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Decisione

14.2021.54

Opposizione al sequestro. Contratto di partecipazione all’acquisto di un aereo. Verosimiglianza della pretesa di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale. Trafugamento di beni. Cessione di un aereo a una società dello stesso gruppo

13 settembre 2021Italiano27 min

I. Contro

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.54

Lugano

13 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa __________ (opposizione al

sequestro) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza 14

agosto 2017 dalla

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, )

contro

CO 1 FR-

(patrocinato dall’__________ PA

2, )

giudicando sul reclamo del 13 aprile 2021 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 31 marzo 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 26 novembre 2009 la RE 1 – rappresentata dal proprio

amministratore unico PINT1 1 – e CO 1 hanno sottoscritto un contratto di

partecipazione all’acquisto di un aereo, in forza del quale le parti avrebbero comprato dalla J__________ un C__________

di seconda mano (modello __________) al prezzo di fr. 185'000.– oltre all’IVA

di fr. 14'800.–. La partecipazione di CO 1 è stata stabilita in $100'000.–, ch’egli avreb­be versato, in franchi

svizzeri (v. punto 2.5 del contratto), direttamente alla società venditrice al

momento della sottoscrizione del contratto d’acquisto tra quest’ultima e la RE 1, divenendo così proprietario del __________ in ragione del 25%. Lo scopo del contratto era

la rivendita dell’aereo a terzi per un prezzo, nelle intenzioni (“visé”) di fr. 800'000.–,

tenuto conto di un investimento stimato in fr. 400'000.– per le spese

necessarie alla consegna dell’aereo al futuro proprietario (rimontaggio di

alcune parti, ispezioni, immatricolazione ecc.). Le parti hanno convenuto di

ripartirsi l’utile netto nella misura del 75% a favore della RE 1 e del 25% a

favore di CO 1, e di rimborsare “en

premier rang” la partecipazione di fr. 100'000.–

versata da quest’ultimo.

B. Con

lettera dell’8 dicembre 2015 CO 1 ha chiesto alla RE 1 di rimborsare entro

trenta giorni la partecipazione di fr. 100'000.– oltre agli interessi

maturati nel frattem­po, pari a fr. 26'531.90. Il 27 gennaio 2016 egli le

ha fatto notificare un precetto esecutivo per l’importo preteso, oltre agli

interessi del 4% dal 1° dicembre 2009. Con decisione del 22 aprile 2016 il

Pretore del Distretto di Riviera ha respinto l’istanza di rigetto definitivo

presentata dal procedente.

C. Il

23 agosto 2016, CO 1 ha comunicato alla controparte di rinunciare all’esecuzione

del contratto. Con una presa di posizio­ne del 15 settembre 2016, PINT1 1 ha

rimproverato a CO 1 di agire in malafede, non tenendo conto dell’impos­­sibilità

di disporre dell’aereo a causa di una causa giudiziaria pendente in Francia,

che la RE 1 era stata costretta ad avviare in seguito al tentativo di due

persone (tali G__________ e C__________) di appropriarsi dell’aeromobile e di

tutta la documentazione riguardante lo stesso, approfittando del fatto che lui

fosse in stato di arresto.

D. Sulla

scorta di un nuovo precetto esecutivo (n. __________) emesso il 10 aprile 2017

dall’Ufficio d’esecuzione di Biasca, CO 1 ha

escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 253'750.– oltre agli interessi

del 5% dal 19 agosto 2016, invocando quale titolo di credito “la mancata esecuzione del contratto del 26

novembre 2009”. La somma richiesta si compone della

sua quota di partecipazione (del 25%) sull’utile presunto di fr. 615'000.–,

risultante dalla differenza tra il prezzo di (ri)vendita dell’aereo (stimato in

fr. 800'000.–) e quello iniziale d’acquisto (di fr. 185'000.–), oltre

ai fr. 100'000.– corrisposti dall’escutente dopo la sottoscrizione del

contratto. Il 16 maggio 2017 il creditore procedente ha convenuto

la società debitrice dinanzi al Tribunale di prima istanza di Ginevra con un’azione

di risarcimento del danno per l’importo preteso col precetto esecutivo,

chiedendo inoltre il rigetto definitivo dell’oppo­­sizione interposta dall’escussa.

Con email del 22 maggio 2017 PINT1 1 informava CO 1 in merito alla grave

situazione finanziaria della società, gravata da attestati di carenza di beni

per oltre un milione di franchi, sostenendo che allo stato attuale l’operazione

contrattuale così come prevista inizialmente non era più realizzabile.

E. Con

istanza 31 luglio 2017 diretta contro la RE 1, CO 1 ha chiesto alla Pretura del

Distretto di Riviera di decretare il sequestro della particella n. __________

RFD di B__________, di proprietà della debitrice, e dell’aereo di marca “Cessna

__________, matricola __________”, situato presso la sede della società a B__________,

il tutto fino a concorrenza di fr. 253'750.– oltre agli interessi del 5%

dal 19 agosto 2016. Quale causa di sequestro CO 1 ha indicato l’art. 271 cpv. 1

n. 2 LEF (trafugamento di beni).

F. Avendo

il Pretore accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro con decreto

del 2 agosto 2017, eseguito dall’Ufficio d’e­­secuzione di Biasca il giorno

successivo limitatamente all’immo­­bile, poiché l’aereo era stato venduto l’8

aprile 2016 all’A__________, con istanza 14 agosto 2017 la RE 1 ha presentato

opposizione al decreto di sequestro davanti al medesimo giudice. In occasione

dell’udienza di discussione del 27 settembre 2017 CO 1 ha chiesto la reiezione

dell’istanza sulla scorta di un allegato scritto. Mediante replica scritta inoltrata

il 2 ottobre 2017, la RE 1 ha confermato la propria opposizione, mentre con

duplica scritta del 23 ottobre 2017 CO 1 ha nuovamente postulato la reiezione

dell’opposizione e il mantenimento del sequestro.

G. In

risposta allo scritto del 3 luglio 2020 del nuovo Pretore del Distretto di

Riviera, con lettere rispettivamente del 12 e del 17 agosto 2020, sia CO 1 sia

la RE 1 hanno confermato il proprio interesse alla continuazione della causa.

H. Statuendo

con decisione 31 marzo 2021 il Pretore ha respinto l’opposizione e confermato

il sequestro, ponendo a carico dell’op­­ponente le spese processuali di fr. 700.–

e ripetibili di fr. 5'400.– a favore del sequestrante.

Fatti

I. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del

13 aprile 2021 per ottenerne in via principale l’annullamento, l’accoglimento

dell’op­­posizione al sequestro nonché la revoca dello stesso, e in via

subordinata la modifica del dispositivo n. 2 nel senso di ridurre a fr. 2'300.–

le ripetibili assegnate a favore del sequestrante. Nelle sue osservazioni del

14 maggio 2021, CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo.

Considerando

Considerandi

In diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

6.

CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett.

a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto alla RE 1 il 3 aprile 2021, il termine d’impugna­­zione,

iniziato a decorrere il primo giorno dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b

con rif., 49 III 76), ossia il 12 aprile 2021, è scaduto giovedì 22 aprile.

Presentato il 13 aprile 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque

senz’altro tempestivo.

1.2

Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

1.2.1

La

giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice

di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice

verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono

realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto

(art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile

2013, consid. 9.3).

1.2.2

La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitatamen­te alle censure motivate contenute

nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma tutte le

parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e

326.

cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c

consid. 1.4/a),

verificatisi sia prima che dopo l’emana­­zione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e), e ciò di regola fino alla chiusura dello

scambio (generalmente unico) degli allegati (sentenze del Tribunale federale

5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5

luglio 1999, consid. 3; cfr. DTF 142 III 418 consid. 2.2.5). I fatti e

mezzi di prova antecedenti il primo giudizio (pseudonova) sono ammissibili

soltanto se vengono addotti non appena sono noti e se dinanzi alla

giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza

ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per

analogia: DTF 145 III 342

consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti

(art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento

dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se

sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138

III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire

sul­l’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice

di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di

prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha

tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza

del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.

2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

2.

In virtù dell’art.

272.

cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza

del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti

al debitore (n. 3).

2.1

I

fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –

che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio

di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,

senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano

svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid.

1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal

sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene

al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario,

cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione

provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza

contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).

2.2

Il

decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o

dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso

giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro

– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in

contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il

giudice non agisce d’uffi­­cio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base

ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati

ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori

(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF

14.2011.113

dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).

Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro

gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’uf­­ficio d’esecuzione

(art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di

vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).

3.

Nella

decisione impugnata il Pretore ha anzitutto ritenuto che a un esame sommario l’esistenza

del credito vantato da CO 1 appare verosimile perché, da una parte, lo stesso

amministratore della RE 1 ha più volte riconosciuto che il sequestrante aveva

rispettato i propri obblighi contrattuali versando la partecipazione di fr. 100'000.–,

e dall’altra poiché, non essendosi concretizzato il contratto a causa di

vicissitudini legate all’op­­ponente, la probabilità che CO 1 possa vedersi riconosciuta

un’indennità per il danno positivo derivato dall’inadempi­­mento contrattuale imputabile

alla RE 1 è sufficientemente verosimile. Pur non escludendo la possibilità che

il giudice di merito ginevrino adito dal creditore possa giungere a una diversa

conclusione, il Pretore ha comunque considerato che alla luce degli atti del

proprio incarto la pretesa del sequestrante non pare d’acchito priva di

fondamento.

Per

quanto concerne la causa del sequestro invocata dal creditore (trafugamento di

beni), il Pretore ha ricordato che l’opponente è stata oggetto di diverse

procedure di fallimento – poi stralciate o respinte per intervenuto pagamento e

verosimile solvibilità della società – circostanza che l’ha portato a reputare plausibile

che nel corso degli anni la RE 1 si sia spogliata dei propri beni per rendere

più difficile le esecuzioni avviate dai suoi creditori, in particolare da CO 1.

D’altronde, la medesima opponente ha ammesso di essersi spossessata dell’aereo

Ces­sna __________ indicato nel decreto di sequestro – peraltro nel periodo in

cui il creditore aveva avviato l’azione di risarcimento dei danni per

inadempimento contrattuale davanti al tribunale di prima istan­za di Ginevra –

e di averlo ceduto a una società dello stesso grup­po, con a capo la medesima

persona (PINT1 1). Per il primo giudice è pertanto verosimile, come sostenuto

da CO 1 sulla scorta della valutazione effettuata dall’agenzia privata d’investigazione

da lui incaricata, che l’aereo sia stato svenduto, né del resto la RE 1 si è

premurata di dimostrare il contrario. A mente del Pretore l’esistenza di

diversi attestati di carenza di beni rende pure verosimile l’assenza di altri

attivi che possano coprire il credito vantato, senza contare che per il fondo

sequestrato era stata già annotata a registro fondiario una restrizione della

facoltà di disporre, sicché sussiste il rischio che – in caso di dissequestro –

esso possa essere alienato a scapito del creditore. Ritenute quindi date pure entrambe

le circostanze (oggettiva e soggettiva) della causa di sequestro, egli ha

respinto l’op­­posizione.

4.

Con

il reclamo la RE 1 contesta anzitutto l’im­­porto di fr. 253'750.– fatto

valere dal sequestrante (e ammesso dal Pretore), poiché a suo dire è fondato su

un calcolo non verosimile, dal momento che l’aereo non è ancora stato venduto e

ad ogni modo non tiene conto della somma di fr. 400'000.– prevista contrattualmente per la rimessa in condizione di

volo, oltre alle al­tre spese sorte nel frattempo, relative al “parcheggio,

assicurazione e altro”. Allega che a distanza di otto anni dalla sottoscrizione del contratto

con CO 1 il mercato degli aerei C__________ è sceso sensibilmente e l’aereo

acquistato è rimasto per tutto questo tem­po – a causa delle vicissitudini

giudiziarie con F__________ & C__________ – in stato di abbandono e privo

di manutenzione. Trattasi a mente della reclamante di fatti notori, di cui il

primo giudice avrebbe dovuto tener conto. A suo dire la transazione ha in

realtà avuto un risultato negativo di fr. 537'000.–, motivo per cui nella

causa ginevrina ha fatto valere nei confronti di CO 1 una pretesa di fr. 134'375.–

di partecipazione alle perdite della società semplice da loro formata.

4.1

Nelle

sue osservazioni al reclamo, CO 1 rileva da parte sua che la RE 1 si limita a

contestare il credito da lui vantato senza tuttavia mettere in discussione né

il versamento dei fr. 100'000.– né la sua partecipazione all’utile.

Contesta che l’asserito calo del mercato dei C__________ sia un fatto notorio e

osserva come la reclamante non abbia documentato le spese sostenute per il

posteggio dell’aereo.

4.2

Va

anzitutto rilevato che nel reclamo la RE 1 non contesta più l’avvenuto

versamento della partecipazione di fr. 100'000.– conformemente al punto

2.1

del contratto. Si limita a criticare il calcolo con cui il Pretore ha

stabilito in fr. 153'750.– la quota dell’utile che sarebbe spettato a CO 1

– da lui fatta valere come danno positivo – in caso di vendita dell’aereo

(reclamo, ad 11). Sulla partecipazione di fr. 100'000.– non spende una

parola. Il reclamo va pertanto considerato, su questo punto, insufficientemente

motivato e pertanto irricevibile.

4.3

La

reclamante sostiene invece a ragione che nel calcolo della quota dell’utile

(netto) pattuita a favore del sequestrante, il Pretore ha omesso di dedurre le

spese di rimessa dell’aereo in condizione di volo, stimate dalle parti in fr. 400'000.–

(punto 1/f del contratto, doc. B dell’incarto di sequestro). Che il

sequestrante abbia “ripetutamente”

contestato in prima sede che i fr. 400'000.– fossero da considerare nel

calcolo dell’utile non gli giova né punto né poco, perché nonostante quanto

egli afferma l’opponente l’ha smentito (replica ad 4/d). Ad ogni modo le parti

hanno convenuto di ripartire l’utile netto

(doc. B punto 2.4). Poiché il sequestrante chiede il risarcimento dell’utile

che avrebbe potuto conseguire in caso di rivendita del velivolo in base delle

previsioni delle parti – che non solo hanno ipotizzato un prezzo di vendita di fr. 800'000.–

ma anche costi di fr. 400'000.– per rimetterlo in condizione di volo –, è

molto verosimile che tali costi debbano essere dedotti. Il reclamo va quindi

accolto su questo punto e l’importo per il quale mantenere il sequestro ridotto

di fr. 100'000.– (quota di CO 1 a detti costi).

4.4

Non

va invece tenuto conto della pretesa svalutazione dell’aereo né di altre spese

per “parcheggio, assicurazione e

altro”, dal momento che

la reclamante non le ha neppure quantificate, e comunque non le ha rese

verosimili con indizi oggettivi e concreti. Saranno fatti noti alla reclamante

ma certamente non notori. E non possono essere considerati neppure se dovessero

essere menzionati nella domanda del 12 marzo 2021 allegata al reclamo (quale

doc. 1), da una parte perché al riguardo l’insorgente non dà indicazioni, men

che meno precise, e dall’altra perché non dimostra di non

essere stata in grado di addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente

esigibile tenuto conto delle circostanze, di modo che, sia come sia, quei fatti

sarebbero inammissibili in questa sede (sopra consid. 1.2.2).

4.5

La

reclamante fa ancora valere che il calcolo del sequestrante non è per nulla

verosimile, giacché l’aereo non è ancora stato venduto, ciò che rende

impossibile la determinazione delle perdite e profitti. Tuttavia, la pretesa

del sequestrante, sul quale il Pretore si è determinato, non verte sull’utile

effettivo della vendita del velivolo, bensì sul risarcimento del danno positivo

derivato dall’inadempi­­mento contrattuale imputato alla reclamante, che dopo

oltre sette anni dalla conclusione del contratto non l’ha ancora rivenduto. Il

calcolo dell’interesse positivo è fondato su dati contenuti nel contratto (da correggere, come visto, con la deduzione dei costi

di fr. 400'000.–, pure essi menzionati in quel documento). A questo

proposito la reclamante non spende una parola. Insufficientemen­te motivata, la

censura si rivela inammissibile.

5.

Per

quanto riguarda la causa del sequestro, la reclamante sostiene di non aver mai

abbandonato la propria sede di B__________ né cessato la propria attività,

contrariamente a quanto emerge dal rapporto d’indagine prodotto dal

sequestrante, da essa considerato “falso e tendenzioso”. Allega a sostegno delle

proprie allegazioni le cifre di affari degli ultimi anni e le dichiarazioni dei

salari dei propri dipendenti. Rileva inoltre di aver estinto, a seguito del

miglioramento della propria situazione finanziaria nel 2017, la totalità degli

atti di carenza di beni emessi nei suoi confronti nonché la maggior parte delle

esecuzioni a suo carico, senza contare che quelle ancora pendenti riguardano

perlopiù i crediti fatti valere da CO 1. La reclamante, i cui attivi

ammonterebbero attualmente a suo dire a oltre cinque milioni, nega poi di aver

svenduto i propri beni, ricordando in particolare che la vendita di velivoli, incluso il Cessna __________ alienato al prezzo

di mercato di € 50'000.–,

rientra tra i propri scopi sociali e costituisce quindi “normale business”.

Fa inoltre notare come a distanza di quattro anni dall’avvio della procedura di

sequestro la società non si sia sottratta all’a­­dempimento delle proprie

obbligazioni e risulta ancora attiva e solvibile, come d’altronde rilevato dal

Pretore, senza però ch’egli ne abbia tratto le debite conseguenze.

5.1

Secondo CO 1, la reclamante critica, ma non smentisce in alcun modo

quanto emerso dal rapporto d’indagine. I resoconti delle cifre d’affari della

società e le dichiarazioni di salario accluse al reclamo sono a suo parere

allegazioni di parte non suffragate da alcun riscontro oggettivo né da conferme

ufficiali. Anzi, per il sequestrante la prova che la RE 1 dispone di una “fragilissima capacità patrimoniale” risulta dal fatto ch’essa non ha pagato ad oggi, tra le esecuzioni

figuranti dall’estratto, nemme­no quelle d’importo

minimo e per le quali è già stata chiesta la pro­secuzione da parte

delle autorità comunali e cantonali.

Per quanto riguarda la vendita dell’aereo Cessna __________ all’A__________

Ltd di __________, CO 1 sostiene che difficilmente può essere negata una

relazione tra tale società e la RE 1. Anzitutto il direttore dell’A__________

Ltd, M__________, il cui indirizzo di corrispondenza è il medesimo di quello

dell’opponente, risulta essere un dipendente di quest’ultima ed entrambe le

società fanno parte del gruppo PINT2 1. Inoltre, siccome la società londinese è

stata costituita nel 2016 con un capitale azionario di un’azione del valore di

una sterlina e non risulta avere alcun attivo, per il sequestrante è del tutto

inverosimile ch’essa avesse i mezzi finanziari per acquistare l’ae­­reo. A

mente di CO 1, la compravendita cui allude l’oppo­­nente appare pertanto

sospetta, a maggior ragione ove si consideri che a sostegno delle proprie

allegazioni – in particolare per quanto concerne il prezzo di vendita e l’effettivo

guadagno – essa non ha dimostrato alcunché. Risulta pertanto evidente che a

fron­-te delle rivendicazioni da lui sollevate tra il 2015 e il 2016 la

reclamante abbia deciso di spossessarsi “a costo zero” di un bene di

un valore importante.

5.2

La realizzazione della causa di sequestro prevista all’art. 271 cpv. 1

cifra 2 LEF presuppone la riunione di una circostanza oggettiva (trafugamento

di beni, latitanza o preparazione alla fuga) e di una circostanza soggettiva, ossia l’intenzione del debitore sequestrato di

sottrarsi all’adempimento delle proprie obbligazioni (Amonn/Wal­ther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und

Konkursrechts, 9a

ed. 2013, n. 14 ad § 36 e n. 14

ad § 51; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. IV, 2003, n. 42 ad art. 271 LEF). Trafuga i suoi beni il de­bitore che li nasconde, regala o vende a prezzi irrisori, oppure che li

sposta all’estero, li distrugge, danneggia o grava di pegno (DTF 119 III 92 consid. 3/b; Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a

ed. 2010, n. 69 ad art. 271 LEF). Dal profilo

soggettivo, devono sussistere indizi oggettivi e concreti che il debitore fosse cosciente (intenzione o dolo

eventuale) che il suo comportamento era idoneo a ostacolare l’esercizio

dei diritti del creditore o almeno a renderlo molto più difficile (sentenze

della CEF 14.2015.182 del 22 gennaio 2016, consid. 7.2, e

14.2006.64

del 5 settembre 2006, consid. 6.2, con rinvii). Spetta al

sequestrante rendere verosimile che il comportamento del debitore configuri una

causa di sequestro (sopra consid. 2; sentenze della CEF 14.2015.182, consid.

7.2

[già citata] e 14.2004.91 del 13 gennaio 2005, RtiD 2005 II

789.

segg. n. 88c consid. 4.2/a).

5.3

Nella fattispecie, il Pretore ha dedotto dal fatto che l’opponente è

stata oggetto di diverse procedure di fallimento ch’essa

si è verosimilmente spogliata dei propri beni, senza però citare atti concreti

di trafugamento. Ora, una società può ritrovarsi sull’orlo del fallimento senza

necessariamente avere trafugato i propri beni. Ciò può anche essere la

conseguenza di operazioni commerciali deficitarie eseguite in buona fede o

della congiuntura avversa. Le difficoltà economiche dell’opponente potrebbero

sì rappresentare un indizio della sua possibile propensione, dal profilo

soggettivo, a porre i suoi ultimi beni al riparo dei suoi creditori, ma non in

sé a rendere verosimili atti oggettivi e concreti di trafugamento.

5.4

Sulla

scorta della valutazione effettuata dall’agenzia privata d’in­­vestigazione

incaricata dal sequestrante, il Pretore ha però anche considerato che l’opponente

ha svenduto l’aereo Cessna __________ di cui CO 1 ha chiesto il sequestro, cedendolo

a una società dello stesso gruppo, l’A__________ di __________, con a capo il proprio amministratore unico, PINT1 1, senza rendere

verosimile di aver ricevuto una congrua controprestazione. La cessione

apparentemente gratuita di un attivo di un valore rilevante (fr. 50'000.–

secondo le parti) a una società estera dello stesso gruppo costituisce a prima

vista un atto oggettivo di trafugamento giusta l’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF.

5.4.1

Solo

in questa sede la reclamante contesta che la cessionaria faccia parte del

gruppo PINT2 1. Nella propria replica in prima istanza

essa si era limitata a dire che “il

fatto che RE 1 faccia o no parte di un gruppo denominato PINT2 1 nulla muta

alla presente procedura” (pag. 5 ad 18). In mancanza

di una chiara contestazione ben poteva il primo giudice ritenere il fatto

accertato (art. 150 cpv. 1 CPC

a

contrario) sulla scorta peraltro d’indizi

dettagliatamente esposti nelle osservazioni all’opposizione (a pagg. 4-5).

5.4.2

Anche

per la prima volta, la RE 1 allega con il reclamo che il Cessna __________ è

stato alienato al prezzo di mercato di € 50'000.–. Si tratta però di un’allegazione ch’essa avrebbe potuto

presentare senza difficoltà in prima sede, per cui risulta inammissibile (sopra consid. 1.2.2), come pure lo è l’estratto conto accluso al

reclamo quale allegato 5, per tacere del fatto che la scrittura del bonifico di

fr. 50'000.– dell’8 aprile 2016 non ne indica né il motivo né l’autore, e

quindi non rende verosimile la pretesa corrispondenza con la contropartita

della vendita del Cessna. Anzi, proprio l’assenza d’indizi d’incasso di un

prezzo rende credibile che si tratti di un atto di trafugamento. L’accertamento

del Pretore resiste quindi alle critiche.

5.5

Dal

profilo soggettivo, non si disconosce che l’operazione è

avvenuta, nel 2016, prima che CO 1 avviasse la procedura di sequestro. Essa è

tuttavia posteriore alla prima richiesta di rimborso dell’investimento iniziale

di fr. 100'000.– (avvenuta l’8 dicembre 2015) e all’avvio dell’esecuzione

per tale importo nel gennaio 2016 nei confronti della società debitrice (doc. C

dell’incarto di sequestro e G dell’incarto di opposizione al sequestro). Appare

pertanto verosimile che la cessione del Cessna __________ a una società del

gruppo senz’apparente controprestazione sia una reazione alle suddette

richieste di pagamento, volta a porre al riparo uno degli ultimi attivi della RE

1.

CO 1 ha infatti reso verosimile lo stato di grave indebitamento in cui essa

(ma anche il suo amministratore unico personalmente) versava nel 2017, come si

evince dalle diverse procedure fallimentari ed esecutive a suo carico, sfociate

anche in numerosi attestati di carenza di beni (doc. 2 e 3 acclusi alle

osservazioni all’opposi­­zione al sequestro).

5.5.1

In

questa sede, la reclamante ribadisce invero di essere sempre stata attiva, con

tanto di dipendenti, e di non aver mai abbandonato la propria sede di B__________,

allegando al proposito i suoi rendiconti IVA (che indicano le cifre d’affari)

dal 2017 al 2020 (doc. 2), la dichiarazione dei salari e degli assegni

familiari per il periodo dal 2015 al 2020 compresi (doc. 3) e il conteggio del

3.

marzo 2021 rilasciato dall’ufficio d’esecuzione di Biasca a dimostrazione

della cancellazione di tutti gli attestati di carenza di beni in seguito al

loro pagamento (doc. 4). Sono però documenti che la reclamante avrebbe potuto

produrre già in prima sede facendo prova della diligenza ragionevolmente

esigibile nelle circostanze concrete. Era senz’altro già in possesso di tali

giustificativi prima dell’ema­­nazione della decisione impugnata, ma non spiega

il motivo per cui non ha provveduto a inoltrarli senza indugio alla Pretura. I

documenti in questione, e le relative allegazioni, sono pertanto inammissibili

(sopra, consid. 1.2.2).

5.5.2

Ad

ogni modo, la stessa reclamante non contesta che la sua situazione finanziaria

era catastrofica nel 2017. Lo conferma del resto il medesimo PINT1 1 nell’email

del 22 maggio 2017 inviata a CO 1 (doc. H dell’incarto di sequestro e doc. T

annesso all’opposizione), con cui lo informava sulle difficoltà economiche

della società, ormai sull’orlo del fallimento con attestati di carenza di beni

per oltre un milione di franchi, e sull’impossibilità di adempiere il contratto

così come previsto inizialmente. Ne segue che anche su questo punto il

reclamante non ha dimostrato che gli accertamenti del Pretore siano

manifestamente errati.

5.6

A

un esame sommario come quello che compete al giudice del

sequestro (sopra consid. 2.1), ben poteva il Pretore ritenere

sufficientemente verosimile che, considerata la situazione finanziaria della RE

1.

e la cessione del Cessna __________ a una società (l’A__________) facente

parte del medesimo gruppo di lei (PINT2 1), le circostanze oggettive e

soggettive previste per la realizzazione della causa di sequestro di cui all’art.

271.

cpv. 1 n. 2 LEF sono date. La decisione impugnata va pertanto confermata,

ad eccezione dell’importo per cui mantenere il

sequestro, da ridurre di fr. 100'000.– (sopra consid. 4.3).

6.

In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e

61.

cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art.

11.

cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la

soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC).

Per

quanto attiene all’importo di fr. 5'400.– assegnato dall’autorità

inferiore al sequestrante a titolo di ripetibili, che la reclamante reputa “arbitrario e insostenibile”, chiedendone in via subordinata

la riduzione a un massimo di fr. 2'300.–, occorre notare ch’esso rientra nella forchetta prescritta dall’art. 11 cpv. 1 e

2.

lett. b RTar, il quale per una

causa sommaria prescritta dalla LEF il cui valore litigioso sia compreso tra fr. 100'000.–

e fr. 500'000.– prevede ripetibili varianti dallo 0.36 al 3.78% del valore

medesimo, ossia per un valore litigioso come quello in oggetto

di fr. 253'750.– tra un minimo di fr. 3'040.– e un massimo di fr. 15'990.–.

Visto il carattere non semplice della fattispecie e il presumibile onere

lavorativo del patrocinatore del sequestrante, l’indennità di fr. 5'400.–

concessa dal Pretore, che si situa nella fascia media-bassa della forchetta,

merita conferma, sotto riserva della sua diversa assegnazione in seguito alla

riforma parziale della decisione impugnata, ricordato che in caso di reciproca

soccombenza parziale delle parti, le ripetibili a favore della parte

maggiormente vincente devono essere ridotte in proporzione della differenza tra

le percentuali di vicendevole soccombenza

(sentenza della CEF 14.2018.56 del 21 settembre 2018, consid. 6.3).

7.

Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 253'750.–

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF.

Per questi

motivi,

pronuncia:

1.

Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della

decisione impugnata sono così riformati:

1.

L’opposizione

al sequestro è parzialmente accolta e di conseguenza il sequestro è mantenuto

limitatamente a fr. 153'750.– oltre agli interessi del 5% dal 19 agosto

2016.

2.

Le

spese processuali di fr. 700.– sono poste a carico dell’opponente nella

misura dei 3⁄5 e per i rimanenti 2⁄5 a carico di CO 1, al quale la RE

1.

rifonderà fr. 1'080.– per ripetibili ridotte.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico nella misura dei 3⁄5 e per i rimanenti 2⁄5 a carico a carico di CO 1, al quale la reclamante rifonderà fr. 1'000.–

per ripetibili ridotte.

3.

Notificazione a:

– __________

PA 1, __________;

– __________

PA 2, __________,

__________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).