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Decisione

14.2021.57

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di reiezione di un’azione di disconoscimento di debito opposta in compensazione

6 ottobre 2021Italiano16 min

d’esecuzione di Mendrisio, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 5'000.–

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.57

Lugano

6 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella causa SO11/2021 (rigetto definitivo

dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Riva San Vitale

promossa con istanza 16 febbraio 2021 dalla

CO 1

(patrocinato dall’__________ PA 2, __________)

contro

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 27 aprile 2021 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 20 aprile 2021 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 gennaio 2021 dal­l’Ufficio

d’esecuzione di Mendrisio, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 5'000.–

oltre agli interessi del 5% dal 4 gennaio 2021, indicando quale causa del

credito la “Sentenza __________

del Tribunale federale (__________) – ripetibili”.

B. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16

febbraio 2021 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di

pace del Circolo di Riva San Vitale. Nel termine impartito, la convenuta si è

opposta all’istanza con osservazioni scritte del 22 marzo 2021.

C. Statuendo con decisione del 20 aprile 2021, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla

convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.–. Non ha

assegnato indennità.

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 27 aprile 2021 per ottenerne la riforma e la reiezione dell’istanza, con addebito alla

CO 1 delle spese processuali di prima sede e di un’inden­nità di fr. 300.–,

protestate spese e ripetibili della seconda sede. Nelle sue osservazioni del 12

maggio 2021, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo, protestate spese

e ripetibili.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui .dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 26 aprile 2021, il termine

d’impugnazione è scaduto giovedì 6 maggio. Presentato bre­vi manu il 27 aprile 2021,

il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva

o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione

della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato

prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una

procedura documentale (Aktenprozess), il cui sco­po non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale –

e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una

delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid.

4.1.1).

3.

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha

ritenuto che le osservazioni presentate dall’escusso, con cui questi ha opposto

in compensazione un credito di fr. 74'173.05, non potessero essere considerate

perché il valore litigioso di tale credito non era stato “contemplato nell’istanza in sede di

discussione” ed “esulava dalla [sua] competenza”. Di conseguenza, ritenuto implicitamente che le argomentazioni dell’escutente

fossero da considerare ammesse, non avendole l’escusso contestate validamente,

il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via

definitiva.

4.

Nel

reclamo la RE 1 sostiene che l’importo del credito posto in compensazione non è

determinante per la competenza del Giudice di pace, sicché questi a torto ha omesso

di tenere conto delle sue osservazioni, ritenendole forse una doman­da riconvenzionale. Per l’escussa, che

allega di vantare nei confronti dell’escutente un credito, stabilito con

decisione 16 marzo 2021 della seconda Camera civile del Tribunale d’appello (II

CCA), di molto superiore a quello posto in esecuzione, il Giudice di

pace ha pure errato nell’omettere di considerare estinto per compensazione il

credito dell’escutente, ponendo a carico suo le spese processuali e congrue

Dispositivo

ripetibili. Per questi motivi, la reclamante chie­de che la decisione impugnata

venga riformata nel senso della reiezione dell’istanza e dell’accollamento a

carico dell’istante delle spese processuali e di un’indennità di fr. 300.–.

5. Secondo

il CPC, determinante per la fissazione del valore litigioso è sempre e solo la domanda,

ossia le conclusioni (art. 91 cpv. 1 CPC; tra altri: Trezzini in: Trezzini et al. [curatori],

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a

ed. 2017, n. 6 ad art. 91 CPC). Invece le eccezioni

od obiezioni, se non si traducono in una domanda (eventualmente

riconvenzionale) non influiscono sul valore litigioso (Trezzini, op. cit., n. 8 ad art. 91). È

il caso dell’eccezione di compensazione sollevata solo per far respingere l’istanza

(DTF 102 II 397 consid. 1/a; sentenza del Tribunale federale 4A_317/2019 del 30

giugno 2020, consid. 1.3.1). Ne consegue che il Giudice di pace ha erratamente

ritenuto, in assenza di una domanda riconvenzionale volta a condannare l’escutente

a pagare la parte non compensata del credito vantato dall’escussa, che l’eccezione

di compensazione esulava dalla sua competenza per valore. Ha così violato il

diritto di essere sentito della convenuta (art. 29 cpv. 2 Cost.; 53 CPC)

rifiutando di tenere conto delle sue osservazioni.

Secondo

la giurisprudenza tale violazione può tuttavia ritenersi eccezionalmente sanata

se la parte lesa ha potuto esprimersi liberamente dinanzi a un’autorità

superiore provvista dello stesso potere di cognizione dell’autorità

inferiore (DTF 137 I 195

consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011

del 29 giugno 2011, consid. 2.3), sempre che la violazione non sia

particolarmente grave o che, seppur in presenza di una violazione grave, il

rinvio degli atti all’autorità inferiore risulterebbe una vana formalità e

causerebbe un inutile allungamento della procedura incompatibile con l’interesse

della parte lesa a un giudizio in tempi ragionevoli (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1; 145 I 174 consid. 4.4). Nel

caso specifico, si verifica proprio un’eccezione del genere, siccome la

reclamante ha postulato in via principale la reiezione dell’istanza e la causa

è matura per il giudizio, sicché motivi di economia processuale e di

celerità inducono la Camera a statuire essa stessa senza indugio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; in tal senso:

sentenza della CEF 14.2019.161 del 9 gennaio 2020 consid. 6.3).

6. In

ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere

dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido

titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo

restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF

147 III 178 consid. 4.2.1). Nella fattispecie, non è contestato ed è pacifico che la decisione

del Tribunale federale prodotta dall’istante costituisce un titolo di rigetto

definitivo per le spese ripetibili che l’escussa è stato condannato a pagare.

7. In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di

estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella

procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in

sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;

sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

Sono

ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della

CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di

quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente

rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile. La presunzione che il debito esiste risultante dal titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1

LEF) può essere rovesciata soltanto

con la prova rigorosa del contrario, da addure con documenti come nell’azione

in annullamento o sospensione dell’esecuzione a norma dell’art. 85 LEF

(sentenza del Tribunale federale 5A_529/ 2016 del 14 novembre 2017 consid. 2). Non

spetta al giudice, d’al­tronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per

la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad

esempio se è invocato un abuso di diritto o una violazione delle regole della

buona fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito

(DTF 136 III 624 consid. 4.2.3 con rinvio).

7.1 Tra

i motivi di estinzione del debito ai sensi dell’art. 81 LEF figura anche la compensazione.

Per essere ammessa, il credito compensante deve tuttavia fondarsi esso stesso

su un titolo esecutivo (giusta l’art. 80 LEF) o essere riconosciuto senza

riserve dal creditore procedente (DTF 136 III 625 consid. 4.2.1 e 115 III 100

consid. 4; sentenza della CEF 14.2019.182 del 26 febbraio 2020 consid. 7). Per

titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF s’intende una decisione che contenga

una chiara condanna alla fornitura di una prestazione (“Leistungsurteil”), ossia al pagamento di

una somma di denaro o alla prestazione di una garanzia (tra altre, sentenza

della CEF 14.2020.87 del 24 dicembre 2020, consid. 7.1.2 con rinvii).

7.2 Nel

caso specifico, RE 1 ha eccepito la compensazione con una sua pretesa di fr. 74'173.05

nei confronti del­l’istante, fondata sulla decisione della II CCA del 16 marzo

2021 (inc. 12.2020.150), che però non condanna la CO 1 alla fornitura di una

prestazione, bensì, su rinvio del Tribunale federa­le, ne respinge l’appello

interposto contro la decisione del Pretore, che a sua volta aveva respinto l’azione

di disconoscimento di debito avviata dalla CO 1. Sennonché il Tribunale federale

ha riconosciuto la qualità di titolo di rigetto definitivo alla decisione che

respinge l’azione di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF), sebbene

sia di mero accertamento (DTF 134 III 660 consid. 5.4 e il rinvio alla DTF 127

III 233-234, consid. 3), tenendo conto della natura particolare dell’azione,

che si distingue dall’azione (condannatoria) di accertamento del credito

vantato dall’escutente (art. 79 LEF) solo per l’inversione del ruolo

procedurale delle parti, mentre per il resto statuisce anch’essa con forza di

cosa giudicata sull’(in)esistenza e l’(in)esigibilità del credito posto in

esecuzione (sentenza della CEF 14.2014.184 del 27 aprile 2015 consid. 2.2). Ne

consegue che la sentenza di reiezione dell’azione di disconoscimento di debito – e segnatamente la decisione 18 gennaio 2019

del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2 (inc. OA.2011.14) – costituisce

anche un titolo idoneo a giustificare, nella procedura di rigetto definitivo,

la compensazione del credito posto in esecuzione con quello posto nell’esecuzione

all’origine dell’azione di disconoscimento di debito.

7.3 Nelle

osservazioni al reclamo la CO 1 sostiene, invero, che la nota decisione del

Tribunale d’appello era (ancora) sconosciuta alle parti al momento dell’invio dell’istanza

di rigetto (del 16 febbraio 2021) e che la volontà di compensare è stata

manifestata solo con le osservazioni al Giudice di pace, mai in precedenza, né

al momento della nascita del debito posto in esecuzione (con la decisione del

Tribunale federale), né al momento della richiesta di pagamento e costituzione

in mora o della notifica del precetto esecutivo. La resistente ne deduce

implicitamente che l’escussa non poteva (più) opporre in compensazione il

credito stabilito con la decisione della II CCA.

7.3.1 Dall’art.

81 cpv. 1 LEF si evince che l’escusso può opporsi al

rigetto definitivo dimostrando con documenti che dopo la sentenza il debito è stato

estinto, in particolare mediante compensazione (sopra consid. 7.1). Tale

eccezione può quindi essere sollevata, ma anche dichiarata, (al più tardi) in

occasione dell’udienza o – come nel caso in esame – con le osservazioni scritte

all’istanza (DTF 143 III 49 consid. 3; Abbet

in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 5 e 16

ad art. 81 LEF; Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 11 ad art. 81 LEF). Semmai, eccezionalmente (cfr. DTF 143 III 50 consid. 3), si

terrà conto del ritardo a eccepire la compensazione nella ripartizione delle

spese, ponendole a carico dell’escusso malgrado la reiezio­ne dell’istanza

(art. 107 lett. b CPC), qualora l’escutente non potesse aspettarselo, in

particolare ove l’escusso si sia fatto cedere il credito compensante durante la

procedura di rigetto (Abbet, op.

cit., n. 16 ad art. 81).

7.3.2 Contrariamente

a quanto crede l’escutente, il fatto che l’escussa abbia eccepito la

compensazione per la prima volta con le osservazioni all’istanza non ne

paralizza gli effetti. Dal profilo della sua efficacia, poco importa d’altronde

che la decisione della II CCA non fosse ancora stata

notificata alle parti al momento dell’invio dell’istanza. Anche un credito

contestato può essere opposto in compensazione (art. 120 cpv. 2 CO e sotto

consid. 7.4). L’obie­zione dell’istante è quindi senza valore. Della questione

delle spe­se si tratterà in seguito (sotto consid. 8).

7.4 La

CO 1 afferma inoltre che la sentenza della II CCA non è ancora passata in

giudicato, per cui il credito posto in compensazione non è né liquido né

esigibile, e pertanto non è compensabile ai sensi dell’art. 120 cpv. 1 CO. Non

entra neppure in linea di conto una compensazione con un credito contestato

giusta l’art. 120 cpv. 2 CO, visto che l’ipotesi non è stata espressa né in

prima, né in seconda istanza. Più in generale, nella procedura di rigetto

spetta al debitore – secondo la CO 1 – dimostrare col grado della certezza,

mediante documenti, che il credito è estinto. Nel caso concreto incombeva

quindi all’escussa provare che il credito posto in compensazione fosse liquido,

ciò che non ha fatto.

7.4.1 Perché

sia considerata un titolo di rigetto definitivo giusta l’art. 80 LEF, una

decisione non dev’essere passata in giudicato, basta, dal 2011, che sia

esecutiva (DTF 146 III 285 consid. 2.1; sentenza della CEF 14.2011.96 del 16 agosto 2011, RtiD 2012 I 976 n. 48c,

consid. 4.3). D’altronde, anche i crediti contestati possono essere validamente

opposti in compensazione (art. 120 cpv. 2 CO).

7.4.2 Ora,

la decisione della II CCA (act. 6) è esecutiva. Un eventuale ricorso in materia

civile al Tribunale federale non avrebbe effetto sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF; DTF 146 III 286, consid. 2.3; sentenza

della CEF 15.2020.127 del 23 febbraio 2021 consid. 2.1) e l’istante

non ha provato di aver impugnato la sentenza cantonale e ottenuto l’effetto

sospensivo giusta l’art. 103 cpv. 2 LTF. L’art. 120 cpv. 2 CO non esige d’altronde

che l’exci­piens motivi esplicitamente l’eccezione di compensazione con un rinvio a

tale norma. Infine, che il credito posto in compensazione

debba essere “liquido” è un’affermazione che, a prescindere dalla sua relativa

indeterminatezza, la CO 1 non motiva né giustifica. A ben vedere, se per l’escutente

è sufficiente produrre un titolo esecutivo, pur non ancora passato in

giudicato, per ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione (sopra consid.

7.4.1), per parità di trattamento è giusto ritenere che per l’escusso basti

fondare l’eccezione di compensazione su un titolo esecutivo, ancorché sub iudice.

7.5 Il

reclamo va pertanto accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso della

reiezione dell’istanza.

8. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Anche se la nota decisione della II CCA è stata comunicata alle parti dopo la

presentazione dell’istanza di rigetto, non si giustifica di scostarsi dal

principio della soccombenza per motivi di equità (in particolare in virtù dell’art.

107 lett. b CPC), poiché l’istante era da tempo al corrente della pretesa

vantata dalla convenuta (già accertata in prima sede nell’azione di

disconoscimento di debito) e poteva dunque aspettarsi che la convenuta l’avrebbe

opposta in compensazione se avesse avviato la causa di rigetto dell’opposizione

al proprio credito.

9. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'000.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. Le

spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico dell’istante.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla RE 1, sono poste a carico della CO 1, la quale rifonderà

alla reclamante fr. 400.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– avv. PA

1, __________, __________;

– avv. PA

2, __________,

__________,

__________.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Riva San Vitale.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).