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Decisione

14.2021.52

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Scarna motivazione della decisione impugnata. Catalogazione degli atti processuali e dei mezzi di prova. Preventivi firmati dall’escussa. Scheda contabile (consun

17 settembre 2021Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti prodotti dall’istante come mezzi di prova, anche con un’eventuale

replica, con lettere (“A”, “B”, ecc.), e i documenti prodotti dal convenuto

come mezzi di prova, anche con un’eventuale duplica, con cifre arabe (“1”, “2”,

ecc.).

6. La

CO 1 fonda la sua pretesa di fr. 2'800.70 sulla scheda contabile del 2019

(doc. accluso all’istanza contrassegna­to con la lettera “I”) – ossia il

consuntivo –, che per lo smontaggio e rimontaggio dei serramenti espone un

costo di fr. 1'500.– oltre a quello della fornitura dei controtelai (fr. 564.–),

del vetro del parapetto (fr. 220.–) e dei piatti in ferro (fr. 80.–),

giungendo a un totale di fr. 2'364.– anziché i fr. 2'200.– a

preventivo (P19021), per lo smontaggio e rimontaggio della ringhiera un costo

di fr. 3'760.– inferiore al preventivo di fr. 4'000.– (P19049) e per

la fornitura del­le (12) piastre un costo di fr. 490.– superiore al

preventivo per 11 piastre (di fr. 440.–, P19050). Dall’importo totale, di fr. 6'614.–,

vengono dedotti gli acconti di fr. 3'000.–

e fr. 1'000.– e al saldo ar­rotondato a fr. 2'600.– viene aggiunta

l’IVA del 7.7%, sicché l’ammontare finale è appunto di fr. 2'800.70 (v.

fattura del 3 giugno 2020, doc. “G”).

6.1 Nelle

sue osservazioni dell’11 novembre 2020, la RE 1 ha contestato la scheda

contabile, sostenendo che le 12 pia-stre fatturate al prezzo stabilito nel

preventivo ammontavano a fr. 451.20 anziché fr. 490.–, che il costo

della verniciatura del panello eseguita da un terzo, di fr. 350.–, andava

detratto dalla pretesa dell’istante, come pure il costo per la fornitura del

vetro del parapetto (fr. 220.–) e dei piatti in ferro (fr. 80.–), a

suo dire già incluso nel prezzo pattuito. Riconosceva quindi a favore dell’­istante

un saldo complessivo di fr. 5'929.20, ridotto a fr. 2'385.75 dopo

detrazione degli acconti di fr. 4'000.– e aggiunta dell’IVA, anziché i fr. 2'800.70

fatti valere dall’istante (differenza: fr. 414.95). Ne subordinava però il

Considerandi

pagamento al rilascio di una dichiarazione della CO 1 relativa all’esecuzione

degli accorgimenti necessari secondo la norma SIA 358 e le raccomandazioni UPI.

6.2

Nel

reclamo, la RE 1 non accenna più a tale dichiarazione, che del resto non era prevista nei preventivi e non

risulta mai essere stata chiesta prima, come

puntualizzato dall’istante nella

replica senza essere contraddetta. La reclamante non ripropone neppure

le censure sollevate in prima istanza, ma si limita a sostenere che, tenuto

conto dei tre preventivi, prodotti quale titolo di rigetto, la pretesa dell’escutente

è di soli fr. 2'414.20 (sopra consid. 4), e non di fr. 2'800.70

(differenza: fr. 386.50).

6.3

Va

dato atto alla reclamante che la scheda contabile non è firmata da lei e non

può di conseguenza fungere da titolo di rigetto provvisorio giusta l’art. 82

cpv. 1 LEF. Per contro, l’allegazione secon­do cui gli acconti ammonterebbero a

fr. 4'308.–, come pure i relativi documenti giustificativi (“fattura” e

avviso bancario, doc. E allegato al reclamo), nella misura in cui sono addotti

per la prima volta in questa sede sono nova inammissibili (sopra

consid. 1.2), di cui non si può tenere conto ai fini del giudizio odierno. In

prima sede, la reclamante aveva infatti

ammesso che gli acconti ammontavano a fr. 4'000.–, importo posto

alla base del proprio calcolo (sopra consid. 6.1).

Ne

segue che dalla somma di fr. 6'722.20 arrotondati risultante dalla

deduzione dai tre preventivi dello sconto del 6% e dall’aggiunta dell’IVA (sopra

consid. 4) vanno detratti gli acconti soltanto per fr. 4'000.– (e non fr. 4'308.–),

sicché l’opposizione dev’essere rigettata limitatamente a fr. 2'722.20 (in

luogo di fr. 2'800.70), oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2020. In

questa ridotta misura (pari a fr. 78.50) il reclamo merita accoglimento.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza pressoché totale della reclamante (art. 106 cpv. 1

CPC). Non si pone invece problema d’indennità d’inconvenienza, la controparte

non avendo esplicitamente formulato una domanda motivata al riguardo (cfr. art.

95.

cpv. 3 lett. c CPC).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'800.70,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza il primo dispositivo della decisione impugnata è così riformato:

L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di

Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 2'722.20 oltre

agli interessi del 5% dal 1° luglio 2020.

2. Le spese processuali di fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del

Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).