14.2021.58
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contestazione della ricezione della citazione all’udienza di discussione dell’istanza
27 agosto 2021Italiano7 min
Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 21 apri/le
Source ti.ch
Incarto n.
14.2021.58
Lugano
27 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2021.1330 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 15 marzo 2021
dalla
CO 1,
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
RE 1,
(rappresentata da: RA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 30 aprile 2021 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 23 aprile 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 27
novembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso
solidalmente RA 1 e PI 2 per l’incasso di fr. 100'000.– oltre agli
interessi del 7% dal 31 luglio 2019, indicando quale causa del credito la “Cartella ipotecaria al portatore di nom. Fr. 100'000.00
in IV.o rango Fol. PPP n. __________ RFD __________. Accordo transattivo del
31.07.2019 e contratto di messa a pegno di pari data”.
Un esemplare di ogni precetto è anche stato notificato
alla RE 1 (in seguito RE 1) nella sua qualità di terza proprietaria
della quota di comproprietà per piani (PPP) costituita in pegno.
Fatti
B. Avendo
la RE 1 interposto opposizione ad ambedue i precetti esecutivi, con istanza del
15 marzo 2021 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 21 apri/le
2021 si è presentata la sola l’istante, che ha confermato la sua domanda.
C. Statuendo con decisione del 23 aprile 2021, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte dalla convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 2'500.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 30 aprile 2021 “affinché venga riformulata, accolta e
ridiscussa” la sua opposizione, affermando di non aver
ricevuto la citazione all’udienza del 21 aprile 2021.
E. Con
ordinanza del 12 luglio 2021, il presidente della Camera ha notificato alle
parti le risposte 2 e 3 luglio della Posta svizzera relative alle circostanze
della notificazione della citazione della convenuta all’udienza del 21 aprile,
impartendo loro un termine fino al 4 agosto 2021 per determinarsi. Nessuna
osservazione è giunta alla Camera entro tale data.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto alla RE 1, per il tramite del suo amministratore unico RA
1, il 26 aprile 2021, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 6 maggio.
Presentato già il 30 aprile 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque
senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nel reclamo, RA 1, a nome della convenuta, ha
affermato di non aver ricevuto alcun avviso di convocazione per l’udienza del
21.
aprile. Il tracciamento della raccomandata contenente la citazione
della convenuta all’udienza indica che la stessa è stata consegnata il 18 marzo
2021.
alle ore 08:48:23 a tale PI 3. L’attestazione di ricevuta è firmata da “L__________ COVID”.
Interpellata dalla Camera, la Posta svizzera ha risposto con e-mail del 2 luglio
che la signora PI 3 è la moglie o la compagna di RA 1 e ritira sempre gli invii
per lui, e con e-mail del 3 luglio che la raccomandata è stata consegnata all’indirizzo
di PI 1, in via __________ a __________ (GR). La reclamante non ha formulato
osservazioni sulle risposte della Posta entro il termine impartito dal
presidente della Camera. Come esplicitamente ricordato nell’ordinanza del 12
luglio, si deve concludere dal suo silenzio ch’essa non contesta gli
accertamenti della Posta (art. 150 cpv. 1 a
contrario, 160 cpv. 1 e 164 CPC), e pertanto che la citazione all’udienza
del 21 aprile le è validamente stata notificata già il 18 marzo tramite PI 3,
moglie o compagna del suo amministratore unico. La censura della mancata
ricezione della citazione non può quindi ch’essere respinta.
3.
La
reclamante allega inoltre che il precetto esecutivo si riferisce al mancato
pagamento di una rata di fr. 25'000.– scaduta il 31 ottobre 2020, in
merito alla quale RA 1 aveva chiesto una proroga
siccome era in cura chemioterapica. Si duole che la richiesta dell’istante
di fr. 100'000.–, sia quattro volte superiore all’importo della rata
scaduta. Si tratta di allegazioni di fatto nuove, che avrebbero dovuto essere
presentate al Pretore. In questa sede esse sono inammissibili (sopra consid.
1.2) e pertanto non se ne può tenere conto. Al riguardo il reclamo si rivela
irricevibile.
Ad
ogni modo sia i precetti esecutivi (doc. E e F acclusi all’istanza) sia la
cartella ipotecaria (doc. D) vertono su fr. 100'000.– (non su fr. 25'000.–)
e l’accordo transattivo del 31 luglio 2019 (doc. A) precisa che “qualora si dovesse verificare anche un solo giorno di
ritardo” nel pagamento delle rate pattuite, la CO 1 avrebbe
potuto riscuotere le cartelle ipotecarie anche senza preavviso e avviare
immediatamente un’esecuzione contro RA 1 e PI 2 “per
l’intero ammontare della somma ancora scoperta”, “anche un solo giorno di ritardo” facendo “decadere la rateizzazione concessa”.
4.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, la controparte, cui
il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in
spese in questa sede.
5.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 100'000.–,
raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).