14.2021.47
Fallimento. Accertamento giudiziario dell’inesistenza del credito dell’istante dopo la pronuncia
28 giugno 2021Italiano8 min
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° aprile 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.47
Lugano
28 giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2021.104 (fallimento) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 12 gennaio
2021 dalla
CO 1
(patrocinata dall’__________ PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 1° aprile 2021 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 22 marzo 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 12 gennaio 2021 la CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 779'708.– oltre a
interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 10 marzo 2021, l’istante ha confermato la propria domanda,
mentre la convenuta vi si è opposta sulla scorta di un’istanza di differimento
del fallimento prodotta se-duta stante. In replica, l’istante ha contestato
tale istanza, che la convenuta ha confermato in duplica.
C. Statuendo
con decisione del 22 marzo 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–, ripetibili di fr. 750.–
a favore dell’istante e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° aprile 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento e il rinvio della causa al primo giudice perché differisca il
fallimento nel senso dei considerandi. Con ordinanza del 9 aprile 2021, il
presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo.
E. Il
26 aprile 2021, la reclamante ha chiesto “in via (super-)cautelare” l’acquisizione
agli atti della decisione emessa il 22 aprile 2021 dalla Cour d’appel d’Aix en
Provence e la riforma
dell’ordinanza del 9 aprile nel senso della concessione
dell’effetto sospensivo al reclamo, e in via principale l’annullamento della
decisione impugnata con revoca del fallimento, protestate tasse, spese e
ripetibili in ambedue le sedi. Entro il termine impartitole, la CO 1 non ha
presentato osservazioni né al reclamo né all’istanza del 26 aprile.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 23 marzo
2021, il termine d’impugnazione è scaduto durante le ferie pasquali (dal 28
marzo all’11 aprile: art. 56 n. 2 LEF) ed è stato prorogato per legge fino al
terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art.
145.
cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 14 aprile. Presentato il 1°
aprile 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro
tempestivo.
2.
A
sostegno della sua domanda di acquisizione agli atti della
decisione emessa il 22 aprile 2021 dalla Cour d’appel d’Aix en Provence e – in via
principale – di annullamento della decisione impugnata con revoca del
fallimento (sopra ad E) la reclamante si limita a sostenere che in seguito all’estinzione
del credito alla base della decisione di fallimento il giudice “non può che pronunciare la revoca del
fallimento”. Non si determina tuttavia sugli aspetti
processuali della questione, in particolare sul divieto delle nuove
conclusioni, dell’allegazione di fatti nuovi e della produzione di nuovi mezzi
di prova in sede di reclamo (art. 326 cpv. 1 CPC). L’art. 174 cpv. 2 LEF
prevede sì un’eccezione a tale divieto (ammessa ai sensi dell’art. 326 cpv. 2
CPC), ma a parte il fatto che le ipotesi contemplate dalla norma non
comprendono il caso dell’accertamento dell’inesistenza del credito vantato
dall’istante, ad ogni modo l’allegazione di fatti nuovi e la produzione di
nuovi mezzi di prova è possibile solo fino alla scadenza del termine di reclamo
(DTF 136 III 295 consid. 3.2), ovvero, nella fattispecie, fino al 14 aprile
2021.
(sopra consid. 1). Tardiva, la richiesta del 26 aprile 2021 va pertanto
respinta.
3.
Anche
la domanda di annullamento del fallimento contenuta nella richiesta del 26
aprile 2021 va respinta, siccome fondata esclusivamente su un fatto che questa
Camera non può prendere in considerazione. A rigore di diritto, essa sarebbe
anche inammissibile, in quanto formulata dopo la scadenza del termine di
reclamo.
3.1
Tale formalismo potrebbe apparire eccessivo, ma
risulta conforme alle scelte del legislatore. Nel diritto esecutivo
svizzero, infatti, è possibile e ammesso che una persona fisica o giuridica
possa fallire sulla scorta di un credito accertato in una decisione esecutiva oggetto
di un ricorso sprovvisto di effetto sospensivo (art. 80 cpv. 1 LEF e 325 cpv. 1
CPC) prima dell’emanazione della decisione sul ricorso. Incombe semmai all’autorità di ricorso, non al giudice del fallimento,
sospendere l’esecuzione della decisione impugnata. Nel caso in esame, il
presidente della Cour
d’appel d’Aix en Provence ha respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione
provvisoria della sentenza appellata con decisione del 28 novembre 2018 (doc. C
accluso all’istanza di differimento del fallimento). Nella sua qualità di
giudice del fallimento, il Pretore non poteva far altro che tenerne conto.
Spettava piuttosto alla RE 1 presentare in Francia una nuova istanza di
sospensione dell’esecuzione provvisoria facendo presente alla Cour d’appel il rischio di un suo
fallimento in Svizzera.
3.2
D’altronde,
in caso di estinzione della pretesa dell’istante dopo la pronuncia del
fallimento, per annullamento della decisione di merito che l’accerta, pagamento,
prescrizione o altro il sistema giuridico svizzero non permette al debitore di
ottenere la revoca del fallimento ove non siano dati i presupposti dell’art.
174.
LEF. Il legislatore ha anche escluso che fatti e mezzi di prova sorti dopo
il passaggio in giudicato della decisione ne possano giustificare la revisione
(art. 328 cpv. 1 lett. a CPC
a contrario).
L’unica possibilità di revoca del fallimento è quella prevista dall’art. 195
LEF dopo la scadenza del termine d’insinuazione dei crediti.
4.
Con
la richiesta del 26 aprile 2021 la reclamante ha rinunciato alla
domanda, contenuta nel reclamo, volta a rinviare la causa al primo giudice
perché differisca il fallimento in virtù dell’art. 725a CO. Del
resto, tale via non è destinata a permettere alla società che ha comunicato un’eccedenza
di debiti di aspettare l’esito di un’azione pecuniaria, ma di attuare misure di
risanamento. Il differimento è infatti subordinato in particolare all’esistenza
di uno stato di effettiva eccedenza di debiti e a concrete prospettive di
risanamento, ovvero di eliminazione del sovraindebitamento sulla scorta di un
piano di risanamento credibile (sentenza della CEF 14.2020.2 del 16 marzo 2020
consid. 2.1). Nel caso in esame, la stessa reclamante sostiene di non essere eccessivamente
indebitata, siccome a parer suo il credito vantato dall’istante non esiste, ed
esclude la necessità di misure di risanamento. Anche se la reclamante non vi
avesse rinunciato, la domanda contenuta nel reclamo sarebbe dovuta essere respinta.
5.
Con
il giudizio odierno, la domanda di annullamento dell’ordinanza del 9 aprile
2021.
e di concessione dell’effetto sospensivo al reclamo diventa senza oggetto.
6.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) segue la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano
ripetibili, non avendo la stessa presentato osservazioni al reclamo.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2.
La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 500.–, è posta a carico
della RE 1.
3.
Notificazione a:
–
;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).