14.2021.57
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di reiezione di un’azione di disconoscimento di debito opposta in compensazione
6 ottobre 2021Italiano16 min
d’esecuzione di Mendrisio, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 5'000.–
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.57
Lugano
6 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella causa SO11/2021 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Riva San Vitale
promossa con istanza 16 febbraio 2021 dalla
CO 1
(patrocinato dall’__________ PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 27 aprile 2021 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 20 aprile 2021 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 gennaio 2021 dall’Ufficio
d’esecuzione di Mendrisio, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 5'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 4 gennaio 2021, indicando quale causa del
credito la “Sentenza __________
del Tribunale federale (__________) – ripetibili”.
B. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16
febbraio 2021 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di
pace del Circolo di Riva San Vitale. Nel termine impartito, la convenuta si è
opposta all’istanza con osservazioni scritte del 22 marzo 2021.
C. Statuendo con decisione del 20 aprile 2021, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.–. Non ha
assegnato indennità.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 27 aprile 2021 per ottenerne la riforma e la reiezione dell’istanza, con addebito alla
CO 1 delle spese processuali di prima sede e di un’indennità di fr. 300.–,
protestate spese e ripetibili della seconda sede. Nelle sue osservazioni del 12
maggio 2021, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo, protestate spese
e ripetibili.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui .dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 26 aprile 2021, il termine
d’impugnazione è scaduto giovedì 6 maggio. Presentato brevi manu il 27 aprile 2021,
il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva
o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione
della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato
prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una
procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale –
e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una
delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid.
4.1.1).
3.
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha
ritenuto che le osservazioni presentate dall’escusso, con cui questi ha opposto
in compensazione un credito di fr. 74'173.05, non potessero essere considerate
perché il valore litigioso di tale credito non era stato “contemplato nell’istanza in sede di
discussione” ed “esulava dalla [sua] competenza”. Di conseguenza, ritenuto implicitamente che le argomentazioni dell’escutente
fossero da considerare ammesse, non avendole l’escusso contestate validamente,
il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via
definitiva.
4.
Nel
reclamo la RE 1 sostiene che l’importo del credito posto in compensazione non è
determinante per la competenza del Giudice di pace, sicché questi a torto ha omesso
di tenere conto delle sue osservazioni, ritenendole forse una domanda riconvenzionale. Per l’escussa, che
allega di vantare nei confronti dell’escutente un credito, stabilito con
decisione 16 marzo 2021 della seconda Camera civile del Tribunale d’appello (II
CCA), di molto superiore a quello posto in esecuzione, il Giudice di
pace ha pure errato nell’omettere di considerare estinto per compensazione il
credito dell’escutente, ponendo a carico suo le spese processuali e congrue
Dispositivo
ripetibili. Per questi motivi, la reclamante chiede che la decisione impugnata
venga riformata nel senso della reiezione dell’istanza e dell’accollamento a
carico dell’istante delle spese processuali e di un’indennità di fr. 300.–.
5. Secondo
il CPC, determinante per la fissazione del valore litigioso è sempre e solo la domanda,
ossia le conclusioni (art. 91 cpv. 1 CPC; tra altri: Trezzini in: Trezzini et al. [curatori],
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a
ed. 2017, n. 6 ad art. 91 CPC). Invece le eccezioni
od obiezioni, se non si traducono in una domanda (eventualmente
riconvenzionale) non influiscono sul valore litigioso (Trezzini, op. cit., n. 8 ad art. 91). È
il caso dell’eccezione di compensazione sollevata solo per far respingere l’istanza
(DTF 102 II 397 consid. 1/a; sentenza del Tribunale federale 4A_317/2019 del 30
giugno 2020, consid. 1.3.1). Ne consegue che il Giudice di pace ha erratamente
ritenuto, in assenza di una domanda riconvenzionale volta a condannare l’escutente
a pagare la parte non compensata del credito vantato dall’escussa, che l’eccezione
di compensazione esulava dalla sua competenza per valore. Ha così violato il
diritto di essere sentito della convenuta (art. 29 cpv. 2 Cost.; 53 CPC)
rifiutando di tenere conto delle sue osservazioni.
Secondo
la giurisprudenza tale violazione può tuttavia ritenersi eccezionalmente sanata
se la parte lesa ha potuto esprimersi liberamente dinanzi a un’autorità
superiore provvista dello stesso potere di cognizione dell’autorità
inferiore (DTF 137 I 195
consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011
del 29 giugno 2011, consid. 2.3), sempre che la violazione non sia
particolarmente grave o che, seppur in presenza di una violazione grave, il
rinvio degli atti all’autorità inferiore risulterebbe una vana formalità e
causerebbe un inutile allungamento della procedura incompatibile con l’interesse
della parte lesa a un giudizio in tempi ragionevoli (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1; 145 I 174 consid. 4.4). Nel
caso specifico, si verifica proprio un’eccezione del genere, siccome la
reclamante ha postulato in via principale la reiezione dell’istanza e la causa
è matura per il giudizio, sicché motivi di economia processuale e di
celerità inducono la Camera a statuire essa stessa senza indugio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; in tal senso:
sentenza della CEF 14.2019.161 del 9 gennaio 2020 consid. 6.3).
6. In
ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere
dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido
titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo
restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF
147 III 178 consid. 4.2.1). Nella fattispecie, non è contestato ed è pacifico che la decisione
del Tribunale federale prodotta dall’istante costituisce un titolo di rigetto
definitivo per le spese ripetibili che l’escussa è stato condannato a pagare.
7. In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di
estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella
procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in
sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;
sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
Sono
ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della
CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di
quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente
rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile. La presunzione che il debito esiste risultante dal titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1
LEF) può essere rovesciata soltanto
con la prova rigorosa del contrario, da addure con documenti come nell’azione
in annullamento o sospensione dell’esecuzione a norma dell’art. 85 LEF
(sentenza del Tribunale federale 5A_529/ 2016 del 14 novembre 2017 consid. 2). Non
spetta al giudice, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per
la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad
esempio se è invocato un abuso di diritto o una violazione delle regole della
buona fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito
(DTF 136 III 624 consid. 4.2.3 con rinvio).
7.1 Tra
i motivi di estinzione del debito ai sensi dell’art. 81 LEF figura anche la compensazione.
Per essere ammessa, il credito compensante deve tuttavia fondarsi esso stesso
su un titolo esecutivo (giusta l’art. 80 LEF) o essere riconosciuto senza
riserve dal creditore procedente (DTF 136 III 625 consid. 4.2.1 e 115 III 100
consid. 4; sentenza della CEF 14.2019.182 del 26 febbraio 2020 consid. 7). Per
titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF s’intende una decisione che contenga
una chiara condanna alla fornitura di una prestazione (“Leistungsurteil”), ossia al pagamento di
una somma di denaro o alla prestazione di una garanzia (tra altre, sentenza
della CEF 14.2020.87 del 24 dicembre 2020, consid. 7.1.2 con rinvii).
7.2 Nel
caso specifico, RE 1 ha eccepito la compensazione con una sua pretesa di fr. 74'173.05
nei confronti dell’istante, fondata sulla decisione della II CCA del 16 marzo
2021 (inc. 12.2020.150), che però non condanna la CO 1 alla fornitura di una
prestazione, bensì, su rinvio del Tribunale federale, ne respinge l’appello
interposto contro la decisione del Pretore, che a sua volta aveva respinto l’azione
di disconoscimento di debito avviata dalla CO 1. Sennonché il Tribunale federale
ha riconosciuto la qualità di titolo di rigetto definitivo alla decisione che
respinge l’azione di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF), sebbene
sia di mero accertamento (DTF 134 III 660 consid. 5.4 e il rinvio alla DTF 127
III 233-234, consid. 3), tenendo conto della natura particolare dell’azione,
che si distingue dall’azione (condannatoria) di accertamento del credito
vantato dall’escutente (art. 79 LEF) solo per l’inversione del ruolo
procedurale delle parti, mentre per il resto statuisce anch’essa con forza di
cosa giudicata sull’(in)esistenza e l’(in)esigibilità del credito posto in
esecuzione (sentenza della CEF 14.2014.184 del 27 aprile 2015 consid. 2.2). Ne
consegue che la sentenza di reiezione dell’azione di disconoscimento di debito – e segnatamente la decisione 18 gennaio 2019
del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2 (inc. OA.2011.14) – costituisce
anche un titolo idoneo a giustificare, nella procedura di rigetto definitivo,
la compensazione del credito posto in esecuzione con quello posto nell’esecuzione
all’origine dell’azione di disconoscimento di debito.
7.3 Nelle
osservazioni al reclamo la CO 1 sostiene, invero, che la nota decisione del
Tribunale d’appello era (ancora) sconosciuta alle parti al momento dell’invio dell’istanza
di rigetto (del 16 febbraio 2021) e che la volontà di compensare è stata
manifestata solo con le osservazioni al Giudice di pace, mai in precedenza, né
al momento della nascita del debito posto in esecuzione (con la decisione del
Tribunale federale), né al momento della richiesta di pagamento e costituzione
in mora o della notifica del precetto esecutivo. La resistente ne deduce
implicitamente che l’escussa non poteva (più) opporre in compensazione il
credito stabilito con la decisione della II CCA.
7.3.1 Dall’art.
81 cpv. 1 LEF si evince che l’escusso può opporsi al
rigetto definitivo dimostrando con documenti che dopo la sentenza il debito è stato
estinto, in particolare mediante compensazione (sopra consid. 7.1). Tale
eccezione può quindi essere sollevata, ma anche dichiarata, (al più tardi) in
occasione dell’udienza o – come nel caso in esame – con le osservazioni scritte
all’istanza (DTF 143 III 49 consid. 3; Abbet
in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 5 e 16
ad art. 81 LEF; Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 11 ad art. 81 LEF). Semmai, eccezionalmente (cfr. DTF 143 III 50 consid. 3), si
terrà conto del ritardo a eccepire la compensazione nella ripartizione delle
spese, ponendole a carico dell’escusso malgrado la reiezione dell’istanza
(art. 107 lett. b CPC), qualora l’escutente non potesse aspettarselo, in
particolare ove l’escusso si sia fatto cedere il credito compensante durante la
procedura di rigetto (Abbet, op.
cit., n. 16 ad art. 81).
7.3.2 Contrariamente
a quanto crede l’escutente, il fatto che l’escussa abbia eccepito la
compensazione per la prima volta con le osservazioni all’istanza non ne
paralizza gli effetti. Dal profilo della sua efficacia, poco importa d’altronde
che la decisione della II CCA non fosse ancora stata
notificata alle parti al momento dell’invio dell’istanza. Anche un credito
contestato può essere opposto in compensazione (art. 120 cpv. 2 CO e sotto
consid. 7.4). L’obiezione dell’istante è quindi senza valore. Della questione
delle spese si tratterà in seguito (sotto consid. 8).
7.4 La
CO 1 afferma inoltre che la sentenza della II CCA non è ancora passata in
giudicato, per cui il credito posto in compensazione non è né liquido né
esigibile, e pertanto non è compensabile ai sensi dell’art. 120 cpv. 1 CO. Non
entra neppure in linea di conto una compensazione con un credito contestato
giusta l’art. 120 cpv. 2 CO, visto che l’ipotesi non è stata espressa né in
prima, né in seconda istanza. Più in generale, nella procedura di rigetto
spetta al debitore – secondo la CO 1 – dimostrare col grado della certezza,
mediante documenti, che il credito è estinto. Nel caso concreto incombeva
quindi all’escussa provare che il credito posto in compensazione fosse liquido,
ciò che non ha fatto.
7.4.1 Perché
sia considerata un titolo di rigetto definitivo giusta l’art. 80 LEF, una
decisione non dev’essere passata in giudicato, basta, dal 2011, che sia
esecutiva (DTF 146 III 285 consid. 2.1; sentenza della CEF 14.2011.96 del 16 agosto 2011, RtiD 2012 I 976 n. 48c,
consid. 4.3). D’altronde, anche i crediti contestati possono essere validamente
opposti in compensazione (art. 120 cpv. 2 CO).
7.4.2 Ora,
la decisione della II CCA (act. 6) è esecutiva. Un eventuale ricorso in materia
civile al Tribunale federale non avrebbe effetto sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF; DTF 146 III 286, consid. 2.3; sentenza
della CEF 15.2020.127 del 23 febbraio 2021 consid. 2.1) e l’istante
non ha provato di aver impugnato la sentenza cantonale e ottenuto l’effetto
sospensivo giusta l’art. 103 cpv. 2 LTF. L’art. 120 cpv. 2 CO non esige d’altronde
che l’excipiens motivi esplicitamente l’eccezione di compensazione con un rinvio a
tale norma. Infine, che il credito posto in compensazione
debba essere “liquido” è un’affermazione che, a prescindere dalla sua relativa
indeterminatezza, la CO 1 non motiva né giustifica. A ben vedere, se per l’escutente
è sufficiente produrre un titolo esecutivo, pur non ancora passato in
giudicato, per ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione (sopra consid.
7.4.1), per parità di trattamento è giusto ritenere che per l’escusso basti
fondare l’eccezione di compensazione su un titolo esecutivo, ancorché sub iudice.
7.5 Il
reclamo va pertanto accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso della
reiezione dell’istanza.
8. La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Anche se la nota decisione della II CCA è stata comunicata alle parti dopo la
presentazione dell’istanza di rigetto, non si giustifica di scostarsi dal
principio della soccombenza per motivi di equità (in particolare in virtù dell’art.
107 lett. b CPC), poiché l’istante era da tempo al corrente della pretesa
vantata dalla convenuta (già accertata in prima sede nell’azione di
disconoscimento di debito) e poteva dunque aspettarsi che la convenuta l’avrebbe
opposta in compensazione se avesse avviato la causa di rigetto dell’opposizione
al proprio credito.
9. Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'000.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. Le
spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico dell’istante.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla RE 1, sono poste a carico della CO 1, la quale rifonderà
alla reclamante fr. 400.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– avv. PA
1, __________, __________;
– avv. PA
2, __________,
__________,
__________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Riva San Vitale.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).