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Decisione

14.2021.51

Rigetto definitivo dell’opposizione. Dichiarazione dattilografata di condono sulla quale figura la firma di una degli istanti, che in una dichiarazione manoscritta successiva essa nega di aver apposto

31 maggio 2021Italiano7 min

del 19 febbraio 2021 più credibile di quella dattilografata del 1° dicembre 2020;

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2021.51

Lugano

31 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2021.5 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura

della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 4 gennaio 2021 da

CO 1, __________

CO 2, __________

CO 3, __________

(patrocinati dall’__________ PA 1, __________)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 6 aprile 2021 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 17 marzo 2021 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________

emesso il 18 dicembre 2020 dall’Ufficio

d’esecuzione di Locarno, CO 1, CO 2 e loro madre CO 3 hanno escusso la

sorella (rispettivamente figlia) RE 1 per l’incasso di fr. 168'569.75

oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2020, indicando quale causa del

credito la “sentenza

28.10.2020 Pretura di Locarno-Campagna

(inc. no. __________). Lettera/Diffida di pagamen­to 06.11.2020 avv. PA

1 a avv. __________”;

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4

gennaio 2021 gli istanti ne han­no chiesto il rigetto definitivo alla Pretura

della Giurisdizione di Locarno-Campagna;

che statuendo con decisione del 17 marzo 2021, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo

a suo carico le spese processuali di fr. 2'050.– e un’indennità di fr. 2'400.–

a favore degli istanti;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera

con un reclamo del 6 aprile 2021 per

ottenerne la riforma nel senso della reiezione dell’istanza, protestate spese e

ripetibili in ambedue le sedi;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­po­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

la decisione essendo stata notificata ad RE 1 il 29 marzo 2021 durante le ferie

pasquali (art. 56 n. 2 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC), il reclamo,

presentato brevi manu l’8 aprile 2021, è senz’altro tempestivo tenuto conto che il termine d’impugnazione

di dieci giorni (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) è iniziato a decorrere solo

il primo giorno dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b con rif., 49 III

76), ossia il 12 aprile 2021;

che la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4);

che secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che

in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il

rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia

fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parifica­to, a meno

che l’escusso provi con documenti che dopo l’emana-zione della decisione il

debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è

intervenuta la prescrizione;

che

sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della

CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi);

che

a differenza di quanto vale

per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non basta all’escusso rendere

l’estinzione del credito semplicemente

verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa

può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario, da addure

con documenti come nell’azione in annullamento o sospensione dell’esecuzione a

norma dell’art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/2016 del 14

novembre 2017 consid. 2);

che

non spetta al giudice, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o

per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad

esempio se è invocato un abuso di diritto o una violazione delle regole della

buona fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito

(DTF 136 III 624 consid. 4.2.3 con rinvio);

che

nella sentenza impugnata il Pretore ha considerato che la sentenza 28 ottobre

2020 prodotta dagli istanti costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, poiché è esecutiva,

mentre ha ritenuto non provata la tesi dell’escussa secondo cui la madre

le avrebbe condonato il debito, rilevando che il manoscritto del 19 febbraio

2021 addotto dagli istanti (doc. F), in cui la madre afferma di non ricordarsi

di avere firmato la dichiarazione di condono del

1° dicembre 2020 e chiede il rispetto della sentenza del 28 ottobre 2020, è ben più credibile dello scritto

stampato del 1° di­cembre 2020 prodotto dalla convenuta (doc. 1), sia

per il fatto che si tratta di un manoscritto, sia poiché già nel corso della

causa di merito RE 1 aveva tentato di far credere che la madre fosse disposta a

rinunciare alle sue pretese, ma era poi stata smentita dalla madre in occasione

del suo interrogatorio;

che

nel reclamo RE 1 rimprovera al Pretore di non aver accertato quale dei due

scritti del 1° dicembre 2020 e del 19 febbraio 2021 corrisponde alla vera

volontà della madre e di non averla nuovamente sentita in presenza del suo

medico curante o da sola, fuori dalla presenza del fratello;

che la reclamante misconosce tuttavia che, in

virtù dell’art. 81 LEF, spettava a lei provare con documenti

assolutamente chiari e univoci l’estinzione del credito accertato nella sentenza del 28 ottobre 2020 e non al

Pretore appurare la reale volontà della madre;

che

già per l’esistenza di una dichiarazione successiva della madre con cui esclude

di aver condonato il debito della convenuta nei suoi confronti il Pretore

poteva validamente considerare il preteso condono come non provato;

che

Fatti

i due motivi addotti dal Pretore fanno apparire la dichiarazione manoscritta

del 19 febbraio 2021 più credibile di quella dattilografata del 1° dicembre 2020;

che

per abbondanza non può non rilevarsi come l’allegazione del­la reclamante

secondo cui la dichiarazione del 1° dicembre 2020 sarebbe stata firmata in

presenza di un terzo è nuova in questa sede e quindi inammissibile (art. 326

cpv. 1 CPC);

che

RE 1 non spiega poi per quale motivo non avrebbe potuto formulare tale

allegazione entro il termine (di duplica) impartitole dal Pretore – per tacere

del fatto ch’essa non ha indicato il nome del terzo neppure in sede di reclamo;

che

Considerandi

il reclamo va di conseguenza respinto;

che

con l’emanazione del giudizio odierno, la richiesta di effetto sospensivo

presentata dalla reclamante con atto separato del 22 aprile 2021 diventa senza

oggetto;

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 168'569.75,

raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).