14.2021.50
Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta federale diretta. Calcolo provvisorio. Interessi di mora
6 ottobre 2021Italiano13 min
2021 la Confederazione Svizzera ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.50
Lugano
6 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2021.807 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con
istanza 4 febbraio 2021 dalla
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentata dall’PA 1 __________)
contro
CO 1
(rappresentato dalla RA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 22 aprile 2021 presentato dalla
Confederazione Svizzera contro la decisione emessa il 14 aprile 2021 dal
Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 novembre 2020 dall’Ufficio
d’esecuzione di Lugano, la Confederazione Svizzera ha escusso CO 1 per l’incasso
di fr. 9'268.75, indicando quale causa del credito l’“Imposta federale diretta 2011+interessi 3.0%
dal 31.10.2017; 1) Imposta federale diretta 2011 (56125.10); 2) Interessi
aggiornati (9268.75) (Acconti dedotti -56125.10)”.
Fatti
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4 febbraio
2021 la Confederazione Svizzera ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è
opposto all’istanza con osservazioni scritte del 4 marzo 2021. Con replica
spontanea del 10 marzo 2021 l’istante ha ribadito il proprio punto di vista.
C. Statuendo con decisione del 14 aprile 2021, il Pretore ha parzialmente
accolto l’istanza per fr. 3'507.85 (anziché per fr. 9'268.75),
ponendo le spese processuali di fr. 100.– a carico delle parti per metà
ciascuno.
D. Contro
la sentenza appena citata la Confederazione Svizzera è insorta a questa Camera con un reclamo del 22 aprile 2021 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento integrale dell’istanza, protestate
spese e ripetibili. CO 1 non ha presentato osservazioni al reclamo nel termine
assegnatogli.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al rappresentante della Confederazione Svizzera il 15
aprile 2021, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 25 aprile, per cui la
scadenza è stata riportata a lunedì 26 aprile (art. 142 cpv. 3 CPC per il
rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 22 aprile 2021 (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ricordato che secondo la giurisprudenza l’opposizione non può essere rigettata in via definitiva per gli
interessi di ritardo ed eventuali spese di diffida ove l’autorità fiscale
istante non abbia prodotto il conteggio provvisorio o definitivo dell’imposta
né l’eventuale diffida. Orbene, ha continuato il primo
giudice, agli atti figura solo la decisione di tassazione del 30 agosto 2017 relativa all’imposta federale diretta
del 2011, ma non quella relativa al calcolo provvisorio emesso
presumibilmente il 29 febbraio 2012, sicché l’opposizione può essere rigettata
soltanto per gli interessi successivi alla decisione di tassazione del 30
agosto 2017, di fr. 3'507.85, e non per l’intera pretesa per interessi di
ritardo, di fr. 9'268.75, posta in esecuzione.
4.
Nel
reclamo la Confederazione Svizzera sostiene che il giudizio impugnato è errato
poiché gli interessi di mora decorrono ex lege al tasso e alla
scadenza definiti dall’Ordinanza del Dipartimento federale delle finanze sulla
scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta (RS 642.124), di modo
che non le occorreva fornire la prova dell’avvenuta
intimazione delle bollette d’acconto (calcolo provvisorio), che l’escusso non
ha per altro mai negato di aver ricevuto. D’altronde, puntualizza la
reclamante, gli interessi di mora sono dovuti indipendentemente da una precisa
richiesta in tal senso dell’ente pubblico e ad ogni modo sono stati prodotti
quei documenti o conteggi che permettono al giudice di comprendere come gli
interessi sono stati calcolati.
5.
Ora, di principio le
decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF, comprese le decisioni
amministrative, valgono titolo di rigetto definitivo anche per gli interessi di
mora maturati dopo il loro passaggio in giudicato sebbene non lo specifichino
esplicitamente (Staehelin in:
Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 49 e 134 ad art.
80.
LEF; Abbet in: La mainlevée d’opposition,
2017, n. 43 e 139 ad art. 80 LEF). Decorrenza e tasso d’interesse
sono definiti, laddove esista, dalla legislazione speciale applicabile alla
pretesa posta in esecuzione (sentenze della CEF 14.2015.248 del 13 aprile 2016
consid. 5.5 e 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015 consid. 5.3/a). In assenza di
disposizione particolare, gli
interessi decorrono dalla costituzione in mora (tramite interpellazione secondo
l’art. 102 cpv. 1 CO applicato per analogia), la cui prova incombe al creditore
se il debitore la contesta, al tasso annuo del 5% (Staehelin, op. cit., n. 134 ad art. 80;
Abbet, op. cit., n. 44 e 139 ad
art. 80; implicitamente: sentenza del Tribunale federale 5D_13/ 2016 consid.
2.3.3), l’art. 104 cpv. 1 CO esprimendo un principio generale applicabile anche ai crediti di diritto pubblico (cfr. DTF
117.
V 350 consid. 3/b e i rinvii; vedi sentenza della CEF 14.2017. 123 del 29
novembre 2017, consid. 5.3).
5.1
Per i crediti fiscali, la questione degli
interessi è disciplinata dalla legislazione speciale, in modo diverso da quella
civile (art. 102 segg. CO). Così per l’imposta federale diretta, prelevata in
un’unica rata (a differenza dell’imposta cantonale), gli interessi di ritardo
decorrono dal 31 marzo dell’anno civile successivo a quello fiscale, ma al più
presto 30 giorni dopo la notificazione del calcolo provvisorio o definitivo (conteggio
o conguaglio), a prescindere dalla presentazione di un reclamo o di un ricorso
contro la tassazione (art. 161 cpv. 5 LIFD), al tasso fissato dal Consiglio
federale con apposita ordinanza (art. 164 LIFD; 1 cpv. 1 e 3 cpv. 1 lett. a
dell’ordinanza [RS 642.124]). Il tasso è stabilito di anno in anno, quello applicabile all’inizio di una procedura di esecuzione
rimanendo però valido sino alla chiusura della stessa (art. 3 cpv. 2 e 3 dell’ordinanza).
L’opposizione non può di conseguenza essere rigettata in via definitiva per gli
interessi di ritardo ove l’autorità fiscale istante non abbia prodotto il
conteggio provvisorio o definitivo dell’imposta (già citata sentenza della CEF
14.2015.163/164, consid. 5.3, e le più recenti decisioni 14.2016.105 del 30
settembre 2016, consid. 5.4/a, e 14.2016.154
del 10 gennaio 2017, consid. 5.3/a), oppure, qualora il contribuente
debba rispondere del mancato allestimento del conteggio (anche solo
provvisorio), una decisione che accerti la decorrenza degli interessi di mora a
contare dalla scadenza legale generale (cfr. art. 164 cpv. 2 LIFD e Richner/ Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2a ed. 2009, n. 4 e 8 ad art. 164 LIFD).
5.2
Nelle
decisioni appena citate, la Camera non ha esaminato specificatamente la
questione di sapere se una decisione di tassazione provvisoria o di fissazione
degli acconti da versare dal contribuente possa fungere da titolo di rigetto
definitivo nel senso dell’art. 80 cpv. 2
n. 2 LEF per il capitale come per gli interessi di mora.
5.2.1
Dal
1° gennaio 2011, il carattere provvisorio dell’eventuale decisione fondata su
un conteggio provvisorio non osta più alla concessione del rigetto definitivo dell’opposizione, bastando ora che la
decisione sia “esecutiva” (cfr. art. 80 cpv. 1 LEF; DTF 146 III 285
consid. 2.1; sentenze della CEF 14.2019.1 dell’8 maggio 2019 consid. 6.1/a e 14.2011.96 del 16 agosto 2011, RtiD 2012 I 976 n. 48c, consid. 4.3). Le leggi relative
alle imposte dirette continuano invero ad attribuire la qualità di titolo di
rigetto definitivo alle decisioni di tassazione passate in giudicato (art. 165
cpv. 3 LIFD e per esempio art. 244 cpv. 3 Legge
tributaria ticinese [LT, RL 640.100]). Il Tribunale federale considera
nondimeno che l’art. 165 cpv. 3 LIFD ha una funzione solo declaratoria e dev’essere
quindi compreso nel senso che sono da assimilare a titoli di rigetto le
decisioni fiscali esecutive che non possono più essere impugnate con un mezzo
di diritto ordinario, ove esso sia sprovvisto di effetto sospensivo automatico
o l’effetto sospensivo gli sia stato tolto (DTF 145 III 35 consid. 7.3.3.2).
5.2.2
Ciò
posto, un conteggio provvisorio può essere parificato a un titolo di rigetto
solo se è emesso sotto forma di una decisione impugnabile, ciò che è per
esempio il caso nei cantoni di Lucerna e Friborgo per l’esazione degli acconti
d’imposte dirette cantonali e comunali (Staehelin,
op. cit., n. 114 ad art. 80; Abbet,
op. cit., n. 136 ad art. 80). Il diritto federale, invece, non prevede alcun
ricorso contro la riscossione provvisoria dell’imposta federale (art. 162 cpv.
1.
e 132 LIFD; sentenza del Tribunale federale 2C_586/2010 del 24 marzo 2011
consid. 3; Frey in Basler
Kommentar, DBG, 3a ed. 2017, n. 6 ad art. 162 LIFD; Casanova/Dubey, Commentaire romand,
Impôt fédéral direct, 2017, n. 7 ad art. 132 LIFD; Locher, Kommentar zum DBG, 2015, n. 13 ad art. 132 LIFD).
Adotta il sistema del conteggio delle imposte
riscosse provvisoriamente in quelle dovute conformemente alla tassazione
definitiva, il saldo, a seconda che è positivo o negativo, dovendo essere
richiesto al contribuente o restituitogli (art. 162 cpv. 2 e 3 LIFD). Ne segue
che l’imposta provvisoria e i relativi interessi di mora possono essere
contestati solo con un reclamo contro il conguaglio (Casanova/Dubey, op. cit., n. 8 ad art. 132). Se intende riscuotere
anche gli interessi di mora maturati tra la notifica del conteggio provvisorio
e quella del conteggio definitivo, l’autorità fiscale deve produrre anche il
conguaglio, siccome la decisione di tassazione non contiene alcun accertamento sugli
interessi in questione. Se il conguaglio è notificato al contribuente
unitamente alla decisione di tassazione, non deve indicare anch’esso i rimedi
giuridici (v. sentenza del Tribunale federale 5D_85/2014 del 20 novembre 2014,
consid. 4.3-4.4).
5.2.3
La
giurisprudenza di questa Camera va pertanto modificata nel senso che, per l’imposta
federale diretta, l’autorità fiscale deve produrre anche il conguaglio (o
conteggio definitivo secondo la terminologia dell’art. 241 cpv. 5 LT) ove
faccia valere pretese per interessi di mora antecedenti la notifica della
tassazione definitiva. Può rimanere indeciso, in questa sede, se tale esigenza
vale in tutti i casi, come scrive Abbet
(op. cit., n. 134 ad art. 80). La decisione del Pretore di accordare il rigetto
per gli interessi di mora successivi alla tassazione non è infatti oggetto d’impugnazione.
5.3
Precisato ciò, la decisione impugnata si
rivela corretta nell’esito, dal momento che la reclamante non ha prodotto il
conguaglio. Essa disconosce infatti che se la scadenza generale dell’imposta e
il tasso dell’interesse di mora sono sì
definiti dall’apposita ordinanza, la data di decorrenza dell’interesse non è
fissa ma dipende dalla notificazione del calcolo provvisorio o definitivo dell’imposta
(art. 3 cpv. 1 lett. a dell’ordinanza, sopra consid. 5.1) e l’importo dell’imposta provvisoria non è
definito precisamente dalla legge, ma dev’essere stabilito dall’autorità
fiscale (art. 162 cpv. 1 LIFD). Sono circostanze che non figurano nella
decisione di tassazione definitiva, ma solo nel conguaglio, e che il
contribuente può contestare unicamente con un reclamo contro il conguaglio
(sopra consid. 5.2). Solo questo atto può di conseguenza fungere da titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per
gli interessi di mora maturati fino alla notifica della decisione di tassazione. Al riguardo non basta il conteggio (doc. B)
prodotto dall’istante, che contiene il calcolo degli interessi di mora dedotti
in esecuzione, poiché non si tratta di una decisione giusta l’art. 80 cpv. 2 n.
2.
LEF. È parimenti senza rilievo che il convenuto non abbia contestato di aver
ricevuto “le bollette d’acconto”, da una parte perché non sono decisioni
impugnabili, e dall’altra poiché il giudice deve verificare d’ufficio l’esistenza
di un valido titolo di rigetto (art. 57 CPC; DTF 147 III 178 consid. 4.2.1). Ne
consegue che la decisione impugnata, nella misura in cui accorda il rigetto solo
per gli interessi di mora successivi alla decisione di tassazione (o conteggio
definitivo), la quale è stata invece prodotta, non presta il fianco alla
critica.
5.4
In
definitiva, il reclamo va quindi respinto. Alla procedente, ad ogni modo, rimane salva la possibilità di chiedere di
nuovo il rigetto dell’opposizione,
anche nella stessa esecuzione (DTF 140 III 461 consid. 2.5; RtiD 2016
II 651 n. 42c), producendo questa volta il conguaglio.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, la contro-parte non avendo presentato osservazioni entro il termine
impartitole e non essendo quindi incorsa in spese in questa sede.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'760.90 (pari alla differenza tra quanto richiesto dall’istante,
ossia fr. 9'268.75, e quanto accordato dal Pretore, ovvero fr. 3'507.85), non raggiunge
la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio sono
poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).