14.2021.52
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Scarna motivazione della decisione impugnata. Catalogazione degli atti processuali e dei mezzi di prova. Preventivi firmati dall’escussa. Scheda contabile (consuntivo)
17 settembre 2021Italiano12 min
costo di fr. 1'500.– oltre a quello della fornitura dei controtelai (fr. 564.–),
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Incarto n.
14.2021.52
Lugano
17 settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa 169-C-20-S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 12 ottobre
2020 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 9 aprile 2021 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 31 marzo 2021 dal Giudice di pace del Circolo di Lugano
Ovest;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 settembre 2020 dall’Ufficio
d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 2'800.70
oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2020, indicando quale causa del
credito la “FATTURA NO. 202047
DEL 03.06.2020”.
B. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12
ottobre 2020 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di
pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, la convenuta si è
opposta all’istanza con osservazioni scritte dell’11 novembre 2020, mentre con
replica del 18 novembre 2020 l’istante ha ribadito il proprio punto di vista.
C. Statuendo con decisione del 31 marzo 2021, il Giudice di pace ha accolto
l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 9 aprile 2021 per ottenerne in via principale l’annullamento e il rinvio della causa
al primo giudice per nuovo giudizio, e in via subordinata l’annullamento e la
riforma della decisione nel senso dell’accoglimento dell’istanza limitatamente
a fr. 2'414.20 (anziché per fr. 2'800.70), in entrambi i casi
protestate spese e ripetibili.
E. Nelle sue osservazioni del 20 maggio 2021, la CO
1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di
rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e
inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del
reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore
litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto alla RE 1 il 1° aprile 2021, il termine d’impugnazione,
iniziato a decorrere il primo giorno dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b
con rif., 49 III 76), ossia il 12 aprile 2021, è scaduto giovedì 22 aprile. Presentato
il 9 aprile 2021 (data del timbro postale) il reclamo è dunque senz’altro
tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inam-missibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III
530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata il Giudice di pace ha ritenuto che i preventivi firmati
dalla parte convenuta costituiscono un valido riconoscimento di debito e che la
stessa avrebbe potuto già al momento della firma contestarne il contenuto o
chiederne la modifica prima di firmare, ciò che non ha fatto, limitandosi a
sollevare le proprie obiezioni solo con le osservazioni all’istanza di rigetto,
onde l’accoglimento dell’istanza.
4. Con
il reclamo la RE 1 si duole che la decisione è carentemente motivata poiché il
primo giudice non si è pronunciato sulle censure da essa sollevate con le
osservazioni all’istanza se non per quanto ne attiene alla tempistica. Secondo
la reclamante la decisione è inoltre errata nel merito poiché la somma dei tre
preventivi, di fr. 6'640.–, tolto lo sconto del 6% pattuito dalle parti e
aggiunta l’IVA del 7.7%, ammonta a fr. 6'722.20 arrotondati, sicché dopo
la deduzione dell’acconto di fr. 4'308.– da essa versato, la pretesa dell’escutente
è pari a fr. 2'414.20, e non a fr. 2'800.70 come indicato nella
decisione impugnata, non sussistendo alcun titolo di rigetto per la differenza
tra questi due importi.
5. Anche
la reclamante ammette che la sentenza impugnata non è del tutto priva di
motivazione sulle eccezioni da essa sollevate con le osservazioni all’istanza,
siccome il Giudice di pace le ha respinte specificando di ritenerle tardive.
Certo, la motivazione è alquanto scarna e anche parzialmente errata, dal
momento che la con-venuta all’evidenza non poteva contestare il contenuto dei
preventivi o chiedere le modifiche richieste nelle sue osservazioni prima di firmarli, siccome riguardano il risultato del
lavoro effettuato dall’istante (mancata verniciatura di un panello) e
la sua fatturazione (sovraprezzo per le piastre e computo supplementare di
materiale – vetro del parapetto e piatti in ferro – a dire dell’escussa già
compresi nei preventivi), ossia circostanze successive alla firma.
Ciò
nonostante, secondo la giurisprudenza l’escusso che invoca dei difetti in
materia di appalto deve rendere verosimile di aver adempiuto tempestivamente l’onere
di verifica della cosa consegnata e di avviso dei difetti alla controparte
giusta l’art. 367 CO (sentenza della CEF 14.2019.210 del 27 aprile 2020,
consid. 6.1 con i rinvii). Ecco che il motivo accennato dal primo giudice
potrebbe quindi avere una parvenza di fondamento, perlomeno per la doglianza di
mancata verniciatura del panello.
5.1 Dal
profilo formale, ad ogni modo, la decisione non può dirsi priva di motivazione
(con riferimento all’art. 238 lett. g CPC),
neppure in relazione al titolo di rigetto – esplicitamente identificato nei
preventivi controfirmati dall’escusso – anche se le ragioni esposte dal giudice
dovessero essere tutte errate o macchiate da errori di calcolo. La reclamante
ha avuto modo di capire la portata della sentenza impugnata e di valutare
con cognizione di causa se deferire il litigio all’autorità superiore, sicché il suo diritto di essere sentita non può considerarsi leso
(cfr. DTF 134 I 88 consid. 4.1 con richiami; sentenza della CEF 14.2018.140
del 28 gennaio 2019 consid. 3.1/b). Occorre quindi entrare nel
merito della questione.
5.2 Ma
prima, è necessario rilevare che la catalogazione degli atti processuali e dei
documenti prodotti dalle parti adottata dalla Giudicatura di pace rende la loro
citazione difficoltosa, poiché non distingue tra atti processuali e documenti
delle parti e non è univoca. Ad esempio diversi atti e documenti sono
contrassegnati con le lettere “D”, “E”, “F” e “G” (si veda l’[e]lenco documenti
accluso allo scritto di trasmissione degli atti).
S’invita
pertanto la Giudicatura di pace a adottare la catalogazione in uso nelle
Preture, secondo cui gli atti processuali del tribunale e delle parti sono
identificati con numeri romani (ad es. “I” per l’istanza, “II” per
l’assegnazione del termine per presentare osservazioni, “III” per le
osservazioni, “IV” per la trasmissione di queste ultime e “V” per la sentenza),
Fatti
i documenti prodotti dall’istante come mezzi di prova, anche con un’eventuale
replica, con lettere (“A”, “B”, ecc.), e i documenti prodotti dal convenuto
come mezzi di prova, anche con un’eventuale duplica, con cifre arabe (“1”, “2”,
ecc.).
6. La
CO 1 fonda la sua pretesa di fr. 2'800.70 sulla scheda contabile del 2019
(doc. accluso all’istanza contrassegnato con la lettera “I”) – ossia il
consuntivo –, che per lo smontaggio e rimontaggio dei serramenti espone un
costo di fr. 1'500.– oltre a quello della fornitura dei controtelai (fr. 564.–),
del vetro del parapetto (fr. 220.–) e dei piatti in ferro (fr. 80.–),
giungendo a un totale di fr. 2'364.– anziché i fr. 2'200.– a
preventivo (P19021), per lo smontaggio e rimontaggio della ringhiera un costo
di fr. 3'760.– inferiore al preventivo di fr. 4'000.– (P19049) e per
la fornitura delle (12) piastre un costo di fr. 490.– superiore al
preventivo per 11 piastre (di fr. 440.–, P19050). Dall’importo totale, di fr. 6'614.–,
vengono dedotti gli acconti di fr. 3'000.–
e fr. 1'000.– e al saldo arrotondato a fr. 2'600.– viene aggiunta
l’IVA del 7.7%, sicché l’ammontare finale è appunto di fr. 2'800.70 (v.
fattura del 3 giugno 2020, doc. “G”).
6.1 Nelle
sue osservazioni dell’11 novembre 2020, la RE 1 ha contestato la scheda
contabile, sostenendo che le 12 pia-stre fatturate al prezzo stabilito nel
preventivo ammontavano a fr. 451.20 anziché fr. 490.–, che il costo
della verniciatura del panello eseguita da un terzo, di fr. 350.–, andava
detratto dalla pretesa dell’istante, come pure il costo per la fornitura del
vetro del parapetto (fr. 220.–) e dei piatti in ferro (fr. 80.–), a
suo dire già incluso nel prezzo pattuito. Riconosceva quindi a favore dell’istante
un saldo complessivo di fr. 5'929.20, ridotto a fr. 2'385.75 dopo
detrazione degli acconti di fr. 4'000.– e aggiunta dell’IVA, anziché i fr. 2'800.70
fatti valere dall’istante (differenza: fr. 414.95). Ne subordinava però il
Considerandi
pagamento al rilascio di una dichiarazione della CO 1 relativa all’esecuzione
degli accorgimenti necessari secondo la norma SIA 358 e le raccomandazioni UPI.
6.2
Nel
reclamo, la RE 1 non accenna più a tale dichiarazione, che del resto non era prevista nei preventivi e non
risulta mai essere stata chiesta prima, come
puntualizzato dall’istante nella
replica senza essere contraddetta. La reclamante non ripropone neppure
le censure sollevate in prima istanza, ma si limita a sostenere che, tenuto
conto dei tre preventivi, prodotti quale titolo di rigetto, la pretesa dell’escutente
è di soli fr. 2'414.20 (sopra consid. 4), e non di fr. 2'800.70
(differenza: fr. 386.50).
6.3
Va
dato atto alla reclamante che la scheda contabile non è firmata da lei e non
può di conseguenza fungere da titolo di rigetto provvisorio giusta l’art. 82
cpv. 1 LEF. Per contro, l’allegazione secondo cui gli acconti ammonterebbero a
fr. 4'308.–, come pure i relativi documenti giustificativi (“fattura” e
avviso bancario, doc. E allegato al reclamo), nella misura in cui sono addotti
per la prima volta in questa sede sono nova inammissibili (sopra
consid. 1.2), di cui non si può tenere conto ai fini del giudizio odierno. In
prima sede, la reclamante aveva infatti
ammesso che gli acconti ammontavano a fr. 4'000.–, importo posto
alla base del proprio calcolo (sopra consid. 6.1).
Ne
segue che dalla somma di fr. 6'722.20 arrotondati risultante dalla
deduzione dai tre preventivi dello sconto del 6% e dall’aggiunta dell’IVA (sopra
consid. 4) vanno detratti gli acconti soltanto per fr. 4'000.– (e non fr. 4'308.–),
sicché l’opposizione dev’essere rigettata limitatamente a fr. 2'722.20 (in
luogo di fr. 2'800.70), oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2020. In
questa ridotta misura (pari a fr. 78.50) il reclamo merita accoglimento.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza pressoché totale della reclamante (art. 106 cpv. 1
CPC). Non si pone invece problema d’indennità d’inconvenienza, la controparte
non avendo esplicitamente formulato una domanda motivata al riguardo (cfr. art.
95.
cpv. 3 lett. c CPC).
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'800.70,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza il primo dispositivo della decisione impugnata è così riformato:
L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di
Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 2'722.20 oltre
agli interessi del 5% dal 1° luglio 2020.
2. Le spese processuali di fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del
Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).