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Decisione

14.2021.50

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta federale diretta. Calcolo provvisorio. Interessi di mora

6 ottobre 2021Italiano13 min

2021 la Confederazione Svizzera ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.50

Lugano

6 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2021.807 (rigetto definitivo

dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con

istanza 4 febbraio 2021 dalla

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentata dall’PA 1 __________)

contro

CO 1

(rappresentato dalla RA 1 __________)

giudicando sul reclamo del 22 aprile 2021 presentato dalla

Confederazione Svizzera contro la decisione emessa il 14 aprile 2021 dal

Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 novembre 2020 dall’Ufficio

d’esecuzione di Lugano, la Confederazione Svizzera ha escusso CO 1 per l’incasso

di fr. 9'268.75, indican­do quale causa del credito l’“Imposta federale diretta 2011+interessi 3.0%

dal 31.10.2017; 1) Imposta federale diretta 2011 (56125.10); 2) Interessi

aggiornati (9268.75) (Acconti dedotti -56125.10)”.

Fatti

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4 febbraio

2021 la Confederazione Svizzera ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è

opposto all’istanza con osservazioni scritte del 4 marzo 2021. Con replica

spontanea del 10 marzo 2021 l’istante ha ribadito il proprio punto di vista.

C. Statuendo con decisione del 14 aprile 2021, il Pretore ha parzialmente

accolto l’istanza per fr. 3'507.85 (anziché per fr. 9'268.75),

ponendo le spese processuali di fr. 100.– a carico delle parti per metà

ciascuno.

D. Contro

la sentenza appena citata la Confederazione Svizzera è insorta a questa Camera con un reclamo del 22 aprile 2021 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento integrale dell’istanza, protestate

spese e ripetibili. CO 1 non ha presentato osservazioni al reclamo nel termine

assegnatogli.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al rappresentante della Confederazione Svizzera il 15

aprile 2021, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 25 aprile, per cui la

scadenza è stata riportata a lunedì 26 aprile (art. 142 cpv. 3 CPC per il

rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 22 aprile 2021 (data del timbro

postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui sco­po

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni

liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha ricordato che secondo la giurisprudenza l’opposizione non può essere rigettata in via definitiva per gli

interessi di ritardo ed eventuali spese di diffida ove l’autorità fiscale

istante non abbia prodotto il conteggio provvisorio o definitivo dell’imposta

né l’eventuale diffida. Orbene, ha continuato il primo

giudice, agli atti figura solo la decisione di tassazio­ne del 30 agosto 2017 relativa all’imposta federale diretta

del 2011, ma non quella relativa al calcolo provvisorio emesso

presumibilmente il 29 febbraio 2012, sicché l’opposizione può essere rigettata

soltanto per gli interessi successivi alla decisione di tassazio­ne del 30

agosto 2017, di fr. 3'507.85, e non per l’intera pretesa per interessi di

ritardo, di fr. 9'268.75, posta in esecuzione.

4.

Nel

reclamo la Confederazione Svizzera sostiene che il giudizio impugnato è errato

poiché gli interessi di mora decorrono ex lege al tasso e alla

scadenza definiti dall’Ordinanza del Dipartimento federale delle finanze sulla

scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta (RS 642.124), di modo

che non le occorreva fornire la prova dell’avvenuta

intimazione delle bollette d’acconto (cal­colo provvisorio), che l’escusso non

ha per altro mai negato di aver ricevuto. D’altronde, puntualizza la

reclamante, gli interessi di mo­ra sono dovuti indipendentemente da una precisa

richiesta in tal senso dell’ente pubblico e ad ogni modo sono stati prodotti

quei documenti o conteggi che permettono al giudice di comprendere come gli

interessi sono stati calcolati.

5.

Ora, di principio le

decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF, comprese le decisioni

amministrative, valgono titolo di rigetto definitivo anche per gli interessi di

mora maturati dopo il loro passaggio in giudicato sebbene non lo specifichino

esplicitamente (Stae­helin in:

Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 49 e 134 ad art.

80.

LEF; Abbet in: La mainlevée d’opposition,

2017, n. 43 e 139 ad art. 80 LEF). Decorrenza e tasso d’interesse

sono definiti, laddove esista, dalla legislazione speciale applicabile alla

pretesa posta in esecuzione (sentenze della CEF 14.2015.248 del 13 apri­le 2016

consid. 5.5 e 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015 consid. 5.3/a). In assenza di

disposizione particolare, gli

interessi decorrono dalla costituzione in mora (tramite interpellazione secondo

l’art. 102 cpv. 1 CO applicato per analogia), la cui prova incombe al creditore

se il debitore la contesta, al tasso annuo del 5% (Stae­helin, op. cit., n. 134 ad art. 80;

Abbet, op. cit., n. 44 e 139 ad

art. 80; implicitamente: sentenza del Tribunale federale 5D_13/ 2016 consid.

2.3.3), l’art. 104 cpv. 1 CO esprimendo un principio generale applicabile anche ai crediti di diritto pubblico (cfr. DTF

117.

V 350 consid. 3/b e i rinvii; vedi sentenza della CEF 14.2017. 123 del 29

novembre 2017, consid. 5.3).

5.1

Per i crediti fiscali, la questione degli

interessi è disciplinata dalla legislazione speciale, in modo diverso da quella

civile (art. 102 segg. CO). Così per l’imposta federale diretta, prelevata in

un’uni­­ca rata (a differenza dell’imposta cantonale), gli interessi di ritardo

decorrono dal 31 marzo dell’anno civile successivo a quello fisca­le, ma al più

presto 30 giorni dopo la notificazione del calcolo provvisorio o definitivo (conteggio

o conguaglio), a prescindere dalla presentazione di un reclamo o di un ricorso

contro la tassazione (art. 161 cpv. 5 LIFD), al tasso fissato dal Consiglio

federale con apposita ordinanza (art. 164 LIFD; 1 cpv. 1 e 3 cpv. 1 lett. a

dell’or­dinanza [RS 642.124]). Il tasso è stabilito di anno in anno, quello applicabile all’inizio di una procedura di esecuzione

rimanendo pe­rò valido sino alla chiusura della stessa (art. 3 cpv. 2 e 3 dell’ordi­nanza).

L’opposizione non può di conseguenza essere rigettata in via definitiva per gli

interessi di ritardo ove l’autorità fiscale istante non abbia prodotto il

conteggio provvisorio o definitivo dell’impo­sta (già citata sentenza della CEF

14.2015.163/164, consid. 5.3, e le più recenti decisioni 14.2016.105 del 30

settembre 2016, consid. 5.4/a, e 14.2016.154

del 10 gennaio 2017, consid. 5.3/a), oppure, qualora il contribuente

debba rispondere del mancato allestimento del conteggio (anche solo

provvisorio), una decisione che accerti la decorrenza degli interessi di mora a

contare dalla scadenza legale generale (cfr. art. 164 cpv. 2 LIFD e Richner/ Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2a ed. 2009, n. 4 e 8 ad art. 164 LIFD).

5.2

Nelle

decisioni appena citate, la Camera non ha esaminato specificatamente la

questione di sapere se una decisione di tassazione provvisoria o di fissazione

degli acconti da versare dal contribuente possa fungere da titolo di rigetto

definitivo nel senso del­l’art. 80 cpv. 2

n. 2 LEF per il capitale come per gli interessi di mora.

5.2.1

Dal

1° gennaio 2011, il carattere provvisorio dell’eventuale decisione fondata su

un conteggio provvisorio non osta più alla concessione del rigetto definitivo dell’opposizione, bastando ora che la

decisione sia “esecutiva” (cfr. art. 80 cpv. 1 LEF; DTF 146 III 285

consid. 2.1; sentenze della CEF 14.2019.1 dell’8 maggio 2019 consid. 6.1/a e 14.2011.96 del 16 agosto 2011, RtiD 2012 I 976 n. 48c, consid. 4.3). Le leggi relative

alle imposte dirette continuano invero ad attribuire la qualità di titolo di

rigetto definitivo alle decisioni di tassazione passate in giudicato (art. 165

cpv. 3 LIFD e per esempio art. 244 cpv. 3 Legge

tributaria ticinese [LT, RL 640.100]). Il Tribunale federale considera

nondimeno che l’art. 165 cpv. 3 LIFD ha una funzione solo declaratoria e dev’essere

quindi compreso nel senso che sono da assimilare a titoli di rigetto le

decisioni fiscali esecutive che non possono più essere impugnate con un mezzo

di diritto ordinario, ove esso sia sprovvisto di effetto sospensivo automatico

o l’effetto sospensivo gli sia stato tolto (DTF 145 III 35 consid. 7.3.3.2).

5.2.2

Ciò

posto, un conteggio provvisorio può essere parificato a un titolo di rigetto

solo se è emesso sotto forma di una decisione impugnabile, ciò che è per

esempio il caso nei cantoni di Lucerna e Friborgo per l’esazione degli acconti

d’imposte dirette cantonali e comunali (Staehelin,

op. cit., n. 114 ad art. 80; Abbet,

op. cit., n. 136 ad art. 80). Il diritto federale, invece, non prevede alcun

ricor­so contro la riscossione provvisoria dell’imposta federale (art. 162 cpv.

1.

e 132 LIFD; sentenza del Tribunale federale 2C_586/2010 del 24 marzo 2011

consid. 3; Frey in Basler

Kommentar, DBG, 3a ed. 2017, n. 6 ad art. 162 LIFD; Casanova/Dubey, Commentaire romand,

Impôt fédéral direct, 2017, n. 7 ad art. 132 LIFD; Locher, Kommentar zum DBG, 2015, n. 13 ad art. 132 LIFD).

Adotta il sistema del conteggio delle imposte

riscosse provvisoriamente in quelle dovute conformemente alla tassazione

definitiva, il saldo, a seconda che è positivo o negativo, dovendo essere

richiesto al contribuente o restituitogli (art. 162 cpv. 2 e 3 LIFD). Ne segue

che l’imposta provvisoria e i relativi interessi di mora possono essere

contestati solo con un reclamo contro il conguaglio (Casano­va/Dubey, op. cit., n. 8 ad art. 132). Se intende riscuotere

anche gli interessi di mora maturati tra la notifica del conteggio provvisorio

e quella del conteggio definitivo, l’autorità fiscale deve produrre anche il

conguaglio, siccome la decisione di tassazione non contiene alcun accertamento sugli

interessi in questione. Se il conguaglio è notificato al contribuente

unitamente alla decisione di tassazione, non deve indicare anch’esso i rimedi

giuridici (v. sentenza del Tribunale federale 5D_85/2014 del 20 novembre 2014,

consid. 4.3-4.4).

5.2.3

La

giurisprudenza di questa Camera va pertanto modificata nel senso che, per l’imposta

federale diretta, l’autorità fiscale deve produrre anche il conguaglio (o

conteggio definitivo secondo la terminologia dell’art. 241 cpv. 5 LT) ove

faccia valere pretese per interessi di mora antecedenti la notifica della

tassazione definitiva. Può rimanere indeciso, in questa sede, se tale esigenza

vale in tutti i casi, come scrive Abbet

(op. cit., n. 134 ad art. 80). La decisione del Pretore di accordare il rigetto

per gli interessi di mora successivi alla tassazione non è infatti oggetto d’impugnazione.

5.3

Precisato ciò, la decisione impugnata si

rivela corretta nell’esito, dal momento che la reclamante non ha prodotto il

conguaglio. Es­sa disconosce infatti che se la scadenza generale dell’imposta e

il tasso dell’interesse di mora sono sì

definiti dall’apposita ordinan­za, la data di decorrenza dell’interesse non è

fissa ma dipende dal­la notificazione del calcolo provvisorio o definitivo dell’imposta

(art. 3 cpv. 1 lett. a dell’ordinanza, sopra consid. 5.1) e l’importo dell’im­posta provvisoria non è

definito precisamente dalla legge, ma dev’essere stabilito dall’autorità

fiscale (art. 162 cpv. 1 LIFD). So­no circostanze che non figurano nella

decisione di tassazione definitiva, ma solo nel conguaglio, e che il

contribuente può contestare unicamente con un reclamo contro il conguaglio

(sopra consid. 5.2). Solo questo atto può di conseguenza fungere da titolo di

rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per

gli interessi di mora maturati fino alla notifica della decisione di tassazione. Al riguardo non basta il conteggio (doc. B)

prodotto dall’istante, che contiene il calcolo degli interessi di mora dedotti

in esecuzione, poiché non si tratta di una decisione giusta l’art. 80 cpv. 2 n.

2.

LEF. È parimenti senza rilievo che il convenuto non abbia contestato di aver

ricevuto “le bollette d’acconto”, da una parte perché non sono decisioni

impugnabili, e dall’altra poiché il giudice deve verificare d’ufficio l’esistenza

di un valido titolo di rigetto (art. 57 CPC; DTF 147 III 178 consid. 4.2.1). Ne

consegue che la decisione impugnata, nella misura in cui accorda il rigetto solo

per gli interessi di mora successivi alla decisione di tassazione (o conteggio

definitivo), la quale è stata invece prodotta, non presta il fianco alla

critica.

5.4

In

definitiva, il reclamo va quindi respinto. Alla procedente, ad ogni modo, rimane salva la possibilità di chiedere di

nuovo il rigetto del­l’opposizione,

anche nella stessa esecuzione (DTF 140 III 461 con­sid. 2.5; RtiD 2016

II 651 n. 42c), producendo questa volta il conguaglio.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, la contro-parte non avendo presentato osservazioni entro il termine

impartitole e non essendo quindi incorsa in spese in questa sede.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'760.90 (pari alla differenza tra quan­to richiesto dall’istante,

ossia fr. 9'268.75, e quanto accordato dal Pretore, ovvero fr. 3'507.85), non raggiunge

la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio sono

poste a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).