14.2021.54
Opposizione al sequestro. Contratto di partecipazione all’acquisto di un aereo. Verosimiglianza della pretesa di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale. Trafugamento di beni. Cessione di un aereo a una società dello stesso gruppo
13 settembre 2021Italiano27 min
I. Contro
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.54
Lugano
13 settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (opposizione al
sequestro) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza 14
agosto 2017 dalla
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, )
contro
CO 1 FR-
(patrocinato dall’__________ PA
2, )
giudicando sul reclamo del 13 aprile 2021 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 31 marzo 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 26 novembre 2009 la RE 1 – rappresentata dal proprio
amministratore unico PINT1 1 – e CO 1 hanno sottoscritto un contratto di
partecipazione all’acquisto di un aereo, in forza del quale le parti avrebbero comprato dalla J__________ un C__________
di seconda mano (modello __________) al prezzo di fr. 185'000.– oltre all’IVA
di fr. 14'800.–. La partecipazione di CO 1 è stata stabilita in $100'000.–, ch’egli avrebbe versato, in franchi
svizzeri (v. punto 2.5 del contratto), direttamente alla società venditrice al
momento della sottoscrizione del contratto d’acquisto tra quest’ultima e la RE 1, divenendo così proprietario del __________ in ragione del 25%. Lo scopo del contratto era
la rivendita dell’aereo a terzi per un prezzo, nelle intenzioni (“visé”) di fr. 800'000.–,
tenuto conto di un investimento stimato in fr. 400'000.– per le spese
necessarie alla consegna dell’aereo al futuro proprietario (rimontaggio di
alcune parti, ispezioni, immatricolazione ecc.). Le parti hanno convenuto di
ripartirsi l’utile netto nella misura del 75% a favore della RE 1 e del 25% a
favore di CO 1, e di rimborsare “en
premier rang” la partecipazione di fr. 100'000.–
versata da quest’ultimo.
B. Con
lettera dell’8 dicembre 2015 CO 1 ha chiesto alla RE 1 di rimborsare entro
trenta giorni la partecipazione di fr. 100'000.– oltre agli interessi
maturati nel frattempo, pari a fr. 26'531.90. Il 27 gennaio 2016 egli le
ha fatto notificare un precetto esecutivo per l’importo preteso, oltre agli
interessi del 4% dal 1° dicembre 2009. Con decisione del 22 aprile 2016 il
Pretore del Distretto di Riviera ha respinto l’istanza di rigetto definitivo
presentata dal procedente.
C. Il
23 agosto 2016, CO 1 ha comunicato alla controparte di rinunciare all’esecuzione
del contratto. Con una presa di posizione del 15 settembre 2016, PINT1 1 ha
rimproverato a CO 1 di agire in malafede, non tenendo conto dell’impossibilità
di disporre dell’aereo a causa di una causa giudiziaria pendente in Francia,
che la RE 1 era stata costretta ad avviare in seguito al tentativo di due
persone (tali G__________ e C__________) di appropriarsi dell’aeromobile e di
tutta la documentazione riguardante lo stesso, approfittando del fatto che lui
fosse in stato di arresto.
D. Sulla
scorta di un nuovo precetto esecutivo (n. __________) emesso il 10 aprile 2017
dall’Ufficio d’esecuzione di Biasca, CO 1 ha
escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 253'750.– oltre agli interessi
del 5% dal 19 agosto 2016, invocando quale titolo di credito “la mancata esecuzione del contratto del 26
novembre 2009”. La somma richiesta si compone della
sua quota di partecipazione (del 25%) sull’utile presunto di fr. 615'000.–,
risultante dalla differenza tra il prezzo di (ri)vendita dell’aereo (stimato in
fr. 800'000.–) e quello iniziale d’acquisto (di fr. 185'000.–), oltre
ai fr. 100'000.– corrisposti dall’escutente dopo la sottoscrizione del
contratto. Il 16 maggio 2017 il creditore procedente ha convenuto
la società debitrice dinanzi al Tribunale di prima istanza di Ginevra con un’azione
di risarcimento del danno per l’importo preteso col precetto esecutivo,
chiedendo inoltre il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’escussa.
Con email del 22 maggio 2017 PINT1 1 informava CO 1 in merito alla grave
situazione finanziaria della società, gravata da attestati di carenza di beni
per oltre un milione di franchi, sostenendo che allo stato attuale l’operazione
contrattuale così come prevista inizialmente non era più realizzabile.
E. Con
istanza 31 luglio 2017 diretta contro la RE 1, CO 1 ha chiesto alla Pretura del
Distretto di Riviera di decretare il sequestro della particella n. __________
RFD di B__________, di proprietà della debitrice, e dell’aereo di marca “Cessna
__________, matricola __________”, situato presso la sede della società a B__________,
il tutto fino a concorrenza di fr. 253'750.– oltre agli interessi del 5%
dal 19 agosto 2016. Quale causa di sequestro CO 1 ha indicato l’art. 271 cpv. 1
n. 2 LEF (trafugamento di beni).
F. Avendo
il Pretore accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro con decreto
del 2 agosto 2017, eseguito dall’Ufficio d’esecuzione di Biasca il giorno
successivo limitatamente all’immobile, poiché l’aereo era stato venduto l’8
aprile 2016 all’A__________, con istanza 14 agosto 2017 la RE 1 ha presentato
opposizione al decreto di sequestro davanti al medesimo giudice. In occasione
dell’udienza di discussione del 27 settembre 2017 CO 1 ha chiesto la reiezione
dell’istanza sulla scorta di un allegato scritto. Mediante replica scritta inoltrata
il 2 ottobre 2017, la RE 1 ha confermato la propria opposizione, mentre con
duplica scritta del 23 ottobre 2017 CO 1 ha nuovamente postulato la reiezione
dell’opposizione e il mantenimento del sequestro.
G. In
risposta allo scritto del 3 luglio 2020 del nuovo Pretore del Distretto di
Riviera, con lettere rispettivamente del 12 e del 17 agosto 2020, sia CO 1 sia
la RE 1 hanno confermato il proprio interesse alla continuazione della causa.
H. Statuendo
con decisione 31 marzo 2021 il Pretore ha respinto l’opposizione e confermato
il sequestro, ponendo a carico dell’opponente le spese processuali di fr. 700.–
e ripetibili di fr. 5'400.– a favore del sequestrante.
Fatti
I. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del
13 aprile 2021 per ottenerne in via principale l’annullamento, l’accoglimento
dell’opposizione al sequestro nonché la revoca dello stesso, e in via
subordinata la modifica del dispositivo n. 2 nel senso di ridurre a fr. 2'300.–
le ripetibili assegnate a favore del sequestrante. Nelle sue osservazioni del
14 maggio 2021, CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
In diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
6.
CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett.
a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto alla RE 1 il 3 aprile 2021, il termine d’impugnazione,
iniziato a decorrere il primo giorno dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b
con rif., 49 III 76), ossia il 12 aprile 2021, è scaduto giovedì 22 aprile.
Presentato il 13 aprile 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque
senz’altro tempestivo.
1.2
Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
1.2.1
La
giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice
di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice
verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono
realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto
(art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile
2013, consid. 9.3).
1.2.2
La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitatamente alle censure motivate contenute
nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma tutte le
parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e
326.
cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c
consid. 1.4/a),
verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e), e ciò di regola fino alla chiusura dello
scambio (generalmente unico) degli allegati (sentenze del Tribunale federale
5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5
luglio 1999, consid. 3; cfr. DTF 142 III 418 consid. 2.2.5). I fatti e
mezzi di prova antecedenti il primo giudizio (pseudonova) sono ammissibili
soltanto se vengono addotti non appena sono noti e se dinanzi alla
giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza
ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per
analogia: DTF 145 III 342
consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti
(art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento
dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se
sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138
III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire
sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice
di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di
prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha
tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza
del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.
2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).
2.
In virtù dell’art.
272.
cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza
del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti
al debitore (n. 3).
2.1
I
fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –
che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio
di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,
senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano
svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid.
1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal
sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene
al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario,
cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione
provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza
contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).
2.2
Il
decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o
dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso
giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro
– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in
contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il
giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base
ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati
ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori
(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF
14.2011.113
dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).
Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro
gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione
(art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di
vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).
3.
Nella
decisione impugnata il Pretore ha anzitutto ritenuto che a un esame sommario l’esistenza
del credito vantato da CO 1 appare verosimile perché, da una parte, lo stesso
amministratore della RE 1 ha più volte riconosciuto che il sequestrante aveva
rispettato i propri obblighi contrattuali versando la partecipazione di fr. 100'000.–,
e dall’altra poiché, non essendosi concretizzato il contratto a causa di
vicissitudini legate all’opponente, la probabilità che CO 1 possa vedersi riconosciuta
un’indennità per il danno positivo derivato dall’inadempimento contrattuale imputabile
alla RE 1 è sufficientemente verosimile. Pur non escludendo la possibilità che
il giudice di merito ginevrino adito dal creditore possa giungere a una diversa
conclusione, il Pretore ha comunque considerato che alla luce degli atti del
proprio incarto la pretesa del sequestrante non pare d’acchito priva di
fondamento.
Per
quanto concerne la causa del sequestro invocata dal creditore (trafugamento di
beni), il Pretore ha ricordato che l’opponente è stata oggetto di diverse
procedure di fallimento – poi stralciate o respinte per intervenuto pagamento e
verosimile solvibilità della società – circostanza che l’ha portato a reputare plausibile
che nel corso degli anni la RE 1 si sia spogliata dei propri beni per rendere
più difficile le esecuzioni avviate dai suoi creditori, in particolare da CO 1.
D’altronde, la medesima opponente ha ammesso di essersi spossessata dell’aereo
Cessna __________ indicato nel decreto di sequestro – peraltro nel periodo in
cui il creditore aveva avviato l’azione di risarcimento dei danni per
inadempimento contrattuale davanti al tribunale di prima istanza di Ginevra –
e di averlo ceduto a una società dello stesso gruppo, con a capo la medesima
persona (PINT1 1). Per il primo giudice è pertanto verosimile, come sostenuto
da CO 1 sulla scorta della valutazione effettuata dall’agenzia privata d’investigazione
da lui incaricata, che l’aereo sia stato svenduto, né del resto la RE 1 si è
premurata di dimostrare il contrario. A mente del Pretore l’esistenza di
diversi attestati di carenza di beni rende pure verosimile l’assenza di altri
attivi che possano coprire il credito vantato, senza contare che per il fondo
sequestrato era stata già annotata a registro fondiario una restrizione della
facoltà di disporre, sicché sussiste il rischio che – in caso di dissequestro –
esso possa essere alienato a scapito del creditore. Ritenute quindi date pure entrambe
le circostanze (oggettiva e soggettiva) della causa di sequestro, egli ha
respinto l’opposizione.
4.
Con
il reclamo la RE 1 contesta anzitutto l’importo di fr. 253'750.– fatto
valere dal sequestrante (e ammesso dal Pretore), poiché a suo dire è fondato su
un calcolo non verosimile, dal momento che l’aereo non è ancora stato venduto e
ad ogni modo non tiene conto della somma di fr. 400'000.– prevista contrattualmente per la rimessa in condizione di
volo, oltre alle altre spese sorte nel frattempo, relative al “parcheggio,
assicurazione e altro”. Allega che a distanza di otto anni dalla sottoscrizione del contratto
con CO 1 il mercato degli aerei C__________ è sceso sensibilmente e l’aereo
acquistato è rimasto per tutto questo tempo – a causa delle vicissitudini
giudiziarie con F__________ & C__________ – in stato di abbandono e privo
di manutenzione. Trattasi a mente della reclamante di fatti notori, di cui il
primo giudice avrebbe dovuto tener conto. A suo dire la transazione ha in
realtà avuto un risultato negativo di fr. 537'000.–, motivo per cui nella
causa ginevrina ha fatto valere nei confronti di CO 1 una pretesa di fr. 134'375.–
di partecipazione alle perdite della società semplice da loro formata.
4.1
Nelle
sue osservazioni al reclamo, CO 1 rileva da parte sua che la RE 1 si limita a
contestare il credito da lui vantato senza tuttavia mettere in discussione né
il versamento dei fr. 100'000.– né la sua partecipazione all’utile.
Contesta che l’asserito calo del mercato dei C__________ sia un fatto notorio e
osserva come la reclamante non abbia documentato le spese sostenute per il
posteggio dell’aereo.
4.2
Va
anzitutto rilevato che nel reclamo la RE 1 non contesta più l’avvenuto
versamento della partecipazione di fr. 100'000.– conformemente al punto
2.1
del contratto. Si limita a criticare il calcolo con cui il Pretore ha
stabilito in fr. 153'750.– la quota dell’utile che sarebbe spettato a CO 1
– da lui fatta valere come danno positivo – in caso di vendita dell’aereo
(reclamo, ad 11). Sulla partecipazione di fr. 100'000.– non spende una
parola. Il reclamo va pertanto considerato, su questo punto, insufficientemente
motivato e pertanto irricevibile.
4.3
La
reclamante sostiene invece a ragione che nel calcolo della quota dell’utile
(netto) pattuita a favore del sequestrante, il Pretore ha omesso di dedurre le
spese di rimessa dell’aereo in condizione di volo, stimate dalle parti in fr. 400'000.–
(punto 1/f del contratto, doc. B dell’incarto di sequestro). Che il
sequestrante abbia “ripetutamente”
contestato in prima sede che i fr. 400'000.– fossero da considerare nel
calcolo dell’utile non gli giova né punto né poco, perché nonostante quanto
egli afferma l’opponente l’ha smentito (replica ad 4/d). Ad ogni modo le parti
hanno convenuto di ripartire l’utile netto
(doc. B punto 2.4). Poiché il sequestrante chiede il risarcimento dell’utile
che avrebbe potuto conseguire in caso di rivendita del velivolo in base delle
previsioni delle parti – che non solo hanno ipotizzato un prezzo di vendita di fr. 800'000.–
ma anche costi di fr. 400'000.– per rimetterlo in condizione di volo –, è
molto verosimile che tali costi debbano essere dedotti. Il reclamo va quindi
accolto su questo punto e l’importo per il quale mantenere il sequestro ridotto
di fr. 100'000.– (quota di CO 1 a detti costi).
4.4
Non
va invece tenuto conto della pretesa svalutazione dell’aereo né di altre spese
per “parcheggio, assicurazione e
altro”, dal momento che
la reclamante non le ha neppure quantificate, e comunque non le ha rese
verosimili con indizi oggettivi e concreti. Saranno fatti noti alla reclamante
ma certamente non notori. E non possono essere considerati neppure se dovessero
essere menzionati nella domanda del 12 marzo 2021 allegata al reclamo (quale
doc. 1), da una parte perché al riguardo l’insorgente non dà indicazioni, men
che meno precise, e dall’altra perché non dimostra di non
essere stata in grado di addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente
esigibile tenuto conto delle circostanze, di modo che, sia come sia, quei fatti
sarebbero inammissibili in questa sede (sopra consid. 1.2.2).
4.5
La
reclamante fa ancora valere che il calcolo del sequestrante non è per nulla
verosimile, giacché l’aereo non è ancora stato venduto, ciò che rende
impossibile la determinazione delle perdite e profitti. Tuttavia, la pretesa
del sequestrante, sul quale il Pretore si è determinato, non verte sull’utile
effettivo della vendita del velivolo, bensì sul risarcimento del danno positivo
derivato dall’inadempimento contrattuale imputato alla reclamante, che dopo
oltre sette anni dalla conclusione del contratto non l’ha ancora rivenduto. Il
calcolo dell’interesse positivo è fondato su dati contenuti nel contratto (da correggere, come visto, con la deduzione dei costi
di fr. 400'000.–, pure essi menzionati in quel documento). A questo
proposito la reclamante non spende una parola. Insufficientemente motivata, la
censura si rivela inammissibile.
5.
Per
quanto riguarda la causa del sequestro, la reclamante sostiene di non aver mai
abbandonato la propria sede di B__________ né cessato la propria attività,
contrariamente a quanto emerge dal rapporto d’indagine prodotto dal
sequestrante, da essa considerato “falso e tendenzioso”. Allega a sostegno delle
proprie allegazioni le cifre di affari degli ultimi anni e le dichiarazioni dei
salari dei propri dipendenti. Rileva inoltre di aver estinto, a seguito del
miglioramento della propria situazione finanziaria nel 2017, la totalità degli
atti di carenza di beni emessi nei suoi confronti nonché la maggior parte delle
esecuzioni a suo carico, senza contare che quelle ancora pendenti riguardano
perlopiù i crediti fatti valere da CO 1. La reclamante, i cui attivi
ammonterebbero attualmente a suo dire a oltre cinque milioni, nega poi di aver
svenduto i propri beni, ricordando in particolare che la vendita di velivoli, incluso il Cessna __________ alienato al prezzo
di mercato di € 50'000.–,
rientra tra i propri scopi sociali e costituisce quindi “normale business”.
Fa inoltre notare come a distanza di quattro anni dall’avvio della procedura di
sequestro la società non si sia sottratta all’adempimento delle proprie
obbligazioni e risulta ancora attiva e solvibile, come d’altronde rilevato dal
Pretore, senza però ch’egli ne abbia tratto le debite conseguenze.
5.1
Secondo CO 1, la reclamante critica, ma non smentisce in alcun modo
quanto emerso dal rapporto d’indagine. I resoconti delle cifre d’affari della
società e le dichiarazioni di salario accluse al reclamo sono a suo parere
allegazioni di parte non suffragate da alcun riscontro oggettivo né da conferme
ufficiali. Anzi, per il sequestrante la prova che la RE 1 dispone di una “fragilissima capacità patrimoniale” risulta dal fatto ch’essa non ha pagato ad oggi, tra le esecuzioni
figuranti dall’estratto, nemmeno quelle d’importo
minimo e per le quali è già stata chiesta la prosecuzione da parte
delle autorità comunali e cantonali.
Per quanto riguarda la vendita dell’aereo Cessna __________ all’A__________
Ltd di __________, CO 1 sostiene che difficilmente può essere negata una
relazione tra tale società e la RE 1. Anzitutto il direttore dell’A__________
Ltd, M__________, il cui indirizzo di corrispondenza è il medesimo di quello
dell’opponente, risulta essere un dipendente di quest’ultima ed entrambe le
società fanno parte del gruppo PINT2 1. Inoltre, siccome la società londinese è
stata costituita nel 2016 con un capitale azionario di un’azione del valore di
una sterlina e non risulta avere alcun attivo, per il sequestrante è del tutto
inverosimile ch’essa avesse i mezzi finanziari per acquistare l’aereo. A
mente di CO 1, la compravendita cui allude l’opponente appare pertanto
sospetta, a maggior ragione ove si consideri che a sostegno delle proprie
allegazioni – in particolare per quanto concerne il prezzo di vendita e l’effettivo
guadagno – essa non ha dimostrato alcunché. Risulta pertanto evidente che a
fron-te delle rivendicazioni da lui sollevate tra il 2015 e il 2016 la
reclamante abbia deciso di spossessarsi “a costo zero” di un bene di
un valore importante.
5.2
La realizzazione della causa di sequestro prevista all’art. 271 cpv. 1
cifra 2 LEF presuppone la riunione di una circostanza oggettiva (trafugamento
di beni, latitanza o preparazione alla fuga) e di una circostanza soggettiva, ossia l’intenzione del debitore sequestrato di
sottrarsi all’adempimento delle proprie obbligazioni (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 9a
ed. 2013, n. 14 ad § 36 e n. 14
ad § 51; Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. IV, 2003, n. 42 ad art. 271 LEF). Trafuga i suoi beni il debitore che li nasconde, regala o vende a prezzi irrisori, oppure che li
sposta all’estero, li distrugge, danneggia o grava di pegno (DTF 119 III 92 consid. 3/b; Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a
ed. 2010, n. 69 ad art. 271 LEF). Dal profilo
soggettivo, devono sussistere indizi oggettivi e concreti che il debitore fosse cosciente (intenzione o dolo
eventuale) che il suo comportamento era idoneo a ostacolare l’esercizio
dei diritti del creditore o almeno a renderlo molto più difficile (sentenze
della CEF 14.2015.182 del 22 gennaio 2016, consid. 7.2, e
14.2006.64
del 5 settembre 2006, consid. 6.2, con rinvii). Spetta al
sequestrante rendere verosimile che il comportamento del debitore configuri una
causa di sequestro (sopra consid. 2; sentenze della CEF 14.2015.182, consid.
7.2
[già citata] e 14.2004.91 del 13 gennaio 2005, RtiD 2005 II
789.
segg. n. 88c consid. 4.2/a).
5.3
Nella fattispecie, il Pretore ha dedotto dal fatto che l’opponente è
stata oggetto di diverse procedure di fallimento ch’essa
si è verosimilmente spogliata dei propri beni, senza però citare atti concreti
di trafugamento. Ora, una società può ritrovarsi sull’orlo del fallimento senza
necessariamente avere trafugato i propri beni. Ciò può anche essere la
conseguenza di operazioni commerciali deficitarie eseguite in buona fede o
della congiuntura avversa. Le difficoltà economiche dell’opponente potrebbero
sì rappresentare un indizio della sua possibile propensione, dal profilo
soggettivo, a porre i suoi ultimi beni al riparo dei suoi creditori, ma non in
sé a rendere verosimili atti oggettivi e concreti di trafugamento.
5.4
Sulla
scorta della valutazione effettuata dall’agenzia privata d’investigazione
incaricata dal sequestrante, il Pretore ha però anche considerato che l’opponente
ha svenduto l’aereo Cessna __________ di cui CO 1 ha chiesto il sequestro, cedendolo
a una società dello stesso gruppo, l’A__________ di __________, con a capo il proprio amministratore unico, PINT1 1, senza rendere
verosimile di aver ricevuto una congrua controprestazione. La cessione
apparentemente gratuita di un attivo di un valore rilevante (fr. 50'000.–
secondo le parti) a una società estera dello stesso gruppo costituisce a prima
vista un atto oggettivo di trafugamento giusta l’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF.
5.4.1
Solo
in questa sede la reclamante contesta che la cessionaria faccia parte del
gruppo PINT2 1. Nella propria replica in prima istanza
essa si era limitata a dire che “il
fatto che RE 1 faccia o no parte di un gruppo denominato PINT2 1 nulla muta
alla presente procedura” (pag. 5 ad 18). In mancanza
di una chiara contestazione ben poteva il primo giudice ritenere il fatto
accertato (art. 150 cpv. 1 CPC
a
contrario) sulla scorta peraltro d’indizi
dettagliatamente esposti nelle osservazioni all’opposizione (a pagg. 4-5).
5.4.2
Anche
per la prima volta, la RE 1 allega con il reclamo che il Cessna __________ è
stato alienato al prezzo di mercato di € 50'000.–. Si tratta però di un’allegazione ch’essa avrebbe potuto
presentare senza difficoltà in prima sede, per cui risulta inammissibile (sopra consid. 1.2.2), come pure lo è l’estratto conto accluso al
reclamo quale allegato 5, per tacere del fatto che la scrittura del bonifico di
fr. 50'000.– dell’8 aprile 2016 non ne indica né il motivo né l’autore, e
quindi non rende verosimile la pretesa corrispondenza con la contropartita
della vendita del Cessna. Anzi, proprio l’assenza d’indizi d’incasso di un
prezzo rende credibile che si tratti di un atto di trafugamento. L’accertamento
del Pretore resiste quindi alle critiche.
5.5
Dal
profilo soggettivo, non si disconosce che l’operazione è
avvenuta, nel 2016, prima che CO 1 avviasse la procedura di sequestro. Essa è
tuttavia posteriore alla prima richiesta di rimborso dell’investimento iniziale
di fr. 100'000.– (avvenuta l’8 dicembre 2015) e all’avvio dell’esecuzione
per tale importo nel gennaio 2016 nei confronti della società debitrice (doc. C
dell’incarto di sequestro e G dell’incarto di opposizione al sequestro). Appare
pertanto verosimile che la cessione del Cessna __________ a una società del
gruppo senz’apparente controprestazione sia una reazione alle suddette
richieste di pagamento, volta a porre al riparo uno degli ultimi attivi della RE
1.
CO 1 ha infatti reso verosimile lo stato di grave indebitamento in cui essa
(ma anche il suo amministratore unico personalmente) versava nel 2017, come si
evince dalle diverse procedure fallimentari ed esecutive a suo carico, sfociate
anche in numerosi attestati di carenza di beni (doc. 2 e 3 acclusi alle
osservazioni all’opposizione al sequestro).
5.5.1
In
questa sede, la reclamante ribadisce invero di essere sempre stata attiva, con
tanto di dipendenti, e di non aver mai abbandonato la propria sede di B__________,
allegando al proposito i suoi rendiconti IVA (che indicano le cifre d’affari)
dal 2017 al 2020 (doc. 2), la dichiarazione dei salari e degli assegni
familiari per il periodo dal 2015 al 2020 compresi (doc. 3) e il conteggio del
3.
marzo 2021 rilasciato dall’ufficio d’esecuzione di Biasca a dimostrazione
della cancellazione di tutti gli attestati di carenza di beni in seguito al
loro pagamento (doc. 4). Sono però documenti che la reclamante avrebbe potuto
produrre già in prima sede facendo prova della diligenza ragionevolmente
esigibile nelle circostanze concrete. Era senz’altro già in possesso di tali
giustificativi prima dell’emanazione della decisione impugnata, ma non spiega
il motivo per cui non ha provveduto a inoltrarli senza indugio alla Pretura. I
documenti in questione, e le relative allegazioni, sono pertanto inammissibili
(sopra, consid. 1.2.2).
5.5.2
Ad
ogni modo, la stessa reclamante non contesta che la sua situazione finanziaria
era catastrofica nel 2017. Lo conferma del resto il medesimo PINT1 1 nell’email
del 22 maggio 2017 inviata a CO 1 (doc. H dell’incarto di sequestro e doc. T
annesso all’opposizione), con cui lo informava sulle difficoltà economiche
della società, ormai sull’orlo del fallimento con attestati di carenza di beni
per oltre un milione di franchi, e sull’impossibilità di adempiere il contratto
così come previsto inizialmente. Ne segue che anche su questo punto il
reclamante non ha dimostrato che gli accertamenti del Pretore siano
manifestamente errati.
5.6
A
un esame sommario come quello che compete al giudice del
sequestro (sopra consid. 2.1), ben poteva il Pretore ritenere
sufficientemente verosimile che, considerata la situazione finanziaria della RE
1.
e la cessione del Cessna __________ a una società (l’A__________) facente
parte del medesimo gruppo di lei (PINT2 1), le circostanze oggettive e
soggettive previste per la realizzazione della causa di sequestro di cui all’art.
271.
cpv. 1 n. 2 LEF sono date. La decisione impugnata va pertanto confermata,
ad eccezione dell’importo per cui mantenere il
sequestro, da ridurre di fr. 100'000.– (sopra consid. 4.3).
6.
In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e
61.
cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art.
11.
cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la
soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC).
Per
quanto attiene all’importo di fr. 5'400.– assegnato dall’autorità
inferiore al sequestrante a titolo di ripetibili, che la reclamante reputa “arbitrario e insostenibile”, chiedendone in via subordinata
la riduzione a un massimo di fr. 2'300.–, occorre notare ch’esso rientra nella forchetta prescritta dall’art. 11 cpv. 1 e
2.
lett. b RTar, il quale per una
causa sommaria prescritta dalla LEF il cui valore litigioso sia compreso tra fr. 100'000.–
e fr. 500'000.– prevede ripetibili varianti dallo 0.36 al 3.78% del valore
medesimo, ossia per un valore litigioso come quello in oggetto
di fr. 253'750.– tra un minimo di fr. 3'040.– e un massimo di fr. 15'990.–.
Visto il carattere non semplice della fattispecie e il presumibile onere
lavorativo del patrocinatore del sequestrante, l’indennità di fr. 5'400.–
concessa dal Pretore, che si situa nella fascia media-bassa della forchetta,
merita conferma, sotto riserva della sua diversa assegnazione in seguito alla
riforma parziale della decisione impugnata, ricordato che in caso di reciproca
soccombenza parziale delle parti, le ripetibili a favore della parte
maggiormente vincente devono essere ridotte in proporzione della differenza tra
le percentuali di vicendevole soccombenza
(sentenza della CEF 14.2018.56 del 21 settembre 2018, consid. 6.3).
7.
Circa i rimedi esperibili
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 253'750.–
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Per questi
motivi,
pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della
decisione impugnata sono così riformati:
1.
L’opposizione
al sequestro è parzialmente accolta e di conseguenza il sequestro è mantenuto
limitatamente a fr. 153'750.– oltre agli interessi del 5% dal 19 agosto
2016.
2.
Le
spese processuali di fr. 700.– sono poste a carico dell’opponente nella
misura dei 3⁄5 e per i rimanenti 2⁄5 a carico di CO 1, al quale la RE
1.
rifonderà fr. 1'080.– per ripetibili ridotte.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico nella misura dei 3⁄5 e per i rimanenti 2⁄5 a carico a carico di CO 1, al quale la reclamante rifonderà fr. 1'000.–
per ripetibili ridotte.
3.
Notificazione a:
– __________
PA 1, __________;
– __________
PA 2, __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può
essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2
LTF).