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Decisione

14.2021.52

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Scarna motivazione della decisione impugnata. Catalogazione degli atti processuali e dei mezzi di prova. Preventivi firmati dall’escussa. Scheda contabile (consuntivo)

17 settembre 2021Italiano12 min

costo di fr. 1'500.– oltre a quello della fornitura dei controtelai (fr. 564.–),

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.52

Lugano

17 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa 169-C-20-S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 12 ottobre

2020 dalla

CO 1

contro

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)

giudicando sul reclamo del 9 aprile 2021 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 31 marzo 2021 dal Giudice di pace del Circolo di Lugano

Ovest;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 settembre 2020 dall’Ufficio

d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 2'800.70

oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2020, indicando quale causa del

credito la “FATTURA NO. 202047

DEL 03.06.2020”.

B. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12

ottobre 2020 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di

pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, la convenuta si è

opposta all’istanza con osservazioni scritte dell’11 novembre 2020, mentre con

replica del 18 novembre 2020 l’istante ha ribadito il proprio punto di vista.

C. Statuendo con decisione del 31 marzo 2021, il Giudice di pace ha accolto

l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla

convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 9 aprile 2021 per ottenerne in via principale l’annullamento e il rinvio della causa

al primo giudice per nuovo giudizio, e in via subordinata l’annullamento e la

riforma della decisione nel senso dell’accoglimento dell’istanza limitatamente

a fr. 2'414.20 (anziché per fr. 2'800.70), in entrambi i casi

protestate spese e ripetibili.

E. Nelle sue osservazioni del 20 maggio 2021, la CO

1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di

rigetto dell’oppo­sizione – è una decisione di prima istanza finale e

inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del

reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore

litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto alla RE 1 il 1° aprile 2021, il termine d’impugnazione,

iniziato a decorrere il primo giorno dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b

con rif., 49 III 76), ossia il 12 aprile 2021, è scaduto giovedì 22 aprile. Presentato

il 9 aprile 2021 (data del timbro postale) il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inam-missibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III

530 consid. 3.2).

3. Nella

decisione impugnata il Giudice di pace ha ritenuto che i preventivi firmati

dalla parte convenuta costituiscono un valido riconoscimento di debito e che la

stessa avrebbe potuto già al momento della firma contestarne il contenuto o

chiederne la modifica prima di firmare, ciò che non ha fatto, limitandosi a

sollevare le proprie obiezioni solo con le osservazioni all’istanza di rigetto,

onde l’accoglimento dell’istanza.

4. Con

il reclamo la RE 1 si duole che la decisione è carentemente motivata poiché il

primo giudice non si è pronunciato sulle censure da essa sollevate con le

osservazioni all’istan­­za se non per quanto ne attiene alla tempistica. Secondo

la reclamante la decisione è inoltre errata nel merito poiché la somma dei tre

preventivi, di fr. 6'640.–, tolto lo sconto del 6% pattuito dalle parti e

aggiunta l’IVA del 7.7%, ammonta a fr. 6'722.20 arrotondati, sicché dopo

la deduzione dell’acconto di fr. 4'308.– da essa versato, la pretesa dell’escutente

è pari a fr. 2'414.20, e non a fr. 2'800.70 come indicato nella

decisione impugnata, non sussistendo alcun titolo di rigetto per la differenza

tra questi due importi.

5. Anche

la reclamante ammette che la sentenza impugnata non è del tutto priva di

motivazione sulle eccezioni da essa sollevate con le osservazioni all’istanza,

siccome il Giudice di pace le ha respin­te specificando di ritenerle tardive.

Certo, la motivazione è alquan­to scarna e anche parzialmente errata, dal

momento che la con-venuta all’evidenza non poteva contestare il contenuto dei

preventivi o chiedere le modifiche richieste nelle sue osservazioni prima di firmarli, siccome riguardano il risultato del

lavoro effettuato dal­l’istante (mancata verniciatura di un panello) e

la sua fatturazione (sovraprezzo per le piastre e computo supplementare di

materiale – vetro del parapetto e piatti in ferro – a dire dell’escussa già

compresi nei preventivi), ossia circostanze successive alla firma.

Ciò

nonostante, secondo la giurisprudenza l’escusso che invoca dei difetti in

materia di appalto deve rendere verosimile di aver adempiuto tempestivamente l’onere

di verifica della cosa consegnata e di avviso dei difetti alla controparte

giusta l’art. 367 CO (sentenza della CEF 14.2019.210 del 27 aprile 2020,

consid. 6.1 con i rinvii). Ecco che il motivo accennato dal primo giudice

potrebbe quindi avere una parvenza di fondamento, perlomeno per la doglianza di

mancata verniciatura del panello.

5.1 Dal

profilo formale, ad ogni modo, la decisione non può dirsi priva di motivazione

(con riferimento all’art. 238 lett. g CPC),

neppure in relazione al titolo di rigetto – esplicitamente identificato nei

preventivi controfirmati dall’escusso – anche se le ragioni esposte dal giudice

dovessero essere tutte errate o macchiate da errori di calcolo. La reclamante

ha avuto modo di capire la portata della sentenza impugnata e di valutare

con cognizione di causa se deferire il litigio all’autorità superiore, sicché il suo diritto di essere sentita non può considerarsi leso

(cfr. DTF 134 I 88 consid. 4.1 con richiami; sentenza della CEF 14.2018.140

del 28 gennaio 2019 consid. 3.1/b). Occorre quindi entrare nel

merito della questione.

5.2 Ma

prima, è necessario rilevare che la catalogazione degli atti processuali e dei

documenti prodotti dalle parti adottata dalla Giudicatura di pace rende la loro

citazione difficoltosa, poiché non distingue tra atti processuali e documenti

delle parti e non è univoca. Ad esempio diversi atti e documenti sono

contrassegnati con le lettere “D”, “E”, “F” e “G” (si veda l’[e]lenco documenti

accluso allo scritto di trasmissione degli atti).

S’invita

pertanto la Giudicatura di pace a adottare la catalogazione in uso nelle

Preture, secondo cui gli atti processuali del tribunale e delle parti sono

identificati con numeri romani (ad es. “I” per l’istanza, “II” per

l’assegnazione del termine per presentare osservazioni, “III” per le

osservazioni, “IV” per la trasmissione di queste ultime e “V” per la sentenza),

Fatti

i documenti prodotti dall’istante come mezzi di prova, anche con un’eventuale

replica, con lettere (“A”, “B”, ecc.), e i documenti prodotti dal convenuto

come mezzi di prova, anche con un’eventuale duplica, con cifre arabe (“1”, “2”,

ecc.).

6. La

CO 1 fonda la sua pretesa di fr. 2'800.70 sulla scheda contabile del 2019

(doc. accluso all’istanza contrassegna­to con la lettera “I”) – ossia il

consuntivo –, che per lo smontaggio e rimontaggio dei serramenti espone un

costo di fr. 1'500.– oltre a quello della fornitura dei controtelai (fr. 564.–),

del vetro del parapetto (fr. 220.–) e dei piatti in ferro (fr. 80.–),

giungendo a un totale di fr. 2'364.– anziché i fr. 2'200.– a

preventivo (P19021), per lo smontaggio e rimontaggio della ringhiera un costo

di fr. 3'760.– inferiore al preventivo di fr. 4'000.– (P19049) e per

la fornitura del­le (12) piastre un costo di fr. 490.– superiore al

preventivo per 11 piastre (di fr. 440.–, P19050). Dall’importo totale, di fr. 6'614.–,

vengono dedotti gli acconti di fr. 3'000.–

e fr. 1'000.– e al saldo ar­rotondato a fr. 2'600.– viene aggiunta

l’IVA del 7.7%, sicché l’ammontare finale è appunto di fr. 2'800.70 (v.

fattura del 3 giugno 2020, doc. “G”).

6.1 Nelle

sue osservazioni dell’11 novembre 2020, la RE 1 ha contestato la scheda

contabile, sostenendo che le 12 pia-stre fatturate al prezzo stabilito nel

preventivo ammontavano a fr. 451.20 anziché fr. 490.–, che il costo

della verniciatura del panello eseguita da un terzo, di fr. 350.–, andava

detratto dalla pretesa dell’istante, come pure il costo per la fornitura del

vetro del parapetto (fr. 220.–) e dei piatti in ferro (fr. 80.–), a

suo dire già incluso nel prezzo pattuito. Riconosceva quindi a favore dell’­istante

un saldo complessivo di fr. 5'929.20, ridotto a fr. 2'385.75 dopo

detrazione degli acconti di fr. 4'000.– e aggiunta dell’IVA, anziché i fr. 2'800.70

fatti valere dall’istante (differenza: fr. 414.95). Ne subordinava però il

Considerandi

pagamento al rilascio di una dichiarazione della CO 1 relativa all’esecuzione

degli accorgimenti necessari secondo la norma SIA 358 e le raccomandazioni UPI.

6.2

Nel

reclamo, la RE 1 non accenna più a tale dichiarazione, che del resto non era prevista nei preventivi e non

risulta mai essere stata chiesta prima, come

puntualizzato dall’istante nella

replica senza essere contraddetta. La reclamante non ripropone neppure

le censure sollevate in prima istanza, ma si limita a sostenere che, tenuto

conto dei tre preventivi, prodotti quale titolo di rigetto, la pretesa dell’escutente

è di soli fr. 2'414.20 (sopra consid. 4), e non di fr. 2'800.70

(differenza: fr. 386.50).

6.3

Va

dato atto alla reclamante che la scheda contabile non è firmata da lei e non

può di conseguenza fungere da titolo di rigetto provvisorio giusta l’art. 82

cpv. 1 LEF. Per contro, l’allegazione secon­do cui gli acconti ammonterebbero a

fr. 4'308.–, come pure i relativi documenti giustificativi (“fattura” e

avviso bancario, doc. E allegato al reclamo), nella misura in cui sono addotti

per la prima volta in questa sede sono nova inammissibili (sopra

consid. 1.2), di cui non si può tenere conto ai fini del giudizio odierno. In

prima sede, la reclamante aveva infatti

ammesso che gli acconti ammontavano a fr. 4'000.–, importo posto

alla base del proprio calcolo (sopra consid. 6.1).

Ne

segue che dalla somma di fr. 6'722.20 arrotondati risultante dalla

deduzione dai tre preventivi dello sconto del 6% e dall’aggiunta dell’IVA (sopra

consid. 4) vanno detratti gli acconti soltanto per fr. 4'000.– (e non fr. 4'308.–),

sicché l’opposizione dev’essere rigettata limitatamente a fr. 2'722.20 (in

luogo di fr. 2'800.70), oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2020. In

questa ridotta misura (pari a fr. 78.50) il reclamo merita accoglimento.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza pressoché totale della reclamante (art. 106 cpv. 1

CPC). Non si pone invece problema d’indennità d’inconvenienza, la controparte

non avendo esplicitamente formulato una domanda motivata al riguardo (cfr. art.

95.

cpv. 3 lett. c CPC).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'800.70,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza il primo dispositivo della decisione impugnata è così riformato:

L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di

Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 2'722.20 oltre

agli interessi del 5% dal 1° luglio 2020.

2. Le spese processuali di fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del

Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).