Lexipedia

Decisione

14.2021.58

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contestazione della ricezione della citazione all’udienza di discussione dell’istanza

27 agosto 2021Italiano7 min

Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 21 apri/le

Source ti.ch

Incarto n.

14.2021.58

Lugano

27 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2021.1330 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 15 marzo 2021

dalla

CO 1,

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

contro

RE 1,

(rappresentata da: RA 1 __________)

giudicando sul reclamo del 30 aprile 2021 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 23 aprile 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 27

novembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso

solidalmente RA 1 e PI 2 per l’incasso di fr. 100'000.– oltre agli

interessi del 7% dal 31 luglio 2019, indicando quale causa del credito la “Cartella ipotecaria al portatore di nom. Fr. 100'000.00

in IV.o rango Fol. PPP n. __________ RFD __________. Accordo transattivo del

31.07.2019 e contratto di messa a pegno di pari data”.

Un esemplare di ogni precetto è anche stato notificato

alla RE 1 (in seguito RE 1) nella sua qualità di terza proprietaria

della quota di comproprietà per piani (PPP) costituita in pegno.

Fatti

B. Avendo

la RE 1 interposto opposizione ad ambedue i precetti esecutivi, con istanza del

15 marzo 2021 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 21 apri/le

2021 si è presentata la sola l’istante, che ha confermato la sua domanda.

C. Statuendo con decisione del 23 aprile 2021, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte dalla convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 2'500.–

a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 30 aprile 2021 “affinché venga riformulata, accolta e

ridiscussa” la sua opposizione, affermando di non aver

ricevuto la citazione all’udienza del 21 aprile 2021.

E. Con

ordinanza del 12 luglio 2021, il presidente della Camera ha notificato alle

parti le risposte 2 e 3 luglio della Posta svizzera relative alle circostanze

della notificazione della citazione della convenuta all’udienza del 21 aprile,

impartendo loro un termine fino al 4 agosto 2021 per determinarsi. Nessuna

osservazione è giunta alla Camera entro tale data.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto alla RE 1, per il tramite del suo amministratore unico RA

1, il 26 aprile 2021, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 6 maggio.

Presentato già il 30 aprile 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque

senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nel reclamo, RA 1, a nome della convenuta, ha

afferma­to di non aver ricevuto alcun avviso di convocazione per l’udienza del

21.

aprile. Il tracciamento della raccomandata contenente la citazione

della convenuta all’udienza indica che la stessa è stata consegnata il 18 marzo

2021.

alle ore 08:48:23 a tale PI 3. L’attestazione di ricevuta è firmata da “L__________ COVID”.

Interpellata dalla Camera, la Posta svizzera ha risposto con e-mail del 2 luglio

che la signora PI 3 è la moglie o la compagna di RA 1 e ritira sempre gli invii

per lui, e con e-mail del 3 luglio che la raccomandata è stata consegnata all’indirizzo

di PI 1, in via __________ a __________ (GR). La reclamante non ha formulato

osservazioni sulle risposte della Posta entro il termi­ne impartito dal

presidente della Camera. Come esplicitamente ricordato nell’ordinanza del 12

luglio, si deve concludere dal suo silenzio ch’essa non contesta gli

accertamenti della Posta (art. 150 cpv. 1 a

contrario, 160 cpv. 1 e 164 CPC), e pertanto che la citazione all’udienza

del 21 aprile le è validamente stata notificata già il 18 marzo tramite PI 3,

moglie o compagna del suo amministratore unico. La censura della mancata

ricezione della citazione non può quindi ch’essere respinta.

3.

La

reclamante allega inoltre che il precetto esecutivo si riferisce al mancato

pagamento di una rata di fr. 25'000.– scaduta il 31 ottobre 2020, in

merito alla quale RA 1 aveva chiesto una proroga

siccome era in cura chemioterapica. Si duole che la richie­sta dell’istante

di fr. 100'000.–, sia quattro volte superiore all’im­­porto della rata

scaduta. Si tratta di allegazioni di fatto nuove, che avrebbero dovuto essere

presentate al Pretore. In questa sede esse sono inammissibili (sopra consid.

1.2) e pertanto non se ne può tenere conto. Al riguardo il reclamo si rivela

irricevibile.

Ad

ogni modo sia i precetti esecutivi (doc. E e F acclusi all’istanza) sia la

cartella ipotecaria (doc. D) vertono su fr. 100'000.– (non su fr. 25'000.–)

e l’accordo transattivo del 31 luglio 2019 (doc. A) precisa che “qualora si dovesse verificare anche un solo giorno di

ritardo” nel pagamento delle rate pattuite, la CO 1 avreb­be

potuto riscuotere le cartelle ipotecarie anche senza preavviso e avviare

immediatamente un’esecuzione contro RA 1 e PI 2 “per

l’intero ammontare della somma ancora scoperta”, “anche un solo giorno di ritardo” facendo “decadere la rateizzazione concessa”.

4.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, la controparte, cui

il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in

spese in questa sede.

5.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 100'000.–,

raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).