14.2021.53
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Convenzione non omologata dal giudice di mantenimento della figlia agli studi. Successiva modifica (novazione) dei contributi con la convenzione sugli effetti del divorzio
6 ottobre 2021Italiano19 min
– da poco divenuta maggiorenne – hanno firmato una “convenzione regolante i contributi alimentari” con cui hanno concordato gli importi che il padre avrebbe versato mensilmente alla ragazza, a quel momento
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.53
Lugano
6 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 16 novembre 2020 da
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
contro
CO 1
(patrocinato dall’avv. PA 2, )
giudicando sul reclamo del 12 aprile 2021 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 31 marzo 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 19 ottobre 2010 CO 1 e la figlia RE 1
– da poco divenuta maggiorenne – hanno firmato una “convenzione regolante i contributi alimentari” con cui hanno concordato gli importi che il padre avrebbe versato mensilmente alla ragazza, a quel momento
ancora agli studi. In particolare le parti hanno stabilito che CO 1 avrebbe
corrisposto fr. 2'000.– mensili oltre agli assegni per la formazione durante
cinque anni (ossia fino a maggio 2015 incluso), e ciò anche nel caso in cui RE
1 avesse interrotto gli studi prima del 1° giugno 2015, “ritenuto che gli eventuali introiti percepiti
dalla figlia verranno versati su un conto vincolato intestato a lei e alla
madre PINT1 1”. Dal 1° giugno 2015 fino a un anno dopo
il termine della formazione il contributo mensile sarebbe aumentato a fr. 3'000.–
(sempre oltre agli assegni per la formazione), dal quale sarebbero state
dedotte eventuali entrate che RE 1 avesse percepito nell’anno susseguente il
termine degli studi, mentre quelle eventualmente percepite durante gli stessi
sarebbero state versate su un conto vincolato e cointestato alla madre.
B. Con
decisione dell’8 ottobre 2019 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha
dichiarato sciolto per divorzio il matrimonio tra CO 1 e PINT1 1 e ha omologato
la “convenzione regolante le
conseguenze accessorie del divorzio” sottoscritta il
23 luglio 2019 dai coniugi, la quale prevedeva – tra le altre cose – che l’accordo
sottoscritto nell’ottobre 2010 con RE 1 sarebbe stato integralmente sostituito
dalla medesima a partire dal passaggio in giudicato della sentenza. Il nuovo
accordo stabiliva un versamento di fr. 80'000.– da parte del padre a saldo
del mantenimento di RE 1 agli studi – da effettuare prima dell’emanazione
della decisione di divorzio – che avrebbe liberato quest’ultimo da qualsivoglia
ulteriore obbligo nei confronti della figlia.
C. A
seguito di quanto stabilito nella suddetta decisione di divorzio, l’11 dicembre
2019 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha stralciato dai ruoli – su
richiesta di CO 1 – la causa da quest’ultimo promossa nel dicembre 2014 per
ottenere l’annullamento della convenzione stipulata con la figlia il 19
ottobre 2010.
D. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 aprile 2020 dall’Ufficio d’esecuzione
di Lugano, RE 1 ha escusso il padre per l’incasso di fr. 33'685.35 oltre
agli interessi del 5% dal 21 aprile 2020, indicando quale causa del credito la “Convenzione regolante i contributi alimentari
padre/figlia sottoscritta il 19.10.2010, alimenti non pagati”.
E. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16 novembre
2020 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
con osservazioni scritte del 9 dicembre 2020. Le parti hanno ribadito le
rispettive posizioni con replica del 15 dicembre e duplica del 21 dicembre
2020.
F. Statuendo con decisione del 31 marzo 2021, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità
di fr. 300.– a favore del convenuto.
G. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 aprile 2021 per ottenerne l’annullamento
e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Nelle sue
osservazioni del 30 aprile 2021, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 1° aprile 2021, il termine d’impugnazione,
iniziato a decorrere il primo giorno dopo le ferie pasquali (DTF 121 III 285
consid. 2/b con rif., 49 III 76), ossia il 12 aprile 2021, è scaduto giovedì 22
aprile. Presentato già il 12 aprile 2021 (data del timbro postale), il reclamo
è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha esordito considerando che la convenzione
sottoscritta dalle parti il 19 ottobre 2010 sulla quale RE 1 fonda la propria
pretesa – il cui calcolo è stato specificato con l’istanza – costituisce di
principio un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 LEF. Egli
ha inoltre rilevato ch’essa è da ritenersi “condizionata”, poiché
prevede diverse “variabili” (quali scadenze periodiche, eventuale conseguimento di reddito
durante la formazione, proseguimento o interruzione degli studi) che
determinano l’ammontare dei contributi dovuti da CO 1. Ha osservato come la
creditrice sia rimasta silente su tali condizioni, non avendo essa preteso che
le parti tenessero conto dei suoi introiti al momento della liquidazione in
capitale degli alimenti ancora dovuti e stabiliti nella convenzione omologata
dal giudice del divorzio. Poiché a mente del primo giudice incombeva a lei “far luce” sull’eventuale
concretizzazione delle variabili concordate col padre nella convenzione del
2010, egli ha respinto l’istanza sia per quanto concerne la pretesa per i
contributi alimentari arretrati, sia per quella relativa agli assegni familiari,
poiché – oltre a non essere previsti dalla convenzione – non è stato dimostrato
che il padre abbia continuato ad incassarli.
4.
Col
reclamo RE 1 rimprovera al primo giudice di aver respinto l’istanza sulla
scorta di due eccezioni – l’eventuale reddito da lei conseguito durante il
periodo contestato e l’assenza di prova della riscossione degli assegni
familiari – che non sono però mai state sollevate dal convenuto, né con le
osservazioni né con la duplica. Per la reclamante il Pretore è andato oltre le
proprie competenze anche per il fatto che non incombeva a lui, nella sua
qualità di giudice del rigetto, di “sindacare sul contenuto” del titolo prodotto
esaminando aspetti di diritto materiale. A mente sua incombe all’escusso
stabilire e provare non solo la causa dell’estinzione del debito, ma anche l’ammontare
esatto del medesimo. Chiede pertanto la riforma della sentenza impugnata nel
senso che l’opposizione sia rigettata in via definitiva per l’importo preteso
con l’istanza.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione
(DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame
d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III
178.
consid. 4.2.1).
5.1
Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1
LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo
rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere)
all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o
facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con
rimandi, STAEHELIN in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 25 ad art. 82
LEF).
5.2
In
particolare, un contratto di mantenimento (o una convenzione in tal senso) non omologato
da un giudice vincola le parti e legittima di principio il rigetto provvisorio
dell’opposizione (sentenza del Tribunale federale 5A_436/2012 del 24 settembre
2012, consid. 2.4 segg.; sentenze della CEF 14.2018.152 del 7 marzo 2019,
consid. 5.1/a e 14.2009.81 del 16 novembre 2009, consid. 1, massimata in RtiD
2010.
II 718 n. 59c). Il debitore del contributo può però rendere verosimile che
successivamente la convenzione sia stata revocata in modo informale o che sia
stata modificata. Il rigetto provvisorio
dell’opposizione può essere concesso anche nel caso in cui è pendente una
procedura per fissare i contributi di mantenimento. La possibilità che un tribunale possa modificare l’obbligo contrattuale
non può essere invocata quale eccezione
secondo l’art. 82 cpv. 2 LEF (Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG, Ergänzungsband zur
2.
Auflage 2017, n. 142 ad
art. 82 LEF e i rinvii).
5.3
Nella
fattispecie la “convenzione regolante i
contributi alimentari” sulla quale RE 1 fonda la propria pretesa,
poiché sottoscritta dal padre CO 1 e non omologata dall’autorità preposta, costituisce
in sé un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art.
82.
cpv. 1 LEF per i contributi (di fr. 3'000.– mensili) e gli assegni familiari
(di fr. 320.– mensili) dovuti per il periodo da gennaio a ottobre 2019
compresi (ossia 10 x fr. 3'320, pari a fr. 33'200.–) e per i primi
otto giorni di novembre 2019, ossia fino al passaggio in giudicato (non
contestato) della sentenza di divorzio emessa l’8 ottobre 2019 (quindi fr. 3'320.–
÷ 30 x 8, pari a fr. 885.35), per un totale, dedotti fr. 400.– già
versati (v. istanza di rigetto, pag. 2 ad 1), di fr. 33'685.35, oltre agli
interessi di mora del 5% dal 21 aprile 2020 (art. 104 cpv. 1 e 105 cpv. 1 CO). Quanto
agli assegni familiari, contrariamente a quanto ri-levato dal Pretore, essi sono
dovuti espressamente in più dei contributi alimentari secondo la precedente
convenzione (“oltre agli assegni per la
formazione”, doc. C punto 2). La convenzione del 2010 costituisce
pertanto in sé un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per la
somma posta in esecuzione.
5.4
Nelle
osservazioni al reclamo, il convenuto obietta che, come evidenziato dal
Pretore, la convenzione del 2010 conterrebbe una “serie di criteri aventi un’incidenza diretta sulla determinazione stessa
dell’obbligazione alimentare”, tra i quali gli introiti
eventualmente conseguiti dalla figlia, al riguardo dei quali essa non avrebbe
fornito alcun elemento atto a concretizzarli, sicché la convenzione non
verterebbe su una somma determinata o determinabile, ciò che precluderebbe la
possibilità di assegnarle la valenza di un titolo di rigetto dell’opposizione giusta
l’art. 82 cpv. 1 LEF.
5.4.1
Non
si disconosce che l’obbligo alimentare riconosciuto dal padre nella convenzione
del 2010 è subordinato a condizioni legate al prosieguo degli studi (“a partire dal 1° giugno 2015 fino a un anno dopo
aver ultimato la formazione” o “nel caso in cui la figlia dovesse interrompere
gli studi dopo il 1° giugno 2015”) e a eventuali entrate della
figlia (“nell’anno susseguente l’ultimazione
della formazione” [o] “nel caso in cui la figlia dovesse interrompere gli studi
dopo il 1° giugno 2015”). Si tratta però di condizioni risolutive,
nella misura in cui l’obbligo di mantenimento del padre sarebbe sussistito,
secondo l’ampiezza pattuita, finché la figlia non avesse abbandonato gli studi
(ma almeno per cinque anni) o avesse conseguito redditi nell’anno successivo
alla fine della formazione, da portare in deduzione di quanto da lui dovuto. Incombeva
pertanto all’escusso di rendere verosimile la realizzazione di queste
condizioni in virtù dell’art. 82 cpv. 2 LEF, ove, come nel caso in esame, il
loro adempimento non fosse stato riconosciuto senza riserve dall’istante o
non fosse notorio (cfr. DTF 144 III 195 consid. 2.2; sentenza della CEF
14.2017.186
del 6 marzo 2018 consid. 6.2; sopra consid. 5.2). La giurisprudenza
citata si riferisce invero a cause di rigetto definitivo dell’opposizione, ma l’onere
della prova è regolato allo stesso modo nelle cause di rigetto provvisorio (Staehelin, op. cit., n. 37 ad art. 82; Veuillet in : Abbet/Veuillet (ed.),
La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 66 ad art. 82 LEF), come risulta dal
confronto tra gli art. 81 cpv. 1 e 82 cpv. 1 LEF); cambia solo il grado della
prova richiesto, pieno nel primo tipo di causa, limitato alla semplice
verosimiglianza nel secondo (DTF 124 III 503 consid. 3/a).
5.4.2
Ne
discende che le somme a carico del padre sono chiaramente determinate dalla
convenzione del 2010 (sopra consid. 5.3). Spet-tava semmai a lui rendere
verosimile che il suo obbligo si era estinto o ridotto perché la figlia aveva
abbandonato gli studi o aveva conseguito redditi. La questione va esaminata
nel quadro dell’esame delle eccezioni dell’escusso (sotto consid. 6.4).
5.5
CO
1.
pare equivocare anche sul proprio obbligo di rendere verosimile la
sostituzione o – che dir si voglia – novazione della convenzione del 2010 con
la convenzione di divorzio in virtù dell’art. 82 cpv. 2 LEF. Il Pretore ha
riconosciuto che la convenzione del 2010 “si
presta a essere ammessa quale un valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art.
82.
LEF” (sentenza impugnata a pag. 3 in basso). La questione della
sostituzione o novazione non riguarda affatto l’esigenza d’identità tra il
credito posto in esecuzione e quello risultante dal titolo di rigetto, poiché
il precetto esecutivo (doc. B) rinvia con
ogni chiarezza alla convenzione del 2010, sulla quale l’istante fonda la
propria domanda. L’allegata estinzione della convenzione del 2010 è un’eccezione
suscettibile d’infirmare il riconoscimento di debito contenuto nella stessa e
che come tale va analizzata sotto il profilo dell’art. 82 cpv. 2 LEF (sopra
consid. 5.2 e sotto consid. 6.2-6.3).
6.
A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
verosimili le eccezioni e obiezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142
consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo
convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile
nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82), di principio documentali
(art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 23 consid. 4.1.2).
6.1
Nelle
sue osservazioni al reclamo CO 1 ribadisce che la figlia ha avviato la
procedura esecutiva sulla base di un riconoscimento di debito inesistente,
superato dalla convenzione omologata l’8 ottobre 2019, la quale non lascia
dubbi in merito alla reale intenzione delle parti di risolvere in via
definitiva la questione dei contributi alimentari tramite il versamento di fr. 80'000.–
a tacitamento di ogni pretesa. Sostiene di aver validamente eccepito in
prima sede l’estinzione dell’obbligo di versare i contributi avvenuta tramite
novazione ai sensi dell’art. 116 CO in seguito alla sostituzione della
convenzione del 2010 con quella omologata nella procedura di divorzio.
6.2
Che
l’accordo omologato dal giudice del divorzio abbia sostituito la precedente convenzione con un versamento unico
di fr. 80'000.– a tacitazione di ogni ulteriore pretesa di
mantenimento non è invero in discussione, ma riguarda solo i contributi
successivi al pas-saggio in giudicato della decisione di divorzio e non, come s’illude
il convenuto, quelli antecedenti, rimasti disciplinati dalla convenzione del 19
ottobre 2010. Lo si evince dalla stessa convenzione regolante le conseguenze
accessorie al divorzio, in cui le parti hanno precisato che la convenzione del
2010.
viene sostituita integralmente dal nuovo accordo “a partire dalla crescita in giudicato della sentenza
di divorzio” (doc. D ad n. 3.1), quindi al più presto allo scadere
del termine di appello di trenta giorni indicato in calce alla decisione di
divorzio. D’altronde il nuovo accordo non libera il padre da tutti i suoi
obblighi verso la figlia, bensì solo da qualsivoglia suo “ulteriore” mantenimento (punto 3.1 in fine), ossia per il suo sostentamento
futuro, di quasi fr. 40'000.– all’anno (fr. 3'320.– x 12) fino a un anno dopo il termine della formazione (doc. C, pag. 2 in alto),
inteso come il periodo successivo al passaggio in giudicato della sentenza di
divorzio. Nelle sue osservazioni al reclamo il convenuto sorvola sulla
questione del momento della sostituzione, che come visto è chiaramente
indicato nella nuova convenzione e non prevede la (parziale) retroattività di
cui implicitamente CO 1 si prevale (la nuova convenzione è stata firmata il 10
luglio da lui e il 23 luglio 2019 dalla moglie, mentre i contributi posti in
esecuzione riguardano il periodo dal 1° gennaio all’8 novembre 2019).
6.3
La
decisione di stralcio dell’11 dicembre 2019 citata dall’escusso nelle
osservazioni all’istanza (doc. 3) non sorregge la propria tesi. Il Pretore
della sezione 3 si è limitato a prendere atto della comunicazione del
patrocinatore di CO 1 sull’accordo raggiunto nella causa di divorzio, che sulla
questione degli alimenti a favore della figlia ha sostituito la convenzione del
2010.
e di conseguenza ha stralciato la causa di annullamento della stessa. Non
risulta da tale decisione che il Pretore della sezione 3 abbia esaminato se l’annullamento
della convenzione del 2010 potesse conservare un interesse per gli alimenti
maturati fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Ha
presumibilmente dedotto la decadenza dell’interesse della causa dalla
comunicazione 9 dicembre 2019 del patrocinatore dell’attore, che evidentemente
reputava la procedura priva di oggetto siccome non ha impugnato il decreto di
stralcio.
Lo
stralcio rende quindi semmai verosimile che CO 1 considerava che l’accordo di
divorzio avesse sostituito la convenzione del 2010 con effetti (in parte) retroattivi
e comunque antecedenti il passaggio in giudicato della decisione di divorzio.
Non rende per contro verosimile che la manifestazione di volontà delle parti
interpretata in modo oggettivo secondo il principio dell’affidamento (sentenze
del Tribunale federale 5A_89/2019 del 1° mag-gio 2019 consid. 5.1.3 e
5A_867/2018 del 4 marzo 2019 consid. 4.1.3) possa
essere quella da lui apparentemente capita. Il testo chiaro della convenzione non
sostanzia l’esistenza di una volontà comune delle parti nel senso inteso dal
padre, bensì nel senso di una limitazione della sostituzione al mantenimento
successivo al passaggio in giudicato della decisione di divorzio (sopra consid.
7.2). Perlomeno questa seconda interpretazione appare più verosimile di quella
difesa dal convenuto, per tacere del fatto che la novazione non è presunta (art.
116.
cpv. 1 CO; sentenza della CEF 14.2016.283 del 7 marzo 2017 consid. 6.2). In
queste circostanze, non si può considerare che l’escusso abbia reso verosimile
– come gli spettava (cfr. sentenza del Tribunale federale 5D_37/2018 dell’8
giugno 2018 consid. 4, SJ 2019 I 74, e sopra consid. 5.2) – che la sostituzione
di una convenzione con l’altra lo abbia liberato dall’impegno di pagare gli
alimenti posti in esecuzione.
6.4
CO
1.
non ha infine reso verosimile che il suo obbligo alimentare si sia
estinto o ridotto perché la figlia avrebbe abbandonato gli studi o avrebbe
conseguito redditi. In realtà non lo ha neppure allegato. Fatto sta che al
momento della sentenza di divorzio la figlia
risultava ancora in formazione (doc. D, pag. 1, e convenzione allegata,
pagg. 1 e 2 in fine).
6.5
Fondato,
il reclamo va in fin dei conti accolto e la sentenza impugnata riformata nel
senso auspicato dalla reclamante dell’accoglimento integrale dell’istanza.
7.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, pari a fr. 33'685.35,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di
Lugano è rigettata in via provvisoria.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 200.– sono poste a carico del
convenuto, il quale rifonderà all’istante fr. 300.– per ripetibili.”
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà ad RE
1 fr. 1'500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).