14.2021.49
Fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti
17 maggio 2021Italiano9 min
decisione sino alla stessa data, avvertendo che in caso di silenzio avrebbe statuito
Source ti.ch
CO 1
Incarto n.
14.2021.49
17 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2021.161 (fallimento senza preventiva esecuzione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 15 febbraio
2021 da
CO 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
RE 1 Chiasso
giudicando sul reclamo del 7 aprile 2021 presentato dall’RE 1 contro la
decisione emessa il 26 marzo 2021 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con istanza del 15
febbraio 2021, CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione dell’RE 1,
facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei
suoi confronti per crediti di complessivi fr. 10'156.– oltre a spese e
interessi.
B. All’udienza
di discussione del 17 marzo 2021, l’istante ha confermato la propria domanda e
la convenuta ne ha riconosciuto la pretesa salariale, che ha dichiarato di
poter pagare “entro i prossimi
giorni” grazie all’ottenimento di un finanziamento di
fr. 400'000.–. L’istante si è allora detto disposto ad attendere il pagamento
del saldo fino al 25 marzo 2021 e il Pretore a posticipare l’emissione
decisione sino alla stessa data, avvertendo che in caso di silenzio avrebbe statuito
senz’ulteriore avviso.
C. Statuendo
con decisione del 26 marzo 2021 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento
dell’RE 1 dallo stesso giorno alle
ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 300.–
e un acconto di fr. 700.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 7 aprile 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento. Il 9 aprile 2021, il presidente della Camera ha respinto la
domanda di effetto sospensivo. Stante il prevedibile esito del giudizio
odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli
art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al
valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).
Visto che la notifica è avvenuta in concreto all’RE 1 il 29 marzo 2021, il
termine d’impugnazione, iniziato a decorrere il primo giorno dopo le ferie (DTF
121.
III 285 consid. 2/b con rif., 49 III 76), ossia il 12 aprile 2021, è scaduto giovedì 22 aprile.
Presentato il 7 aprile 2021 (data del timbro postale), il reclamo è
dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono
essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve
speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento
le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte
Nova” –, se
questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.
1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova
autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità
(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento
senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza
della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla
controversia riguardante i veri nova).
2.
In
virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la
dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore
soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.
2.1
La
nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che
conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per
ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti
incontestati ed esigibili,
lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo
sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche
debiti di minima importanza, dimostrando così di non disporre di sufficienti
mezzi liquidi per far fronte ai propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti,
è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue
attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i
contributi di diritto pubblico (sentenza del Tribunale
federale 5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2). Perfino
un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il
debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole. La sospensione dei pagamenti non dev’essere
soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 468 consid. 3.4.1; sentenze
del Tribunale federale 5A_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.1 e 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).
2.2
Nel
caso in esame, la reclamante ammette di non essere riuscita a
pagare gli scoperti di salario dell’istante e di un’altra dipendente
contrariamente a quanto ipotizzato all’udienza del 17 marzo 2021.
Fa però valere di aver presentato in quell’occasione al Pretore aggiunto vari
documenti a conferma della sua intenzione di rilevare l’immobile tramite un
fondo d’investimento e della messa a dispo-sizione di mezzi liquidi sufficienti
a coprire gli arretrati di salari grazie a un finanziamento di fr. 400'000.–. Afferma
però che la somma è bloccata presso un notaio di fiducia del finanziatore in
attesa che venga concesso al reclamo l’effetto sospensivo e quindi la revoca
del fallimento.
Malgrado
l’attività commerciale si sia sostanzialmente ridotta quasi a zero a causa
della diffusione della COVID, la reclamante assicura di avere strategie per
riavviare l’attività, di aver informato fornitori e dipendenti della difficile
situazione finanziaria e chiesto ai fornitori principali delle dilazioni di
pagamento, di prevedere entro breve termine un aumento di capitale con apporto
di liquidità fino a fr. 100'000.– e di disporre di un “business model”
adeguato con importanti prospettive di crescita, come dimostrerebbe il fatto
che gli azionisti hanno deciso di procedere con il “ripristino” della società
attraverso la presentazione del reclamo piuttosto che ripartire con una nuova
impresa. La reclamante chiede di conseguenza di annullare la decisione
impugnata “sulla base che il
debito in essere ed oggetto della procedura fallimentare sarà estinto
contestualmente alla concessione dell’accesso ai conti bancari della società”.
2.3
Con
le allegazioni appena ricordate, la reclamante non contesta di
aver sospeso i propri pagamenti nel senso dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF,
anzi ammette di non disporre delle liquidità necessarie neppure per saldare le
pretese salariali di due dipendenti. Non menziona
d’altronde le sue pendenze esecutive di oltre fr. 600'000.– al 4 marzo
2021.
(v. estratto del registro delle esecuzioni accluso all’istanza quale doc.
L). Dalla conferma della delibera del finanziamento di fr. 400'000.– comunicata
il 16 marzo 2021 (doc. C accluso al reclamo) non risulta che la somma sia
depositata presso un notaio di fiducia della __________ Ltd di Zugo, come
allega la reclamante, a sua disposizione in caso di concessione dell’effetto
sospensivo. Nella sua e-mail del 20 aprile 2021, del resto, la reclamante non
ne fa più menzione. Non fornisce neppure alcun elemento concreto e oggettivo a
sostegno dell’allegato aumento di capitale di fr. 1'000'000.– né della capacità
economica finanziaria degli investitori. Ad ogni modo, a norma degli art. 190
cpv. 1 n. 2 e 174 cpv. 2 LEF (per il rinvio dell’art. 194 cpv. 1) il fallimento
può essere annullato solo se il debitore riprende effettivamente a pagare i suoi debiti prima della pronuncia
del fallimento oppure estingue tutte le pretese dell’istante o ne ottiene la
dilazione prima della scadenza
del termine di reclamo, purché la solvibilità del convenuto sia verosimile
(sentenze della CEF 14.2019.209 dell’11 dicembre 2019 consid. 1.2 e 3.2, e
14.2019.202
del 28 novembre 2019, RtiD 2020 II 957 n. 47c consid. 2.1).
Ne
segue che la reclamante non ha dimostrato che siano dati i presupposti di legge
per l’annullamento del fallimento, onde la reiezione del reclamo.
3.
La
tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF RS 281.35), segue la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano
ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata
dalla reclamante, è posta a suo carico.
3. Notificazione a:
–
;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).