ogni tempo l’accertamento
dell’inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una
dilazione “a prescindere da una sua eventuale
opposizione”. Con ciò il legislatore ha voluto “correggere la giurisprudenza restrittiva del
Tribunale federale”, che considerava l’azione “esclusivamente come espediente per prevenire l’esecuzione e non come
strumento di rettifica del registro” (rapporto della Commissione
degli affari giuridici del Consiglio nazionale sull’iniziativa parlamentare
Abate “Cancellazione dei precetti esecutivi ingiustificati” [09.530], FF 2015,
pagg. 2645 e 2651). Ne segue che l’azione dell’art. 85a LEF – ma anche
quella dell’art. 85 LEF, siccome persegue gli stessi obiettivi ancorché a mezzo
di una procedura sommaria (sopra consid. 1.1) – deve permettere all’escusso d’impedire
con effetti immediati la comunicazione di un’esecuzione estinta con il
meccanismo dell’art. 8a cpv. 3 n. 1 LEF (cfr. DTF 147 III 46
consid. 3.4.1). Tale interesse sussiste accanto a quello volto a far annullare
o sospendere l’esecuzione. Qualora sia dato, l’interesse alla non divulgazione
dell’esecuzione legittima l’azione anche quando l’esecuzione è estinta. Su
questo punto il reclamo si avvera quindi fondato.
4.3
La
causa in esame, invero, non tende però a far accertare l’estinzione del
credito posto in esecuzione e della relativa esecuzione in vista di bloccarne la comunicazione ai terzi, bensì a “far ordine all’Ufficio di
esecuzioni di Lugano di cancellare la procedura esecutiva”, oltre a condannare il convenuto alla rifusione
della fattura del suo patrocinatore di fr. 430.80 (istanza a pag. 4
e reclamo a pag. 4).
4.3.1
Orbene,
la gestione del registro delle esecuzioni, e in particolare la comunicazione d’informazioni
a terzi secondo l’art. 8a LEF, rientra
nell’esclusiva competenza dell’ufficio d’esecuzione che tiene il registro, non
in quella del giudice civile, neppure se egli è adito con un’azione di
accertamento dell’inesistenza di un credito posto in esecuzione (sentenza del
Tribunale federale 4A_440/2014 del 27 novembre 2014, SZZP/RSPC 2015, 179
segg., consid. 4.2). La richiesta di cancellazione di un’esecuzione – o meglio
detto di divieto di comunicazione a terzi (in virtù dell’art. 8a cpv. 3
LEF) – dev’essere rivolta all’ufficio d’esecuzione competente, il quale
valuterà se sono date le condizioni legali per accedere alla domanda,
segnatamente se l’esecuzione è stata dichiarata nulla o annullata da una
decisione giudiziale (art. 8a cpv. 3 lett. a LEF) oppure se risulta in
modo indiscutibile dall’esito di una decisione giudiziale (ad esempio di
disconoscimento o di accertamento negativo di debito) che l’esecuzione era
ingiustificata sin dalla sua introduzione (DTF 125 III 336
consid. 3 con rinvii, 125 III 153 consid. 2/d e 141 III 75 consid. 2.6.1.1;
sentenza 4A_440/2014 citata sopra, consid. 4.2 e 2). La decisione dell’ufficio
può essere impugnata con ricorso (giusta gli art. 17 e 18 LEF) dinanzi alle
apposite autorità di vigilanza cantonali (art. 13 LEF) e non al giudice civile
(sentenza della CEF 14.2016.137 del 25 novembre 2016, RtiD 2017
II 865 n. 36c, consid. 2).
4.3.2
Come
formulata, la domanda intesa a “far ordine
all’Ufficio di esecuzioni di Lugano di cancellare la procedura esecutiva”
è pertanto inammissibile per carenza di competenza materiale del giudice (art.
59.
cpv. 2 lett. b e 60 CPC).
4.4
Pur
volendo entrare nel merito della causa, interpretando la domanda dell’istante
nel senso (ammissibile) dell’accertamento dell’estinzione del credito posto in
esecuzione e della relativa esecuzione, l’esito non risulterebbe più favorevole
al reclamante.
4.4.1
Anzitutto,
l’istanza sarebbe da considerare senza interesse – e dunque inammissibile (art.
59.
cpv. 2 lett. a CPC) – dal momento che non è litigiosa l’estinzione dell’esecuzione.
La procedente l’ha riconosciuta e l’ha comunicata all’ufficio d’esecuzione (v.
doc. 2 accluso alle osservazioni all’istanza), il quale l’avrà indicata nel suo
registro (con la menzione del pagamento presso il creditore), ciò che l’istante
non mette in dubbio (ed è noto a questa Camera).
4.4.2
Ad
ogni modo, l’accertamento giudiziario dell’estinzione dell’esecuzione non
permetterebbe a RE 1 di ottenere ch’essa da subito non venga più comunicata ai terzi. Ciò presuppone infatti che l’esecuzione
sia stata ingiustificata sin dalla sua introduzione (sopra consid. 4.3.1), ovvero verta su un credito inesistente o estinto (anche per
pagamento) già al momento del suo avvio. Un pagamento
effettuato in corso di procedura conferma invece che l’esecuzione non era
indebita, fatta salva una successiva azione di ripetizione dell’indebito
esercitata con successo, che nella misura in cui accerta l’inesistenza o l’inesigibilità
del credito posto in esecuzione legittima una limitazione dell’informazione in
virtù dell’art. 8a cpv. 3 lett. b LEF (già citata sentenza della CEF
14.2016.137, consid. 3).
4.4.3
Le
esecuzioni estinte per pagamento, come quella in rassegna, continuano pertanto
a essere comunicate a terzi ancora per cinque anni a contare dal pagamento (art.
8a cpv. 4 LEF), a meno che vengano ritirate dal procedente (v. art. 8a
cpv. 3 lett. c LEF; DTF 126 III 477 consid. 1/b e 129 III 286 consid. 3.1), è
ciò per precisa volontà del legislatore (FF 1991 III 23; DTF 128 III 336;
sentenza del Tribunale federale del 21 luglio 1999 pubblicata in BlSchK 2000,
pag. 89, citata nella Circolare n. 29/2004 di questa Camera, ad 1.2; Circolare
n. 32/2005 sull’estinzione del diritto dei terzi alla consultazione degli atti
degli uffici d’esecuzione [art. 8a cpv. 4 LEF] ad 1.2; Istruzione n. 4 dell’Alta
vigilanza in materia di esecuzione e
fallimento [estratto dal registro delle esecuzioni 2016] ad n. 7). Il
Parlamento ha recentemente confermato tale orientamento, nella misura in cui il
Consiglio degli Stati, il 31 maggio 2021, ha respinto la mozione Buffat n.
19.3243
volta all’annullamento automatico delle esecuzioni pagate, seguendo il
parere del Consiglio federale del 15 maggio 2019, il quale si era opposto alla
modifica proposta, evidenziando il rischio di una riduzione della pertinenza
degli estratti del registro delle esecuzioni, che ora rivelano se il debitore
ha adempiuto i suoi obblighi soltanto sotto la pressione di un’esecuzione, e di
un’eliminazione dell’incentivo a pagare i
debiti prima dell’avvio di un’esecuzione (www.parlament.ch/it/
ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193243).
4.4.4
Pur
non disconoscendo che il mantenimento dell’iscrizione dell’esecuzione nell’apposito
registro ancora per cinque anni dopo la comunicazione del suo pagamento all’ufficio
d’esecuzione sia suscettibile di arrecare al reclamante un danno alla sua
reputazione, è giocoforza constatare che tale conseguenza è stata accettata,
anzi voluta dal legislatore. Non può quindi essere aggirata con un’azione di
accertamento dell’estinzione dell’esecuzione a norma dell’art. 85 LEF. La
decisione impugnata va così confermata – anche se tecnicamente l’istanza andava
dichiarata irricevibile e non respinta, ciò che nella fattispecie non ha
conseguenze pratiche di rilievo – e il reclamo respinto.
5.
L’emanazione
della presente decisione rende senza oggetto la domanda di concessione dell’effetto
sospensivo al reclamo.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita in
applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili,
la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non
essendo incorsa in spese in questa sede.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'589.75, non
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– avv. PA
1, __________, __________, __________;
– avv. PA
2, __________, __________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro
la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72
cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una
questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove
tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso
durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).