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Decisione

14.2021.49

Fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti

17 maggio 2021Italiano9 min

decisione sino alla stessa data, avvertendo che in caso di silenzio avrebbe statuito

Source ti.ch

CO 1

Incarto n.

14.2021.49

17 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2021.161 (fallimento senza preventiva esecuzione) della

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 15 febbraio

2021 da

CO 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

contro

RE 1 Chiasso

giudicando sul reclamo del 7 aprile 2021 presentato dall’RE 1 contro la

decisione emessa il 26 marzo 2021 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con istanza del 15

febbraio 2021, CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Sud di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione dell’RE 1,

facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei

suoi confronti per crediti di complessivi fr. 10'156.– oltre a spese e

interessi.

B. All’udienza

di discussione del 17 marzo 2021, l’istante ha confermato la propria domanda e

la convenuta ne ha riconosciuto la pretesa salariale, che ha dichiarato di

poter pagare “entro i prossimi

giorni” grazie all’ottenimento di un finanziamento di

fr. 400'000.–. L’istante si è allora detto disposto ad attendere il pagamento

del saldo fino al 25 marzo 2021 e il Pretore a posticipare l’emissione

decisione sino alla stessa data, avvertendo che in caso di silenzio avrebbe statuito

senz’ulteriore avviso.

C. Statuendo

con decisione del 26 marzo 2021 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento

dell’RE 1 dallo stesso gior­no alle

ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 300.–

e un acconto di fr. 700.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 7 aprile 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento. Il 9 aprile 2021, il presidente della Camera ha respinto la

domanda di effetto sospensivo. Stante il prevedibile esito del giudizio

odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli

art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti

(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al

valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).

Visto che la notifica è avvenuta in concreto all’RE 1 il 29 marzo 2021, il

termine d’impugnazione, iniziato a decorrere il primo giorno dopo le ferie (DTF

121.

III 285 consid. 2/b con rif., 49 III 76), ossia il 12 aprile 2021, è scaduto giovedì 22 aprile.

Presentato il 7 aprile 2021 (data del timbro postale), il reclamo è

dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.

2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono

essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,

allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve

speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento

le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte

Nova” –, se

questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.

1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova

autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità

(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento

senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza

della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla

controversia riguardante i veri nova).

2.

In

virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la

dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore

soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.

2.1

La

nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che

conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per

ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti

incontestati ed esigibili,

lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo

sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche

debiti di minima importanza, dimostrando così di non disporre di sufficienti

mezzi liquidi per far fronte ai propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti,

è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue

attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i

contributi di diritto pubblico (sentenza del Tribunale

federale 5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2). Perfino

un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il

debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole. La sospensione dei pagamenti non dev’essere

soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 468 consid. 3.4.1; sentenze

del Tribunale federale 5A_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.1 e 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).

2.2

Nel

caso in esame, la reclamante ammette di non essere riuscita a

pagare gli scoperti di salario dell’istante e di un’altra dipendente

contrariamente a quanto ipotizzato all’udienza del 17 marzo 2021.

Fa però valere di aver presentato in quell’occasione al Pretore aggiunto vari

documenti a conferma della sua intenzione di rilevare l’immobile tramite un

fondo d’investimento e della messa a dispo-sizione di mezzi liquidi sufficienti

a coprire gli arretrati di salari grazie a un finanziamento di fr. 400'000.–. Afferma

però che la somma è bloccata presso un notaio di fiducia del finanziatore in

attesa che venga concesso al reclamo l’effetto sospensivo e quindi la revoca

del fallimento.

Malgrado

l’attività commerciale si sia sostanzialmente ridotta qua­si a zero a causa

della diffusione della COVID, la reclamante assicura di avere strategie per

riavviare l’attività, di aver informato fornitori e dipendenti della difficile

situazione finanziaria e chiesto ai fornitori principali delle dilazioni di

pagamento, di prevedere entro breve termine un aumento di capitale con apporto

di liquidità fino a fr. 100'000.– e di disporre di un “business model”

adeguato con importanti prospettive di crescita, come dimostrerebbe il fatto

che gli azionisti hanno deciso di procedere con il “ripristino” della società

attraverso la presentazione del reclamo piuttosto che ripartire con una nuova

impresa. La reclamante chiede di conseguenza di annullare la decisione

impugnata “sulla base che il

debito in essere ed oggetto della procedura fallimentare sarà estinto

contestualmente alla concessione dell’accesso ai conti bancari della società”.

2.3

Con

le allegazioni appena ricordate, la reclamante non contesta di

aver sospeso i propri pagamenti nel senso dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF,

anzi ammette di non disporre delle liquidità necessarie neppure per saldare le

pretese salariali di due dipendenti. Non menziona

d’altronde le sue pendenze esecutive di oltre fr. 600'000.– al 4 marzo

2021.

(v. estratto del registro delle esecuzioni accluso all’istanza quale doc.

L). Dalla conferma della delibera del finanziamento di fr. 400'000.– comunicata

il 16 marzo 2021 (doc. C accluso al reclamo) non risulta che la somma sia

depositata pres­so un notaio di fiducia della __________ Ltd di Zugo, come

allega la reclamante, a sua disposizione in caso di concessione dell’effetto

sospensivo. Nella sua e-mail del 20 aprile 2021, del resto, la reclamante non

ne fa più menzione. Non fornisce neppu­re alcun elemento concreto e oggettivo a

sostegno dell’allegato aumento di capitale di fr. 1'000'000.– né della capacità

economica finanziaria degli investitori. Ad ogni modo, a norma degli art. 190

cpv. 1 n. 2 e 174 cpv. 2 LEF (per il rinvio dell’art. 194 cpv. 1) il fallimento

può essere annullato solo se il debitore riprende effettivamente a pagare i suoi debiti prima della pronuncia

del fallimento oppure estingue tutte le pretese dell’istante o ne ottiene la

dilazio­ne prima della scadenza

del termine di reclamo, purché la solvibilità del convenuto sia verosimile

(sentenze della CEF 14.2019.209 dell’11 dicembre 2019 consid. 1.2 e 3.2, e

14.2019.202

del 28 novembre 2019, RtiD 2020 II 957 n. 47c consid. 2.1).

Ne

segue che la reclamante non ha dimostrato che siano dati i presupposti di legge

per l’annullamento del fallimento, onde la reiezione del reclamo.

3.

La

tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF RS 281.35), segue la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano

ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata

dalla reclamante, è posta a suo carico.

3. Notificazione a:

;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Mendrisio;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).