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Decisione

14.2021.45

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte cantonali. Eccezione di compensazione

1 settembre 2021Italiano10 min

2021 lo Stato del Cantone del Ti-cino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2021.45

Lugano

1 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2021.27 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Locarno promossa con istanza 29 gennaio 2021

dallo

Stato del Cantone del Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 29 marzo 2021 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 15 marzo 2021 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 agosto 2020 dal­l’Ufficio

d’esecuzione di Locarno, lo Stato del Cantone del Ticino han escusso RE 1 per l’incasso

di fr. 2'603.75 oltre agli interessi del 2.5% dal 1° gennaio 2021, indicando

quale causa del credito l’“imposta

cantonale 2016+interessi 2.5% dal 1.06.2016 risp. dal 31.05.2019, Imposta cantonale 2016 (Acconti dedotti – 1107.75)”, fr. 55.– (per

“Interessi aggiornati sino al

07.08.2020”) e fr. 50.– (per “Tassa di diffida (31.08.2019)”).

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecuti­vo, con istanza del 29 gennaio

2021 lo Stato del Cantone del Ti-cino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura

di pace del Circolo di Locarno. Nel termine impartito, il convenuto si è

opposto all’istanza con osservazioni scritte del 15 febbraio 2021. All’udien­­za

di discussione tenutasi l’11 marzo 2021, l’istante ha confermato la sua

domanda, mentre il convenuto vi si è nuovamente opposto.

C. Statuendo con decisione del 15 marzo 2021, il Giudice di pace ha parzialmente

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposi­­zione interposta dal

convenuto limitatamente a fr. 2'603.75, oltre agli

interessi del 2.5% dal 1° gennaio 2021, e a fr. 55.– (e non anche per la tassa di diffida di fr. 50.–), ponendo a suo carico le

spese processuali di fr. 250.–.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 marzo 2021 per ottenerne

implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spe­se e

ripetibili. Stante l’esito prevedibile dell’odierno giudizio, il reclamo non è

stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto ad RE 1 il 20 marzo 2021, il termine d’impugnazione è

scaduto durante le ferie pasquali (dal 28 marzo all’11 aprile: art. 56 n. 2

LEF) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine

delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III

49), ossia mercoledì 14 aprile. Presentato il 29 marzo 2021 (data del timbro

postale), il reclamo è dunque sen­z’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inam-missibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a me­no che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui sco­po

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni

liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che la decisione di

tassazione del 10 aprile 2019, debitamente passata in giudicato, costituisce un

valido titolo di rigetto definitivo dell’op­­posizione per il saldo dell’imposta

cantonale 2016, di fr. 2'603.75, così come per gli interessi di mora di fr. 55.–,

ma non per la tassa di diffida di fr. 50.–. Ha d’altronde respinto l’eccezione

di compensazione invocata dal convenuto, secondo cui egli sarebbe creditore nei

confronti dell’istante di fr. 8'650.– in ragione di un prestito da lui

concesso a persone in difficoltà finanziarie, che a suo dire avrebbero diritto

ad aiuti sociali elargiti dallo Stato, e per esso dal­l’Ufficio del sostegno

sociale e dell’inserimento. In effetti, ha osservato il primo giudice, il

credito che il convenuto ritiene di avere nei confronti dello Stato non è

basato né su un titolo esecutivo né su un riconoscimento di debito sottoscritto

dall’escutente, sicché l’eccezione di compensazione non può trovare

accoglimento, anche perché secondo l’art. 125 n. 3 CO le obbligazioni derivanti

dal diritto pubblico verso gli enti pubblici non possono estinguersi mediante

compensazione contro la volontà del creditore e nella fattispecie lo Stato si è opposto alla compensazione in sede d’udienza.

4.

Nel

reclamo RE 1 sostiene che la decisione impugnata è errata, ricordando di aver

prodotto in prima sede un riconoscimen­to di debito sottoscritto dai due

cittadini ai quali ha concesso il prestito di fr. 8'650.–, la cui firma vale

come quella “di un Consigliere

federale” ed è quindi parimenti inconfutabile, siccome

in democrazia tutti sono uguali davanti alla legge.

5.

In

ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere

dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido

titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo

restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF

147.

III 178 consid. 4.2.1). Nel caso specifico, è pacifico che la decisione di tassazione

del 2016 (doc. C), siccome è passata in giudicato, configura un titolo di

rigetto definitivo dell’opposizione giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per il

saldo di fr. 2'603.75 posto in esecuzione (tolti l’acconto del 2 marzo

2018.

e l’imposta preventiva, di fr. 1'107.75 complessivi) e per gli interessi

di ritardo di fr. 55.–, come risulta dal relativo conteggio (doc. D, pag.

2), fondato sul tasso d’interes­­se del 2.5% stabilito dal

Consiglio di Stato (art. 243 cpv. 1 LT) con l’apposito decreto esecutivo (in

seguito “DE”) valevole per il 2021 (RL 640.320) e per gli anni precedenti

giusta l’art. 12 cpv. 2, calcolato per le rate d’acconto a contare dalle date

di decorrenza fis­se stabilite dal decreto (art. 6 cpv. 1 DE) e per la rata a

conguaglio dalla data d’intimazione del conteggio (art. 240 LT e 1 cpv. 3 DE;

sentenza della CEF 14.2021.13/14/15 del 9 agosto 2021, consid. 5.2.4). Da

questo profilo la decisione impugnata è ineccepibile e del resto non è

contestata dal reclamante.

6.

Quello

che il reclamante critica è la reiezione dell’eccezione di compensazione da lui

sollevata già in prima sede.

6.1

Secondo

l’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione

esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione

è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo

l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il

pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione. Il

giudice deve verificare se l’estinzione, la proroga o la prescrizione sono

valide dal punto di vista del diritto civile. Quale estinzione del debito la

legge non prevede solo il pagamento, ma pure ogni altra causa del diritto

civile, in particolare la compensazione (cfr. DTF 136 III 624 consid.

4.2.1

con rinvio a DTF 124 III 501 consid. 3/b). Una tale eccezione può tuttavia essere ammessa solo se il credito compensante

risulta esso stesso da un titolo esecutivo (giusta l’art. 80 LEF) o se è stato

riconosciuto senza riserva dall’escutente (DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con

rinvio a DTF 115 III 97 consid. 4; Staehelin,

op. cit., n. 4 ad art. 81).

6.2

Nel caso specifico il

reclamante disconosce che il credito fatto valere in compensazione dev’essere

oggetto di un riconoscimento di debito firmato dall’escutente, e quindi nella

fattispecie dallo Sta­to del Canton Ticino. Un riconoscimento di debito firmato

da un’al­tra persona non abilitata a rappresentare l’escutente non lo vinco-la

e quindi non è idoneo a provare l’estinzione per compensazione del debito

accertato nella decisione prodotta dall’istante. La compensazione presuppone

infatti che due persone siano reciproca-mente debitrici l’una verso l’altra

(art. 120 cpv. 1 CO), ciò che non è il caso nella fattispecie, in cui chi si è

riconosciuto debitore di RE 1 sono i mutuatari __________ e __________, non lo

Stato. La firma di qualsiasi cittadino varrà sì quanto la firma di tutti gli

altri cittadini, compresi i consiglieri federali, ma solo per sé, senza effetti

giuridici a carico di terzi non consenzienti. Ora, il principio della parità di

trattamento impone di trattare in modo uguale situazioni uguali, ma in modo

diverso situazioni dissimili. Il reclamo è quindi da respingere.

7.

Il

reclamante chiede il condono della tassa di giustizia di fr. 250.– posta a

suo carico in prima sede, ma senza motivazione. La domanda risulta quindi

irricevibile, per tacere del fatto che sarebbe dovuta essere sottoposta al

Giudice di pace.

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per

osservazioni.

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'658.75,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo

è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).