14.2021.45
Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte cantonali. Eccezione di compensazione
1 settembre 2021Italiano10 min
2021 lo Stato del Cantone del Ti-cino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura
Source ti.ch
RE 1
Incarto n.
14.2021.45
Lugano
1 settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2021.27 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Locarno promossa con istanza 29 gennaio 2021
dallo
Stato del Cantone del Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 29 marzo 2021 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 15 marzo 2021 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 agosto 2020 dall’Ufficio
d’esecuzione di Locarno, lo Stato del Cantone del Ticino han escusso RE 1 per l’incasso
di fr. 2'603.75 oltre agli interessi del 2.5% dal 1° gennaio 2021, indicando
quale causa del credito l’“imposta
cantonale 2016+interessi 2.5% dal 1.06.2016 risp. dal 31.05.2019, Imposta cantonale 2016 (Acconti dedotti – 1107.75)”, fr. 55.– (per
“Interessi aggiornati sino al
07.08.2020”) e fr. 50.– (per “Tassa di diffida (31.08.2019)”).
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 29 gennaio
2021 lo Stato del Cantone del Ti-cino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura
di pace del Circolo di Locarno. Nel termine impartito, il convenuto si è
opposto all’istanza con osservazioni scritte del 15 febbraio 2021. All’udienza
di discussione tenutasi l’11 marzo 2021, l’istante ha confermato la sua
domanda, mentre il convenuto vi si è nuovamente opposto.
C. Statuendo con decisione del 15 marzo 2021, il Giudice di pace ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal
convenuto limitatamente a fr. 2'603.75, oltre agli
interessi del 2.5% dal 1° gennaio 2021, e a fr. 55.– (e non anche per la tassa di diffida di fr. 50.–), ponendo a suo carico le
spese processuali di fr. 250.–.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 marzo 2021 per ottenerne
implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e
ripetibili. Stante l’esito prevedibile dell’odierno giudizio, il reclamo non è
stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto ad RE 1 il 20 marzo 2021, il termine d’impugnazione è
scaduto durante le ferie pasquali (dal 28 marzo all’11 aprile: art. 56 n. 2
LEF) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine
delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III
49), ossia mercoledì 14 aprile. Presentato il 29 marzo 2021 (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inam-missibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che la decisione di
tassazione del 10 aprile 2019, debitamente passata in giudicato, costituisce un
valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per il saldo dell’imposta
cantonale 2016, di fr. 2'603.75, così come per gli interessi di mora di fr. 55.–,
ma non per la tassa di diffida di fr. 50.–. Ha d’altronde respinto l’eccezione
di compensazione invocata dal convenuto, secondo cui egli sarebbe creditore nei
confronti dell’istante di fr. 8'650.– in ragione di un prestito da lui
concesso a persone in difficoltà finanziarie, che a suo dire avrebbero diritto
ad aiuti sociali elargiti dallo Stato, e per esso dall’Ufficio del sostegno
sociale e dell’inserimento. In effetti, ha osservato il primo giudice, il
credito che il convenuto ritiene di avere nei confronti dello Stato non è
basato né su un titolo esecutivo né su un riconoscimento di debito sottoscritto
dall’escutente, sicché l’eccezione di compensazione non può trovare
accoglimento, anche perché secondo l’art. 125 n. 3 CO le obbligazioni derivanti
dal diritto pubblico verso gli enti pubblici non possono estinguersi mediante
compensazione contro la volontà del creditore e nella fattispecie lo Stato si è opposto alla compensazione in sede d’udienza.
4.
Nel
reclamo RE 1 sostiene che la decisione impugnata è errata, ricordando di aver
prodotto in prima sede un riconoscimento di debito sottoscritto dai due
cittadini ai quali ha concesso il prestito di fr. 8'650.–, la cui firma vale
come quella “di un Consigliere
federale” ed è quindi parimenti inconfutabile, siccome
in democrazia tutti sono uguali davanti alla legge.
5.
In
ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere
dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido
titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo
restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF
147.
III 178 consid. 4.2.1). Nel caso specifico, è pacifico che la decisione di tassazione
del 2016 (doc. C), siccome è passata in giudicato, configura un titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per il
saldo di fr. 2'603.75 posto in esecuzione (tolti l’acconto del 2 marzo
2018.
e l’imposta preventiva, di fr. 1'107.75 complessivi) e per gli interessi
di ritardo di fr. 55.–, come risulta dal relativo conteggio (doc. D, pag.
2), fondato sul tasso d’interesse del 2.5% stabilito dal
Consiglio di Stato (art. 243 cpv. 1 LT) con l’apposito decreto esecutivo (in
seguito “DE”) valevole per il 2021 (RL 640.320) e per gli anni precedenti
giusta l’art. 12 cpv. 2, calcolato per le rate d’acconto a contare dalle date
di decorrenza fisse stabilite dal decreto (art. 6 cpv. 1 DE) e per la rata a
conguaglio dalla data d’intimazione del conteggio (art. 240 LT e 1 cpv. 3 DE;
sentenza della CEF 14.2021.13/14/15 del 9 agosto 2021, consid. 5.2.4). Da
questo profilo la decisione impugnata è ineccepibile e del resto non è
contestata dal reclamante.
6.
Quello
che il reclamante critica è la reiezione dell’eccezione di compensazione da lui
sollevata già in prima sede.
6.1
Secondo
l’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione
esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione
è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo
l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il
pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione. Il
giudice deve verificare se l’estinzione, la proroga o la prescrizione sono
valide dal punto di vista del diritto civile. Quale estinzione del debito la
legge non prevede solo il pagamento, ma pure ogni altra causa del diritto
civile, in particolare la compensazione (cfr. DTF 136 III 624 consid.
4.2.1
con rinvio a DTF 124 III 501 consid. 3/b). Una tale eccezione può tuttavia essere ammessa solo se il credito compensante
risulta esso stesso da un titolo esecutivo (giusta l’art. 80 LEF) o se è stato
riconosciuto senza riserva dall’escutente (DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con
rinvio a DTF 115 III 97 consid. 4; Staehelin,
op. cit., n. 4 ad art. 81).
6.2
Nel caso specifico il
reclamante disconosce che il credito fatto valere in compensazione dev’essere
oggetto di un riconoscimento di debito firmato dall’escutente, e quindi nella
fattispecie dallo Stato del Canton Ticino. Un riconoscimento di debito firmato
da un’altra persona non abilitata a rappresentare l’escutente non lo vinco-la
e quindi non è idoneo a provare l’estinzione per compensazione del debito
accertato nella decisione prodotta dall’istante. La compensazione presuppone
infatti che due persone siano reciproca-mente debitrici l’una verso l’altra
(art. 120 cpv. 1 CO), ciò che non è il caso nella fattispecie, in cui chi si è
riconosciuto debitore di RE 1 sono i mutuatari __________ e __________, non lo
Stato. La firma di qualsiasi cittadino varrà sì quanto la firma di tutti gli
altri cittadini, compresi i consiglieri federali, ma solo per sé, senza effetti
giuridici a carico di terzi non consenzienti. Ora, il principio della parità di
trattamento impone di trattare in modo uguale situazioni uguali, ma in modo
diverso situazioni dissimili. Il reclamo è quindi da respingere.
7.
Il
reclamante chiede il condono della tassa di giustizia di fr. 250.– posta a
suo carico in prima sede, ma senza motivazione. La domanda risulta quindi
irricevibile, per tacere del fatto che sarebbe dovuta essere sottoposta al
Giudice di pace.
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per
osservazioni.
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'658.75,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo
è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).